Cass. pen., sez. III, sentenza 18/12/2003, n. 4089
CASS
Sentenza 18 dicembre 2003

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Ai fini della convalida del fermo, il pericolo di fuga non può essere presunto sulla base del titolo di reato in ordine al quale si indaga, ma deve essere fondato su elementi specifici, ossia dotati di capacità di personalizzazione, e desumibili da circostanze concrete. L'atto di colui che si allontana dal luogo in cui è stato commesso il reato e si rende momentaneamente irreperibile, non va pertanto confuso con il pericolo di fuga, altrimenti il provvedimento di fermo sarebbe legittimo in tutti i casi in cui l'indagato non sia stato arrestato nella flagranza ovvero il reato venga accertato successivamente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 18/12/2003, n. 4089
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4089
    Data del deposito : 18 dicembre 2003

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