Sentenza 18 ottobre 2011
Massime • 1
Nel delitto di truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche il danno patrimoniale dell'ente pubblico è qualificato dalle finalità pubblicistiche e perciò sussiste allorché le stesse risultino vanificate, identificandosi con il "danno emergente" sorto al momento della elargizione in denaro in conseguenza di una falsa prospettazione riguardante la spesa. (Fattispecie nella quale la Regione Friuli Venezia Giulia era stata indotta mediante artifici e raggiri all'erogazione di un mutuo in assenza dei presupposti previsti per l'erogazione).
Commentario • 1
- 1. Il reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubblicheGiovanni Tringali · https://www.studiocataldi.it/ · 20 marzo 2017
di Giovanni Tringali - La truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche è punita dall'art. 640-bis c.p. La dottrina maggioritaria, ma anche parte della giurisprudenza, considera la norma de qua non come una figura autonoma di reato, bensì una semplice "circostanza aggravante" della truffa semplice. D'altra parte, è di tutta evidenza che il legislatore si è limitato ad un richiamo per relationem all'art. 640 c.p., evitando l'indicazione espressa degli elementi costitutivi della norma che devono quindi considerarsi quelli propri della truffa semplice (artifici e raggiri, induzione in errore e connessa disposizione patrimoniale, ingiusto profitto dell'agente o di terzi, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 18/10/2011, n. 2892 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2892 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PAGANO Filiberto - Presidente - del 18/10/2011
Dott. GALLO Domenico - Consigliere - SENTENZA
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - N. 2411
Dott. DIOTALLEVI Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CERVADORO Mirella - Consigliere - N. 24847/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
avv. BATTOCLETTI RINO difensore di BA DO nato a [...] l'[...];
Su ricorso proposto dall'avv. Luca Beorchia difensore di:
BA BA, nata a [...] il [...];
avverso la sentenza N. 550/2010 della Corte d'appello di Trieste, sezione 2^ penale, in data 11.1.2011;
Sentita la relazione fatta, in pubblica udienza, dal consigliere Mirella Cervadoro;
Udita la requisitoria del sostituto procuratore generale, nella persona del dr. Giovanni Salvi, il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
Udito il difensore della parte civile Regione Friuli Venezia Giulia, avv. Cassina Mauro che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
Uditi i difensori degli imputati avv. Beorchia e avv. Battocletti, che hanno concluso per l'accoglimento dei ricorsi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con delibera della Giunta in data 23 maggio 2002, modificata con delibere del 27 e 10 aprile 2003, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia aveva approvato il bando relativo all'obiettivo 2 - Docup 2000 - 2006 "Aiuti agli investimenti delle imprese artigiane", consistenti in agevolazioni sui mutui stipulati tra imprese e istituti bancari convenzionati con l'Amministrazione regionale, a fronte di investimenti finalizzati alla nascita di nuove iniziative imprenditoriali, nonché al consolidamento, potenziamento e qualificazione di quelle esistenti. Al punto 2, commi 1) e 6) il bando prevedeva che, rendicontando gli investimenti effettuati entro la data del 30 novembre 2003, l'impresa avrebbe vantato criteri priori tari ed evitato una decurtazione pari al 40% del contributo già concesso.
L'impresa SI AN s.r.l. presentò la propria domanda di contributo, indicando l'inizio e la conclusione dell'investimento, rispettivamente al 10.5.2002 e al 30.11.2003. Il programma era relativo all'acquisto di un prefabbricato per il deposito di attrezzature e all'acquisto di vari macchinari tra cui una benna miscelatrice utilizzata nella lavorazione dei calcestruzzi. La richiesta di finanziamento fu accolta, e la SI RL fu inserita al n.16 della graduatoria, conseguendo diciotto punti di valutazione complessivi, dieci dei quali dovuti alla rappresentata priorità di rendicontare l'intero investimento entro il 30 novembre 2003. Il contributo erogato sarebbe stato pari a Euro 75.892,05, a fronte di un mutuo di Euro 192.349,97, con ammortamento in settanta mesi. La scheda di rendicontazione fu effettivamente presentata alla Banca di Credito Cooperativo di Basiliano nel termine indicato, e un funzionario dell'Istituto di credito si recò il giorno stesso nella sede della ditta, al fine di verificare la fisica presenza dei macchinari oggetto di finanziamento;
nella circostanza, SI LB e VI gli indicarono una benna miscelatrice e gli mostrarono la relativa fattura, precisando trattarsi proprio del macchinario per il quale era stata avanzata la domanda. La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia concesse quindi il contributo, effettivamente erogato alla ditta SI il 23 aprile 2004. Nel corso dell'anno 2006, la regolarità della procedura costituì oggetto di accertamento, e dagli accertamenti emerse che la documentazione utilizzata per attestare il trasferimento del macchinario alla società beneficiaria entro il termine del bando era falsa e che quindi alla data del 30.11.2003 la benna non poteva trovarsi nella sede della società.
Con sentenza del 29.10.2009, il Tribunale di Udine dichiarò SI LB e SI VI responsabili del reato di cui agli artt.110 e 640 bis c.p., perché, in concorso tra loro, in qualità di soci consiglieri delegati della SI AN RL "con tutti i poteri di ordinaria amministrazione in via disgiunta", con artifizi e raggiri consistiti nel produrre falsi documenti per rendicontare l'avvenuta realizzazione dell'investimento e, in particolare, la consegna entro il termine ultimo del 30.11.2003 della benna miscelatrice mod. BM 2000 serie 01 2003 del valore di Euro 8.600, si procuravano un ingiusto profitto costituito dalla concessione e versamento del contributo di Euro 75.892,05 previsto dal bando 2003 del DOCUP OBIETTIVO 2 della Regione Friuli Venezia Giulia, con pari danno per i soggetti erogatori Regione FVG, Stato Italiano e Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, in particolare evitavano la decurtazione del 40% del contributo previsto per il caso in cui l'impresa beneficiaria non avesse realizzato l'intervento entro i termini previsti, e - concesse le attenuanti generiche prevalenti sull'aggravante - li condannò alla pena di mesi sei di reclusione ed Euro 200,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali e al risarcimento dei danni subiti dalla parte civile che liquidava in complessivi Euro 80.000 oltre interessi, e alla rifusione delle spese di costituzione e assistenza.
Avverso tale pronunzia proposero gravame gli imputati, e la Corte d'Appello di Trieste, con sentenza del 11.1.2011, confermava la decisione di primo grado.
Ricorre per cassazione l'imputato SI VI, deducendo: 1) la violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b), e), per errata interpretazione della legge penale in relazione all'art. 63 c.p.p., comma 2, e mancanza e manifesta illogicità della motivazione;
la
Corte territoriale ha ritenuto utilizzabile ai fini della condanna la testimonianza resa dal Dott. Gabriele BR, funzionario dell'istituto di credito incaricato della verifica della sussistenza dei presupposti di erogazione del contributo, disattendendo le doglianze a riguardo sollevate dell'atto di appello trattandosi di persona indagata in concorso con gli imputati che si era avvalsa della facoltà di non rispondere ex art. 210 c.p.p., e assumendo erroneamente che il BR non aveva rivestito qualità di indagato, e che non competeva al giudice attribuirla, ne' "si vede quale concorrente responsabilità potesse avere in un ipotetico reato, non avendo firmato il verbale, ne' allegato alcunché"; 2) la violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), per motivazione carente e contraddittoria in ordine al secondo motivo d'appello, relativo alla mancata differenziazione della posizione di SI VI, e all'estraneità del SI all'attività contabile della società; 3) la violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), per violazione dell'art. 640 bis c.p.p., ed errata interpretazione della norma extrapenale integratrice della fattispecie, e quindi del bando quale presupposto necessario ai fini dell'erogazione del contributo "de quo", il quale al punto 3.2 richiede unicamente che "gli interventi devono essere completamente rendicontati e ultimati"; pertanto, quand'anche i funzionari fossero caduti in errore circa la presenza o meno della biella in azienda, tale errore non può integrare la fattispecie di truffa, stante l'estraneità del requisito della presenza fisica del bene in azienda al novero dei requisiti richiesti dalla legge per l'erogazione del contributo per cui è causa. La L.R. n. 7 del 2000, art. 49, riconosce poi all'amministrazione uno strumento di tutela, che trova il suo presupposto proprio nel comportamento asseritamene "fraudolento" degli imputati. Andava pertanto esclusa la configurabilità del reato di truffa. 4) dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), per inosservanza ed erronea applicazione dell'art.640 bis c.p., e dell'art. 316 ter c.p., in quanto la riconosciuta e contestata utilizzazione da parte di SI VI dei documenti da altri predisposti doveva al più portare alla condanna per il meno grave delitto di cui all'art. 316 ter c.p.; infatti, può ravvisarsi la meno grave ipotesi delittuosa di cui all'art. 316 ter c.p., quando l'indebita percezione è conseguita dal mero utilizzatore o presentatore del documento - o della dichiarazione, falsa, ovvero recante attestazione "contra verum" della presenza dei presupposti per l'erogazione della pubblica sovvenzione o da chi abbia omesso le informazioni dovute, mentre l'art. 640 bis sanziona l'artefice stesso della falsità che induce in errore l'ente erogatore;
5) la violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), per omessa e contraddittoria motivazione circa la misura del risarcimento, erroneamente determinato nella misura del contributo erogato. Ricorre per cassazione il difensore dell'imputata LB SI, deducendo;
1) la violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b), e), per errata interpretazione della legge penale in relazione all'art. 63 c.p.p., comma 2, e mancanza e manifesta illogicità della motivazione;
la Corte territoriale ha ritenuto utilizzabile ai fini della condanna la testimonianza resa dal Dott. BR Gabriele, funzionario dell'istituto di credito incaricato della verifica della sussistenza dei presupposti di erogazione del contributo, disattendendo le doglianze a riguardo sollevate dell'atto di appello trattandosi di persona indagata in concorso con gli imputati che si era avvalsa della facoltà di non rispondere ex art.210 c.p.p., e assumendo erroneamente che il BR non aveva rivestito qualità di indagato, e che non competeva al giudice attribuirla, ne' "si vede quale concorrente responsabilità potesse avere in un ipotetico reato, non avendo firmato il verbale, ne' allegato alcunché"; 2) la violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), per violazione dell'art.640 bis c.p.p. ed errata interpretazione della norma extrapenale integratrice della fattispecie, e quindi del bando quale presupposto necessario ai fini dell'erogazione del contributo "de quo", il quale al punto 3.2 richiede unicamente che "gli interventi devono essere completamente rendicontati e ultimati"; pertanto, quand'anche i funzionari fossero caduti in errore circa la presenza o meno della biella in azienda, tale errore non può integrare la fattispecie di truffa, stante l'estraneità del requisito della presenza fisica del bene in azienda al novero dei requisiti richiesti dalla legge per l'erogazione del contributo per cui è causa. Peraltro essendoci il limite di destinazione quinquennale dal momento di erogazione del contributo, pretendere la presenza del bene già dal 1.12.2003 avrebbe comportato una richiesta eccessiva della Regione;
3) la violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. e), mancanza e manifesta illogicità della motivazione, in relazione alla circostanza che, nell'atto d'appello, si era evidenziato come il bando ai punti 3.8 e 3.9 prevede espressamente che le imprese beneficiane possano chiedere ed ottenere una preventiva autorizzazione a variare i contenuti e le modalità di realizzazione degli investimenti purché l'intervento mantenga le finalità previste e non ci sia un investimento minore di oltre il 40%. Nel caso in questione, il mancato concreto reperimento della benna entro il termine del 1.12.2003, qualora fosse stato ritenuto necessario, poteva essere tranquillamente superato dalla rinuncia al bene di importanza secondaria rispetto all'investimento complessivo sia dal punto di vista materiale, che dal punto di vista economico. Entrambi chiedono pertanto l'annullamento della sentenza. Con successive memorie i ricorrenti deducono altresì la prescrizione dei reati di falso (dal solo SI VI al punto uno della memoria dell'11.8.2011) e di truffa. La ricorrente SI (nella memoria del 17.8.2011) deduce anche l'insussistenza del fatto per assenza di un danno economicamente rilevante, evidenziando che la Regione Friuli Venezia Giulia, nel legiferare in conseguenza del Regolamento CE n.1260 del 21.6.1999 è andata oltre quanto da quest'ultimo richiesto, richiedendo che nello stesso termine fosse presente anche il bene in azienda, e quindi la conclusione dell'investimento anziché della sopportazione del costo nel medesimo termine. E pertanto, avendo la Regione effettivamente pagato la ditta SI per un costo effettivamente sostenuto nei termini dalla medesima ed avendo la Regione conseguentemente tempestivamente rendicontato la Ce dell'effettiva e tempestiva erogazione del contributo, la CE mai avrebbe potuto richiedere la restituzione della quota di contributo erogato alla ditta SI, essendo stato rispettato il parametro comunitario.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte che i ricorsi debbano essere rigettati per l'infondatezza od inammissibilità delle censure articolate nei motivi che li compongono, nonché di quelli aggiunti, e di seguito esaminati.
1. Con il primo motivo, entrambi i ricorrenti censurano la sentenza impugnata nella parte in cui ha disatteso le doglianze espresse in sede d'appello in ordine airinammissibilità "erga omnes" ai sensi dell'art. 63 c.p.p., comma 2, delle dichiarazioni del teste BR, per la comunanza di posizioni tra il teste BR e l'indagato VA, avendo il teste partecipato alla verifica della realizzazione del progetto insieme al funzionario VA Fausto, che era stato formalmente indagato in concorso con gli odierni imputati e si era avvalso, perciò, della facoltà di non rispondere ex art. 210 c.p.p.. Il motivo è infondato.
Innanzi tutto, è da considerare che non è stata neppure dedotta da parte dei ricorrenti la decisività della censura, essendo onere della parte, che eccepisca l'inutilizzabilità di atti processuali, non solo indicare gli atti specificamente affetti dal vizio, ma anche chiarirne la incidenza sul complessivo compendio probatorio già valutato, sì da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato (cfr. Cass., sez. un., 23 aprile 2009 - 10 giugno 2009, n. 23868). In secondo luogo, non emerge alcuna ragione, nè è stato dedotto dai ricorrenti alcun ragionevole motivo per cui il BR dovesse essere sentito come coimputato ex art. 210 c.p.p.; correttamente la Corte d'appello ha, quindi, escluso l'inutilizzabilità "erga omnes", ex art. 63 c.p.p., comma 2, delle dichiarazioni del teste BR, evidenziando che lo stesso non ha rivestito la qualità di indagato, e "che non si vede quale concorrente responsabilità potesse avere in un ipotetico reato non avendo firmato il verbale o attestato alcunché". L'esistenza di gravi indizi di reità, infatti, non può automaticamente farsi derivare, così come dedotto nei ricorsi, dal solo fatto che il dichiarante risulti essere stato in qualche modo coinvolto in vicende (sopralluogo in data 1.12.2003) che hanno dato luogo all'iscrizione nel registro degli indagati del funzionario responsabile dell'Ufficio fidi, Fausto VA (nei confronti del quale il procedimento è stato peraltro archiviato), occorrendo invece che tali vicende, per come percepite dall'autorità inquirente, presentassero connotazioni tali da non poter formare oggetto di ulteriori indagini, se non postulando necessariamente l'esistenza di responsabilità penali a carico di tutti i soggetti coinvolti. Quanto al tipo e alla consistenza degli elementi apprezzabili dal giudice al fine di verificare l'effettivo "status" del dichiarante, devono ritenersi rilevanti i soli indizi non equivoci di reità, sussistenti già prima dell'escussione del soggetto e conosciuti dall'autorità procedente (cfr. Sez. U, Sent. n. 15208/2010 Rv. 246584; Sez. U., 23 aprile 2009, n. 23868, Fruci;
Sez. U., 22 febbraio 2007, n. 21832, Morea).
2. Il secondo motivo del ricorso di SI VI è generico, così come generico il corrispondente motivo d'appello, mentre nella sentenza di primo grado sono stati puntualmente indicati i comportamenti concretamente addebitabili ad entrambi gli imputati, ed evidenziato quindi che gli stessi "ben lungi dall'operare ispirandosi a criteri di correttezza e buona fede, oltre a predisporre falsi documenti diretti ad attestare la consegna della benna entro il termine previsto, trassero in inganno il funzionario incaricato dei controlli indicandogli fisicamente un macchinario diverso da quello quietanzato" (v. pag. 9 della sentenza del Tribunale di Udine).
3. Il terzo motivo del ricorso di SI VI, contenente rilievi sostanzialmenti analoghi a quello di cui al secondo e terzo motivo del ricorso di SI LB, ripropone le stesse ragioni già ampiamente discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, quindi da considerare non specifiche, per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di specificità, conducente, ai sensi dell'art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), nell'inammissibilità (Cass. Sez. 4^ n. 5191/2000
Rv. 216473); a ciò aggiungasi che trattasi, peraltro, e per la maggior parte anche di censure non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito. Le sentenze di merito hanno, poi, puntualmente ricostruito i fatti dal punto di vista oggettivo e soggettivo, e illustrato i medesimi in maniera logica in relazione alla normativa e al bando di concorso le cui norme sono state oggetto di una attenta analisi e di una corretta interpretazione. La Corte d'Appello, in particolare, rispondendo a tutti i motivi d'appello, ha illustrato, con motivazione ampia e priva di evidenti vizi logici, le ragioni del rigetto, evidenziando quindi che, alla scadenza del termine, l'investimento doveva essere realizzato e i macchinari dovevano trovarsi in azienda ed essere funzionanti, come risulta chiaramente da una serie di dati testuali ineludibili (analiticamente indicate nella sentenza impugnata alle lettere da a ad e) nonché dallo stesso spirito del finanziamento chiaramente finalizzato al rilancio economico delle attività artigianale possibile solo con l'assunzione effettiva di personale e, quando si tratta di macchinari, con l'utilizzabilità degli stessi;
che - nei confronti di chi non rispetta le condizioni - il bando di concorso pone la questione in termini chiari: "si provvederebbe prima ad un ricalcolo del punteggio e ad una sua diversa e meno favorevole collocazione in graduatoria... ed, in ogni caso, ad una decurtazione del contributo del 40%". La mancata realizzazione degli investimenti imposta dal decreto che concesse il finanziamento avrebbe quindi comportato alla stregua della previsione del bando la perdita del 40% dell'intero finanziamento e non solamente in proporzione al valore della benna rispetto a quello dell'intero intervento (v. pagg. 16- 18). Del tutto inconferente appare la circostanza dedotta nel terzo motivo del ricorso di SI LB circa il fatto che il bando prevedeva espressamente che le imprese beneficiane potessero richiedere e ottenere una preventiva autorizzazione a variare i contenuti e le modalità di realizzazione degli investimenti, dal momento che tale preventiva autorizzazione non è stata richiesta dagli imputati. Nè è emerso da alcuna circostanza la crasi, invocata dalla difesa, tra il momento di spesa e la chiusura dell'investimento.
4. Il quarto motivo del ricorso di SI VI concernente l'erronea applicazione dell'art.640 bis e dell'art. 316 ter c.p., è infondato.
Le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza del 24.01.1996, Panigoni, ebbero ad evidenziare la rilevanza della questione se il concetto di "artifizi e raggiri" sia integrato anche dalla menzogna pura e semplice e cioè dalla menzogna che, senza particolari modalità ingannatorie aggiuntive, abbia determinato l'errore nel soggetto passivo, potendosi ritenere che la menzogna pura e semplice integra soltanto la condotta che induce in errore, ma non la condotta posta in essere con artifizi e raggiri;
con la sentenza n. 16568 del 2007, Carchivi hanno, quindi, statuito che "vanno ricondotte alla fattispecie di cui all'art. 316 ter c.p., - e non a quella di truffa - le condotte alle quali non consegua un'induzione in errore per l'ente erogatore, dovendosi tenere conto, al riguardo, sia delle modalità del procedimento di volta in volta in rilievo ai fini della specifica erogazione, sia delle modalità effettive del suo svolgimento nel singolo caso concreto". Tale principio è stato ribadito dalla sentenza n. 7537 del 2010, Pizzuto, rv. 249105, che alla stregua di esso ha quindi stabilito che la truffa va ravvisata solo ove l'ente erogante sia stato in concreto "circuito" nella valutazione di elementi attestativi o certificativi artificiosamente decettivi, ed ha quindi precisato che la sussistenza della induzione in errore, da un lato, e la natura fraudolenta della condotta, dall'altro, devono formare oggetto di una disamina da condurre caso per caso, alla stregua di tutte le circostanze che caratterizzano la vicenda in concreto.
Nella fattispecie, nessun dubbio che la condotta fraudolenta non sia stata frutto di un mero mendacio, bensì di una falsa rappresentazione della realtà, e che la falsa documentazione riguardante la benna, e l'attività ingannatoria posta in essere dagli imputati al momento del sopralluogo abbiano indotto in errore l'ente erogatore del finanziamento;
nulla rileva, poi, in senso contrario, che il finanziamento, al momento del sopralluogo, fosse già stato concesso (ma peraltro non ancora riscosso) alla ditta SI. In tema di truffa, l'idoneità degli artifici e raggiri in danno di una P.A. non è esclusa dal fatto che siano compiuti all'interno di una fase procedimentale che non si sia ancora conclusa e che implichi il successivo intervento di atti di controllo, perché l'idoneità postula che i comportamenti truffaldini siano astrattamente capaci di trarre in inganno e oggettivamente adeguati all'attivazione del procedimento in vista di un ingiusto vantaggio (cfr. Cass. Sez. 2^, sent. n. 20975/2008 Rv. 240412). La parte lesa, inoltre, fu concretamente tratta in inganno, tant'è che accreditò il finanziamento senza ulteriori verifiche. Correttamente, e in perfetta aderenza ai suddetti principi, la Corte territoriale ha quindi ritenuto la sussistenza del reato di cui all'art. 640 bis c.p.. 5. Il quinto motivo del ricorso di SI VI è parimenti infondato. Pacifica la sussistenza di un danno patrimoniale (correlato al profitto conseguito) in capo all'Ente pubblico, essendo peraltro la Regione Friuli Venezia Giulia anche responsabile nei confronti della UÈ del corretto impiego dei fondi comunitari. Allorché, poi, l'ente pubblico viene indotto - mediante artifici e raggiri - ad erogare una (o più) rate di mutuo in assenza delle condizioni o dei presupposti previsti per l'erogazione medesima, si verifica "ipso iure" il danno patrimoniale dell'ente pubblico che è, appunto quello di un esborso patrimoniale non previsto ed anzi vietato dalle leggi istitutive dell'ente medesimo. In altri termini, il danno risulta qualificato dalle finalità pubblicistiche dell'istituto e, perciò, sorge allorché le stesse vengono vanificate, identificandosi lo stesso con il "danno emergente" sorto al momento della elargizione in denaro in conseguenza di una falsa prospettazione riguardante la spesa (cfr. Cass. Sez. 6^, sent. n. 938/2003 Rv. 227889). Trattandosi di danno da reato conseguente al diretto coinvolgimento dei soci nell'attività di amministrazione della società a responsabilità limitata e, dunque, di gestione del contributo pubblico erogato, anche i soci personalmente debbono rispondere del danno provocato all'ente mediante l'illegittima percezione del contributo in questione.
6. Anche gli ulteriori motivi di cui alle successive memorie sono infondati. Per quanto concerne la prescrizione dei reati, rileva il Collegio che i ricorrenti sono stati ritenuti responsabili del solo reato di cui all'art. 640 bis c.p., contestato al capo a) della rubrica, che il delitto di truffa si consuma nel momento del conseguimento, da parte dell'agente, del profitto della propria attività criminosa (nella fattispecie al momento dell'accreditamento del finanziamento), e che il finanziamento è stato accreditato in data 26.4.2004; non essendo ancora trascorso dalla data della consumazione del reato il termine massimo di anni sette e mesi sei previsto dall'art. 157 c.p., per il reato in questione, lo stesso non è ad oggi prescritto. Il motivo circa l'insussistenza del fatto per assenza di un danno economicamente rilevante di cui alla memoria di SI LB è infondato per gli stessi motivi di cui al punto cinque.
Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., con il provvedimento che rigetta i ricorsi, gli imputati che li hanno proposti devono essere condannati al pagamento delle spese del procedimento, nonché alla rifusione delle spese sostenute nel grado in favore della parte civile Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, liquidate in complessivi Euro 2812,50 oltre IVA e CPA. Non spettano i diritti di procuratore (v. Cass. 3^ Civ. sent. n. 19295/2006 Rv. 592637), ne' di trasferta (v. Cass. 5^ Civ. sent. n. 19370/2008 Rv. 604241).
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali, e alla rifusione delle spese sostenute nel grado in favore della parte civile Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, liquidate in complessivi Euro 2812,50 oltre IVA e CPA. Così deciso in Roma, il 18 ottobre 2011.
Depositato in Cancelleria il 24 gennaio 2012