Cass. pen., sez. I, sentenza 29/11/2000, n. 9590
CASS
Sentenza 29 novembre 2000

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In tema di misure di prevenzione, l'autorizzazione permanente alla persona sottoposta a trattenersi fuori dalla propria abitazione per esigenze di lavoro, implicando necessariamente un giudizio di diminuita pericolosità, comporta una modificazione dell'originario provvedimento e, pertanto, è consentita solo nell'ambito delle previsioni di cui all'art. 7, comma 2, della legge 27 dicembre 1956 n. 1423, secondo il quale il provvedimento di applicazione di una misura di prevenzione può essere revocato o modificato, quando ne sia cessata o mutata la causa che lo ha determinato, dall'organo che lo emanò, vincolato ad osservare la procedura in camera di consiglio, idonea a garantire il contraddittorio tra le parti. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha annullato il provvedimento, adottato "de plano", con il quale un sorvegliato speciale era stato autorizzato ad allontanarsi dalla propria abitazione dalle ore 5 alle ore 21.30 di ogni giorno per coadiuvare il padre nell'esercizio della pastorizia).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 29/11/2000, n. 9590
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 9590
    Data del deposito : 29 novembre 2000

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