Cass. civ., sez. III, sentenza 06/04/2001, n. 5147
CASS
Sentenza 6 aprile 2001

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Per la configurabilità della clausola risolutiva espressa, le parti devono avere previsto la risoluzione di diritto del contratto per effetto dell'inadempimento di una o più obbligazioni specificamente determinate, costituendo clausola di stile quella redatta con generico riferimento alla violazione di tutte le obbligazioni contenute nel contratto, con la conseguenza che, in tale ultimo caso, l'inadempimento non risolve di diritto il contratto, ma deve esserne considerata l'importanza in relazione all'economia del contratto stesso, non bastando l'accertamento della sola colpa previsto invece in presenza di una valida clausola risolutiva espressa.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 06/04/2001, n. 5147
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5147
    Data del deposito : 6 aprile 2001

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