Sentenza 16 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 16/03/2026, n. 9988 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9988 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2026 |
Testo completo
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs.
196/2003 e ss.mm.
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 9988/2026 Roma, li, 16/03/2026
Composta da
RE NT
DA AL
UGO BELLINI
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
LL AP
QUARTA SEZIONE PENALE
- Presidente -
Sent. n. sez. 231/2026 UP - 17/02/2026 R.G.N. 25555/2025
ES LD
- Relatore -
ha pronunciato la seguente
sul ricorso proposto da:
SENTENZA
MA IR (cui: 040tbhb) nato in [...] il [...]
avverso la sentenza del 18/02/2025 della Corte d'assise d'appello di Genova
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Alessandro Ranaldi;
lette le conclusioni del P.G.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 18.2.2025, la Corte di assise di appello di Genova, in parziale riforma della sentenza di primo grado, appellata dall'imputato MA IR, ha qualificato il fatto contestato al capo A) ai sensi dell'art. 424 cod. pen., i reati di cui ai capi B) e C) quali ipotesi di morte e lesioni come conseguenza di altro delitto ai sensi dell'art. 586 c.p., ha escluso per i soli reati di cui ai capi B) e C) le aggravanti di cui agli artt. 61, n. 1, e 61, n. 11-sexies, cod. pen., e ha determinato la pena in anni undici e mesi sette di reclusione;
ha, inoltre, qualificato i reati di lesioni personali contestati ai capi D), E), F), G), H), I), J) quali lesioni personali conseguenza di altro delitto ai sensi dell'art. 586 cod. pen., dichiarando non doversi procedere per tali reati per difetto di querela. Ha confermato nel resto.
Firmato Da: ES LD Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 3614bb366331a9d0 - Firmato Da: IRENE CALIENDO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 58b490b173148 Firmato Da: RE NT Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 11ee5dde0baa7e85
Per quanto qui rileva, l'originaria contestazione di omicidio volontario è stata riqualificata nel reato di cui all'art. 586 cod. pen., in quanto la Corte genovese ha ritenuto che l'imputato non intese provocare un incendio di vaste proporzioni né accettò il rischio che da tale condotta derivassero la morte del paziente RR o le lesioni agli altri soggetti presenti;
l'incendio, pur causalmente riconducibile al gesto volontario di danneggiamento del letto mediante l'accendino, è stato reputato evento non voluto dall'imputato e sviluppatosi in modo incontrollabile per effetto delle condizioni dell'ambiente ospedaliero. Conseguentemente, la morte del paziente e le lesioni gravi riportate da altra degente sono state configurate quali conseguenze non volute del delitto doloso di danneggiamento seguito da incendio, con applicazione dell'art. 586 cod. pen., mentre le ulteriori lesioni sono state parimenti ricondotte a titolo di colpa quale effetto del medesimo fatto.
2. Avverso la prefata sentenza propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, lamentando (in sintesi, giusta il disposto di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.) quanto segue. I) Mancata assunzione di una prova decisiva. Deduce che la difesa dell'imputato ha insistito per la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale con audizione dei testimoni della difesa, dottori Zanelli, Amelotti e lo psichiatra autore della diagnosi di psicosi effettuata in carcere o, in subordine, disporre nuovo incarico peritale ad un medico psichiatra al fine di valutare l'effettiva capacità di intendere e volere al momento del fatto del prevenuto. La presentazione della documentazione medica in atti avrebbe dovuto indurre i giudicanti ad escutere i detti testi, visto che gli stessi avevano reso dichiarazioni contrarie alle conclusioni del perito psichiatra dott. Rocca. II) Violazione di legge in relazione al reato di cui all'art. 424, comma 2, cod. pen., stante l'assenza di un solo argomento valido per affermare che l'imputato volesse realmente provocare un incendio delle proporzioni di quello poi verificatosi. Rileva che la totale assenza di volontà in capo all'imputato di appiccare l'incendio appare ricavabile dal fatto che il medesimo, nel momento in cui si trascinava fuori dalla stanza per mettersi in salvo, non si curava di prendere con sé i propri effetti personali, lo zaino e la fascia con i soldi, contenuti nell'armadietto. L'imputato, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di merito, non aveva alcuna intenzione di danneggiare il proprio letto;
pertanto, non è responsabile del reato di cui all'art. 424, comma 2, cod. pen. La circostanza che l'imputato fosse un fumatore appare significativo. Il consulente della difesa ha ritenuto che l'incendio potesse essersi verificato anche per cause
2
CA 1 Seriale: 3614bb366331a9d0 - Firmato Da: IRENE CALIENDO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 5f8b490b173148
Firmato Da: ES LD Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED Firmato Da: RE NT Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 11ee5dde0baa7e85
diverse da quella della fiamma diretta dell'accendino sul materasso, ossia un mozzicone di sigaretta buttato per terra in un cestino contenente delle bende o altro materiale infiammabile. Né si può escludere che vi fosse stata una perdita nell'impianto di ossigeno, visto che il vigile del fuoco, Corsiglia, riferiva di aver "visto uscire dal muro una lingua di fuoco bianca e chiara". Anche il possesso dell'accendino da parte dell'imputato non è un dato certo. Il fuoco potrebbe essere scaturito dall'utilizzo improprio o maldestro della sigaretta accesa (da parte del personale al MA) unitamente alla perdita dell'impianto di ossigeno. Ritiene insussistente sia l'elemento soggettivo, anche sotto il profilo del dolo eventuale, sia il nesso di causalità tra l'incendio e il decesso del paziente. Deduce l'insussistenza delle aggravanti contestate, trovandosi l'imputato in una condizione psicofisica confusa e precaria. Contesta anche la configurabilità della recidiva.
3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
4. Il difensore dell'imputato ha depositato memoria di replica con la quale, nel confutare le conclusioni del Procuratore generale, insiste per l'accoglimento del ricorso.
Firmato Da: ES LD Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 3614bb366331a9d0 - Firmato Da: IRENE CALIENDO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 5f8b490b173148 Firmato Da: RE NT Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 11ee5dde0baa7e85
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo è manifestamente infondato. Secondo il consolidato orientamento di legittimità, l'accertamento della capacità di intendere e di volere dell'imputato costituisce questione di fatto la cui valutazione compete al giudice di merito e si sottrae al sindacato di legittimità se esaurientemente motivata, anche con il solo richiamo alle valutazioni delle perizie, se immune da vizi logici e conforme ai criteri scientifici di tipo clinico e valutativo (cfr. Sez. 1, n. 11897 del 18/05/2018, dep. 2019, P., Rv. 276170 - 01; Sez. 1, n. 32373 del 17/01/2014, Secchiano, Rv. 261410 - 01; Sez. 1, n. 42996 del 21/10/2008, Marina, Rv. 241828 01; Sez. 1, n. 2883 del 24/01/1989, Panfilla, Rv. 18061501). La Corte territoriale ha dato applicazione a tali principi, esaminando in modo completo il quadro clinico emerso nel corso del procedimento. Essa ha valorizzato l'articolata perizia svolta in incidente probatorio dal dott. Rocca, il quale ha escluso la presenza di un disturbo psicotico, evidenziando la mancanza dei sintomi tipici (deliri strutturati, allucinazioni, pensiero disorganizzato) e riconducendo la somministrazione di farmaci neurolettici effettuata nei
3
primissimi giorni non alla cura di una psicosi, ma alla necessità di gestire comportamenti impulsivi e agitati dell'imputato. I giudicanti hanno inoltre rilevato che le valutazioni dei sanitari intervenuti nell'immediatezza del fatto erano parziali, non costruite sulla base di un'osservazione protratta nel tempo e, soprattutto, non incompatibili con l'interpretazione fornita dal perito. La motivazione esclude in maniera logica e coerente che potessero ravvisarsi elementi sintomatici di un vizio di mente, rimarcando come la documentazione clinica non consentisse di inferire alcun quadro psicotico, né totale né parziale. Alla luce di ciò, coerentemente la Corte territoriale ha ritenuto non necessario procedere alla rinnovazione istruttoria, osservando che la richiesta difensiva non introduceva nuove prove decisive, ma sollecitava un ampliamento di indagine su questioni già scrutinate e ritenute non indicative di un vizio psichico penalmente rilevante. La censura, peraltro, neanche illustra per quali ragioni ed in che termini l'escussione dei testi indicati sarebbe decisiva ai fini della valutazione del vizio di mente dell'imputato, peccando in tal senso anche di aspecificità (cfr. Sez. 1, n. 49799 del 11/10/2023, Pg, Rv. 285580-01). Quanto alla richiesta di rinnovazione della perizia, è costante l'insegnamento per cui l'accertamento peritale non rientra nel concetto di prova decisiva, trattandosi di mezzo di prova "neutro", rimesso alla discrezionalità del giudice e, pertanto, sottratto alla disponibilità delle parti a mente dell'art. 495, comma 2, cod. proc. pen., che si riferisce esclusivamente alle prove a discarico aventi carattere di decisività (cfr. Sez. U, n. 39746 del 23/03/2017, A, Rv. 270936 - 01; Sez. 4, n. 9455 del 09/01/2025, Lettieri, Rv. 287734-01).
2. Il secondo motivo è inammissibile.
Esso prospetta, essenzialmente, censure attinenti al merito della decisione, come tali non consentite in sede di legittimità, omettendo fra l'altro di confrontarsi in maniera specifica con il percorso argomentativo della sentenza impugnata. Va ribadito che esulano dai vizi deducibili nel giudizio di legittimità quelli che investono profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente e idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. In tema di sindacato del vizio di motivazione, infatti, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle
Firmato Da: ES LD Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 3614bb3663318960 - Firmato Da: IRENE CALIENDO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 5f8b49061734c8 Firmato Da: RE NT Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 11ee5dde0baa7e85
fonti di prova, bensì di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez. U, n. 930 del 13/12/1995 - dep. 1996, Clarke, Rv. 203428-01). Si tratta di insegnamento costantemente affermato dalla Suprema Corte, la quale ha più volte ribadito che sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito. (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601 - 01; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482 - 01). Sulla stessa linea, è stato altresì precisato che la cognizione della Corte di cassazione è funzionale a verificare la compatibilità della motivazione della decisione con il senso comune e con i limiti di un apprezzamento plausibile, non rientrando tra le sue competenze lo stabilire se il giudice di merito abbia proposto la migliore ricostruzione dei fatti, né condividerne la giustificazione (cfr. Sez. 1, n. 45331 del 17/02/2023, Rezzuto, Rv. 285504-01; Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, Chen, Rv. 284556 -01).
3. I giudici distrettuali hanno puntualmente esaminato e ricostruito i fatti rilevanti secondo un iter argomentativo completo, coerente, logicamente strutturato e giuridicamente corretto, come tale immune da vizi rilevabili nella presente sede di legittimità. I giudicanti hanno ricostruito in modo accurato l'innesco dell'incendio, evidenziando la provenienza delle fiamme dal letto dell'imputato, la necessità di una fiamma diretta per superare la resistenza ignifuga del materasso, la disponibilità di un accendino da parte del ricorrente, la compatibilità temporale tra il primo allarme e lo sviluppo dell'incendio, nonché la condotta dell'imputato, che non invocò aiuto e fu rinvenuto già oltre la porta tagliafuoco. Ha quindi ritenuto, con valutazione logica, che l'imputato, insofferente verso il personale sanitario che lo aveva contenuto, avesse volontariamente provocato un danneggiamento con il fuoco per attirare la loro attenzione, mentre l'incendio incontrollato fosse un evento non voluto, da qualificare ai sensi dell'art. 586 cod.
pen.
5
Firmato Da: ES LD Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED
CA 1 Seriale: 3614bb366331a9d0 - Firmato Da: IRENE CALIENDO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 5f8b490b173148
Firmato Da: RE NT Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 11ee5dde0baa7e85
Le ipotesi difensive (caduta accidentale del mozzicone, malfunzionamenti del flussimetro, perdita di ossigeno preesistente) sono state specificamente prese in esame e ritenute prive di riscontro concreto, non essendo state individuate evidenze tecnico-scientifiche idonee a supportarle. Il ricorso non confuta le puntuali argomentazioni della Corte territoriale, logiche e plausibili anche in punto di sussistenza del dolo in ordine al reato di cui all'art. 424 cod. pen., limitandosi a riproporre prospettazioni già vagliate e ritenute meramente congetturali, secondo una ponderata e non arbitraria valutazione di merito, come tale insindacabile in cassazione.
4. Sono inammissibili anche le doglianze concernenti il nesso causale, le aggravanti e la recidiva. La Corte territoriale ha ricostruito il nesso causale sulla base delle consulenze medico-legali, che attestano che la morte del paziente RR e le lesioni riportate dalla paziente NA sono conseguenza diretta dell'inalazione dei fumi e del monossido di carbonio sprigionatisi per l'incendio. La decisione è logica e conforme alle emergenze istruttorie;
le censure difensive ripropongono valutazioni di merito non consentite in questa sede. Quanto alle aggravanti, la sentenza impugnata ha motivato in modo ampio e articolato, confermandone la sussistenza in relazione al delitto di danneggiamento seguito da incendio, valorizzando il carattere futile del movente - identificato nell'insofferenza verso le prescrizioni del personale infermieristico e nella volontà di richiamarne l'attenzione mediante un gesto pericoloso e sproporzionato e la minore possibilità di difesa delle vittime, trattandosi di degenti anziani o non autosufficienti, esposti a un pericolo grave in un ambiente chiuso e nelle ore notturne. Il giudice distrettuale ha inoltre motivato adeguatamente in ordine alla recidiva, richiamando i precedenti specifici dell'imputato per reati connotati da violenza e danneggiamento, ritenendo che essi denotassero una persistente pericolosità sociale e un incremento del grado di colpevolezza, sì da giustificarne l'applicazione anche nel nuovo contesto valutativo determinato dalla riqualificazione giuridica operata in appello. Le censure difensive ignorano tali passaggi motivazionali e si risolvono in affermazioni generiche, prive di un reale confronto con la ratio decidendi.
5. Stante l'inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), deve addivenirsi alla condanna del ricorrente al pagamento sia delle spese processuali sia della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo.
Firmato Da: ES LD Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 3614bb366331a9d0 - Firmato Da: IRENE CALIENDO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 5f8b490b173148 Firmato Da: RE NT Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 11ee5dde0baa7e85
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Oscuramento dati.
Così è deciso, 17 febbraio 2026
Il Consigliere estensore
ES LD
7
Il Presidente
RE NT
Firmato Da: ES LD Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 3614bb366331a9d0 - Firmato Da: IRENE CALIENDO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 5f8b490b173148 Firmato Da: RE NT Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 11ee5dde0baa7e85