Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/02/2001, n. 12511
CASS
Sentenza 6 febbraio 2001

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Ai fini dell'applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di soggiorno, non è sufficiente, per affermare la pericolosità del soggetto sottoposto alla misura, un'unica intercettazione ambientale tra soggetti indiziati di appartenenza ad un'associazione mafiosa, nel corso della quale si menzioni il prevenuto (in modo peraltro non rilevante ai fini dell'identificazione di elementi concreti di pericolosità a suo carico), atteso che, benché gli elementi da considerare per l'applicazione della misura di prevenzione non necessitino dell'efficacia probatoria richiesta dal procedimento penale, essi devono tuttavia raggiungere almeno la consistenza dell'indizio, e non possono risolversi in meri sospetti, o semplici congetture ed illazioni.

Commentario1

  • 1La confisca di prevenzione nelle imprese a partecipazione mafiosa
    Francesco Martin · https://www.iusinitinere.it/

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/02/2001, n. 12511
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 12511
Data del deposito : 6 febbraio 2001

Testo completo