Sentenza 6 febbraio 2001
Massime • 1
Ai fini dell'applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di soggiorno, non è sufficiente, per affermare la pericolosità del soggetto sottoposto alla misura, un'unica intercettazione ambientale tra soggetti indiziati di appartenenza ad un'associazione mafiosa, nel corso della quale si menzioni il prevenuto (in modo peraltro non rilevante ai fini dell'identificazione di elementi concreti di pericolosità a suo carico), atteso che, benché gli elementi da considerare per l'applicazione della misura di prevenzione non necessitino dell'efficacia probatoria richiesta dal procedimento penale, essi devono tuttavia raggiungere almeno la consistenza dell'indizio, e non possono risolversi in meri sospetti, o semplici congetture ed illazioni.
Commentario • 1
- 1. La confisca di prevenzione nelle imprese a partecipazione mafiosaFrancesco Martin · https://www.iusinitinere.it/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/02/2001, n. 12511 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12511 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FORTUNATO PISANTI - Presidente - del 06/02/2001
1. Dott. GIOVANNI CASO - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. LUCIANO DERIU - Consigliere - N. 551
3. Dott. STEFANO MONACI - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. NICOLA MILO - rel. Consigliere - N. 6675/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da ZE EN, nato a [...] l'[...], avverso il decreto 20/12/1999 della Corte d'Appello di Catania;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Nicola Milo;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero nella persona del Dott. G. Izzo che ha concluso per l'annullamento con rinvio del decreto impugnato;
Osserva in
FATTO E DIRITTO
La Corte d'Appello di Catania, con decreto 20.12.1999, riformando in parte quello emesso il precedente 6 luglio dal Tribunale della stessa città ed applicativo della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di p.s., con obbligo di soggiorno e cauzione, nei confronti di ZE EN, riduceva il periodo di durata della misura ad anni due e l'importo della cauzione a lire sei milioni. La Corte territoriale riteneva che la pericolosità speciale del proposto era data dalla sua "vicinanza" al gruppo mafioso "Santapaola", così come era emerso dal contenuto di conversazioni intercettate tra soggetti indiziati di appartenere a "Cosa Nostra", quali MA IN, GI IE, LE ZI, che avevano stigmatizzato la "superficialità" del ZE, indicato come "Enzuccio", per essersi fatto sorprendere dalla Polizia a bordo di un furgone ricettato;
aggiungeva, a conforto della decisione, che il ZE era stato raggiunto anche da ordinanza di custodia cautelare per il reato di cui all'art. 416 bis c.p., emessa il 22.6.1998 dal GIP del Tribunale di Catania, ed era stato più volte denunciato per illecita detenzione di prodotti esplodenti e pirotecnici, per ricettazione di auto di provenienza furtiva, per detenzione di stupefacenti.
Ha proposto ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, il ZE, lamentando la violazione di legge, con riferimento agli art. 1 - 2 - 2 bis della legge n. 575/'65, e il difetto di motivazione: il giudizio di pericolosità era stato fondato su elementi che o non trovavano riscontro negli atti (detenzione di stupefacenti) o erano privi di consistenza (dalla detenzione di materiale esplodente era stato assolto) o erano stati eccessivamente enfatizzati (la misura cautelare per il reato ex art. 416 bis c.p. era stata annullata); non si era tenuto conto della circostanza che egli svolgeva regolare attività lavorativa e del suo stato di persona incensurata;
non v'erano comunque ragioni per imporgli anche l'obbligo di soggiorno.
Il ricorso è fondato.
Ed invero, la misura di prevenzione adottata è stata ancorata all'asserita appartenenza del proposto ad un'associazione di tipo mafioso e da ciò si è conseguentemente desunta la pericolosità qualificata del medesimo proposto.
A tale conclusione si è pervenuti essenzialmente, al di là del richiamo di alcuni precedenti giudiziari del ZE non particolarmente allarmanti, sulla base del contenuto di una intercettazione di conversazione ambientale tra persone indiziate di appartenere al clan mafioso "Santapaola" (gruppo "Monte Po"), le quali avevano, appunto, fatto indiretto riferimento al predetto ZE, tacciandolo di superficialità per essersi fatto sorprendere dalle forze dell'ordine a bordo di un furgone di provenienza furtiva.
Quest'ultima circostanza, fulcro dell'accertamento di pericolosità compiuto dal giudice a quo, si appalesa priva di seria consistenza e non può integrare quell'indizio idoneo a dimostrare, sia pure ai meri fini della prevenzione, la "vicinanza" del proposto ad ambienti mafiosi e, quindi, la sua pericolosità qualificata, sicché è indubbia la violazione di legge che connota il decreto impugnato (art. 1 della legge n. 575/65). Questa Suprema Corte, già con sentenza del 3/2/1999 pronunciata in sede "de libertate" (il riferimento è all'ordinanza custodiale del 22/6/1998), aveva definito la richiamata intercettazione ambientale "dato equivoco, suscettibile di interpretazioni svariate" e di tanto non può non tenersi conto anche ai fini dell'applicazione della misura di prevenzione.
È pur vero che v'è differenza, nei presupposti e nei fini, tra il procedimento penale e il provvedimento di prevenzione, differenza che non solo determina l'autonomia dei due procedimenti, ma anche una diversa rilevanza delle questioni probatorie: il primo richiede prove piene per dimostrare la responsabilità penale in ordine ad un reato;
il secondo prescinde dall'accertamento della responsabilità penale e, avendo come presupposto la pericolosita sociale, deve fondarsi su elementi di minor efficacia probatoria.
È anche vero, tuttavia, che tali elementi, qualora si tratti, come nella specie, di pericolosità qualificata dall'appartenenza ad associazione di tipo mafioso, debbono comunque raggiungere la consistenza dell'indizio, con esclusione, quindi, di sospetti, congetture ed illazioni, che sono mere intuizioni del giudice, mentre l'indizio è sempre fondato su un fatto certo, dal quale risalire, attraverso un procedimento logico-induttivo, ad altro fatto non noto. Nel caso in esame, il tenore vago ed equivoco della conversazione intercettata, già rilevato da questa Corte nella procedura incidentale "de libertate", non riveste, in difetto di ulteriori elementi di riscontro idonei ad orientare un'interpretazione fattuale in termini più specificamente definiti, alcuna valenza per supportare il giudizio di pericolosità qualificata, anche perché gli altri elementi presi in considerazione da l giudice a quo (precedenti giudiziali) hanno scarso rilievo e non sono stati adeguatamente approfonditi alla luce pure delle allegazioni difensive.
Difetta, inoltre, nel provvedimento impugnato un esame dell'intera personalità del soggetto, desunta anche dai suoi precedenti penali, dal suo tenore di vita, dalle sue eventuali frequentazioni con pregiudicati e da altre concrete manifestazioni contrastanti con la sicurezza e la moralità pubblica.
Il decreto della Corte di merito deve, pertanto, essere annullato con rinvio, per nuovo esame, ad altra sezione della stessa Corte, che dovrà tenere conto, nell'emanando provvedimento, dei rilievi e dei principi innanzi esposti.
P.Q.M.
Annulla l'impugnato decreto e rinvia ad altra Sezione della Corte d'Appello di Catania per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 6 febbraio 2001.
Depositato in Cancelleria il 28 marzo 2001