Cass. pen., sez. I, sentenza 08/03/2001, n. 15576
CASS
Sentenza 8 marzo 2001

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In tema di disciplina dell'immigrazione, scopo della norma di cui all'art.6 comma 3 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, (il quale prevede che lo straniero extracomunitario debba esibire, a richiesta degli ufficiali di polizia giudiziaria, il permesso o la carta di soggiorno, nonché il passaporto o altro documento di identificazione), è quello di rendere identificabile, sulla base di documenti in loro possesso, tutti i cittadini stranieri extracomunitari, prescindendo della loro condizione di clandestinità: ne consegue che destinatario della norma predetta non è solo l'extracomunitario munito di permesso o carta di soggiorno, ma qualsiasi extracomunitario che, essendo irregolarmente presente in Italia, non sia in grado di provare la propria identità, anche con documenti diversi dal permesso o dalla carta di soggiorno.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 08/03/2001, n. 15576
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 15576
    Data del deposito : 8 marzo 2001

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