Sentenza 8 febbraio 2007
Massime • 1
In tema di restituzione nel termine per impugnare una sentenza contumaciale, in caso di notifica dell'estratto contumaciale al difensore di fiducia presso il quale l'imputato ha eletto domicilio, non può trovare accoglimento l'istanza di rimessione in termine motivata dalla mancata conoscenza effettiva della sentenza contumaciale da parte dell'imputato senza fissa dimora, poiché una volta interrotti i rapporti con il domiciliatario per scelta dell'imputato di rendersi irreperibile al suo difensore, si è realizzata una situazione equivalente alla rinuncia a comparire e a proporre impugnazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 08/02/2007, n. 11701 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11701 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PIZZUTI Giuseppe - Presidente - del 08/02/2007
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - SENTENZA
Dott. OLDI Paolo - Consigliere - N. 194
Dott. DI TOMASSI Maria S. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 012553/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AM OY, N. IL 09/09/1975;
avverso SENTENZA del 14/05/2004 della CORTE APPELLO di TRENTO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. OLDI PAOLO;
lette le conclusioni del P.G. che ha chiesto il rigetto dell'istanza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza in data 14 maggio 2004 la Corte di Appello di Trento, così riformando la decisione assunta dal locale Tribunale in composizione monocratica, riconosceva SE JA (ivi identificata col nome OY) colpevole del reato di cui all'art. 495 c.p. e, in concorso di attenuanti generiche, la condannava alla pena di mesi due di reclusione.
Con istanza a questa Corte Suprema, datata 1 marzo 2006, la JA chiede di essere rimessa in termine per l'impugnazione della sentenza con ricorso per cassazione. A tal fine sostiene che, essendo senza fissa dimora e perciò non rintracciabile, essa non ha mai avuto conoscenza del procedimento di appello, celebratosi in sua contumacia, dopo la sentenza assolutoria emessa a conclusione del giudizio di primo grado.
L'istanza non può trovare accoglimento.
Risulta dagli atti del procedimento che la JA, già nel procedimento di primo grado, ebbe ad eleggere domicilio presso il suo difensore di fiducia, Avv. Chiariello Paolo di Trento, il quale fu anche presente al dibattimento celebrato in appello. Tale elezione di domicilio consente di presumere la conoscenza in capo all'interessata di tutti gli atti notificatile presso il domiciliatario. Infatti il difensore ha il dovere deontologico di far pervenire al proprio assistito gli atti a lui diretti personalmente, oppure di comunicare all'ufficiale giudiziario e all'ufficio giudiziario immediatamente gli eventi che rendevano impossibile la notificazione presso di lui (nello stesso senso v. Cass. 25 maggio 2006, Filipi). Se - per qualche ragione connessa alla scelta dell'imputata di rendersi irreperibile al suo stesso difensore - i rapporti fra essa e il domiciliatario si sono interrotti, con ciò si è realizzata una situazione equivalente alla rinuncia a comparire e a proporre impugnazione: onde la celebrazione in absentia del processo di appello non può ritenersi compiuta nell'inosservanza del principio canonizzato nell'art. 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, al cui recepimento nell'ordinamento italiano si è ispirata la novella introdotta con il D.L. n. 17 del 2005, art.
1. La stessa Corte Europea si è espressa in tal senso con la decisione in data 2 settembre 2004, nel procedimento Kimmel c/Italia. Alla reiezione dell'istanza consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 8 febbraio 2007.
Depositato in Cancelleria il 20 marzo 2007