Sentenza 6 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 06/10/2003, n. 14884 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14884 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2003 |
Testo completo
E N O I 6 Z 8 A 9 1 R C.C.65 A / UBBL CA1 48 84 /0 3 P T I 4 . S / R I 6 N 2 G A . E T .R B R U . .P B L A D I L D A L R E . E T D B T I A IN NOME DEL OPOL ITA N S T E N A 1 E S I S 3 E R 1 I E A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE A . T N Oggetto A M SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente - R.G.N. 11236/99 Dott. Bruno SACCUCCI Cron. 30068 Dott. Massimo ODDO Consigliere Consigliere Dott. Stefano MONACI Rep. Rel. Consigliere Dott. Vittorio Glauco EBNER Ud.09/01/03 Dott. Simonetta SOTGIU Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente CAMPIONE CIVILE SENTENZA N. 65079 sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che 10 rappresenta e difende ope legis;
ricorrente - 003 87
contro
ZZ MM, elettivamente domiciliato in ROMA VIA L. CARO 62, presso lo studio dell'avvocato FEDELI, che lo difende, giusta delega inVALENTINO calce;
2003 controricorrente 44 avverso la sentenza n. 62/98 della Commissione -1- tributaria regionale di ROMA, depositata il 13/05/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/01/03 dal Consigliere Dott. Vittorio Glauco EBNER;
udito, per il resistente, l'Avvocato FEDELI che si riporta al controricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marcello MATERA che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo L'Ufficio delle Imposte Dirette di Cassino notificava a IN SO un avviso di accertamento in rettifica,in via induttiva, del reddito d'impresa(farmacia) dichiarato per l'anno 1990, elevandolo da £.11.831.000 a £.55.749.000. Il ricorso avverso tale atto impositivo veniva accolto dalla Commissione Tributaria di primo grado di Cassino con decisione n. 359/03/95, sul rilievo della insistenza delle condizioni per procedere ad accertamento con metodo induttivo. L'appello dell'Ufficio che ribadiva la correttezza del proprio operato,attesa la enorme differenza tra i valori dei medicinali acquistati e quelli dei medicinali dichiarati in sede di cessione dell'azienda e la mancanza di documentazione comprovante la distruzione dei medicinali stessi veniva rigettato dalla - Commissione Tributaria Regionale del Lazio con sentenza n.62/27/98,depositata il 13.5.1998. Ad avviso dei Giudici di appello la Commissione di prime cure sarebbe caduta in errore, confondendo i medicinali obsoleti o prossimi a scadere - cui in sede di cessione correttamente era stato attribuito un valore complessivo inferiore a quello della somma dei costi unitari - con quelli oggetto di distruzione,da effettuare con il rispetto delle previste rigorose formalità. Ricorre per cassazione il Ministero delle Finanze,con un mezzo di gravame. Si è costituito e resiste con controricorso il IN. Motivi della decisione Con un unico motivo il ricorrente deduce violazione ed errata applicazione dell'art.39 comma secondo DPR 600/1973. Osserva che l'Ufficio ha correttamente seguito le disposizioni della circolare ministeriale n.23 del 29.09.1988,la quale prevede le modalità con cui devono essere rottamati i prodotti farmaceutici per sottrarli dall'importo dei beni venduti o comunque per diminuirne il valore;
inoltre, che tali modalità devono ritenersi obbligatorie anche per i medicinali obsoleti o scaduti, al fine di giustificare obiettivamente la loro uscita dal magazzino,non potendosi comunque lasciare il privato arbitro di attribuire un valore di comodo ai beni oggetto di cessione,asserendo la obsolescenza di alcuni di essi. 1 La censura è fondata, posto che dalla impugnata sentenza non è dato assolutamente ricavare in base a quali concreti elementi di fatto la CTR sia giunta ad affermare - e quindi a ritenere, in diritto - automaticamente giustificata una diversità di trattamento tra medicinali asseritamente "obsoleti"( espressione in se stessa non significativa ove non ne sia esclusa l'efficacia terapeutica),cui attribuire in sede di cessione un valore convenzionale e medicinali invece oggetto di distruzione. Invero,i medicinali hanno comunque una propria data di scadenza ed un prezzo imposto. - e da Sicchè, trattandosi,nella specie,di generi non scaduti distruggere comunque secondo la procedura prevista dalla normativa richiamata dalla ricorrente Amministrazione - occorreva diversamente spiegare, al fine della ritenuta non utilizzabilità da parte dell'Ufficio del metodo induttivo, le ragioni della non coincidenza del valore degli stessi( in quanto oggetto di cessione) con il costo sostenuto per il loro acquisto: D'altro canto,neppure è dato comprendere quale concreto rilievo la CTR abbia inteso attribuire alla esistenza, fra i beni oggetto di cessione, di prodotti da banco superati"( e cioè,ancora una 66 volta,obsoleti),atteso che al riguardo il riferimento a tali prodotti è solo enunciato. In tale situazione, appare giuridicamente erroneo il convincimento della CTR circa la violazione dell'art.39 comma secondo DPR 600/1973 in cui sarebbe incorso l'Ufficio nel procedere ad accertamento induttivo:non potendosi escludere,per quanto anzidetto - e cioè sulla base dei soli rilievi dei Giudici di appello la configurabilità di irregolarità della contabilità tali da rendere la stessa inattendibile e quindi tale da giustificare il ricorso dell'Ufficio al metodo induttivo nella ricostruzione dei ricavi. La sentenza deve essere dunque cassata : con rinvio – occorrendo ulteriori accertamenti di fatto in questa sede non consentiti -ad altra sezione della CTR del Lazio,che provvederà anche sulle spese del presente giudizio.
PQM
La Corte,accoglie il ricorso,cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio,ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale del Lazio. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 9 gennaio 2003 Il Presidente Il Consigliere pestensore سعه۵۵ مسد Ашовов Санир DEPOSITATO -6 OTT. 2003 Oggi IL CANCELLIERE Ainsleb Gia