Sentenza 6 aprile 2001
Massime • 1
Per la configurabilità della clausola risolutiva espressa, le parti devono avere previsto la risoluzione di diritto del contratto per effetto dell'inadempimento di una o più obbligazioni specificamente determinate, costituendo clausola di stile quella redatta con generico riferimento alla violazione di tutte le obbligazioni contenute nel contratto, con la conseguenza che, in tale ultimo caso, l'inadempimento non risolve di diritto il contratto, ma deve esserne considerata l'importanza in relazione all'economia del contratto stesso, non bastando l'accertamento della sola colpa previsto invece in presenza di una valida clausola risolutiva espressa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 06/04/2001, n. 5147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5147 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ANGELO GIULIANO - Presidente -
Dott. ITALO PURCARO - rel. Consigliere -
Dott. FRANCESCO TRIFONE - Consigliere -
Dott. GIOVANNI BATTISTA PETTI - Consigliere -
Dott. MARIO FINOCCHIARO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
NI TO, DE IU NG, DE IS IA E AN, in propio e quali eredi di De UL IA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA GIUSEPPE ZANARDELLI 23, presso lo studio dell'avvocato difesi o dall'avvocato ITALO TURRIO BALDASSARRI, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
nonché contro
D.A.M. SRL;
- intimata -
avverso la sentenza n. 2032/98 della Corte d'Appello di ROMA, SEZ III CIVILE, emessa l'11/03/98 e depositata l'11/06/98 (R.G. 429/96);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/01/01 dal Consigliere Dott. Italo PURCARO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano SCHIRÒ che ha concluso per l'inammissibilità del I^ motivo ed il rigetto degli altri motivi di ricorso.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato. il 6 aprile 1992, IA IA, IN De UL, AV De UL e IO De UL, quali eredi di IA De UL, convennero in giudizio, davanti al Tribunale di Roma, la D.A.M. s.r.l. perché fosse dichiarata la risoluzione di diritto del contratto di locazione dell'immobile sito in Roma, via Crescenzio 62, int. 1, condotto in locazione dalla detta società, ad uso ufficio e vendita mobili. In particolare, gli attori dedussero che in forza dell'art. 9 del contratto stipulato in data 2 maggio 1987 nessuna innovazione era permessa alla conduttrice, senza il consenso scritto del proprietario, e che ciò nonostante la società conduttrice aveva abbattuto quattro pareti interne dell'appartamento ed eseguito altre innovazioni;
pertanto, gli attori dichiararono di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 15 del contratto, in relazione al dedotto inadempimento e chiesero la condanna della conduttrice, oltre che al rilascio dell'immobile, anche al risarcimento dei danni.
La convenuta si costituì in giudizio, sostenendo: - di essersi limitata soltanto ad abbattere una parete e un tramezzo, in quanto le altre pareti non esistevano già all'epoca della stipulazione del contratto;
- l'insussistenza di grave inadempimento e l'invalidità della clausola risolutiva espressa, perché non specificamente accettata dalla conduttrice.
Con sentenza in data 21 dicembre 1994, il Tribunale adito rigettò la domanda e compensò integralmente le spese di lite. A seguito di appello di entrambe le parti, la Corte di Appello di Roma, con sentenza depositata in data 11 giugno 1998, respinse l'appello principale proposto dai soccombenti ed accolse quello incidentale della società Dam concernente la compensazione delle spese operata dal primo giudice, osservando, in parte motiva, per la parte che qui interessa: - che il tribunale giustamente aveva considerato inefficace la clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 15 del contratto inter partes, clausola che era del seguente testuale tenore: "L'inadempienza da parte del conduttore di uno dei patti contenuti in questo contratto produrrà, ipso iure, la sua risoluzione"; - che il contenuto di detta clausola, posto a confronto con il dettato dell'art. 1456 c.c., che esige la previsione dell'inadempimento di una determinata obbligazione, si manifestava del tutto generico e si risolveva in una mera clausola di stile, priva di effetti risolutivi del rapporto.
Per la cassazione della suindicata sentenza hanno proposto ricorso IA IA, IN De UL, AV De UL, ed IO De UL, sulla base di tre motivi.
L'intimata non ha svolto attività difensiva.
Motivi della decisione
Devono essere disattese, in quanto proposte inammissibilmente per la prima volta in questa sede e, comunque fondate su documentazione del pari inammissibilmente prodotta in sede di legittimità, le questioni di cui all'eccezione preliminare ed al primo motivo del ricorso, concernenti il difetto assoluto di rappresentanza in fase di merito della società Dam, nonché la genericità della procura rilasciata dal mandante MA Pirone all'avv. Sibilio, posto che da tale procura non era possibile desumere la riferibilità del mandante medesimo all'ente societario. Trattasi, con ogni evidenza, di questioni che potevano e dovevano essere proposte nel giudizio di merito e che, pertanto, devono ritenersi inammissibili in questa sede.
Con il secondo mezzo, si contesta l'omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia, in quanto al punto 3 dei motivi dell'atto di appello veniva denunciato chiaramente il vizio di ultrapetizione, ove si deduceva che "il Tribunale ha ritenuto inefficace la clausola perché di stile, non in base ad un'istanza proposta in tal senso da parte convenuta, che neppure nella comparsa conclusionale [del primo grado] ha sollevato questa eccezione, ma semplicemente su una affrettata iniziativa d'ufficio". Viceversa, nella sentenza impugnata nessuna parola era spesa a proposito del descritto vizio. In diritto, quindi, richiamano i ricorrenti il principio secondo il quale le eccezioni rilevabili d'ufficio sono specificamente determinate dalla legge, laddove l'ipotesi de qua non trova regolamentazione in alcuna norma di legge se non nell'art. 1456 c.c., che non prevede alcuna comminatoria di nullità, mentre, ai sensi dell'art. 1421 c.c., la nullità può essere dichiarata di ufficio solo nelle ipotesi di cui 1418 c.c.. Il Tribunale, prima e la Corte di Appello, poi, dichiarando ex officio l'inefficacia della clausola in questione, avevano, pertanto, violato l'art. 102 c.p.c.. Il motivo è infondato.
I ricorrenti, invero, si dolgono di un vizio di motivazione in ordine ad un asserito punto decisivo della controversia. Al riguardo, in linea generale, si osserva che, secondo il costante indirizzo di questo Supremo Collegio, la decisività richiesta dall'art. 360 n. 5 c.p.c. per integrare il vizio di motivazione è costituita dalla potenziale idoneità di un elemento, risultante dal processo e non sottoposto ad adeguata critica da parte del giudicante, a determinare una decisione diversa, atteso che la decisione deve essere il risultato necessario di un percorso volto ad escludere ogni alternativa e che la motivazione è la descrizione di questa necessità, sia in positivo, attraverso l'esplicitazione degli elementi interni al ragionamento del giudicante, sia in negativo, attraverso la critica di elementi (di natura materiale, logica o processuale) che, rimasti estranei al ragionamento del giudice, sarebbero stati idonei a determinare una decisione diversa da quella adottata. Peraltro, ai fini della decisività, e richiesta la sussistenza di un rapporto di causalità logica tra la circostanza che si assume trascurata e la soluzione giuridica data dal giudice alla controversia, causalità tale da far ritenere, attraverso un giudizio di certezza che quella circostanza, se fosse stata considerata, avrebbe portato a diverse conclusioni da quelle adottate, particolarmente più favorevoli al ricorrente. Nella specie, si osserva che se è indubbia, come è dato rilevare attraverso l'esame degli atti, consentito a questa Corte trattandosi di un vizio in procedendo, la circostanza che gli odierni ricorrenti dedussero, con l'atto di appello, il rilievo ex officio da parte del giudice di primo grado dell'inefficacia della clausola risolutiva espressa. mentre sul punto nulla è detto nella sentenza gravata, peraltro l'omesso esame di tale circostanza è ininfluente ai fini della decisione.
La tesi dei ricorrenti sulla necessità di eccepire l'inoperatività della clausola risolutiva espressa ove con la stessa, come nella specie, si faccia riferimento a tutte le violazioni del contratto, dilata oltre misura l'ambito delle eccezioni in senso stretto che, viceversa, nel sistema dell'art. 112 c.p.c., seconda parte, appare relegata ad ipotesi eccezionali.
Pertanto, l'accertamento del giudice di appello circa l'esistenza di una mera clausola di stile e, conseguentemente, non di un'efficace e valida clausola risolutiva espressa, si sottrae ad ogni contrario rilievo in questa sede, atteso che la verifica dell'inefficacia di una clausola contrattuale, che si dica di stile, può e deve essere fatta dal giudice a prescindere dalla sollecitazione delle parti, nell'ambito dell'accertamento delle condizioni di fondatezza della domanda.
Con il terzo motivo si contesta l'interpretazione che il giudice di merito ha fornito in ordine all'art. 1456 c.c., sostenendosi che la clausola risolutiva applicata come nella specie a tutte le pattuizioni del contratto non può essere dichiarata nulla (rectius, inefficace), atteso che una siffatta clausola ha una "connotazione ulteriore", costituita dal fatto che con la stessa le parti hanno voluto evidentemente escludere il giudizio sulla gravità dell'inadempimento, presupposto indefettibile dell'azione di risoluzione. Al riguardo, si sostiene ancora che nessuna norma vieta alle parti di stabilire un regime di risoluzione del contratto, attraverso il quale viene concordata la superfluità dell'indagine della gravità su tutte le clausole, mentre non sarebbe sostenibile che una pattuizione di tal genere non sopporti il giudizio di meritevolezza dell'ordinamento.
Anche tale censura non merita accoglimento.
Invero, ad evidenziare l'infondatezza della doglianza è sufficiente richiamare il principio, fermo nella giurisprudenza di questa Suprema Corte, secondo cui costituisce mera clausola di stile la clausola risolutiva espressa redatta in termini generici, cioè con riferimento non a specifiche inadempienze, ma alla violazione di uno qualsiasi dei patti contrattuali. Una siffatta clausola, infatti, nulla aggiunge alla disciplina degli artt. 1453 e 1455 c.c., in tema di risoluzione per inadempimento, con la conseguenza che nell'ipotesi di generico riferimento alla violazione di tutte le obbligazioni contenute nel contratto, lo inadempimento non risolve di diritto il contratto, ma deve esserne considerata l'importanza in relazione all'economia del contratto stesso, non bastando l'accertamento della sola colpa previsto invece in presenza di una valida clausola risolutiva espressa. Siffatto accertamento correttamente non è stato compiuto nella specie dal giudice di merito, avendo gli odierni ricorrenti limitato la loro domanda alla sola declaratoria di risoluzione di diritto del contratto.
L'ultima parte della censura, oltre che manifestamente infondata perché in contrasto con i suindicati principi in tema di risoluzione del contratto per effetto della sussistenza di una clausola risolutiva espressa, è inammissibile trattandosi di questione nuova, formulata per la prima volta in questa sede.
In conclusione, il ricorso proposto deve essere rigettato. Nulla per le spese del giudizio di cassazione, stante la mancata costituzione dell'intimata.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
nulla per le spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione terza civile della Suprema Corte di cassazione, il 17 gennaio 2001. Depositato in Cancelleria il 6 aprile 2001