Cass. pen., sez. II, sentenza 18/10/2011, n. 2892
CASS
Sentenza 18 ottobre 2011

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Massime1

Nel delitto di truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche il danno patrimoniale dell'ente pubblico è qualificato dalle finalità pubblicistiche e perciò sussiste allorché le stesse risultino vanificate, identificandosi con il "danno emergente" sorto al momento della elargizione in denaro in conseguenza di una falsa prospettazione riguardante la spesa. (Fattispecie nella quale la Regione Friuli Venezia Giulia era stata indotta mediante artifici e raggiri all'erogazione di un mutuo in assenza dei presupposti previsti per l'erogazione).

Commentario1

  • 1Il reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche
    Giovanni Tringali · https://www.studiocataldi.it/ · 20 marzo 2017

    di Giovanni Tringali - La truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche è punita dall'art. 640-bis c.p. La dottrina maggioritaria, ma anche parte della giurisprudenza, considera la norma de qua non come una figura autonoma di reato, bensì una semplice "circostanza aggravante" della truffa semplice. D'altra parte, è di tutta evidenza che il legislatore si è limitato ad un richiamo per relationem all'art. 640 c.p., evitando l'indicazione espressa degli elementi costitutivi della norma che devono quindi considerarsi quelli propri della truffa semplice (artifici e raggiri, induzione in errore e connessa disposizione patrimoniale, ingiusto profitto dell'agente o di terzi, …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 18/10/2011, n. 2892
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 2892
Data del deposito : 18 ottobre 2011

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