Sentenza 29 novembre 2000
Massime • 1
In tema di misure di prevenzione, l'autorizzazione permanente alla persona sottoposta a trattenersi fuori dalla propria abitazione per esigenze di lavoro, implicando necessariamente un giudizio di diminuita pericolosità, comporta una modificazione dell'originario provvedimento e, pertanto, è consentita solo nell'ambito delle previsioni di cui all'art. 7, comma 2, della legge 27 dicembre 1956 n. 1423, secondo il quale il provvedimento di applicazione di una misura di prevenzione può essere revocato o modificato, quando ne sia cessata o mutata la causa che lo ha determinato, dall'organo che lo emanò, vincolato ad osservare la procedura in camera di consiglio, idonea a garantire il contraddittorio tra le parti. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha annullato il provvedimento, adottato "de plano", con il quale un sorvegliato speciale era stato autorizzato ad allontanarsi dalla propria abitazione dalle ore 5 alle ore 21.30 di ogni giorno per coadiuvare il padre nell'esercizio della pastorizia).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 29/11/2000, n. 9590 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9590 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LOSANA CAMILLO - Presidente - del 29/11/2000
1. Dott. MARCHESE ANTONIO - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. SANTACROCE GIORGIO - Consigliere - N. 6821
3. Dott. VANCHERI ANGELO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. DELEHAYE ENRICO - Consigliere - N. 014717/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIBUNALE di CALTANISSETTAnei confronti di:
1) AR NU N. IL 28/06/1970
avverso ORDINANZA del 24/02/2000 TRIBUNALE di CALTANISSETTA sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANTACROCE GIORGIO lette le conclusioni del P.G. Dr. Cosentino ha chiesto di annullare l'ordinanza impugnata, rinviando gli atti al Tribunale di Caltanissetta per nuovo esame.
OSSERVA
1. Con istanza depositata presso la cancelleria del tribunale di Caltanissetta, il difensore di AR EL - persona sottoposta alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel Comune di Gela - chiedeva allo stesso tribunale di essere autorizzato ad uscire dalla propria abitazione dalle ore 5 alle ore 21,30 per aiutare il padre nell'esercizio della pastorizia. Il tribunale di Caltanissetta, con il decreto ora impugnato (che è del 24 febbraio 2000), autorizzava con procedura "de plano" il prevenuto ad uscire dalla propria abitazione nell'orario su indicato nei soli giorni lavorativi e solo per recarsi sul posto di lavoro. Ricorre per cassazione il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Caltanissetta, deducendo, sotto il profilo della violazione degli artt. 7 e 7 - bis L. n. 1423/56, che il provvedimento adottato dal tribunale di Caltanissetta costituiva un provvedimento di vera e propria modifica del decreto applicativo della misura di prevenzione e come tale avrebbe dovuto essere sussunto nell'ambito dell'art. 7 comma 2 della normativa in materia di misure di prevenzione, implicando necessariamente un giudizio di diminuita pericolosità. Peraltro, anche a voler ritenere il provvedimento in questione come un'autorizzazione emessa ai sensi dell'art.
7 - bis della stessa normativa, lo stesso risultava anomalo in quanto un provvedimento del genere può essere emesso solo in presenza di gravi esigenze determinate e temporanee, che, nel caso in esame, non erano state indicate.
2^. Il ricorso è fondato.
Come questa Corte ha già avuto modo di affermare (Cass., Sez. 1^, 31 gennaio 1992, n. 467, Prudentino;
Id,. Sez. 1^, 31 gennaio 1992, n. 466, Cannavale), la richiesta del proposto volta ad ottenere l'autorizzazione a trattenersi fuori della propria abitazione per esigenze di lavoro deve essere considerata, diversamente da quanto ritenuto dal tribunale di Caltanissetta, una richiesta di vera e propria modifica del provvedimento di sottoposizione ad una misura di prevenzione personale, e non di semplice mutamento delle modalità applicative di quest'ultimo. L'allargamento in via permanente (e non per necessità contingenti come quelle cui si riferisce l'art. 5 l.1423/56) dell'orario durante il quale il sorvegliato speciale è
autorizzato ad assentarsi dalla propria abitazione costituisce infatti, come ben ha osservato il PM ricorrente, un'attenuazione del contenuto precettivo e vincolante della misura di prevenzione imposta, e quindi una modifica della stessa, possibile solo nell'ambito delle previsioni di cui all'art. 7 comma 2 della stessa legge.
Secondo il citato art. 7 comma 2, infatti, il provvedimento di applicazione di una misura di prevenzione "può essere revocato o modificato dall'organo dal quale fu emanato quando ne sia cessata o mutata la causa che lo ha determinato", causa che si identifica nella ritenuta pericolosità sociale del proposto, per cui "mutamento" di essa non può significare altro che riduzione, per fatti sopravvenuti, di tale pericolosità. Solo a questa condizione, infatti, può derogarsi al principio della intangibilità del giudicato, operante anche, come questa Corte ha avuto pure occasione di affermare più volte, in materia di misure di prevenzione (cfr., tra le tante, Cass., Sez. 1^, 12 dicembre 1988, n. 2837). È evidente che il contenuto precettivo della misura di prevenzione applicata subisce una sostanziale modifica quando, essendo stato stabilito (per restare alla fattispecie in esame) che il proposto possa stare fuori della propria abitazione per un tot numero di ore si consenta poi allo stesso di restarvi, in via permanente, per un numero di ore maggiore.
Ciò posto, la procedura da seguire nel caso in cui venga richiesta una "modifica" ex art. 7 comma 2 1. 1423/56, non può che essere quella prevista dall'art. 4 comma 5 della stessa legge, la quale richiama gli artt. 636 e 637 c.p.p. abr., ai quali corrisponde oggi l'art. 678 del vigente codice di rito, che richiama a sua volta la disciplina prevista dall'art. 666 dello stesso codice. Nel caso in esame, invece, il tribunale di Caltanissetta ha disposto la modifica richiestagli "de plano" violando così i commi 3 e 4 dell'art. 666 c.p.p., che mirano ad assicurare quella garanzia del contraddittorio che costituisce il tratto peculiare del procedimento in camera di consiglio regolato dall'art. 127 c.p.p. Il decreto deve essere pertanto annullato e gli atti trasmessi al tribunale di Caltanissetta per un nuovo esame, da svolgersi uniformandosi al principio dianzi indicato
P.Q.M.
Visti gli artt. 606, 623 c.p.p.. annulla l'ordinanza impugnata e rinvia al tribunale di Caltanissetta per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 29 novembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2001