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Sentenza 20 marzo 2023
Sentenza 20 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 20/03/2023, n. 11675 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11675 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: FO HI nato il [...] avverso la sentenza del 08/06/2022 della CORTE APPELLO di MESSINA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;
lette: - la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 - dal Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione NICOLA LETTIERI, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
- le conclusioni rassegnate, ai sensi della stessa norma, dall'avvocato PIETRO VENUTI che, nell'interesse dell'imputato, ha insistito nell'accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 8 giugno 2022 la Corte di appello di Messina, all'esito del gravame interposto da Rachid Fourar, in parziale riforma della pronuncia resa il 26 novembre 2021 dal Tribunale di Messina ha riqualificato come lesioni personali (in danno di ES HB) il fatto contestato allo stesso imputato come rissa (capo a. deila rubrica) e ha confermato nel resto la prima decisione che ne aveva affermato altresì la responsabilità per il reato di cui di cui all'art. 14, comma 5-ter, d. Igs, 286/1998 e gli aveva irrogato la pena di sei mesi di reclusione con il beneficio della sospensione condizionale. 1 Penale Sent. Sez. 5 Num. 11675 Anno 2023 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: FRANCOLINI GIOVANNI Data Udienza: 06/12/2022 2. Avverso la sentenza di secondo grado è stato proposto ricorso per cassazione nell'interesse dell'imputato, articolando un unico motivo (di seguito esposto nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.) con il quale, sub specie della violazione della legge penale (art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.) e richiamando gli artt. 111 e 24 Cost. e 6 Carta EDU nonché la giurisprudenza della Corte di Strasburgo, è stata dedotta la nullità della sentenza a cagione della riqualificazione del fatto di cui al capo a. da parte della pronuncia di secondo grado solo all'esito del giudizio e senza alcuna interlocuzione con l'imputato o il suo difensore, e dunque in violazione del principio del contraddittorio, così pronunciando condanna per un inedito fatto nuovo. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile poiché manifestamente infondato (Sez. 2, n. 17281 del 08/01/2019, Delle Cave, Rv. 276916 - 01). 1. Premesso che la difesa ha in realtà prospettato la violazione di norme processuali poste a pena di nullità (art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.) e non anche la violazione della legge penale, la giurisprudenza ha già chiarito che: - «l'attribuzione all'esito del giudizio di appello, pur in assenza di una richiesta del pubblico ministero, al fatto contestato di una qualificazione giuridica diversa da quella enunciata nell'imputazione non determina la violazione dell'art. 521 cod. proc. pen., neanche per effetto dì una lettura della disposizione alla luce dell'art. 111, secondo comma, Cost., e dell'art. 6 della Convenzione EDU come interpretato dalla Corte europea, qualora la nuova definizione del reato fosse nota o comunque prevedibile per l'imputato e non determini in concreto una lesione dei diritti della difesa derivante dai profili di novità che da quel mutamento scaturiscono» (Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, Lucci, Rv. 264438 - 01); - «in tema di correlazione tra accusa e sentenza, la diversa qualificazione del fatto effettuata dal giudice di appello non determina alcuna compressione o limitazione del diritto al contraddittorio, anche alla luce del principio affermato da Corte EDU 11 dicembre 2007, CH c. Italia, essendo consentito all'imputato di contestarla nel merito con il ricorso per cassazione» (Sez. 6, n. 422 del 19/11/2019 - dep. 2020, Petittoni, Rv. 278093 - 01; cfr. pure Sez. 5, n. 27905 del 03/05/2021, Ciontoii, Rv. 281817 - 03). Invero, nel caso in esame era stato lo stesso atto di appello, con il quale si era chiesto di riformare la prima decisione rendendo una pronuncia liberatoria in relazione al reato di rissa, a prospettare la responsabilità dell'imputato solo per le lesioni personali riportate dal HB, ragione per cui con evidenza nei caso di specie non ricorre né un esito imprevedibile né una lesione dei diritti della difesa. Non occorre, allora, dilungarsi per osservare che: - in tema di correlazione tra accusa e sentenza„ «per "fatto diverso" [...] deve intendersi non solo un fatto che integri una imputazione diversa, restando esso invariato, ma anche un fatto che presenti connotati materiali difformi da quelli descritti nella c:ontestazione originaria» 2 purché si renda necessaria una puntualizzazione nella ricostruzione degli elementi essenziali del reato (Sez. 4, n. 10149 del 15/12/2020 - dep. 2021, Varani, Rv. 280938 - 01; Sez. 3, n. 8965 del 16/01/2019, Mattaboni, Rv. 275928); - difatti, «per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa;
ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'"iter" del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione» (Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010, Milo, Rv. 248051 - 01); - dunque, «il principio di correlazione tra imputazione e sentenza risulta violato quando nei fatti, rispettivamente descritti e ritenuti, non sia possibile individuare un nucleo comune, con la conseguenza che essi si pongono, tra loro, in rapporto di eterogeneità ed incompatibilità, rendendo impossibile per l'imputato difendersi» (Sez. 3, n. 7146 del 04/02/2021, Ogbeifun, Rv. 281477 - 01; cfr. pure Sez. 4, n. 4497 del 16/12/2015 - dep. 2016, Addio, Rv. 265946 - 01, secondo cui «la violazione dei principio di correlazione tra l'accusa e l'accertamento contenuto in sentenza si verifica solo quando il fatto accertato si trovi, rispetto a quello contestato, in rapporto di eterogeneità o di incompatibilità sostanziale tale da recare un reale pregiudizio dei diritti della difesa»; Sez. 6, n. 6346 del 09/11/2012 - dep. 2013, Domizi Rv. 254888 - 01); - l'imputazione di cui al capo a., elevata sub specie di rissa aggravata ex art. 588, comma 2, cod. pen,, poiché in essa (per quel che qui interessa) ES HB aveva riportato lesioni personali, descriveva per l'appunto tali lesioni;
quindi, nel caso di specie non può assumersi che l'imputato sia stato condannato per un fatto diverso da quello in contestazione. 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, atteso che l'evidente inammissibilità dell'impugnazione impone di attribuirgli profili di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01). P.Q.N. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 06/12/2022.
udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;
lette: - la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 - dal Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione NICOLA LETTIERI, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
- le conclusioni rassegnate, ai sensi della stessa norma, dall'avvocato PIETRO VENUTI che, nell'interesse dell'imputato, ha insistito nell'accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 8 giugno 2022 la Corte di appello di Messina, all'esito del gravame interposto da Rachid Fourar, in parziale riforma della pronuncia resa il 26 novembre 2021 dal Tribunale di Messina ha riqualificato come lesioni personali (in danno di ES HB) il fatto contestato allo stesso imputato come rissa (capo a. deila rubrica) e ha confermato nel resto la prima decisione che ne aveva affermato altresì la responsabilità per il reato di cui di cui all'art. 14, comma 5-ter, d. Igs, 286/1998 e gli aveva irrogato la pena di sei mesi di reclusione con il beneficio della sospensione condizionale. 1 Penale Sent. Sez. 5 Num. 11675 Anno 2023 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: FRANCOLINI GIOVANNI Data Udienza: 06/12/2022 2. Avverso la sentenza di secondo grado è stato proposto ricorso per cassazione nell'interesse dell'imputato, articolando un unico motivo (di seguito esposto nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.) con il quale, sub specie della violazione della legge penale (art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.) e richiamando gli artt. 111 e 24 Cost. e 6 Carta EDU nonché la giurisprudenza della Corte di Strasburgo, è stata dedotta la nullità della sentenza a cagione della riqualificazione del fatto di cui al capo a. da parte della pronuncia di secondo grado solo all'esito del giudizio e senza alcuna interlocuzione con l'imputato o il suo difensore, e dunque in violazione del principio del contraddittorio, così pronunciando condanna per un inedito fatto nuovo. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile poiché manifestamente infondato (Sez. 2, n. 17281 del 08/01/2019, Delle Cave, Rv. 276916 - 01). 1. Premesso che la difesa ha in realtà prospettato la violazione di norme processuali poste a pena di nullità (art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.) e non anche la violazione della legge penale, la giurisprudenza ha già chiarito che: - «l'attribuzione all'esito del giudizio di appello, pur in assenza di una richiesta del pubblico ministero, al fatto contestato di una qualificazione giuridica diversa da quella enunciata nell'imputazione non determina la violazione dell'art. 521 cod. proc. pen., neanche per effetto dì una lettura della disposizione alla luce dell'art. 111, secondo comma, Cost., e dell'art. 6 della Convenzione EDU come interpretato dalla Corte europea, qualora la nuova definizione del reato fosse nota o comunque prevedibile per l'imputato e non determini in concreto una lesione dei diritti della difesa derivante dai profili di novità che da quel mutamento scaturiscono» (Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, Lucci, Rv. 264438 - 01); - «in tema di correlazione tra accusa e sentenza, la diversa qualificazione del fatto effettuata dal giudice di appello non determina alcuna compressione o limitazione del diritto al contraddittorio, anche alla luce del principio affermato da Corte EDU 11 dicembre 2007, CH c. Italia, essendo consentito all'imputato di contestarla nel merito con il ricorso per cassazione» (Sez. 6, n. 422 del 19/11/2019 - dep. 2020, Petittoni, Rv. 278093 - 01; cfr. pure Sez. 5, n. 27905 del 03/05/2021, Ciontoii, Rv. 281817 - 03). Invero, nel caso in esame era stato lo stesso atto di appello, con il quale si era chiesto di riformare la prima decisione rendendo una pronuncia liberatoria in relazione al reato di rissa, a prospettare la responsabilità dell'imputato solo per le lesioni personali riportate dal HB, ragione per cui con evidenza nei caso di specie non ricorre né un esito imprevedibile né una lesione dei diritti della difesa. Non occorre, allora, dilungarsi per osservare che: - in tema di correlazione tra accusa e sentenza„ «per "fatto diverso" [...] deve intendersi non solo un fatto che integri una imputazione diversa, restando esso invariato, ma anche un fatto che presenti connotati materiali difformi da quelli descritti nella c:ontestazione originaria» 2 purché si renda necessaria una puntualizzazione nella ricostruzione degli elementi essenziali del reato (Sez. 4, n. 10149 del 15/12/2020 - dep. 2021, Varani, Rv. 280938 - 01; Sez. 3, n. 8965 del 16/01/2019, Mattaboni, Rv. 275928); - difatti, «per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa;
ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'"iter" del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione» (Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010, Milo, Rv. 248051 - 01); - dunque, «il principio di correlazione tra imputazione e sentenza risulta violato quando nei fatti, rispettivamente descritti e ritenuti, non sia possibile individuare un nucleo comune, con la conseguenza che essi si pongono, tra loro, in rapporto di eterogeneità ed incompatibilità, rendendo impossibile per l'imputato difendersi» (Sez. 3, n. 7146 del 04/02/2021, Ogbeifun, Rv. 281477 - 01; cfr. pure Sez. 4, n. 4497 del 16/12/2015 - dep. 2016, Addio, Rv. 265946 - 01, secondo cui «la violazione dei principio di correlazione tra l'accusa e l'accertamento contenuto in sentenza si verifica solo quando il fatto accertato si trovi, rispetto a quello contestato, in rapporto di eterogeneità o di incompatibilità sostanziale tale da recare un reale pregiudizio dei diritti della difesa»; Sez. 6, n. 6346 del 09/11/2012 - dep. 2013, Domizi Rv. 254888 - 01); - l'imputazione di cui al capo a., elevata sub specie di rissa aggravata ex art. 588, comma 2, cod. pen,, poiché in essa (per quel che qui interessa) ES HB aveva riportato lesioni personali, descriveva per l'appunto tali lesioni;
quindi, nel caso di specie non può assumersi che l'imputato sia stato condannato per un fatto diverso da quello in contestazione. 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, atteso che l'evidente inammissibilità dell'impugnazione impone di attribuirgli profili di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01). P.Q.N. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 06/12/2022.