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Sentenza 6 maggio 2026
Sentenza 6 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 06/05/2026, n. 16297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16297 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: DE FI nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 05/11/2024 della CORTE APPELLO di CATANZARO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LIDIA GIORGIO, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. E' presente l'avvocato BONOFIGLIO FABIO del foro di COSENZA, in difesa di DE FI, che chiede l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 16297 Anno 2026 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: D'ANDREA ALESSANDRO Data Udienza: 05/11/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 5 novembre 2024 la Corte di appello di Catanzaro - per quanto di specifico interesse in questa sede - ha confermato la decisione del Tribunale di Castrovillari del 4 luglio 2022 con cui era stato dichiarato non doversi procedere nei confronti di EO AF (imputato assieme a EO AL e ED EU) per i reati di cui agli artt. 44, comma 1, lett. c) D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (capo A) e 734 cod. pen. (capo B), perché estinti per prescrizione, altresì venendo pronunciata nei suoi confronti la condanna alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 154,00 di multa, in quanto ritenuto responsabile del delitto di cui agli artt. 61 n. 7, 624, commi 1 e 2, 625, commi 1 e 2, n. 2 e 7 cod. pen. (capo C). Il EO, in particolare, è stato ritenuto colpevole perché in data 20 settembre 2010, in difformità dell'autorizzazione da taglio n. 10842 del 28 giugno 2008 - che prevedeva il taglio delle piante spezzate, soprannumerarie e sottomesse del diametro variabile da cm 12 a cm 18, mentre quelle con diametro alla base superiore a cm 18 potevano essere sottoposte al taglio solo se numerate al ceppo e sottoposte a verifica del personale del Corpo Forestale dello Stato - tagliando piante e ceppaie del diametro e valore economico superiore e lasciando a dote del bosco quelle di diametro inferiore senza assicurare e garantire con le chiome un'idonea copertura arborea e spazi vuoti, si era impossessato del materiale in eccedenza di proprietà di TE VA al fine di trarne profitto. Con le aggravanti di avere, nei delitti contro il patrimonio, cagionato alla persona offesa un danno patrimoniale di rilevante gravità, usando violenza sulle cose e commettendo il fatto su cose esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, a pubblico servizio o a pubblica utilità. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, eccependo quattro motivi di doglianza. Con il primo ha dedotto inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 129, commi 1 e 1-bis, cod. pen. in relazione agli artt. 157, 159 e 161 cod. pen., con conseguente omessa dichiarazione di estinzione del reato rubricato al capo C) per intervenuta prescrizione in data antecedente all'emissione della decisione di primo grado, o comunque di quella di appello. Il termine di prescrizione minimo di dieci anni, infatti, pur tenendosi conto dei relativi periodi di sospensione intervenuti, sarebbe spirato già prima della sentenza del Tribunale di Castrovillari. 2 Avrebbe, in particolare, errato la Corte di merito per avere considerato la sussistenza di un complessivo periodo di sospensione della prescrizione pari a 739 giorni laddove, invece, avrebbe dovuto escludere da tale calcolo l'arco temporale di 376 giorni compreso tra l'udienza del 18 novembre 2011 e quella del 28 novembre 2012, considerato che in data 18 novembre 2011 - pur a fronte di una declaratoria del difensore di ufficio, nominato per tutti gli imputati, di adesione all'astensione dalle udienze proclamata dall'Unione delle Camere Penali Italiane - il primo giudice non avrebbe dichiarato la contumacia di EO AL, a differenza degli altri due coimputati, e avrebbe disposto nei suoi confronti la notifica del decreto di citazione a giudizio e del verbale di udienza. Prevalendo, dunque, per come costantemente chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, tra i vari fatti concorrenti legittimanti il rinvio del dibattimento quello riferibile al giudice, deve ritenersi che, nel caso di specie, il differimento della trattazione del giudizio sarebbe stato disposto per consentire la corretta citazione a giudizio di EO AL, e, dunque, per un motivo non idoneo a determinare la sospensione del termine della prescrizione. Conseguentemente, escludendo il suddetto periodo di 376 giorni, il termine minimo di prescrizione sarebbe decorso alla data del 24 aprile 2022, e cioè ben prima della pronuncia della decisione di primo grado (4 luglio 2022). In ogni modo, sempre escludendo il suddetto periodo di 376 giorni e computando solo i restanti 363 giorni di sospensione, il termine massimo di prescrizione sarebbe spirato alla data del 18 marzo 2024, e cioè prima della pronuncia della sentenza di secondo grado. Con il secondo motivo è stata lamentata contraddittorietà e illogicità della motivazione per essere stata fondata la sentenza impugnata su informazioni controverse e travisate e per avere la stessa trascurato taluni aspetti invece di fondante rilievo ai fini dell'assunzione della decisione. Avrebbe, in particolare, errato la Corte di appello per avere omesso di considerare l'effettivo contenuto dei contratti di vendita dell'area boscata stipulati tra i vari soggetti protagonisti della vicenda - e cioè quelli intercorsi tra: TE VA e EO AF, EO AF e ED EU, EO AF e la Società Cooperativa La Meridiana - in quanto idonei a far ritenere comprovata l'assenza di ogni responsabilità a carico del ricorrente in ordine alla perpetrazione del furto ascrittogli. La Corte di merito, infatti, avrebbe assunto, sotto diversi profili, una motivazione palesemente illogica per far ritenere configurata la penale responsabilità dell'imputato, mentre, invece, un attento esame del contenuto di tali contratti le avrebbe consentito di accertare, con valenza dirimente, come EO AF si fosse limitato ad acquistare dal proprietario TE VA il 3 materiale legnoso ricavabile dal taglio del bosco, senza mai partecipare a nessuna operazione e perfino mai recandosi sui luoghi, per poi rivendere tale legname a EO AL e ED EU. Le alienazioni effettuate dal ricorrente, peraltro mai esercente l'attività di imprenditore boschivo, imporrebbero, quindi, una rivisitazione complessiva della sua posizione, tale da consentire di accertare come costui non avesse mai avuto alcuna responsabilità in ordine all'effettuato taglio del legname nel bosco, per essersene completamente disinteressato subito dopo avere effettuato le vendite agli altri due coimputati. Sarebbe, altresì, viziata la sentenza impugnata per avere conferito rilievo, in violazione degli artt. 63 e 191 cod. proc. pen., alle dichiarazioni testimoniali rese da MU TA, ispettore del Corpo Forestale dello Stato che aveva condotto le indagini, che, nell'affermare di non avere mai svolto alcun accertamento nei confronti di EO AF, aveva, altresì, riferito di avere appreso da EO AL di avere ricevuto dall'odierno ricorrente l'incarico di tagliare il legname nel bosco, senza, tuttavia, considerare come tali propalazioni non potessero essere utilizzate, trattandosi di prove acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla legge, in quanto dichiarazioni indizianti rese da un coimputato in fase di indagini e in assenza di contraddittorio. In definitiva, la responsabilità dell'imputato sarebbe stata ritenuta in virtù di una motivazione del tutto illogica e contraddittoria, fondata su un criterio di inferenza illogico, irrazionale e inaffidabile, per avere unicamente desunto la colpevolezza del EO dal solo fatto di avere acquistato il taglio del bosco, con conseguente presunto, e del tutto indimostrato, interesse di trarne il relativo profitto. Con la terza censura è stata eccepita contraddittorietà e illogicità della motivazione, nonché connessa inosservanza ed erronea applicazione di legge, per non avere la Corte territoriale correttamente valutato la circostanza, ampiamente accertata in fatto, per cui il ricorrente avrebbe esercitato sul fondo un possesso qualificato al di fuori della sfera di incidenza del proprietario, così da determinare la più corretta qualificazione giuridica del fatto quale reato di appropriazione indebita e non come furto aggravato. In esito alle dichiarazioni rese da TE VA, infatti, risulterebbe del tutto acclarato come quest'ultimo, dopo la stipula del contratto di vendita, avesse trasferito il possesso del fondo a EO AF, che ne avrebbe potuto disporre accedendovi liberamente e gestendolo in maniera autonoma, senza essere sottoposto ad alcun tipo di controllo. Il reato, pertanto, rientrerebbe nella fattispecie prevista dall'art. 646 cod. pen., rispetto al quale, mancando la necessaria condizione di procedibilità, si 4 dovrebbe pronunciare sentenza di non doversi procedere perché l'azione penale non doveva essere proseguita per mancanza di querela. Con l'ultimo motivo, infine, il EO ha dedotto mancanza di motivazione in relazione alla richiesta riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 181 d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, e conseguente inosservanza ed erronea applicazione di legge, per essere stato erroneamente qualificato il reato rubricato sub C) come ipotesi di furto aggravato e non, in ossequio all'indicata norma, quale opera eseguita in assenza di autorizzazione o in difformità da essa. Ed infatti, la prospettata richiesta difensiva di riqualificazione del fatto ai sensi dell'indicata contravvenzione, stante l'avvenuta contestazione di una condotta realizzata in difformità dell'autorizzazione da taglio n. 10842 del 28 giugno 2008, sarebbe stata rigettata dal secondo giudice con una motivazione palesemente apparente, priva di un effettivo confronto con la doglianza prospettata dall'imputato. Essa costituirebbe un'omissione di decisiva rilevanza, considerato che la qualificazione della condotta ai sensi dell'art. 181 d.lgs. n. 42 del 2004 comporterebbe l'immediata declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, maturata già prima della pronuncia della sentenza di primo grado. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso è fondato, così imponendo, agli effetti penali, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione, mentre deve essere disposto il rigetto del ricorso agli effetti civili, stante l'infondatezza delle ulteriori doglianze eccepite. 2. Il Collegio rileva, infatti, che il residuo delitto di furto aggravato contestato all'imputato al capo C) è stato perpetrato in data 20 settembre 2010, per cui, considerato il termine prescrizionale massimo di anni dodici e mesi sei, di cui al combinato disposto agli artt. 157, comma 1, e 161, comma 2, cod. pen., e ritenuti i 376 giorni di sospensione intervenuti, la prescrizione era già maturata alla data del 29 marzo 2024, e cioè alcuni mesi prima della pronuncia della sentenza di appello (5 novembre 2024). Ciò perché non devono essere computati i 376 giorni compresi tra l'udienza di primo grado del 18 novembre 2011 e quella del 28 novembre 2012, considerato che in data 18 novembre 2011 - pur a fronte di una declaratoria del difensore di ufficio, nominato per tutti gli imputati, di adesione all'astensione dalle udienze proclamata dall'Unione delle Camere Penali Italiane - il Tribunale non aveva dichiarato la contumacia di 5 EO AL, a differenza degli altri due coimputati, disponendo nei suoi confronti la notifica del decreto di citazione a giudizio e del verbale di udienza. Prevalendo, dunque, in ossequio a quanto costantemente chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, tra i vari fatti concorrenti legittimanti il rinvio del dibattimento, quello riferibile al giudice, deve ritenersi che, nel caso di specie, il differimento della trattazione del giudizio sia stato disposto per consentire la corretta citazione a giudizio del coimputato EO AL, e, dunque, per un motivo non idoneo a determinare la sospensione del termine della prescrizione. 2.1. Ne consegue, allora, l'accoglimento del motivo di ricorso introduttivo eccepito da parte del EO, considerato che il giudice di secondo grado - in assenza dei presupposti per una decisione assolutoria nel merito - avrebbe dovuto dichiarare, già in quella sede, l'avvenuta estinzione del reato per prescrizione, verificatasi prima della pronuncia della sentenza di appello. Ciò fa ritenere ben radicato il grado di giudizio dinanzi a questa Corte di legittimità, inducendo alla dichiarazione dell'estinzione del reato per intervenuta prescrizione. E', poi, appena il caso di sottolineare come la maturata prescrizione renda superfluo ogni possibile approfondimento nel merito, essendo ben noto che, secondo consolidato orientamento di questa Corte, qualora già risulti una causa di estinzione del reato, non rileva la sussistenza di eventuali nullità, addirittura pur se di ordine generale, in quanto l'inevitabile rinvio al giudice di merito è incompatibile con il principio dell'immediata applicabilità della causa estintiva (cfr. Sez. U, n. 1021 del 28/11/2001, dep. 2002, Cremonese, Rv. 220511-01), non essendo rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in presenza, come nel caso di specie, di una causa di estinzione del reato, quale la prescrizione (v. Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275-01). Non ricorrono, infine, le condizioni per una pronuncia assolutoria di merito ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., tenuto conto delle congrue e non illogiche valutazioni rese dai giudici di merito nelle loro pronunce. Non emergendo, dunque, all'evidenza circostanze tali da imporre, quale mera "constatazione" (e cioè presa d'atto), la necessità di assoluzione (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275-01), discende, di necessità, la pronunzia dell'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata agli effetti penali per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione. 3. Gli ulteriori tre motivi di ricorso sono, invece, infondati, per l'effetto dovendo essere rigettati agli effetti civili. 6 Tale decisione rileva, in tutta la sua evidenza, ove si perimetri, in maniera adeguata, la corretta prospettiva da cui le stesse doglianze devono essere valutate. E', infatti, onere del decidente quello di valutare, comunque, l'impugnazione agli effetti civili e, a tal fine, i motivi di impugnazione proposti dal EO devono essere compiutamente esaminati, non potendo essere confermata la condanna al risarcimento del danno sulla base della mancata prova dell'innocenza dell'imputato ai sensi dell'art. 129, comma secondo, cod. proc. pen. (Sez. V, n. 3869 del 07/10/2014, dep. 2015, Lazzari, Rv. 262175-81). Il giudice, cioè, nel dichiarare una causa estintiva del reato in presenza della parte civile, è comunque tenuto a esaminare compiutamente i motivi di gravame proposti dall'imputato sul capo o punto della sentenza relativo all'affermazione di responsabilità, al fine di decidere sull'impugnazione agli effetti civili (così, espressamente, Sez. 2, n. 29499 del 23/05/2017, Ambrois, Rv. 270322-01). Anche qualora sia intervenuta la prescrizione del reato contestato, quindi, deve essere valutata la sussistenza dei presupposti per una dichiarazione di responsabilità limitata agli effetti civili, potendosi condannare l'imputato al risarcimento del danno o alle restituzioni qualora si reputi fondata l'impugnazione, in modo da escludere che possa persistere la sentenza di merito più favorevole all'imputato (cfr. Sez. 2, n. 6568 del 26/01/2022, D'Isa, Rv. 282689-01). Alla stregua di tali parametri ermeneutici, allora, questo Collegio, pur a fronte della disposta declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, è tenuto a decidere sulla proposta impugnazione agli effetti civili. A tale riguardo, non può non essere ritenuto che la condotta perpetrata dal EO abbia cagionato un sicuro danno patrimoniale alla persona offesa, per essersi impossessato di legname di proprietà di quest'ultima in conseguenza dell'effettuato taglio, in difformità dell'autorizzazione n. 10842 del 28 giugno 2008, di piante e ceppaie di diametro e valore economico superiore a quelli consentiti. Né può addivenirsi a difforme conclusione stabilendo - come pure invocato da parte del ricorrente - l'esatto contenuto dei contratti di vendita dell'area boscata stipulati tra i vari soggetti protagonisti della vicenda, non potendo ciò modificare, comunque, la natura del rapporto intercorso tra TE VA e EO AF, avente ad oggetto l'acquisto di materiale legnoso ricavabile dal taglio del bosco, con quel che ne consegue in termini di assunzione di una posizione di responsabilità da parte dell'imputato ai sensi dell'art. 2043 cod. civ. Rispetto all'indicata conclusione risulta priva di pregio pure la doglianza con cui il ricorrente ha lamentato l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dal teste 7 MU TA - concernenti il fatto, riferitogli da EO AL, di avere effettuato il taglio del legname nel bosco su incarico di EO AF - considerato che, pur a voler espungere tale circostanza dal panorama probatorio in atti, residuano, comunque, plurime argomentazioni di natura logica, compiutamente esplicate dalla Corte di merito in sentenza (cfr. p. 10), atte a comprovare le ragioni per cui l'imputato fosse certamente il soggetto che aveva uno specifico interesse a ricavare un profitto dal taglio degli alberi. Né è, poi, di rilievo alcuno stabilire se il possesso del EO sul fondo fosse stato esercitato, o meno, al di fuori della sfera di incidenza del proprietario, atteso che, se ciò può acquisire rilievo indubbio con riguardo ai profili penalistici, modificando l'imputazione da reato di furto aggravato a quella di appropriazione indebita, non assume incidenza alcuna con riferimento all'ambito civilistico, trattandosi comunque dell'esercizio di un diritto avente valenza certa ai fini della configurazione di una responsabilità per fatto illecito, legittimante la pretesa risarcitoria della vittima. In maniera analoga, infine, le stesse argomentazioni inducono a far ritenere irrilevante la richiesta riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 181 d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, in quanto comunque inidonea a modificare la considerata responsabilità del EO ai sensi dell'art. 2043 cod. civ., con conseguente assunzione dell'obbligo del risarcimento del danno in favore di TE VA. Ne deriva, in conclusione, la correttezza delle valutazioni espresse da parte dei giudici di appello e il conseguente giudizio di infondatezza, agli effetti civili, delle doglianze dedotte da parte del ricorrente. 4. In ragione delle considerazioni espresse, allora, deve essere pronunciato l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata agli effetti penali, per essere il reato estinto per prescrizione, oltre al rigetto del ricorso per ciò che attiene agli effetti civili.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali perché il reato è estinto per prescrizione. Rigetta il ricorso agli effetti civili. Così deciso in Roma il 5 novembre 2025
udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LIDIA GIORGIO, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. E' presente l'avvocato BONOFIGLIO FABIO del foro di COSENZA, in difesa di DE FI, che chiede l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 16297 Anno 2026 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: D'ANDREA ALESSANDRO Data Udienza: 05/11/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 5 novembre 2024 la Corte di appello di Catanzaro - per quanto di specifico interesse in questa sede - ha confermato la decisione del Tribunale di Castrovillari del 4 luglio 2022 con cui era stato dichiarato non doversi procedere nei confronti di EO AF (imputato assieme a EO AL e ED EU) per i reati di cui agli artt. 44, comma 1, lett. c) D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (capo A) e 734 cod. pen. (capo B), perché estinti per prescrizione, altresì venendo pronunciata nei suoi confronti la condanna alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 154,00 di multa, in quanto ritenuto responsabile del delitto di cui agli artt. 61 n. 7, 624, commi 1 e 2, 625, commi 1 e 2, n. 2 e 7 cod. pen. (capo C). Il EO, in particolare, è stato ritenuto colpevole perché in data 20 settembre 2010, in difformità dell'autorizzazione da taglio n. 10842 del 28 giugno 2008 - che prevedeva il taglio delle piante spezzate, soprannumerarie e sottomesse del diametro variabile da cm 12 a cm 18, mentre quelle con diametro alla base superiore a cm 18 potevano essere sottoposte al taglio solo se numerate al ceppo e sottoposte a verifica del personale del Corpo Forestale dello Stato - tagliando piante e ceppaie del diametro e valore economico superiore e lasciando a dote del bosco quelle di diametro inferiore senza assicurare e garantire con le chiome un'idonea copertura arborea e spazi vuoti, si era impossessato del materiale in eccedenza di proprietà di TE VA al fine di trarne profitto. Con le aggravanti di avere, nei delitti contro il patrimonio, cagionato alla persona offesa un danno patrimoniale di rilevante gravità, usando violenza sulle cose e commettendo il fatto su cose esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, a pubblico servizio o a pubblica utilità. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, eccependo quattro motivi di doglianza. Con il primo ha dedotto inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 129, commi 1 e 1-bis, cod. pen. in relazione agli artt. 157, 159 e 161 cod. pen., con conseguente omessa dichiarazione di estinzione del reato rubricato al capo C) per intervenuta prescrizione in data antecedente all'emissione della decisione di primo grado, o comunque di quella di appello. Il termine di prescrizione minimo di dieci anni, infatti, pur tenendosi conto dei relativi periodi di sospensione intervenuti, sarebbe spirato già prima della sentenza del Tribunale di Castrovillari. 2 Avrebbe, in particolare, errato la Corte di merito per avere considerato la sussistenza di un complessivo periodo di sospensione della prescrizione pari a 739 giorni laddove, invece, avrebbe dovuto escludere da tale calcolo l'arco temporale di 376 giorni compreso tra l'udienza del 18 novembre 2011 e quella del 28 novembre 2012, considerato che in data 18 novembre 2011 - pur a fronte di una declaratoria del difensore di ufficio, nominato per tutti gli imputati, di adesione all'astensione dalle udienze proclamata dall'Unione delle Camere Penali Italiane - il primo giudice non avrebbe dichiarato la contumacia di EO AL, a differenza degli altri due coimputati, e avrebbe disposto nei suoi confronti la notifica del decreto di citazione a giudizio e del verbale di udienza. Prevalendo, dunque, per come costantemente chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, tra i vari fatti concorrenti legittimanti il rinvio del dibattimento quello riferibile al giudice, deve ritenersi che, nel caso di specie, il differimento della trattazione del giudizio sarebbe stato disposto per consentire la corretta citazione a giudizio di EO AL, e, dunque, per un motivo non idoneo a determinare la sospensione del termine della prescrizione. Conseguentemente, escludendo il suddetto periodo di 376 giorni, il termine minimo di prescrizione sarebbe decorso alla data del 24 aprile 2022, e cioè ben prima della pronuncia della decisione di primo grado (4 luglio 2022). In ogni modo, sempre escludendo il suddetto periodo di 376 giorni e computando solo i restanti 363 giorni di sospensione, il termine massimo di prescrizione sarebbe spirato alla data del 18 marzo 2024, e cioè prima della pronuncia della sentenza di secondo grado. Con il secondo motivo è stata lamentata contraddittorietà e illogicità della motivazione per essere stata fondata la sentenza impugnata su informazioni controverse e travisate e per avere la stessa trascurato taluni aspetti invece di fondante rilievo ai fini dell'assunzione della decisione. Avrebbe, in particolare, errato la Corte di appello per avere omesso di considerare l'effettivo contenuto dei contratti di vendita dell'area boscata stipulati tra i vari soggetti protagonisti della vicenda - e cioè quelli intercorsi tra: TE VA e EO AF, EO AF e ED EU, EO AF e la Società Cooperativa La Meridiana - in quanto idonei a far ritenere comprovata l'assenza di ogni responsabilità a carico del ricorrente in ordine alla perpetrazione del furto ascrittogli. La Corte di merito, infatti, avrebbe assunto, sotto diversi profili, una motivazione palesemente illogica per far ritenere configurata la penale responsabilità dell'imputato, mentre, invece, un attento esame del contenuto di tali contratti le avrebbe consentito di accertare, con valenza dirimente, come EO AF si fosse limitato ad acquistare dal proprietario TE VA il 3 materiale legnoso ricavabile dal taglio del bosco, senza mai partecipare a nessuna operazione e perfino mai recandosi sui luoghi, per poi rivendere tale legname a EO AL e ED EU. Le alienazioni effettuate dal ricorrente, peraltro mai esercente l'attività di imprenditore boschivo, imporrebbero, quindi, una rivisitazione complessiva della sua posizione, tale da consentire di accertare come costui non avesse mai avuto alcuna responsabilità in ordine all'effettuato taglio del legname nel bosco, per essersene completamente disinteressato subito dopo avere effettuato le vendite agli altri due coimputati. Sarebbe, altresì, viziata la sentenza impugnata per avere conferito rilievo, in violazione degli artt. 63 e 191 cod. proc. pen., alle dichiarazioni testimoniali rese da MU TA, ispettore del Corpo Forestale dello Stato che aveva condotto le indagini, che, nell'affermare di non avere mai svolto alcun accertamento nei confronti di EO AF, aveva, altresì, riferito di avere appreso da EO AL di avere ricevuto dall'odierno ricorrente l'incarico di tagliare il legname nel bosco, senza, tuttavia, considerare come tali propalazioni non potessero essere utilizzate, trattandosi di prove acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla legge, in quanto dichiarazioni indizianti rese da un coimputato in fase di indagini e in assenza di contraddittorio. In definitiva, la responsabilità dell'imputato sarebbe stata ritenuta in virtù di una motivazione del tutto illogica e contraddittoria, fondata su un criterio di inferenza illogico, irrazionale e inaffidabile, per avere unicamente desunto la colpevolezza del EO dal solo fatto di avere acquistato il taglio del bosco, con conseguente presunto, e del tutto indimostrato, interesse di trarne il relativo profitto. Con la terza censura è stata eccepita contraddittorietà e illogicità della motivazione, nonché connessa inosservanza ed erronea applicazione di legge, per non avere la Corte territoriale correttamente valutato la circostanza, ampiamente accertata in fatto, per cui il ricorrente avrebbe esercitato sul fondo un possesso qualificato al di fuori della sfera di incidenza del proprietario, così da determinare la più corretta qualificazione giuridica del fatto quale reato di appropriazione indebita e non come furto aggravato. In esito alle dichiarazioni rese da TE VA, infatti, risulterebbe del tutto acclarato come quest'ultimo, dopo la stipula del contratto di vendita, avesse trasferito il possesso del fondo a EO AF, che ne avrebbe potuto disporre accedendovi liberamente e gestendolo in maniera autonoma, senza essere sottoposto ad alcun tipo di controllo. Il reato, pertanto, rientrerebbe nella fattispecie prevista dall'art. 646 cod. pen., rispetto al quale, mancando la necessaria condizione di procedibilità, si 4 dovrebbe pronunciare sentenza di non doversi procedere perché l'azione penale non doveva essere proseguita per mancanza di querela. Con l'ultimo motivo, infine, il EO ha dedotto mancanza di motivazione in relazione alla richiesta riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 181 d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, e conseguente inosservanza ed erronea applicazione di legge, per essere stato erroneamente qualificato il reato rubricato sub C) come ipotesi di furto aggravato e non, in ossequio all'indicata norma, quale opera eseguita in assenza di autorizzazione o in difformità da essa. Ed infatti, la prospettata richiesta difensiva di riqualificazione del fatto ai sensi dell'indicata contravvenzione, stante l'avvenuta contestazione di una condotta realizzata in difformità dell'autorizzazione da taglio n. 10842 del 28 giugno 2008, sarebbe stata rigettata dal secondo giudice con una motivazione palesemente apparente, priva di un effettivo confronto con la doglianza prospettata dall'imputato. Essa costituirebbe un'omissione di decisiva rilevanza, considerato che la qualificazione della condotta ai sensi dell'art. 181 d.lgs. n. 42 del 2004 comporterebbe l'immediata declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, maturata già prima della pronuncia della sentenza di primo grado. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso è fondato, così imponendo, agli effetti penali, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione, mentre deve essere disposto il rigetto del ricorso agli effetti civili, stante l'infondatezza delle ulteriori doglianze eccepite. 2. Il Collegio rileva, infatti, che il residuo delitto di furto aggravato contestato all'imputato al capo C) è stato perpetrato in data 20 settembre 2010, per cui, considerato il termine prescrizionale massimo di anni dodici e mesi sei, di cui al combinato disposto agli artt. 157, comma 1, e 161, comma 2, cod. pen., e ritenuti i 376 giorni di sospensione intervenuti, la prescrizione era già maturata alla data del 29 marzo 2024, e cioè alcuni mesi prima della pronuncia della sentenza di appello (5 novembre 2024). Ciò perché non devono essere computati i 376 giorni compresi tra l'udienza di primo grado del 18 novembre 2011 e quella del 28 novembre 2012, considerato che in data 18 novembre 2011 - pur a fronte di una declaratoria del difensore di ufficio, nominato per tutti gli imputati, di adesione all'astensione dalle udienze proclamata dall'Unione delle Camere Penali Italiane - il Tribunale non aveva dichiarato la contumacia di 5 EO AL, a differenza degli altri due coimputati, disponendo nei suoi confronti la notifica del decreto di citazione a giudizio e del verbale di udienza. Prevalendo, dunque, in ossequio a quanto costantemente chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, tra i vari fatti concorrenti legittimanti il rinvio del dibattimento, quello riferibile al giudice, deve ritenersi che, nel caso di specie, il differimento della trattazione del giudizio sia stato disposto per consentire la corretta citazione a giudizio del coimputato EO AL, e, dunque, per un motivo non idoneo a determinare la sospensione del termine della prescrizione. 2.1. Ne consegue, allora, l'accoglimento del motivo di ricorso introduttivo eccepito da parte del EO, considerato che il giudice di secondo grado - in assenza dei presupposti per una decisione assolutoria nel merito - avrebbe dovuto dichiarare, già in quella sede, l'avvenuta estinzione del reato per prescrizione, verificatasi prima della pronuncia della sentenza di appello. Ciò fa ritenere ben radicato il grado di giudizio dinanzi a questa Corte di legittimità, inducendo alla dichiarazione dell'estinzione del reato per intervenuta prescrizione. E', poi, appena il caso di sottolineare come la maturata prescrizione renda superfluo ogni possibile approfondimento nel merito, essendo ben noto che, secondo consolidato orientamento di questa Corte, qualora già risulti una causa di estinzione del reato, non rileva la sussistenza di eventuali nullità, addirittura pur se di ordine generale, in quanto l'inevitabile rinvio al giudice di merito è incompatibile con il principio dell'immediata applicabilità della causa estintiva (cfr. Sez. U, n. 1021 del 28/11/2001, dep. 2002, Cremonese, Rv. 220511-01), non essendo rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in presenza, come nel caso di specie, di una causa di estinzione del reato, quale la prescrizione (v. Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275-01). Non ricorrono, infine, le condizioni per una pronuncia assolutoria di merito ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., tenuto conto delle congrue e non illogiche valutazioni rese dai giudici di merito nelle loro pronunce. Non emergendo, dunque, all'evidenza circostanze tali da imporre, quale mera "constatazione" (e cioè presa d'atto), la necessità di assoluzione (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275-01), discende, di necessità, la pronunzia dell'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata agli effetti penali per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione. 3. Gli ulteriori tre motivi di ricorso sono, invece, infondati, per l'effetto dovendo essere rigettati agli effetti civili. 6 Tale decisione rileva, in tutta la sua evidenza, ove si perimetri, in maniera adeguata, la corretta prospettiva da cui le stesse doglianze devono essere valutate. E', infatti, onere del decidente quello di valutare, comunque, l'impugnazione agli effetti civili e, a tal fine, i motivi di impugnazione proposti dal EO devono essere compiutamente esaminati, non potendo essere confermata la condanna al risarcimento del danno sulla base della mancata prova dell'innocenza dell'imputato ai sensi dell'art. 129, comma secondo, cod. proc. pen. (Sez. V, n. 3869 del 07/10/2014, dep. 2015, Lazzari, Rv. 262175-81). Il giudice, cioè, nel dichiarare una causa estintiva del reato in presenza della parte civile, è comunque tenuto a esaminare compiutamente i motivi di gravame proposti dall'imputato sul capo o punto della sentenza relativo all'affermazione di responsabilità, al fine di decidere sull'impugnazione agli effetti civili (così, espressamente, Sez. 2, n. 29499 del 23/05/2017, Ambrois, Rv. 270322-01). Anche qualora sia intervenuta la prescrizione del reato contestato, quindi, deve essere valutata la sussistenza dei presupposti per una dichiarazione di responsabilità limitata agli effetti civili, potendosi condannare l'imputato al risarcimento del danno o alle restituzioni qualora si reputi fondata l'impugnazione, in modo da escludere che possa persistere la sentenza di merito più favorevole all'imputato (cfr. Sez. 2, n. 6568 del 26/01/2022, D'Isa, Rv. 282689-01). Alla stregua di tali parametri ermeneutici, allora, questo Collegio, pur a fronte della disposta declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, è tenuto a decidere sulla proposta impugnazione agli effetti civili. A tale riguardo, non può non essere ritenuto che la condotta perpetrata dal EO abbia cagionato un sicuro danno patrimoniale alla persona offesa, per essersi impossessato di legname di proprietà di quest'ultima in conseguenza dell'effettuato taglio, in difformità dell'autorizzazione n. 10842 del 28 giugno 2008, di piante e ceppaie di diametro e valore economico superiore a quelli consentiti. Né può addivenirsi a difforme conclusione stabilendo - come pure invocato da parte del ricorrente - l'esatto contenuto dei contratti di vendita dell'area boscata stipulati tra i vari soggetti protagonisti della vicenda, non potendo ciò modificare, comunque, la natura del rapporto intercorso tra TE VA e EO AF, avente ad oggetto l'acquisto di materiale legnoso ricavabile dal taglio del bosco, con quel che ne consegue in termini di assunzione di una posizione di responsabilità da parte dell'imputato ai sensi dell'art. 2043 cod. civ. Rispetto all'indicata conclusione risulta priva di pregio pure la doglianza con cui il ricorrente ha lamentato l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dal teste 7 MU TA - concernenti il fatto, riferitogli da EO AL, di avere effettuato il taglio del legname nel bosco su incarico di EO AF - considerato che, pur a voler espungere tale circostanza dal panorama probatorio in atti, residuano, comunque, plurime argomentazioni di natura logica, compiutamente esplicate dalla Corte di merito in sentenza (cfr. p. 10), atte a comprovare le ragioni per cui l'imputato fosse certamente il soggetto che aveva uno specifico interesse a ricavare un profitto dal taglio degli alberi. Né è, poi, di rilievo alcuno stabilire se il possesso del EO sul fondo fosse stato esercitato, o meno, al di fuori della sfera di incidenza del proprietario, atteso che, se ciò può acquisire rilievo indubbio con riguardo ai profili penalistici, modificando l'imputazione da reato di furto aggravato a quella di appropriazione indebita, non assume incidenza alcuna con riferimento all'ambito civilistico, trattandosi comunque dell'esercizio di un diritto avente valenza certa ai fini della configurazione di una responsabilità per fatto illecito, legittimante la pretesa risarcitoria della vittima. In maniera analoga, infine, le stesse argomentazioni inducono a far ritenere irrilevante la richiesta riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 181 d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, in quanto comunque inidonea a modificare la considerata responsabilità del EO ai sensi dell'art. 2043 cod. civ., con conseguente assunzione dell'obbligo del risarcimento del danno in favore di TE VA. Ne deriva, in conclusione, la correttezza delle valutazioni espresse da parte dei giudici di appello e il conseguente giudizio di infondatezza, agli effetti civili, delle doglianze dedotte da parte del ricorrente. 4. In ragione delle considerazioni espresse, allora, deve essere pronunciato l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata agli effetti penali, per essere il reato estinto per prescrizione, oltre al rigetto del ricorso per ciò che attiene agli effetti civili.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali perché il reato è estinto per prescrizione. Rigetta il ricorso agli effetti civili. Così deciso in Roma il 5 novembre 2025