Sentenza 22 gennaio 1999
Massime • 1
In tema di giudizio arbitrale, le questioni concernenti la violazione dei limiti del compromesso e della clausola compromissoria devono essere eccepite nel corso del procedimento arbitrale a norma dell'art. 817 cod. proc. civ., non potendo, in mancanza, il relativo vizio essere dedotto per la prima volta nel procedimento di impugnazione del lodo per nullità; l'adempimento dell'onere di eccezione suddetto, tuttavia, non è correlato ad un preciso segmento del procedimento arbitrale, essendo previsto nel citato art. 817 come unico limite temporale il "corso del procedimento arbitrale" e ben potendo perciò l'eccezione ritenersi tempestiva anche se formulata soltanto nel corso dell'ultima udienza tenutasi dinanzi al collegio arbitrale; peraltro, la valutazione del comportamento processuale della parte anteriormente alla proposizione dell'eccezione, al fine di verificare la sussistenza o meno di una accettazione del contraddittorio incompatibile con la volontà di avvalersi dell'eccezione, costituisce oggetto di "quaestio voluntatis" implicante apprezzamento del fatto (processuale) riservato al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità se ed in quanto adeguatamente motivato ed esente da errori logici.
Commentario • 1
- 1. Scontro tra fatto, opinione, stampa e diffamazioneGiuseppe Corsi · https://www.filodiritto.com/ · 13 gennaio 2020
Abstract: la libertà di stampa e i suoi limiti. Decalogo. Sentenza tribunale di Roma n 12914/24. Thersites spoke: “ -Agamemnon, your tents are filled with bronze, and many are the choice women within them, whom we Achaeans give to you first whenever we take a town”. Odysseus said: “-Thersites, though you are a fluent speaker, it does not become you to revile princes” Il tema della libertà di stampa accende, e giustamente, gli animi. Difatti tocca un nervo scoperto dell'ordinamento: il rapporto tra potere e parola, tra reputazione e verità, tra diritto individuale e interesse collettivo. Tuttavia, in questa sede,terremo toni oggettivi e scientifici. Non siamo ad una plaidoirie presso il …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 22/01/1999, n. 565 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 565 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Renato SGROI Presidente
Dott. Vincenzo FERRO Cons. relatore
Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO Consigliere
Dott. Giuseppe SALMÈ Consigliere
Dott. Francesco FELICETTI Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto dalla società FULGIDA s.a.s. in liquidazione, avente sede in Avellino, in persona del liquidatore legale rappresentante LF Maiello, rappresentata e difesa dall'avv. Quirino Cianciaruso del foro di Avellino, ed elettivamente domiciliata in Roma, via Cosseria 5 presso l'avv. Enrico Romanelli, come da procura a margine del ricorso,
- ricorrente -
contro il
COMUNE di AVELLINO, in persona del sindaco in carica, autorizzato al presente giudizio con deliberazione della G.M. 13 dicembre 1996 n. 2375, rappresentato e difeso dall'avv. Claudio Preziosi del foro di Roma e di Avellino, e presso di lui elettivamente domiciliato in Roma via Terenzio 10, come da procura a margine del controricorso,
- controricorrente -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli 6/22 marzo 1996 n. 682. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17 giugno 1998 dal Relatore Cons. dott. Vincenzo Ferro;
Uditi l'avv. Quirino Cianciaruso per la ricorrente e l'avv. Claudio Preziosi per il resistente;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio Buonajuto, il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con contratto di appalto stipulato il 21 aprile 1972 il Comune di Avellino affidava alla società La LG s.a.s. il servizio di pulizia dei locali di proprietà comunale destinati a sede degli uffici giudiziari della città con previsione di un canone mensile di lire 161.000 e di una durata annuale tacitamente rinnovabile. Il rapporto contrattuale veniva modificato una prima volta con contratto stipulato il 14 giugno 1975 con determinazione di un maggior canone e con conferma della durata annuale e della tacita prorogabilità, e successivamente con contratto in data 7 settembre 1981 con ulteriore aumento del canone e con fissazione di una durata quinquennale. Essendo insorta controversia tra le parti in ordine all'adeguamento del corrispettivo dell'appalto per il periodo successivo al 1981, la società La LG, avvalendosi della clausola compromissoria di cui all'art. 18 del capitolato speciale di appalto, proponeva domanda di arbitrato con atto notificato al Comune di Avellino il 1^ giugno 1993, e, in sede di formulazione dei quesiti davanti al costituito Collegio arbitrale, chiedeva: "1) accertare e dichiarare che la norma di cui all'art. 14 del capitolato speciale di appalto non contiene una clausola di invariabilità del canone, ponendosi invece, anche alla luce dell'univoco comportamento delle parti, quale clausola impeditiva di un adeguamento per periodi inferiori all'anno solare, e per l'effetto accertare e dichiarare il diritto della società attrice ad ottenere l'adeguamento prezzi annuale per la durata dell'intero contratto;
2) accertare e dichiarare il diritto della società attrice -previa (ove occorra) disapplicazione degli atti di revoca, perché illegittimi e illeciti, ad ottenere l'adeguamento del prezzo di contratto per i periodi 1981/1985 e 1987/1990 già riconosciuto nell'an e nel quantum dalle deliberazioni consiliari 27 settembre 1990 n. 1315 e 14 luglio 1992 n. 98; 3) accertare e dichiarare il diritto della società attrice ad ottenere l'adeguamento del prezzo di contratto per il periodo 1985/1987 nella misura fissata nella propria istanza o in altra misura previa (ove occorra) devoluzione della quantificazione ad apposita C.T.U.; 4) per l'effetto, condannare il Comune convenuto al pagamento delle somme che il Collegio riterrà spettanti alla società attrice a titolo di adempimento del prezzo di contratto, nella misura: di lire 381.998.815 per il periodo 1981/1985, di lire 317.061.745 per il periodo 1985/1987, di lire 579.991.826 per il periodo 1987/1990; 5) condannare il Comune convenuto al pagamento delle somme spettanti alla società attrice a titolo di interessi (al tasso legale) e a titolo di ristoro per il maggior danno subito da quantificarsi applicando sulle somme dovute la rivalutazione monetaria, ovvero riconoscendo in suo favore gli ulteriori interessi ex art. 1224 C.C. parei al cosiddetto tasso prime rate..; 6) condannare il Comune convenuto al pagamento delle spese.." Nel corso del giudizio arbitrale, la società La LG proponeva altresì domanda subordinata per il pagamento dell'indennizzo correlato all'indebito arricchimento di cui avrebbe beneficiato il Comune per effetto della mancata revisione del prezzo. Il Collegio arbitrale, con lodo pronunciato il 27 maggio 1994, depositato il 29 maggio 1994, rigettava la domanda di pagamento di quanto preteso dalla s.a.s. La LG a titolo di differenze di canoni dovute per la invocata revisione dei corrispettivi dell'appalto, e, in accoglimento della subordinata domanda della società stessa, condannava il Comune di Avellino al pagamento della somma complessiva di lire 657.915.676 a titolo di indennizzo fino alla data del 12 giugno 1990, oltre interessi legali dal 1^ giugno 1993 e fino al saldo.
Il lodo come sopra pronunciato e depositato, notificato al Comune di Avellino il 22 luglio 1994, veniva da questo impugnato, con atto notificato il 20 ottobre 1994, davanti alla Corte di appello di Napoli ai sensi dell'art. 828 C.P.C. L'impugnante deduceva in via gradata: la nullità del lodo per incompetenza del collegio arbitrale in ordine alla domanda di indebito arricchimento;
l'improponibilità, anche sotto il profilo sostanziale, dell'azione di cui all'art. 2041 C.C., e comunque l'infondatezza della stessa, essendo escluso nel regolamento contrattuale originario ogni aumento del corrispettivo;
l'eccessività della somma liquidata a favore dell'attrice in relazione al criterio indennitario;
la non spettanza, e comunque l'eccessività, della rivalutazione monetaria;
l'eccessività del compenso liquidato dagli arbitri in proprio favore. Chiedeva pertanto dichiararsi la nullità del lodo, e, subordinatamente e nel merito, ritenersi l'inammissibilità e l'infondatezza delle domande dell'attrice ovvero, in estremo subordine, la riduzione dell'entità della propria condanna nel senso suindicato, col rimborso delle spese. La società La LG s.a.s. costituendosi in giudizio resisteva all'impugnazione del Comune di Avellino denunciandone l'inammissibilità e l'infondatezza e proponeva impugnazione incidentale contro la reiezione della propria domanda principale. Con sentenza 6/22 marzo 1996 n. 682 la Corte di appello di Napoli, accogliendo l'impugnazione principale del Comune di Avellino, dichiarava la nullità del lodo e rigettava l'impugnazione incidentale della società La LG s.a.s.
Per la cassazione della sentenza della Corte di appello la società La LG s.a.s. propone il presente ricorso. Il Comune di Avellino resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
l. Con esposizione formalmente unitaria ma articolata delle proprie doglianze, la ricorrente deduce: violazione e falsa applicazione dell'art. 829 C.P.C.; violazione e falsa applicazione dell'art. 817 C.P.C,; violazione e falsa applicazione dell'art. 342 C.P.C.; vizio di motivazione per contraddittorietà. La ricorrente censura anzitutto la Corte di appello per avere questa, in adesione al primo motivo di impugnazione del Comune di Avellino, ritenuto sussistenti estremi di nullità del lodo ai sensi dell'art. 829 primo comma n. 4 C.P.C. -avendo gli arbitri emesso una pronuncia eccedente i limiti della clausola compromissoria, accogliendo la domanda di indebito arricchimento- senza tener conto del mancato assolvimento da parte dell'impugnante dell'onere posto dall'art. 817 C.P.C. di tempestiva proposizione dell'eccezione nel corso del procedimento arbitrale. La critica della s.a.s. La LG si rivolge, poi, contro quella parte della ratio decidendi della sentenza della Corte di appello nella quale è stato ritenuto che la cognizione arbitrale fosse limitata alle controversie di natura contrattuale e che da essa fossero esclusi rapporti di altra natura come quello posto ad oggetto della domanda subordinata della società appaltatrice;
al riguardo la ricorrente assume, da un lato, che il motivo di impugnazione prospettato dal Comune non risponde ad alcuna delle previsioni tassativamente formulate nell'art. 829 C.P.C., e, dall'altro, che la situazione da cui derivava l'indebito arricchimento doveva intendersi, alla stregua del tenore della clausola compromissoria, ricompresa nel novero di quelle riconducibili alla vicenda contrattuale, come tali deferite alla potestas judicandi degli arbitri. Da ultimo, la ricorrente si duole del fatto che sia stato ritenuto applicabile al contratto 7 settembre 981 l'effetto della rinnovazione della convenzione iniziale anche in ordine all'invariabilità del corrispettivo sancita nell'art. 14 del contratto del 1972.
2. In ordine al primo e al secondo dei suindicati profili di censura, il controricorrente osserva che la Corte di appello ha affermato che "quand'anche dovesse (in linea di pura ipotesi teorica) accedersi all'interpretazione arbitrale della clausola compromissoria, palesemente infondata sarebbe, comunque, la proposta actio de in rem verso, posto che la pretesa di merito azionata dalla società non è priva di disciplina negoziale ma semplicemente, come gli stessi arbitri hanno ritenuto, infondata, alla stregua della ritenuta immodificabilità contrattualmente prevista del corrispettivo di appalto", non potendo sostenersi "che tra le parti abbiano avuto da un lato vigore un regime contrattuale e contemporaneamente un rapporto di fatto quale sarebbe quello generativo dell'obbligazione indennitaria di cui all'art. 2041 C.C.";
e ne desume che le deduzioni della s.a.s. La LG sarebbero da ritenere inammissibili per difetto di interesse in quanto la rilevata contraddittorietà intrinseca delle disposizioni contenute nel lodo costituirebbe in se stessa autonoma ragione di nullità ai sensi dell'art. 829 n. 4 ultima ipotesi C.P.C., come tale destinata a risultare operante indipendentemente dalla fondatezza o meno dei suesposti motivi di ricorso e anche in caso di accoglimento di essi. L'assunto del controricorrente non può essere condiviso, dovendosi considerare -alla luce della lettura complessiva della sentenza- il passo citato della motivazione della Corte di appello non già quale espressione di una autonoma ratio decidendi enunciata come concorrentemente a alternativamente idonea a sorreggere la decisione, ma quale considerazione complementare e integrativa, attinente tra l'altro a una tematica logicamente subordinata rispetto a quella affrontata e risolta nel senso suesposto relativa alla relazione tra l'oggetto della convenzione compromissoria e il contenuto del giudizio arbitrale.
3. Infondatamente la ricorrente lamenta la disapplicazione, in relazione alla deduzione della nullità di cui all'art. 829 comma primo n. 4 C.P.C. per avere gli arbitri pronunciato una decisione eccedente i limiti della clausola compromissoria, della preclusione posta dall'art. 817 dello stesso codice, in base al quale la parte che non eccepisce nel corso del procedimento arbitrale che le conclusioni delle altre parti esorbitano dai limiti del compromesso o della clausola compromissoria, non può per questo motivo impugnare di nullità il lodo. La disposizione in esame sanziona una peculiare forma di ultrapetizione, riconducibile non alla discrasia tra il chiesto e il pronunciato ma a quella tra il chiesto (e pronunciato) e il chiedibile nei limiti della devoluzione compromissoria, e quindi non ad errore dell'arbitro ma alla condotta processuale della parte. E poiché tale vizio, a differenza delle altre ipotesi di omissione di pronuncia e di contraddittorietà della pronuncia contemplate nella stessa sede normativa, è percepibile anteriormente all'emanazione del lodo, allorché sia stata introdotta nel procedimento arbitrale una domanda esorbitante dai limiti del patto compromissorio, alla parte interessata viene accollato l'onere (correlato alla possibilità) di denunciarlo all'interno del procedimento stesso, con la conseguenza che la relativa eccezione viene ad assumere carattere relativo (cosi Cass. 12208/1992), e il vizio non può essere dedotto per la prima volta nel procedimento di impugnazione per nullità: tutto ciò, in coerenza col principio della disponibilità delle parti in ordine a quanto forma oggetto del processo;
perciò anche il comportamento della parte che, esplicitamente o per implicito, accetti il contraddittorio sul merito di una domanda proposta irritualmente perché eccedente l'ambito oggettivo del patto compromissorio, assume rilevanza equipollente a quella della mancata proposizione dell'eccezione, e la parte diventa legittima destinataria della decisione arbitrale che sulla domanda stessa venga pronunciata, non diversamente da quanto avviene nel giudizio ordinario di cognizione davanti al giudice istituzionale. Il richiamo di tali principi non giova all'odierna ricorrente. Osservasi, anzitutto, che con corretta esegesi della norma citata, confortata dalla giurisprudenza di legittimità (v. Cass. - 8563/1993), la Corte partenopea ha rilevato che l'adempimento dell'onere di eccezione ivi previsto è correlato ad un ambito cronologico, individuato "nel corso del procedimento arbitrale", che non tollera di essere riduttivamente modificato con riferimento a segmenti funzionali del procedimento stesso;
la Corte ha espressamente disatteso l'assunto dell'odierna ricorrente secondo cui l'eccezione dovrebbe essere proposta nella prima difesa successiva alla introduzione della domanda;
ed ha conseguentemente riconosciuto la tempestività dell'eccezione sollevata dal Comune di Avellino in occasione dell'ultima udienza tenutasi davanti al Collegio arbitrale. Sotto diverso profilo, sostiene la ricorrente che l'accettazione da parte del Comune di Avellino del contraddittorio, nel giudizio arbitrale, sul merito della domanda "nuova" di arricchimento proposta dalla società appaltatrice, renderebbe priva di rilevanza la eccezione successivamente formulata. Ma la verifica della sussistenza o meno di estremi di comportamento processuale incompatibile con la volontà di avvalersi dell'eccezione costituisce oggetto di quaestio voluntatis che implica un accertamento e un apprezzamento del fatto (processuale) riservato al giudice del merito la cui valutazione non è sindacabile in sede di legittimità, se ed in quanto esente da errori nell'applicazione di norme e di principi di diritto e adeguatamente motita. Orbene, la Corte partenopea ha affermato: che l'esame degli atti del procedimento arbitrale non consente di ravvisare una fattispecie di tal natura, poiché nel verbale dell'udienza del 18 aprile 1994 non vi è alcuna menzione della formulazione della domanda di indebito arricchimento (che secondo l'assunto di parte sarebbe stata proposta in quella sede) ne' di contestazioni da parte del Comune attinenti al merito di quella domanda;
e che la asserita accettazione del contraddittorio non è desumibile dal contenuto della memoria del Comune in data 11 aprile 1994, sia perché si tratta di atto anteriore alla domanda nuova, sia perché in tale scritto difensivo venne solo presa in considerazione in via del tutto ipotetica l'eventuale prospettazione della pretesa attrice in termini di rapporto de facto e, sottolineato che in quel caso le conclusioni attrici muterebbero, l'estensore si fece carico di illustrarne comunque la non sostenibilità "a titolo di accademia e per scrupolo del difensore"." Alla stregua di quest'ultima precisazione appare priva di pregio la tesi della ricorrente secondo cui alla Corte di Napoli non sarebbe stata consentito l'accertamento del rituale e tempestivo assolvimento dell'onere imposto dell'art.817 C.P.C. stante la mancata specifica censura da parte del Comune di
Avellino di quel passo della motivazione del lodo nel quale -peraltro nella prospettiva di un prospettabile vizio della decisione arbitrale diverso da quello di cui trattasi in questa sede- si diceva che "il contraddittorio risulta rispettato poiché la difesa del Comune, contrariamente a quanto dichiarato nell'udienza di discussione, ha affrontato specificamente il tema dell'arricchimento senza causa discutendo ampiamente la relativa questione con espressi riferimenti all'utile d'impresa, al costo virtuale e sostanziale, alla prova dedotta, e agli altri argomenti."
4. Quanto all'assunto della Corte partenopea secondo cui nell'oggetto della clausola compromissoria non poteva ritenersi oggettivamente ricompresa la domanda fondata sull'indebito arricchimento, va anzitutto disattesa la critica formulata dalla società ricorrente secondo cui il giudice dell'impugnazione per nullità avrebbe illegittimamente acceduto ad una pronuncia di merito, sottratta alla sua cognizione stante la tassatività delle ipotesi previste dall'art. 829 C.P.C.: la soluzione della questione costituiva infatti ineliminabile presupposto logico della risposta che quel giudice era chiamato a dare al primo motivo dedotto dall'impugnante Comune di Avellino, e richiedeva inevitabilmente una attività interpretativa, non solo legittima ma doverosa, del contenuto della clausola al quale il contenuto di questa parte della materia del contendere esigeva di essere raffrontato;
non può dirsi, quindi, che il giudice dell'impugnazione abbia violato -come assume la ricorrente- il divieto di prendere in considerazione motivi di nullità diversi da quelli prospettati dalla parte impugnante. Osservasi, poi, che anche a questo proposito va riconosciuta la correttezza giuridica e la congruenza logica della motivazione della Corte partenopea nella parte avente ad oggetto l'affermazione che la clausola "deve ritenersi chiaramente limitata alla natura contrattuale delle liti contemplate e non può anche, come ritengono gli arbitri, ritenersi ricomprendere, a guisa di ampia competenza per materia in senso lato, i rapporti di fatto quali sono quelli generativi dell'obbligazione legale di cui all'art. 2041 C.C.". Non viene qui in alcun modo revocato in discussione l'orientamento della giurisprudenza, in tema di interpretazione del contenuto della clausola compromissoria, nel senso che, salvo che le parti abbiano espressamente circoscritto la sua efficacia a determinate controversie, devono ritenersi deferite alla cognizione arbitrale, in virtù della clausola, tutte le controversie che trovano la loro matrice nel contratto, e quindi tutte le controversie relative all'esistenza, alla validità, all'estinzione, alla risoluzione, all'esecuzione del contratto, anche se insorte in tempo successivo all'esaurimento del rapporto contrattuale tra le parti purché relative a situazioni con questo costituite, ivi comprese quelle derivanti dalla intervenuta modificazione dei patti contrattuali (ex pluribus: Cass. 2177/1993). Peraltro, l'applicazione di siffatto criterio a una clausola riferita, come quella in argomento, a tutte le controversie che dovessero eventualmente insorgere "per l'interpretazione ed esecuzione" del contratto al quale essa inerisce, postula la sussistenza di un nesso di correlazione (almeno remotamente) genetica tra la controversia e il contratto, e non può prescindere dalla discriminazione (e dall'esclusione dall'ambito di operatività della clausola) di quelle controversie che dal contratto siano giuridicamente svincolate, anche se incidenti sullo stesso ordine di interessi alla cui regolamentazione consensuale il contratto era preordinato e quindi suscettibili di essere definite, con le parole della ricorrente, "comunque connesse con quella particolare vicenda economica". E tra queste ultime va annoverata la domanda di indennizzo fondata su una ipotesi di arricchimento senza causa che costituisce una fonte di obbligazione ex lege di carattere generale correlata ad un fatto giuridico e non ad un presupposto negoziale, la quale trova la sua indefettibile condizione di proponibilità nella impossibilità dell'esperimento di altra azione fondata su uno specifico titolo giuridico. Per contro, nulla dimostra in contrario il richiamo, da parte degli arbitri e oggi della ricorrente, ai precedenti giurisprudenziali secondo cui il carattere di sussidiarietà dell'azione di arricchimento non esclude la possibilità di introdurla in via subordinata ad altra azione fondata su titolo specifico e, se del caso, per la prima volta in appello, con sostituzione della causa petendi a condizione che resti immutato il petitum della reintegrazione patrimoniale e sempre che l'accoglimento di essa non esiga nuovi accertamenti di fatto. E nemmeno risulta pertinente il richiamo al noto principio dell'automomia della clausola compromissoria rispetto al contratto, che presenta tutt'altro significato e tutt'altra rilevanza.
5. Procedendo all'esame dell'impugnazione incidentale dalla s.a.s. La LG proposta contro la reiezione della domanda, dalla stessa inizialmente formulata in via principale e collocata in posizione subordinata nel contesto del gravame contro il lodo, tendente al riconoscimento su base contrattuale dell'adeguamento dei corrispettivi dell'appalto, la Corte partenopea l'ha disattesa, affermando che, in presenza di una fattispecie di mera rinnovazione del contratto, nella disciplina convenzionale applicabile tra le parti successivamente alla rinnovazione e per effetto della stessa deve intendersi recepito il contenuto pattizio precedentemente vigente tra le parti stesse in virtù del contratto originario, in tutte le sue componenti, escluse soltanto quelle che risultasse provato essere superate da un nuovo regolamento negoziale parzialmente novativo e, nella parte novata, con esse incompatibile;
in concreto, la Corte territoriale ha rilevato l'assenza di qualsiasi prova di una pattuizione di tal genere idonea ad esplicare efficacia novativa sulla clausola di immodificabilità del corrispettivo, sottolineando in particolare la irrilevanza, a tal fine, delle deliberazioni dall'ente comunale assunte nel senso del riconoscimento dell'aumento dei canoni e peraltro fatte oggetto di successiva revoca, non suscettibile di sindacato al di fuori delle sedi proprie della giustizia amministrativa in considerazione delle sue motivazioni di legittimità contabile e di merito. La censura che l'odierna ricorrente formula al riguardo si palesa inammissibile nella presente sede, risolvendosi essa nella prospettazione di una quaestio voluntatis, cioè nella proposizione di una interpretazione della volontà delle parti espressa nel contratto 7 settembre 1981, tale da condurre a ritenere quest'ultimo contratto caratterizzato da elementi di sostanziale diversità di natura e portata tanto pregnanti da riverberare la loro incidenza sulla clausola di invariabilità del corrispettivo. Ma l'interpretazione della volontà negoziale è in se stessa riservata all apprezzamento valutativo del giudice del merito (in questo caso, l'arbitro), e il controllo dei mezzi e dei modi con cui si è formato il risultato di tale apprezzamento era riservato alla Corte di appello quale giudice dell'impugnazione per nullità; al giudice di legittimità compete solo la verifica, sotto l'aspetto dell'eventuale errore di diritto, della correttezza dei criteri ritenuti applicabili dalla Corte territoriale nell'adempimento del suindicato compito, e, sotto il diverso profilo dell'adeguatezza motivazionale, della razionalità e concludenza logica dell'impiego degli stessi. Da tale ambito esula l'opinabile rilevanza degli elementi segnalati dalla attuale ricorrente, quali l'ampliamento delle dimensioni operative del servizio, la previsione di un nuovo maggiore canone per il periodo contrattuale considerato rispetto a quello precedente, il rilievo testuale della mancata riproduzione della clausola di invariabilità in un contesto nel quale non mancava invece il rinvio ad altre disposizioni del capitolato, concernenti peraltro la diversa materia delle modalità di esecuzione del servizio. Trattasi di elementi che sarebbero suscettibili di considerazione da un giudice che fosse investito della ricostruzione del giudizio arbitrale ai fini di una nuova decisione nel merito, ma che non sono deducibili davanti al giudice del riesame (non già del lodo ma) della sentenza resa sul l'impugna z ione del lodo sotto il profilo della sola legittimità. Nè la mancata considerazione da parte della Corte territoriale di tali elementi, attesa la loro attinenza al merito e l'estraneità alle ipotetiche ragioni di nullità di cui all'art. 829 C.P.C., potrebbe assumere la rilevanza della carenza di motivazione deducibile ai sensi dell'art. 360 n. 5 C.P.C., la quale del resto non risulta, in relazione a questa parte della ratio decidendi, nemmeno specificamente denunciata.
6. Si accede pertanto alla reiezione del ricorso della s.a.s. La LG, a cui consegue la condanna della ricorrente al rimborso in favore del resistente Comune di Avellino delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
la Corte
rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente al rimborso in favore del controricorrente delle spese del presente giudizio che liquida in lire 300.000 per esborsi e in lire 8.000.000 per onorari.
Così deciso in Roma, il 17 giugno 1998.
Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 1999