Sentenza 16 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 16/02/2001, n. 2309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2309 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2001 |
Testo completo
IN023 09 /0 1 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE PETIZIONE DI BREDITI- Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Franco PONTORIERI Presidente R.G.N. 13229/99 Dott. IC SPAGNA MUSSO Consigliere Cron.4286 Dott. Olindo SCHETTINO Consigliere Rep. 74 > Dott. Carlo CIOFFI Consigliere Ud. 16/11/00 Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DICASSAZIONE UFFICIO COPIE SE N TENZA Richiesta cona studio SOLE 24 ORE sul ricorso proposto da: dal Sig. per diritti L. Sep 3 升 RONA MARIANGELA, elettivamente domiciliata in ROMA CANCELLIERE PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE LIRE 3000 SUPREMA DI CASSAZIONE, difesa dall'avvocato D'ANTONIO CANCELLERIA GIUSEPPE, giusta delega in atti;
ricorrente CG064218 contro elettivamente ROSANGELA,ORLANDI DANTE, ORLANDI domiciliati in ROMA VLE BRUNO BUOZZI 32, presso lo studio dell'avvocato GUIDO NUCCI, che li difende unitamente all'avvocato GIANNI RAVIOLO, giusta delega 2000 in atti;
- controricorrenti 1872 - -1- CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Richiesta cop a esecutiva avverso la sentenza n. 752/99 della Corte d'Appello di dal Sig. NV/CCI per diritti L. 4,000 +4 MILANO, depositata il 26/03/99; il - 8 MAG 2001.... udita la relazione della causa svolta nella pubblica IL CANCELLIERE Consigliere Dott. Lucio udienza del 16/11/00 dal MAZZIOTTI DI CELSO;
LIRE 5000 udito l'Avvocato Guido NUCCI, difensore del resistente CANCELLERIA che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore AT645.347 Generale Dott. Stefano SCHIRO' che ha concluso per AT645348 del ricorso, in subordine per il l'inammissibilità AT645 123 T417747 rigetto. LIRE 2000 CANCELLERIA BB232182 BB23:187 -2- Svolgimento del processo Con atto notificato il 24/3/1988 TE e GE RL convenivano in giudizio RI NA esponendo: che esse istanti erano nipoti ed eredi, insieme alle sorelle KA e RI NA, di IC NU, deceduto il 13/1/1988, il quale aveva affidato a RI NA l'amministrazione del suo patrimonio;
che avevano appreso dallo zio dell'esistenza di un libretto nominativo allo stesso intestato dell'importo di £ 60.000.000, di un libretto al portatore e di denaro contante;
che alla morte del NU RI NA aveva consegnato agli altri nipoti tre libretti al portatore asserendo che, detratte le spese da lei sostenute, non era rimasto altro delle sostanze dello zio. Gli attori chiedevano, quindi, la condanna della convenuta, previo accertamento dell'entità del patrimonio relitto dal defunto IC NU devoluto per legge ai quattro nipoti, a versare a ciascun erede la somma pari al valore di un quarto dell'asse accertato. La convenuta, costituitasi, contestava l'assunto di controparte. Restava invece contumace l'altra coerede e litisconsorte necessaria KA NA. Con sentenza 1/7/1996 l'adito tribunale di Milano, dopo aver accertato l'entità del patrimonio ereditario del de cuius, condannava RI NA al pagamento in favore di ciascuno degli attori della somma di £ 10.770.827 pari ad un quarto del detto patrimonio ereditario non ancora diviso. Avverso la detta sentenza la soccombente proponeva appello al quale re- sistevano TE e GE RL. KA NA rimaneva contumace an- che nel giudizio di secondo grado. Con sentenza 26/3/1999 la corte di appello di Milano rigettava il gravame osservando, per quel che ancora rileva in questa sede di legittimità: che 3 l'onere della prova sui fatti costitutivi della domanda sorge di fronte a con- testazioni specifiche che nella specie erano state sollevate dalla convenuta in primo grado solo in comparsa conclusionale;
che, in ogni caso, le circostan- ze relative alla morte di IC NU ed alla qualità di eredi degli atto- ri, risultavano dimostrate dalle deposizioni dei testi MO UE e SA SI;
che, in particolare, la morte di IC NU emergeva dalle carte processuali, come presupposto logico e giuridico della domanda e delle contrapposte difese, oltre che dalla provatestimoniale. La cassazione della sentenza della corte di appello di Milano è stata chie- sta da NA RI con ricorso affidato ad un unico motivo. TE e GE RL hanno resistito con controricorso. NA KA non ha svolto attività difensiva in questa sede di legittimità. Motivi della decisione Con l'unico motivo di ricorso NA RI denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 451, 452, 2697, 2699 c.c., 115 e 116 c.p.c., nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia. Deduce la ricorrente che, a norma dei citati articoli 451 e 452 c.c., la prova della morte può essere data esclusivamente con gli atti dello stato civile e solo in mancanza della registrazione di tali atti la detta prova può essere fornita con ogni mezzo. Il giudice del merito, quindi, avrebbe dovuto disattendere, in quanto inammissibile, la prova testimoniale intesa a dimostrare la morte di NU IC non provata dalla produ- zione del relativo certificato. La corte di merito, di conseguenza, avrebbe dovuto rigettare la domanda per la carenza di prova del fatto costitutivo in- combente sugli attori ex articolo 2697 c.c. In ogni caso la sentenza impu- gnata è carente di motivazione in ordine alla sussistenza, neanche dedotta dagli attori, delle condizioni che legittimano il ricorso alla prova testimo- niale secondo quanto disposto dall'articolo 452 c.c. La corte di appello, inoltre, ha capovolto il principio dell'onere della prova qualificando come "eccezione" in senso stretto e tecnico la mera deduzione difensiva concer- nente la carenza di prova dei fatti costitutivi della domanda. Il motivo è infondato. Occorre premettere che, come più volte affermato da questa Corte, un fatto allegato da una parte può considerarsi pacifico allorché la controparte abbia impostato il proprio sistema difensivo su circostanze o argomentazioni logicamente incompatibili con il suo disconoscimento, così implicitamente ammettendone l'esistenza ( sentenze 9/6/1999 n. 5699; 13/2/1999 n. 1213 ). In particolare l'onere di provare la qualità di erede gravante sul soggetto che agisce in tale veste viene meno quando la controparte abbia sollevato ecce- zioni in proposito solo tardivamente, nella comparsa conclusionale in primo grado, dopo aver accettato il contraddittorio senza alcuna contestazione al riguardo così rendendo, per effetto del proprio comportamento processuale, non controversa la detta qualità ( sentenze 29/9/1999 n. 10790; 23/6/1997 n. 5576). Peraltro l'obbligo del giudice di fondare la propria decisione sol- tanto sugli elementi di prova indicati dalle parti non gli impedisce di valuta- re in via autonoma, ai fini della prova, le risultanze emergenti dai fatti alle- gati non contestati e dal comportamento processuale delle parti ( sentenza 4/2/1999 n. 977) la cui nozione è comprensiva del sistema difensivo adot- tato nel processo a mezzo del procuratore e può costituire unica e sufficiente fonte di prova e di convincimento ( sentenze 6/5/1995 n. 4933; 5/1/1995 n. 5 193). La valutazione al riguardo del giudice del merito è incensurabile in sede di legittimità purché non lacunosa e non viziata sotto il profilo logico- giuridico ( sentenze 22/1/1999 n. 565; 1/8/1988 n. 6656 ). E specie la corte di appello si è attenuta ai detti principi giurispruden- ziali: la sentenza impugnata è pertanto del tutto corretta e si sottrae alle cri- tiche di cui è stata oggetto. Le circostanze relative alla morte di NU IC ed alla qualità di eredi in capo a TE e GE RL sono state ritenute provate dal giudice di secondo grado come sopra riportato nella parte espositiva che precede non solo sulla base delle prove testimoniali acquisite, ma anche e - soprattutto dalle carte e dalle risultanze processuali "come presupposto logi- co e giuridico della domanda e delle contrapposte difese". La corte di merito non ha mancato di rilevare che la convenuta-appellante NA RI aveva dedotto "d'aver a lungo assistito il de cuius che ne- cessitava dell'opera di una persona di fiducia”. Da tale deduzione difensiva emerge con evidenza l'ammissione sia della morte di NU IC sia della qualità di suoi eredi rivestita dagli attori i quali, nei fatti posti a base della domanda, avevano precisato di essere - insieme alle loro cugine, ossia le sorelle KA e GE NA - nipoti ed eredi di IC NU de- ceduto il 13/1/1988, nonché di aver ricevuto dalla cugina GE, coere- de, la somma di £ 5.000.000 ciascuno a titolo di quota ereditaria. Le dette specifiche asserzioni ( implicanti, come necessari presupposti logici, la morte del NU e la qualità di eredi dei deducenti ) non risulta (né è stato dedotto) che siano state contestate in primo grado dalla ricor- rente la quale, anzi, nel sostenere di aver assistito "il de cuius", ha articolato UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 2DEL 20 MAN. 2003 4. Tegistrato in dato In 1334 versate £. 290.000 DUECENTONOVANT LA (lire 400 p. Dirigento Area Servizi (D.ssa Mara Cinzia Di 20 11 Responsible Servizio At Gadizian OFFIC (Dr. M. RACCIOHINI- ed improntato il proprio sistema difensivo in modo da renderlo chiaramente ed implicitamente collegato alle circostanze di fatto dedotte dagli attori (morte del NU e qualità di eredi ) sottintendendole. Il descritto comportamento processuale della ricorrente in primo grado è di certo incompatibile ed inconciliabile con il disconoscimento delle riferite circostanze di fatto e situazioni giuridiche poste a base della domanda avan- 1,0000 zata dagli attori e la cui prova poteva ritenersi acquisita come fatto pacifico 290000 ed incontestato stante le allegazioni e le deduzioni difensive delle parti: la ricorrente ha provveduto ad effettuare il detto disconoscimento nel giudizio di primo grado solo in comparsa conclusionale quando ogni contestazione al riguardo le era ormai preclusa in quella fase. La corte territoriale ha pertanto dato conto delle proprie valutazioni circa le risultanze processuali ed il comportamento delle parti, esaminando com- piutamente le une e l'altro ed esponendo adeguatamente le ragioni del suo convincimento sorretto da ragionamento ineccepibile e da argomenti coe- renti ed appaganti, oltre che immuni da vizi logici o da errori di diritto. Dal rigetto del ricorso consegue la condanna della ricorrente al paga- mento, in favore dei resistenti TE e GE RL, delle spese del giudizio di legittimità liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favo- re di TE e GE RL, delle spese del giudizio di cassazione che liquida in complessive lire 203.000oltre lire 2.000.000 a titolo di onorari. Roma 16 novembre 2000 Il presidente Il consigliere estensore ich IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Donatella D'Anna DEPS ON CANCELLERIA Roma 16 FEB. 2001 L/CANCELLIERE CANCELLIERE OT 7