Sentenza 8 marzo 2001
Massime • 1
In tema di disciplina dell'immigrazione, scopo della norma di cui all'art.6 comma 3 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, (il quale prevede che lo straniero extracomunitario debba esibire, a richiesta degli ufficiali di polizia giudiziaria, il permesso o la carta di soggiorno, nonché il passaporto o altro documento di identificazione), è quello di rendere identificabile, sulla base di documenti in loro possesso, tutti i cittadini stranieri extracomunitari, prescindendo della loro condizione di clandestinità: ne consegue che destinatario della norma predetta non è solo l'extracomunitario munito di permesso o carta di soggiorno, ma qualsiasi extracomunitario che, essendo irregolarmente presente in Italia, non sia in grado di provare la propria identità, anche con documenti diversi dal permesso o dalla carta di soggiorno.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 08/03/2001, n. 15576 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15576 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SOSSI MARIO - Presidente - del 08/03/2001
1. Dott. LA GIOIA VITO - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. CHIEFFI SEVERO - Consigliere - N. 393
3. Dott. MOCALI PIERO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. MABELLINI ANNA - Consigliere - N. 041416/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIBUNALE di PINEROLOnei confronti di:
1) RA CA N. IL 08/05/1975
2) RK OF N. IL 14/07/1975
avverso SENTENZA del 08/05/2000 TRIBUNALE di PINEROLOvisti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. CHIEFFI SEVERO.
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Gianfranco Ciani, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
Fatto e diritto
Con sentenza 8/5/2000 il Tribunale di Pinerolo, in composizione monocratica, ha assolto, perché il fatto non sussiste, FR IC e AR OF dal reato previsto dall'art. 6 co. 3 D.L.vo 286/1998, perché, a richiesta dei Carabinieri, senza giustificato motivo, non esibivano il permesso di soggiorno, ne' altro documento di identificazione.
Nella motivazione il Tribunale ha osservato che - poiché le imputate non avevano conseguito alcun tipo di documento - ricorreva il motivo, che giustificava la mancata esibizione dei documenti di identificazione, tanto più che la condizione di clandestino non comporta di per se alcuna sanzione penale.
Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione ex art. 569 c.p.p. il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pinerolo, che ne ha chiesto l'annullamento per l'erronea applicazione dell'art. 6 co. 3 D.L.vo 286/1998, sul rilievo che destinatari della norma devono essere considerati tutti gli stranieri extracomunitari indipendentemente dalla regolarità o clandestinità del loro ingresso nel territorio dello Stato, tanto più che il soggetto, se privo del permesso di soggiorno, è tenuto, comunque, ad esibire altro documento di identificazione.
Il ricorso è fondato.
Va premesso che la condizione di clandestinità non è
necessariamente connessa alla mancanza di documenti di identità. Infatti il cittadino extracomunitario anche se clandestino, perché sfornito del permesso o della carta di soggiorno in Italia, deve comunque essere fornito di altri documenti, che ne consentano l'identificazione. Ciò si desume in modo inequivocabile dal testo della norma incriminatrice, ove nell'elencare i documenti - che lo straniero extracomunitario è obbligato ad esibire a richiesta degli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza - vengono richiamati non solo "il permesso o la carta di soggiorno", ma anche "il passaporto o altro documento di identificazione".
Ciò premesso va rilevato che effettivamente nella legge in esame manca la previsione di uno specifico reato, che sanzioni l'ingresso clandestino nello Stato del cittadino extracomunitario. Infatti, come risulta anche dai lavori parlamentari, al fine di combattere il fenomeno della clandestinità, il legislatore ha inteso privilegiare la scelta di sanzioni amministrative quali il respingimento alla frontiera o l'espulsione del cittadino straniero clandestino. Ma ciò non significa che il destinatario della norma prevista dall'art. 6 co. 3 della legge citata possa essere individuato solo nel cittadino extracomunitario munito del permesso o della carta di soggiorno. Infatti scopo della norma è quello di rendere identificabili con certezza, sulla base di documenti in loro possesso, tutti i cittadini stranieri extracomunitari, prescindendo dalla loro condizione di clandestinità, tanto più che lo straniero extracomunitario, una volta entrato nel territorio dello Stato, è comunque tenuto a munirsi di documenti di identificazione personale, qualora risulti sfornito degli stessi. Ne consegue che non può essere considerato motivo idoneo a giustificare la condotta quello indicato dal Tribunale, in quanto il cittadino extracomunitario deve, comunque, porsi in condizione di documentare la propria identità personale anche con documenti diversi dal permesso o dalla carta di soggiorno (Cass. sez. 1^ sent. n. 935 del 4/11/1999, proc. Lecheheb). Pertanto, poiché per le suesposte considerazioni si deve escludere che l'art. 6 co. 3 D.L.vo 286/1998 sia applicabile ai soli cittadini extracomunitari entrati legalmente nel territorio dello Stato e muniti di regolare permesso o carta di soggiorno, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio alla Corte di Appello di OR (giudice competente per l'appello ex art. 569 co. 4 c.p.p.), che nel nuovo giudizio si adeguerà al suddetto principio di diritto.
P.T.M.
La Corte Suprema di Cassazione, letti gli artt. 606-615-623 c.p.p., annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di Appello di OR.
Così deciso in Roma, il 8 marzo 2001.
Depositato in Cancelleria 13 aprile 2001