Sentenza 2 agosto 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 02/08/2002, n. 11534 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11534 |
| Data del deposito : | 2 agosto 2002 |
Testo completo
IN NOME DE POPOL ITALIANO1 1 534/0 2 REPUBBLICA ITALIANA ORTE SUPREMA I CASSAZIONE ) Oggetto E 4 7 C 3 . findliceie di A N P SEZIONE TERZA CIVILE , I 1 9 D 9 E 1 - C I - Posta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: D 1 U 2 I . G L 9 E 3 R Presidente R.G.N. 205/00 Dott. Vincenzo CARBONE E T Consigliere Cron. 29 142 Dott. Paolo VITTORIA - Consigliere Rep. Dott. Ernesto LUPO Dott. Roberto PREDEN - Consigliere Ud. 09/05/02 Rel. Consigliere C.C.Dott. Antonio SEGRETO ha pronunciato la seguente SENTEN ZA sul ricorso proposto da: CI TI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CASSIODORO 19, presso lo studio dell'avvocato MARCO POLITA, ARTURO ALFIERI, difeso dall'avvocato giusta delega in atti;
ricorrente contro, PUOLO MARIANNA, elettivamente domiciliata in ROMA VLE GIULIO CESARE 71, presso lo studio dell'avvocato CESARE SERRINI, che la difende, giusta delega in atti;
- controricorrente 2002 avverso la sentenza n. 167/99 del Giudice di pace di 1111 JESI, emessa e depositata il 11/10/99 (R.G. 138/99); -1- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 09/05/02 dal Consigliere Dott. Antonio SEGRETO;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha chiesto si dichiari l'inammissibilità del ricorso. -2- Svolgimento del processo Il giudice di pace di Jesi, con sentenza dell'11.10.1999 rigettava la domanda proposta da LI IA nei confronti di Puolo Marianna, avente ad oggetto il risarcimento del danno morale, che l'attore assumeva aver subito nella misura di £. 2 milioni, per effetto di uno schiaffo ricevuto dalla convenuta. Riteneva il giudice di pace che, date le circostanze concrete del fatto, nessuna effettiva sofferenza turbamento aveva subito l'attore. Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l'attore. Resiste con controricorso la convenuta. Motivi della decisione 1. Con l'unico motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 2059 C.C. e 185 c.p.c., ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c.. 2. Ritiene questa Corte che il ricorso sia manifestamente infondato e che, per l'effetto, vada rigettato. Contro le sentenze del giudice di pace in cause di valore non superiore a due milioni di lire, e perciò da decidere secondo equità (abbia il giudice applicato un proprio criterio equitativo o si sia comunque rifatto a norme di legge) il ricorso per cassazione è ammesso solo per il 3 mancato rispetto delle regole processuali, per violazione di norme costituzionali e comunitarie (in quanto di rango superiore alla legge ordinaria) e per carenza assoluta ° mera apparenza della motivazione o di radicale ed insanabile contraddittorietà, non essendo ammissibile il ricorso per violazione o falsa applicazione di legge, a norma dell'art. 360 n. 3 c.p.c. (S.U. 15 ottobre 1999, n. 716). Nella fattispecie, con il ricorso si lamenta la violaz: di norme sostanziali (art. 2059 c.c. e 185 c.p.). Il ricorso va, pertanto rigettato. Le spese di qu giudizio di Cassazione seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Visto l'art. 375, c. 2, c.p.c., Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità sostenute dalla resistente, liquidate in Euro 6,00 oltre Euro quattrocentocinquanta//00 per onorario di avvocato. Così deciso in Roma, lì 9 maggio 2002. Il cons. est. Il Presidente AutonoSegato AL DIRETTORE DI CANCELLERIA Umberto Cicero Depositata in Cance r 2002 CORTE oggi, IL DIRETTORE DI CANCELLERIA Umberto Ciceko 4