Sentenza 29 gennaio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 29/01/2002, n. 1059 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1059 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMM050702 Oggetto EZIONE PRIMA CI MORTE DEL SOCIO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 23076/99 - Presidente Dott. Angelo GRIECO 1705/00 Consigliere Dott. Vincenzo PROTO Cron. 2752 Dott. Giuseppe SALME' Consigliere Rel. Consigliere Rep. 201 Dott. Sergio DI AMATO Ud. 28/09/2001 Consigliere Dott. Bruno SPAGNA MUSSO CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE SENT ENZA Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE dal Sig. sul ricorso proposto da: 155 per, diritti 25 ULIT 2002- IC DR, in proprio e nella qualità di IL CANCELLIERE esercente la potestà sul figlio minore IC AR, IC TO, elettivamente domiciliati in ROMA PIAZZA CAVOUR 10, presso l'avvocato COSTANTINO COCCO, X che li rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;
€1,55 L.3000 ricorrenti CANCELLERIA
contro
TU AR, AR SO;
- intimati -
DG724699 e sul 2° ricorso n° 01705/00 proposto da:2001 2006 TU AR, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ANGELO BROFFERIO 3, presso l'avvocato TO CARDARELLI, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati ADOLFO DI MAYO e TIZIANA CARDARELLI, giusta delega a margine del controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
IC DR, IC TO, SO AR;
intimati - avverso la sentenza n. 3086/98 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 21/10/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/09/2001 dal Consigliere Dott. Sergio DI AMATO;
udito per i ricorrenti, l'Avvocato Cocco, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso pricipale e il rigetto del ricorso incidentale;
# udito per il resistente e ricorrente incidentale, 1'Avvocato Cardarelli, che ha chiesto il rigetto del ricorso principale e l'accoglimento del ricorso incidentale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale;
l'accoglimento del primo motivo del ricorso incidentale con 2 l'assorbimento del secondo motivo. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Nel 1987, RI EN conveniva, innanzi al Tri- bunale di Roma, ES, DA ed NI CI, quali eredi della defunta sorella RA RI. Premes- so di aver gestito, in società di fatto con la sorella, in un immobile di loro comune proprietà, la clinica Villa RI RA, chiedeva che fosse dichiarato lo scioglimento della società, che le fossero attribuiti i beni societari mobili ed immobili, che fosse determina- ta la misura dei diritti degli eredi e che i convenuti fossero condannati al rilascio dei locali della clini- ca. Il Tribunale, con sentenza non definitiva, dichia- rava lo scioglimento della società di fatto alla data della morte di RA RI EN, escludeva che l'immobile nel quale era situata la clinica appartenes- se alla società stessa e rimetteva la causa al giudice istruttore per la liquidazione della società. La sentenza, impugnata dalla EN, veniva inte- gralmente confermata dalla Corte di Appello di Roma, la quale, con sentenza del 22 ottobre 1992, stabiliva, fra l'altro, che, nella specie, non essendo intervenuta la liquidazione della quota a favore degli eredi della SO- cia defunta, non era consentito l'esercizio della im- presa da parte del solo socio superstite, per cui la 3 società doveva essere posta in liquidazione. Contro ta- le sentenza, la EN proponeva ricorso per cassazio- ne, lamentando, tra l'altro, che erroneamente il giudi- ce d'appello aveva affermato, per il caso di estinzione di una società costituita da due soli soci, la necessi- tà della liquidazione del patrimonio sociale e, quindi, la cessazione della impresa, poiché, al contrario, spettava al socio superstite decidere se continuare о no l'impresa in forma individuale e, in caso affermati- vo, liquidare la quota degli eredi della socia defunta. La Corte di cassazione, con sentenza dell'11 aprile 1995, n. 4169, premesso che la nascita del diritto de- gli eredi alla liquidazione della quota e lo sciogli- mento della società sono conseguenze di due eventi di- stinti, il primo costituito dalla morte del socio (art. 2284 c.c.) ed il secondo dalla mancata ricostituzione della pluralità di soci (art. 2272 n. 4 c.c.), afferma- va che le norme in questione hanno un diverso ambito, attenendo la prima ai rapporti interni tra soci e la seconda ai rapporti esterni tra società e terzi, con la conclusione che anche nelle società con due soli soci è possibile lo scioglimento limitato ad uno solo di essi, senza che ciò implichi lo scioglimento della società; l'inutile decorso del termine per la ricostituzione della pluralità di soci comporta, poi, lo scioglimento della società, senza trasformare il diritto alla liqui- dazione della quota, spettante agli eredi del socio de- funto, in un diritto alla liquidazione della società. Pertanto, la Corte Suprema cassava la sentenza impugna- ta nella parte in cui aveva affermato che la liquida- zione della società conseguiva alla mancata liquidazio- ne della quota nel termine di sei mesi ed aveva esclu- So, in considerazione della mancata liquidazione della quota, che la società potesse tramutarsi in una impresa individuale, senza passare per una formale liquidazio- ne. Il giudizio veniva riassunto da ES CI, in proprio e nella qualità di esercente la patria pote- stà sul figlio minore DA, e da NI CI nei confronti di RI EN e nei confronti del suo fal- limento, dichiarato nelle more. La EN si costitui- va chiedendo l'accertamento della responsabilità degli eredi di RI RA EN per averle impedito di gestire l'azienda e la condanna degli stessi al risar- H cimento dei danni da liquidare in separata sede. La Corte di appello di Roma, con sentenza del 21 ottobre 1998, accoglieva per quanto di ragione l'appel- lo di RI EN e revocava la declaratoria dello scioglimento della società di fatto "Villa RI Gra- zia"; la Corte territoriale dichiarava, invece, inam- 5 missibili, i motivi di gravame formulati dalla appel- lante nel giudizio di rinvio. Avverso detta sentenza propongono ricorso per cas- sazione ES CI, in proprio e nella qualità di esercente la patria potestà sul figlio minore DA, ed NI CI, deducendo un motivo. RI EN resiste con controricorso e propone ricorso incidenta- le, deducendo un motivo, illustrato anche con memoria. Il curatore del fallimento di RI EN non ha svolto attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE I ricorsi, proposti avversO la stessa sentenza, devono essere riuniti, ai sensi dell'art. 335 c.p.c.. Il ricorrente principale lamenta, con l'unico mo- tivo dedotto, che la Corte di appello abbia revocato la declaratoria di scioglimento della società di fatto, che, a seguito della mancata ricostituzione della plu- ralità di soci non era in discussione, anziché limitar- si a revocare la liquidazione della società. Il motivo è fondato. La declaratoria di scioglimento della socie- tà era stata espressamente richiesta, nell'atto di ci- tazione, dall'attrice, che aveva proposto appello sol- tanto avverso la pronunzia di liquidazione della stessa società. Questa Corte, poi, con la sentenza n. 4169\1995 resa in causa, aveva precisato, come riferito 6 in narrativa, che la liquidazione della quota degli eredi del socio defunto e lo scioglimento della società sono conseguenze di due eventi distinti ed aveva cassa- to la sentenza della Corte di appello di Roma "nella parte in cui sull'erronea affermazione che la liqui- dazione della società conseguiva al mancato pagamento, nel termine di cui all'ult. co. dell'art. 2889 (rectius 2289) cod. civ., della quota spettante agli eredi ha prima escluso che la società in questione, stante tale inadempimento, potesse tramutarsi in impresa individua- le, senza passare per una fase di formale liquidazione, ed ha, poi, d'ufficio, dato impulso alla procedura di liquidazione della società sciolta". Tale principio si articola evidentemente in tre distinte enunciazioni: la liquidazione della società non consegue al mancato pa- gamento della quota spettante agli eredi;
la società può tramutarsi in impresa individuale, senza passare per una formale liquidazione della società; il mancato pagamento della quota agli eredi non giustifica la li- quidazione d'ufficio della società. Da queste enuncia- zioni si è discostata la sentenza impugnata, che, anzi- ché limitarsi a pronunziare sulla liquidazione della società, ha revocato quella pronunzia di scioglimento della società richiesta dall'attrice RI EN, ac- colta dal Tribunale e non oggetto di gravame. 7 La ricorrente incidentale lamenta, con il primo motivo, che la Corte di merito si sia limitata a revo- care lo scioglimento della società senza provvedere sulla domanda di RI EN intesa ad ottenere la determinazione delle somme delle quali essa era debi- trice nei confronti degli eredi della socia. Il motivo è fondato. Questa Corte con la sentenza n. 4169\1995, resa in causa, pronunziando sulla eccezione di inammis- sibilità del ricorso perché pretesamente proposto dalla parte interamente vittoriosa, formulata dagli odierni ricorrenti principali, aveva precisato che la EN, "con l'atto introduttivo del giudizio, chiese non che fosse semplicemente dichiarato lo scioglimento della società di fatto tra essa e la sorella defunta, ma an- che che: a) previo accertamento che gli eredi della so- cia defunta avevano diritto solo alla liquidazione del- la quota, si procedesse alla determinazione di questa;
...". Da ciò conseguiva l'interesse della EN ad im- pugnare la sentenza di primo grado anche se questa era # stata favorevole all'attrice sul punto inerente allo scioglimento della società. Evidentemente, quindi, la Corte di appello, omettendo di pronunziare sulla doman- da, ha violato il principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunziato. 5 Con il secondo motivo la ricorrente incidentale 8 dell'art. 91 c.p.c. considerato lamenta la violazione aveva compensato le spese del- che la Corte di merito l'intero giudizio, in considerazione della particolare natura della controversia, senza applicare il principio della soccombenza al giudizio di cassazione ed a quello di rinvio, che aveva accolto l'appello della odierna 10 125,11 ricorrente incidentale. Il motivo è assorbito dall'ac KEST 30.99 coglimento del ricorso principale e del primo motivo CT. 16012 del ricorso incidentale e dalla conseguente necessità di una nuova pronunzia sulle spese. La pronunzia sulle spese del giudizio di cassazio- ne viene rimessa al giudice di rinvio.
P Q M
riunisce i ricorsi;
accoglie il ricorso principale ed il primo motivo del ricorso incidentale;
dichiara assorbito il secondo motivo del ricorso incidentale;
cassa in relazione ai motivi accolti e rinvia per nuovo . p giudizio, anche per le spese, ad altra sezione della Corte di appello di Roma. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 28 settembre 2001. 002 Il Consigliere estensore Il Presidente Angelo Grieco Sergio Di Amato Sorgia Hi AmatoАлибо ди й 1 SUPREMA DA CALSAZIONE Pama Sozione Civile JLCANO LLIERE Depositato in Cancelleria Luisa Passinetti 29 GEN. 2002 9 IL CANCELLIERE