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Sentenza 13 ottobre 2023
Sentenza 13 ottobre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 13/10/2023, n. 41712 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41712 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: TU CO VI nato il [...] avverso la sentenza del 21/10/2022 della CORTE APPELLO di ROMA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MAURO;
udjktS il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUCIA ODELLO che ha concluso chiedendo udito il difensore Penale Sent. Sez. 5 Num. 41712 Anno 2023 Presidente: CATENA ROSSELLA Relatore: MAURO ANNA Data Udienza: 03/07/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa il 30/10/2019 la Corte di Appello di Roma ha confermato l'affermazione di responsabilità pronunciata dal Tribunale di Roma il 08/04/2019 nei confronti di IC ID PI, imputato, in concorso con AI IC DI, di furto aggravato, per essersi impossessato, con violenza sulle cose consistita nella rimozione delle placche antitaccheggio, di articoli di profumeria all'interno dell'esercizio commerciale "La Gardenia", e di due magliette "Lacoste" all'interno dell'omonimo esercizio commerciale. E' stato accertato, in particolare, che il concorrente AI era stato bloccato all'atto di uscire dal negozio "Lacoste" con tre magliette, delle quali una soltanto era stata pagata mentre le altre due nascoste indosso, mentre PI lo aspettava a bordo della sua autovettura, all'interno della quale venivano rinvenuti gli articoli di profumeria già sottratti e un disturbatore di frequenze funzionante e idoneo a neutralizzare il sistema di allarme delle placche antitaccheggio. 2. A seguito di ricorso in cassazione proposto dal solo PI, questa Sezione, con sentenza n. 31528 del 17 giugno 2021, ha annullato con rinvio la sentenza di appello, per violazione di legge in quanto le dichiarazioni confessorie dell'imputato erano state richiamate nel verbale di arresto, ma non risultavano documentate in un verbale sottoscritto dal predetto. 3. La Corte d'appello, giudicando in sede di rinvio, con sentenza del 21 ottobre 2022, qui impugnata, ha confermato la sentenza di condanna del Tribunale di Roma con riferimento sia al furto delle magliette "Lacoste", aggravato dalla violenza sulle cose, sia al furto delle confezioni di profumo, aggravato, ad avviso della Corte distrettuale, dal mezzo fraudolento. 4. Propone ricorso per cassazione IC ID PI, a mezzo del proprio difensore di fiducia, lamentando, con il primo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'art. 192 cod.proc.pen., violazione e falsa applicazione della legge processuale penale per mancanza della condizione di procedibilità e per violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza. 4.1. In particolare si rileva nel ricorso, che, a seguito dell'annullamento in sede di legittimità della prima sentenza, la Corte d'appello avrebbe offerto una motivazione illogica e contraddittoria ritenendo sufficiente, per sostenere la responsabilità del PI a titolo di concorso, il fatto che lo stesso si trovava all'interno del centro commerciale senza specificare il ruolo del predetto ed il suo contributo al reato. Ancora si rileva che il ricorrente, identificato solo successivamente al fermo del AI, dichiaratosi esclusivo responsabile del furto delle magliette, non era a conoscenza delle intenzioni di quest'ultimo. 4.2. Con riferimento agli articoli di profumeria si deduce che, nonostante fosse stata contestata la violenza sulle cose ravvisata nella rimozione delle placche antitaccheggio, i prodotti di profumeria rinvenuti al momento dell'arresto avevano ancora le confezioni integre munite di placche antitaccheggio e che, nonostante lo specifico motivo di appello, la Corte distrettuale aveva ritenuto di disattenderlo ritenendo il furto comunque aggravato sia pure dall'uso del mezzo fraudolento, mai contestato. In tal modo, assume il ricorrente, sarebbe stato violato il principio di correlazione tra accusa e sentenza trattandosi di un'ipotesi di furto diversamente circostanziato. La Corte di appello avrebbe dovuto, invece, a seguito dell'esclusione della violenza sulle cose, dichiarare l'improcedibilità dell'azione penale per difetto di querela. 5. Con il secondo motivo si lamenta la violazione della legge penale e la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio e al giudizio di bilanciamento tra le circostanze attenuanti e quelle aggravanti. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è parzialmente fondato e in tali limiti deve essere accolto. 2.11 ricorrente lamenta cumulativamente «la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione senza specificare in quali punti essa è mancante, in quali punti è contraddittoria e in quali è illogica. Deve, pertanto, rilevarsi il difetto di specificità non potendo questo Collegio selezionare il vizio genericamente denunciato pena la violazione del disposto di cui all'art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. Ed invero, i motivi aventi ad oggetto i vizi della motivazione sono, per espressa previsione di legge, eterogenei ed incompatibili, quindi non suscettibili di sovrapporsi e cumularsi in riferimento ad un medesimo segmento della motivazione» (ex multis e da ultimo, Sez. 2, n. 38676 del 24/05/2019, Onofri, Rv. 277518). Tanto basterebbe per ritenere, il motivo proposto, inammissibile in parte qua. Ad ogni buon conto deve ritenersi che la motivazione della Corte d'appello nel riconoscere il concorso dell'imputato nel delitto di furto delle magliette non presta il fianco a censure. L'imputato — che è stato fermato mentre si trovava nell'autovettura intestata alla sua convivente all'esterno del centro commerciale e in attesa del coimputato AI , fermato all'uscita del centro commerciale con le magliette "Lacoste" sottratte al negozio, dopo la manomissione delle placche antitaccheggio — secondo la coerente ricostruzione dei giudici di merito, fungeva da palo «così assicurando una comoda e rapida via di fuga dopo il furto e il rinvenimento nell'autovettura di un disturbatore di frequenze, pienamente funzionante e idoneo alla momentanea disattivazione dei sistemi antitaccheggio, logicamente ha indotto la Corte a ritenere, che il possesso di siffatto strumento fosse indicativo della volontà di avvalersene pe commettere furti. Tale complessiva e lineare ricostruzione dei fatti consente di ritenere ragionevolmente corresponsabile del furto anche l'imputato non potendo, peraltro, il giudice di legittimità procedere a una rilettura degli elementi di fatto posti a base della decisione impugnata e adottare nuovi e diversi parametri di ricostruzione maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa di quelli adottati dal giudice di merito (Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv 265482). 3. Quanto al furto di articoli di profumeria, deve rilevarsi che nell'imputazione è stata contestata l'aggravante della violenza sulle cose consistita nel "rimuovere le placche antitaccheggio". La Corte di appello ha escluso la sussistenza della violenza sulle cose, riconoscendo, tuttavia, l'aggravante — non contestata neppure in fatto — del mezzo fraudolento. Il fatto, dunque, è stato diversamente circostanziato in sentenza rispetto all'accusa. Orbene, il giudice ha il potere di intervenire sia sulla qualificazione giuridica del fatto a mente dell'art. 521, comma 1, cod. proc. pen. sia sulla diversità del fatto ex art. 521, comma 2, cod. proc. pen., ma non può riconoscere una circostanza aggravante che non sia stata mai contestata in quanto, «in base al sistema accolto dal codice di rito, la contestazione delle circostanze aggravanti è appannaggio esclusivo del Pubblico ministero, il quale, una volta instaurato il giudizio può provvedere ai sensi dell'art. 517 cod. proc. pen., che l'autorizza appunto alle contestazioni suppletive. A fronte della omessa contestazione di un'aggravante ad opera dell'organo dell'accusa, il Giudice chiamato a decidere non ha invece alcun autonomo potere: né di ritenere in base agli atti esistente la circostanza non contestata, tanto essendogli impedito dall'art. 521, comma 1, e art. 522 cod. proc. pen., comma 2, né di restituire gli atti al Pubblico ministero, ai sensi dell'art. 521 cod. proc. pen., che riguarda soltanto la "diversità" del fatto (tra molte: Sez. 4, n. 31446 del 25/06/2008, Mustaccioli, Rv. 240896) e per fatto diverso deve intendersi il fatto-reato che abbia connotati difformi da quelli descritti nella contestazione - e la diversità riguarda perciò gli elementi strutturali della fattispecie penale che delimitano la regiudicanda - non l'eventuale difetto di contestazione suppletive» (così, in motivazione, Sez. 1, n. 30498 del 05/07/2011, Magrini, n.m.). La sentenza, dunque, essendo stata pronunziata riconoscendo una circostanza aggravante mai contestata, è da ritenersi nulla in parte qua a norma dell'art. 522, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 11412 del 19/01/2021, Papandrea, Rv. 280748 - 01). Residua dunque il reato di furto semplice, punibile a querela della persona offesa già a norma dell'art. 624, comma 3, cod. pen. nel testo precedente alle modifiche introdotte dal d.lgs n. 150/2022. Il Cons ere est,nsore A a Ma;
Il Presidente SS AT La sentenza, dunque, deve essere annullata limitatamente al furto di articoli di profumeria con trasmissione degli atti ad altra Sezione della Corte d'appello di Roma per la rideterminazione della pena. Ne segue l'assorbimento dei restanti motivi che concernono proprio la dosimetria sanzionatoria.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, limitatamente al furto delle confezioni di profumo, nonché in riferimento al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Roma. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Roma, 3 luglio 2023 CORTE DI CASSAZIONE V SEZIONE PENALE
udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MAURO;
udjktS il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUCIA ODELLO che ha concluso chiedendo udito il difensore Penale Sent. Sez. 5 Num. 41712 Anno 2023 Presidente: CATENA ROSSELLA Relatore: MAURO ANNA Data Udienza: 03/07/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa il 30/10/2019 la Corte di Appello di Roma ha confermato l'affermazione di responsabilità pronunciata dal Tribunale di Roma il 08/04/2019 nei confronti di IC ID PI, imputato, in concorso con AI IC DI, di furto aggravato, per essersi impossessato, con violenza sulle cose consistita nella rimozione delle placche antitaccheggio, di articoli di profumeria all'interno dell'esercizio commerciale "La Gardenia", e di due magliette "Lacoste" all'interno dell'omonimo esercizio commerciale. E' stato accertato, in particolare, che il concorrente AI era stato bloccato all'atto di uscire dal negozio "Lacoste" con tre magliette, delle quali una soltanto era stata pagata mentre le altre due nascoste indosso, mentre PI lo aspettava a bordo della sua autovettura, all'interno della quale venivano rinvenuti gli articoli di profumeria già sottratti e un disturbatore di frequenze funzionante e idoneo a neutralizzare il sistema di allarme delle placche antitaccheggio. 2. A seguito di ricorso in cassazione proposto dal solo PI, questa Sezione, con sentenza n. 31528 del 17 giugno 2021, ha annullato con rinvio la sentenza di appello, per violazione di legge in quanto le dichiarazioni confessorie dell'imputato erano state richiamate nel verbale di arresto, ma non risultavano documentate in un verbale sottoscritto dal predetto. 3. La Corte d'appello, giudicando in sede di rinvio, con sentenza del 21 ottobre 2022, qui impugnata, ha confermato la sentenza di condanna del Tribunale di Roma con riferimento sia al furto delle magliette "Lacoste", aggravato dalla violenza sulle cose, sia al furto delle confezioni di profumo, aggravato, ad avviso della Corte distrettuale, dal mezzo fraudolento. 4. Propone ricorso per cassazione IC ID PI, a mezzo del proprio difensore di fiducia, lamentando, con il primo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'art. 192 cod.proc.pen., violazione e falsa applicazione della legge processuale penale per mancanza della condizione di procedibilità e per violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza. 4.1. In particolare si rileva nel ricorso, che, a seguito dell'annullamento in sede di legittimità della prima sentenza, la Corte d'appello avrebbe offerto una motivazione illogica e contraddittoria ritenendo sufficiente, per sostenere la responsabilità del PI a titolo di concorso, il fatto che lo stesso si trovava all'interno del centro commerciale senza specificare il ruolo del predetto ed il suo contributo al reato. Ancora si rileva che il ricorrente, identificato solo successivamente al fermo del AI, dichiaratosi esclusivo responsabile del furto delle magliette, non era a conoscenza delle intenzioni di quest'ultimo. 4.2. Con riferimento agli articoli di profumeria si deduce che, nonostante fosse stata contestata la violenza sulle cose ravvisata nella rimozione delle placche antitaccheggio, i prodotti di profumeria rinvenuti al momento dell'arresto avevano ancora le confezioni integre munite di placche antitaccheggio e che, nonostante lo specifico motivo di appello, la Corte distrettuale aveva ritenuto di disattenderlo ritenendo il furto comunque aggravato sia pure dall'uso del mezzo fraudolento, mai contestato. In tal modo, assume il ricorrente, sarebbe stato violato il principio di correlazione tra accusa e sentenza trattandosi di un'ipotesi di furto diversamente circostanziato. La Corte di appello avrebbe dovuto, invece, a seguito dell'esclusione della violenza sulle cose, dichiarare l'improcedibilità dell'azione penale per difetto di querela. 5. Con il secondo motivo si lamenta la violazione della legge penale e la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio e al giudizio di bilanciamento tra le circostanze attenuanti e quelle aggravanti. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è parzialmente fondato e in tali limiti deve essere accolto. 2.11 ricorrente lamenta cumulativamente «la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione senza specificare in quali punti essa è mancante, in quali punti è contraddittoria e in quali è illogica. Deve, pertanto, rilevarsi il difetto di specificità non potendo questo Collegio selezionare il vizio genericamente denunciato pena la violazione del disposto di cui all'art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. Ed invero, i motivi aventi ad oggetto i vizi della motivazione sono, per espressa previsione di legge, eterogenei ed incompatibili, quindi non suscettibili di sovrapporsi e cumularsi in riferimento ad un medesimo segmento della motivazione» (ex multis e da ultimo, Sez. 2, n. 38676 del 24/05/2019, Onofri, Rv. 277518). Tanto basterebbe per ritenere, il motivo proposto, inammissibile in parte qua. Ad ogni buon conto deve ritenersi che la motivazione della Corte d'appello nel riconoscere il concorso dell'imputato nel delitto di furto delle magliette non presta il fianco a censure. L'imputato — che è stato fermato mentre si trovava nell'autovettura intestata alla sua convivente all'esterno del centro commerciale e in attesa del coimputato AI , fermato all'uscita del centro commerciale con le magliette "Lacoste" sottratte al negozio, dopo la manomissione delle placche antitaccheggio — secondo la coerente ricostruzione dei giudici di merito, fungeva da palo «così assicurando una comoda e rapida via di fuga dopo il furto e il rinvenimento nell'autovettura di un disturbatore di frequenze, pienamente funzionante e idoneo alla momentanea disattivazione dei sistemi antitaccheggio, logicamente ha indotto la Corte a ritenere, che il possesso di siffatto strumento fosse indicativo della volontà di avvalersene pe commettere furti. Tale complessiva e lineare ricostruzione dei fatti consente di ritenere ragionevolmente corresponsabile del furto anche l'imputato non potendo, peraltro, il giudice di legittimità procedere a una rilettura degli elementi di fatto posti a base della decisione impugnata e adottare nuovi e diversi parametri di ricostruzione maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa di quelli adottati dal giudice di merito (Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv 265482). 3. Quanto al furto di articoli di profumeria, deve rilevarsi che nell'imputazione è stata contestata l'aggravante della violenza sulle cose consistita nel "rimuovere le placche antitaccheggio". La Corte di appello ha escluso la sussistenza della violenza sulle cose, riconoscendo, tuttavia, l'aggravante — non contestata neppure in fatto — del mezzo fraudolento. Il fatto, dunque, è stato diversamente circostanziato in sentenza rispetto all'accusa. Orbene, il giudice ha il potere di intervenire sia sulla qualificazione giuridica del fatto a mente dell'art. 521, comma 1, cod. proc. pen. sia sulla diversità del fatto ex art. 521, comma 2, cod. proc. pen., ma non può riconoscere una circostanza aggravante che non sia stata mai contestata in quanto, «in base al sistema accolto dal codice di rito, la contestazione delle circostanze aggravanti è appannaggio esclusivo del Pubblico ministero, il quale, una volta instaurato il giudizio può provvedere ai sensi dell'art. 517 cod. proc. pen., che l'autorizza appunto alle contestazioni suppletive. A fronte della omessa contestazione di un'aggravante ad opera dell'organo dell'accusa, il Giudice chiamato a decidere non ha invece alcun autonomo potere: né di ritenere in base agli atti esistente la circostanza non contestata, tanto essendogli impedito dall'art. 521, comma 1, e art. 522 cod. proc. pen., comma 2, né di restituire gli atti al Pubblico ministero, ai sensi dell'art. 521 cod. proc. pen., che riguarda soltanto la "diversità" del fatto (tra molte: Sez. 4, n. 31446 del 25/06/2008, Mustaccioli, Rv. 240896) e per fatto diverso deve intendersi il fatto-reato che abbia connotati difformi da quelli descritti nella contestazione - e la diversità riguarda perciò gli elementi strutturali della fattispecie penale che delimitano la regiudicanda - non l'eventuale difetto di contestazione suppletive» (così, in motivazione, Sez. 1, n. 30498 del 05/07/2011, Magrini, n.m.). La sentenza, dunque, essendo stata pronunziata riconoscendo una circostanza aggravante mai contestata, è da ritenersi nulla in parte qua a norma dell'art. 522, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 11412 del 19/01/2021, Papandrea, Rv. 280748 - 01). Residua dunque il reato di furto semplice, punibile a querela della persona offesa già a norma dell'art. 624, comma 3, cod. pen. nel testo precedente alle modifiche introdotte dal d.lgs n. 150/2022. Il Cons ere est,nsore A a Ma;
Il Presidente SS AT La sentenza, dunque, deve essere annullata limitatamente al furto di articoli di profumeria con trasmissione degli atti ad altra Sezione della Corte d'appello di Roma per la rideterminazione della pena. Ne segue l'assorbimento dei restanti motivi che concernono proprio la dosimetria sanzionatoria.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, limitatamente al furto delle confezioni di profumo, nonché in riferimento al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Roma. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Roma, 3 luglio 2023 CORTE DI CASSAZIONE V SEZIONE PENALE