Sentenza 22 aprile 2013
Massime • 1
Non è nulla, per l'omessa traduzione nella lingua madre dell'imputato alloglotta, l'ordinanza con la quale il G.i.p. dispone, ai sensi dell'art. 27 cod. proc. pen., la custodia cautelare in carcere, riproducendo l'ordinanza cautelare emessa dal giudice, poi dichiaratosi incompetente, del cui contenuto l'imputato sia stato pienamente edotto nel corso del procedimento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 22/04/2013, n. 43482 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43482 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GIORDANO Umberto - Presidente - del 22/04/2013
Dott. CAIAZZO L. P. - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. BARBARISI Maurizio - Consigliere - N. 1548
Dott. CAPRIOGLIO Piera M. S. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LA POSTA Lucia - Consigliere - N. 46825/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ED SS IN AB N. IL 04/08/1986;
avverso l'ordinanza n. 1405/2012 TRIB. LIBERTÀ' di BARI, del 20/09/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI PIETRO CAIAZZO;
sentite le conclusioni del PG Dott. GIALANELLA Antonio che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RILEVATO IN FATTO
Con ordinanza in data 20.9.2012 il Tribunale del riesame di Bari confermava l'ordinanza cautelare emessa in data 17.8.2012 dal GIP del Tribunale di Bari nei confronti di ED SS SH AB in ordine al delitto di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998,art.12 per avere, in concorso con altri, promosso e diretto l'ingresso illegale nel territorio dello Stato italiano di 127 cittadini extracomunitari.
L'indagato era stato fermato per il suddetto reato e la convalida del fermo era avvenuta davanti al GIP del Tribunale di Napoli che aveva disposto la custodia cautelare in carcere con ordinanza in data 19.7.2012, trasmettendo gli atti ex art. 27 c.p.p. all'autorità giudiziaria di Bari, la quale - con il provvedimento sopra indicato del GIP del Tribunale di Bari - aveva confermato la custodia cautelare in carcere.
Preliminarmente il Tribunale respingeva l'eccezione di nullità dell'ordinanza cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Napoli, sollevata dalla difesa poiché l'interprete nominato perito per l'udienza di convalida del fermo aveva rivestito nel corso delle indagini preliminari il ruolo di traduttore delle intercettazioni telefoniche, in veste di ausiliario di polizia giudiziaria. Osservava il Tribunale che dagli atti non risultava che l'interprete nominato dal GIP del Tribunale di Napoli fosse la stessa persona nominata ausiliario di P.G. con verbale del 9.6.2012, in quanto non era possibile fare un raffronto tra le generalità complete, essendo stato riportato (nel verbale di nomina dell'ausiliario di P.G. e nel verbale dell'udienza di convalida del fermo) solo il nome e cognome della persona nominata.
Il Tribunale riteneva anche che non fosse necessaria la traduzione dell'ordinanza cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Bari, in quanto la stessa era un atto meramente riproduttivo del primo provvedimento del cui contenuto l'interessato era stato pienamente edotto.
Avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame ha proposto ricorso per cassazione il difensore, chiedendone l'annullamento senza rinvio per erronea applicazione della legge penale. All'indagato non era stato tradotto in lingua araba il contenuto dell'ordinanza cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Bari.
Questa mancata traduzione non poteva essere sanata dalla traduzione dell'ordinanza emessa dal GIP del Tribunale di Napoli, quantunque il contenuto delle due ordinanze fosse sostanzialmente lo stesso, poiché la traduzione in lingua araba di quest'ultima ordinanza non era valida, in quanto era avvenuta ad opera di un ausiliario di P.G., che non avrebbe potuto essere nominato interprete dal GIP del Tribunale di Napoli, avendo svolto compiti di ausiliario di Polizia giudiziaria in occasione delle intercettazioni delle conversazioni telefoniche disposte nel medesimo procedimento.
Pertanto, dovevano essere considerati inficiati da nullità sia l'interrogatorio dell'indagato davanti al GIP del Tribunale di Napoli, sia l'ordinanza cautelare emessa dal predetto GIP, sia la traduzione della medesima ordinanza all'indagato, perché effettuata da persona che, essendo stata nominata ausiliario di P.G., non poteva essere nominata interprete nello stesso procedimento per il disposto dell'art. 144, lett. d c.p.p.. CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Secondo il ricorrente, dovrebbero essere dichiarati nudi sia l'interrogatorio dell'indagato, svoltosi davanti al GIP del Tribunale di Napoli, sia la traduzione dell'ordinanza cautelare del predetto GIP, poiché i predetti atti erano stati compiuti con l'assistenza in qualità di traduttore di persona che, essendo stata nominata ausiliario dalla Polizia giudiziaria nello stesso procedimento, non avrebbe potuto essere nominata interprete per il disposto dell'art.144 c.p.p., lett. d.
La giurisprudenza di questa Corte ha già preso in esame analoga questione ed ha affermato il principio che non sussiste incompatibilità alla prestazione dell'ufficio di testimone da parte di soggetto che abbia prestato, nello stesso procedimento, quello di ausiliario della polizia giudiziaria, non potendosi applicare per analogia il disposto di cui alla lett. d) dell'art. 197 c.p.p. nel quale si prevede soltanto l'ipotesi della incompatibilità dell'ausiliario del giudice o del pubblico ministero (V. Sez. 2 sentenza n. 20166 del 26.3.2003, Rv. 225741). Si deve peraltro osservare che l'art. 144, lett. d prevede una incompatibilità con l'ufficio dell'interprete per chi non può essere assunto come testimone o ha facoltà di astenersi dal testimoniare o chi è chiamato a prestare ufficio di testimone o di perito ovvero è stato nominato consulente tecnico nello stesso procedimento o in un procedimento connesso, ma non indica affatto anche chi ha prestato ufficio di ausiliario ne' della Polizia giudiziaria ne' del giudice o del pubblico ministero. Si deve inoltre osservare che non era necessaria la traduzione dell'ordinanza cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Bari, la quale pacificamente riproduceva il contenuto dell'ordinanza emessa dal GIP del Tribunale di Napoli, poiché, secondo la giurisprudenza di questa Corte, in tema di provvedimenti applicativi di misure cautelari personali, l'omessa traduzione, nella lingua madre dell'imputato alloglotta, dell'ordinanza con la quale il G.i.p. dispone la custodia cautelare in carcere ex art. 27 cod. proc. pen., non determina la nullità del provvedimento, qualora si tratti di un atto meramente riproduttivo della prima ordinanza cautelare, del cui contenuto l'interessato sia stato pienamente edotto nel corso del procedimento "de libertate" (V. Sez. 6 sentenza n. 35772 del 3.4.2007, Rv. 237642). Pertanto, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Dispone trasmettersi a cura della cancelleria copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
Così deciso in Roma, il 22 aprile 2013.
Depositato in Cancelleria il 24 ottobre 2013