Sentenza 19 novembre 1998
Massime • 1
In tema di emissione di assegni senza autorizzazione (art. 1 legge 15 dicembre n. 386 del 1990) la chiusura del conto, regolarmente notificata al titolare, non può ritenersi automaticamente conosciuta anche dal procuratore, in virtù di questa sua specifica connotazione, dovendosi, per contro, accertare la natura e l'ampiezza della procura in questione. In particolare, occorre stabilire se la procura comprenda la titolarità esclusiva alla emissione di assegni sul conto corrente dell'intestatario e se, in questo caso, anche al procuratore sia dovuta la comunicazione di cui all'art. 9 della legge n. 386 del 1990. Infine, e nel caso che il detto obbligo non sussista, occorre motivare adeguatamente le risultanze probatorie dalle quali desumere la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 19/11/1998, n. 13163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13163 |
| Data del deposito : | 19 novembre 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. Giuseppe CONSOLI Presidente del 19.11.98
1. Dott. Guido IETTI Consigliere SENTENZA
2. " Giuseppe SICA " N. 2061
3. " Angelo DI POPOLO " REGISTRO GENERALE
4. " Gennaro AR " N. 43290/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da
D'RI NZ n. 15.9.58 a Pietramontecorvino,
avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari, in data 9.10.97. Sentita la relazione fatta dal Consigliere dr. IETTI. Udito il Pubblico Ministero in persona del Dr. O. Cedrangolo che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso
Fatto e Diritto
La Corte di Appello di Bari ha confermato (concedendo le attenuanti generiche prevalenti, e rideterminando la pena) la condanna - irrogata dal primo giudice - a D'RI NZ, per emissione di assegni bancari senza autorizzazione del trattario. Il ricorrente denuncia, fondatamente, la erronea applicazione della legge penale.
Invero, il giudice del merito ha ravvisato la sussistenza dell'elemento psicologico del reato perché l'imputato, nella qualità di procuratore dell'intestataria del conto, "non poteva ignorare la chiusura regolarmente notificata alla titolare". Senonché l'affermazione, illogica e apodittica, non soddisfa l'onere dimostrativo. La Corte territoriale doveva, invece e in primo luogo, stabilire l'ampiezza e la natura della procura de qua, e se, nell'ipotesi di titolarità esclusiva del delegato alla emissione degli assegni sul conto corrente dell'intestataria, anche al primo (diversamente dall'ipotesi di una titolarità concorrente) era dovuta (o non) la comunicazione di cui all'articolo 9 della legge 15 dicembre 1990, n. 386. E, se risolta negativamente tale questione,
doveva poi specificare i dati e le risultanze probatori dai quali si desumeva il concorso dello elemento soggettivo (dolo) del reato. Le carenze rilevate producono la inosservanza della norma penale, per la erronea e indimostrata affermazione della sussistenza di un elemento della fattispecie penale in esame, onde la sentenza deve essere annullata, con rinvio.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione annulla la sentenza impugnata, con rinvio, ad altra sezione della Corte di Appello di Bari, per nuovo esame. Così deciso in Roma, il 19 novembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 1998