Sentenza 1 dicembre 1999
Massime • 1
Il solo fatto della mancata notifica dell'avviso di udienza al domicilio dichiarato dal soggetto che ha avanzato richiesta di affidamento in prova al servizio sociale non può legittimare il rigetto di detta richiesta quando non sia stata svolta alcuna ulteriore ricerca e non siano state in alcun modo accertate le cause dell'assenza del notificando.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 01/12/1999, n. 6633 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6633 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PIROZZI ENZO Presidente del 01.12.1999
1.Dott. SILVESTRI GIOVANNI Consigliere SENTENZA
2.Dott. FABBRI GIANVITTORE " N.6633
3.Dott. CAMPO STEFANO " REGISTRO GENERALE
4.Dott. CANZIO GIOVANNI " N.21612/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) CA AN n. il 09.03.1956
avverso ordinanza del 21.04.1998 TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA di ROMA sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. SILVESTRI GIOVANNI lette le conclusioni del. P.G. Dr. Di Zenzo che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, con le conseguenze di legge;
RITENUTO
- che, con ordinanza del 21.4.1998, il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha dichiarato inammissibile la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale presentata da CA AN;
- che il condannato ha proposto ricorso per cassazione chiedendo l'annullamento dell'ordinanza sul rilievo che il diniego della misura alternativa era stato erroneamente giustificato col solo richiamo al fatto che non era stato rinvenuto nel domicilio dichiarato;
- che il ricorso è fondato e merita accoglimento, in quanto la struttura della motivazione dell'ordinanza è inficiata da palesi vizi logici e giuridici;
- che il testo del provvedimento impugnato è il seguente:
"dichiara inammissibile l'istanza avanzata dallo CA, non avendo trovato lo stesso al domicilio dichiarato e non essendosi egli presentato all'odierno dibattimento";
- che la sola assenza del condannato dal domicilio dichiarato non è idonea a giustificare il diniego della misura alternativa, non essendo evidentemente sufficiente il solo fatto della mancata notifica dell'avviso di udienza al domicilio dichiarato, senza lo svolgimento di alcuna ricerca e di accertamenti sulle cause dell'assenza;
- che, in particolare, la pronuncia impugnata si discosta dall'indirizzo giurisprudenziale che postula una situazione di irreperibilità dell'istante (cfr. Cass., Sez. I, 7 febbraio 1996, n. 811, rv. 204015), alla quale non può assimilarsi la sola, mancata presenza nel domicilio dichiarato, non accompagnata, da alcun accertamento;
- che, pertanto, deve pronunciarsi l'annullamento dell'ordinanza con rinvio al Tribunale di Sorveglianza di Roma, che dovrà nuovamente deliberare sulla richiesta della misura alternativa;
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Sorveglianza di Roma.
Così deciso in Roma, il 1 dicembre 1999.
Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2000