Cass. pen., sez. V, sentenza 19/11/1998, n. 13163
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Sentenza 19 novembre 1998

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In tema di emissione di assegni senza autorizzazione (art. 1 legge 15 dicembre n. 386 del 1990) la chiusura del conto, regolarmente notificata al titolare, non può ritenersi automaticamente conosciuta anche dal procuratore, in virtù di questa sua specifica connotazione, dovendosi, per contro, accertare la natura e l'ampiezza della procura in questione. In particolare, occorre stabilire se la procura comprenda la titolarità esclusiva alla emissione di assegni sul conto corrente dell'intestatario e se, in questo caso, anche al procuratore sia dovuta la comunicazione di cui all'art. 9 della legge n. 386 del 1990. Infine, e nel caso che il detto obbligo non sussista, occorre motivare adeguatamente le risultanze probatorie dalle quali desumere la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 19/11/1998, n. 13163
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 13163
    Data del deposito : 19 novembre 1998

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