Sentenza 9 febbraio 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/02/2001, n. 1890 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1890 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2001 |
Testo completo
CORTE SUPREMA DI CASSAZIOI UFFICIO COPIE AULA "B" Richiesta copia studi dal Sig.IL SOLE 24 ORE per diritti L. 3000 # 9 FEB 2001 01 89 0/0 1 IL CANCELLIER CANCELLERIA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO R.G.N. LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 19468/98 SEZIONE LAVORO OGGETTO: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: lavoro Cron 3993 Dott. Guglielmo Sciarelli Presidente Dott. Alberto Spanò Cons. Rel. Rep. Consigliere Dott. Pietro Cuoco Ud. 23 no- Dott. Natale Capitanio Consigliere vembre 2000 CorradoDott. Guglielmucci Consigliere ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: società Clio Legno S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, Amministratore Unico Pierangelo Rossignoli, elettiva- mente domiciliata in Roma, via Giandomenico Romagnosid, presso l'avv. Giovanni F. Meliadò, che la rappresenta e difende giusta delega in at- ti;
- ricorrente
contro
LA AO, elettivamente domiciliato in Roma, Lungotevere Miche-4834 langelo n. 9, presso l'avv. prof. Arturo Maresca che, unitamente 1 all'avv. prof. Luigi Boiocchi, lo rappresenta e difende giusta de- lega in atti;
controricorrente avverso la sentenza n. e604/98, decisa in data 21 maggio 1998 pubblicata in data 8 giugno 1998, resa dal Tribunale di Bergamo nel procedimento n. 192/98 R.G.; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23 novembre 2000 dal Relatore Cons. Dott. Alberto Spanò; udito l'avv. Antonino Sgroi per delega dell'avv. Arturo Maresca nell'interesse del controricorrente;
udito il P.M. che, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio Sepe, ha concluso per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso del 22 febbraio 1996 AO LA conveniva in giudi- zio dinanzi al Pretore di Bergamo la società Clio Legno S.r.l., al fine di ottenere la declaratoria di illegittimità del licenziamen- to intimatogli il 16 giugno 1995 e la reintegrazione nel posto di lavoro. Il Giudice adito, con sentenza n. 651/96 in data 3 7 luglio 1997, accoglieva la domanda e condannava la convenuta alla reinte- gra del lavoratore oltre al risarcimento del danno, in misura cor- rispondente alla retribuzione globale di fatto dal giorno di li- cenziamento a quello dell'effettiva reintegra. Interponeva appello la società Clio Legno S.r.l., sostenendo che il risarcimento doveva esser commisurato all'ammontare minimo di 2 n cinque mensilità poiché il lavoratore aveva trovato nuova occupa- zione già due mesi dopo il licenziamento. In esito il Tribunale di Bergamo, con sentenza n. 604/98, emessa in data 21 maggio 8 giugno 1998, respingeva il gravame e così, per quanto rileva in questa sede, motivava la decisione. Osservava che la circostanza relativa al reperimento di un nuovo posto di lavoro da parte del dipendente integrava una "domanda - eccezione" nuova, improponibile in grado di appello, mentre lo sleale comportamento del lavoratore, il quale aveva dolosamente prospettato al primo giudice e alla controparte una situazione di disoccupato e senza reddito, quando già da 16 mesi aveva trovato stabile occupazione, poteva essere valutato solo ai fini della compensazione delle spese di lite. Avverso la sentenza, non notificata, propone ricorso per cassazio- ne la società Clio Legno S.r.l., con atto notificato in data 3 no- vembre 1998; deduce a sostegno due motivi. AO LA resiste con controricorso notificato in data 14 di- cembre 1998. MOTIVI DELLA DECISIONE Col primo mezzo si denuncia, con riferimento al n. 3 dell'art. 360 cpc, la violazione e falsa applicazione degli artt. 1223 cc e 437 cpc, in relazione agli artt. 414, 416, 424 e 434 cpc. Si osserva che l'eccezione relativa alla computabilità, ai fini della decurtazione del danno da licenziamento, di quanto il lavo- ratore ha ottenuto in forza di altro rapporto di lavoro (così det- to aliunde perceptum sive percipiendum) rappresenta eccezione in senso lato e non già in senso stretto e può quindi essere solleva- ta anche in grado di appello. Col secondo mezzo si denuncia, con implicito riferimento all'art. 360 n, 3 cpc, la violazione e falsa applicazione dell'art. 437 cpc, in relazione agli artt. 396 e 395 comma 1 cpc, 3 e 24, Costi- tuzione. Si osserva che il divieto di nuove eccezioni non può spingersi fino a coprire circostanze dolosamente taciute dalla parte avversa e ignorate dalla parte che può allegarle per la pri- ma volta in grado di appello per esserne venuta a conoscenza dopo la pronuncia della sentenza di primo grado. Il primo motivo appare fondato. Si è in effetti verificato un contrasto nella giurisprudenza di questa Corte Suprema circa la natura dell'eccezione con la quale il datore di lavoro deduce di volersi avvalere, al fine del conte- nimento della domanda di risarcimento del danno da licenziamento illegittimo, degli effetti giuridici ricollegabili alla circostan- za dell'avvenuto reperimento, da parte del lavoratore e prima del- l'ordine di reintegrazione del medesimo nel posto di lavoro, di altra occupazione retribuita (ovvero di quella della colpevole astensione da comportamenti idonei ad evitare l'aggravamento del danno), se cioè si tratti di eccezione in senso proprio o sostan- ziale, soggetta alla disciplina delle decadenze quale previste nel rito del lavoro dagli artt. 416 e 437 cod. proc. civ., o piutto- sto di eccezione in senso lato, avente la sostanza di mera difesa Л e come tale sottratta a detta disciplina. Invero Cass. 6 febbraio 1982, n. 710, Cass. 14 giugno 1994, n. 5766 e Cass. 8 giugno 1995, n. 6439, hanno attribuito alla suddet- ta deduzione la natura di eccezione in senso proprio o sostan- ziale, ritenendola, per tale ragione soggetta alla disciplina del- le decadenze disciplinate, nel rito del lavoro, dagli artt. 416 e 437 cod. proc. civ.; l'hanno, all'opposto, ricondotta nel novero delle mere difese, così sottraendola alla detta disciplina, Cass. 6 novembre 1984, n. 6134, Cass. 12 marzo 1986, n. 1677, Cass., 15 gennaio 1990, n. 116, Cass. 8 marzo 1996, n. 1862, Cass. 27 giugno 1997, n. 5729. Il contrasto è stato composto dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 1099 del 3 febbraio 1998. Con tale decisione si è affermato che in tema di risarcimento del danno dovuto al lavoratore per effetto della reintegrazione di- sposta dal giudice ai sensi dell'art. 18 dello Statuto dei lavora- tori, l'eccezione suddetta non fa valere alcun diritto sostanzia- le di impugnazione, né l'eccezione stessa è identificabile come oggetto di una specifica disposizione di legge che ne faccia ri- serva in favore della parte e pertanto, allorquando vi è stata ri- tuale allegazione dei fatti rilevanti e gli stessi possono rite- nersi incontroversi o dimostrati per effetto di mezzi di prova legittimamente disposti, il giudice può trarne d'ufficio (anche nel silenzio della parte interessata ed anche se l'acquisizione 5 n possa ricondursi ad un comportamento della controparte) tutte le conseguenze cui essi sono idonei ai fini della quantificazione del danno lamentato dal lavoratore illegittimamente licenziato. A tale insegnamento, in ordine al quale le parti non sollevano ri- serva di sorta, questo Collegio ritiene di uniformarsi, non senza richiamare l'ulteriore precisazione, in linea con la pronuncia su richiamata delle Sezioni Unite, svolta nella sentenza n. 9826 del 3 ottobre 1998, nel senso che il datore di lavoro, per poter essere ammesso a dedurre e provare tardivamente circostanze idonee a dimostrare l'aliunde perceptum da parte del lavoratore, deve provare altresì di non aver avuto conoscenza delle stesse e di avere, una volta conseguita tale conoscenza, formulato le relative deduzioni nell'osservanza del principio, ricavabi- le dagli art. 414, 416 e 420 c.p.c., di tempestività nell'allegazione dei fatti sopravvenuti, all'uopo utilizzando il primo atto utile successivo alla conoscenza dei medesimi. Sotto questo profilo si nota che nella narrativa del ricorso in- troduttivo la società Clio Legno S.r.l. ha segnalato di aver ap- preso solo in occasione dell'accesso alla competente sede I.N.P.S. di un suo dipendente amministrativo, incaricato di curare gli in- combenti necessari per eseguire l'impugnata sentenza, l'avvenuto reperimento di nuova occupazione da parte del lavoratore fin dal 22 agosto 1995, e quindi subito dopo il licenziamento, risalente al 16 giugno 1995. Ha altresì segnalato, sempre nella narrativa, che il lavoratore aveva taciuto al datore di lavoro di aver trovato nuova occupazio- ne ed anzi aveva negato il fatto al primo giudice, cui aveva chie- sto per due volte l'anticipazione dell'udienza di discussione, presentandosi come senza lavoro e senza reddito. In effetti la sentenza di secondo grado dà per scontata la circo- stanza del mendacio del lavoratore nel giudizio di primo grado e se ne avvale anzi per giustificare la compensazione delle spese del giudizio di appello. Il controricorrente non contesta l'avvenuta verificazione dei fat- ti sopra specificati e si limita ad affermare di non esser tenuto a riconoscere la fondatezza o meno delle deduzioni avversarie. Sulla base di tali elementi, non esattamente valutati dal giudice di appello, può essere esclusa ogni preclusione per tardiva alle- gazione del fatto in discorso. Si impone quindi la cassazione dell'impugnata sentenza, con rinvio ad altro giudice in grado di appello che si designa come in dispo- sitivo. Detto giudice deciderà la controversia, anche per quanto attiene alle spese dell'intero processo, sulla base delle circostanze so- pra richiamate in ordine ai tempi di allegazione della circostanza relativa all'aliunde perceptum e in conformità al principio di di- ritto che si seguito si enuncia, in linea con i precedenti sopra citati: 7 1 "l'eccezione con la quale il datore di lavoro, al fine di vedere ridotto al limite legale delle cinque mensilità di retribuzione l'ammontare del suddetto risarcimento, deduce che il dipendente licenziato ha percepito un altro reddito per effetto di una nuova occupazione, non fa valere alcun diritto sostanziale di impugna- zione, né l'eccezione stessa è identificabile come oggetto di una specifica disposizione di legge che ne faccia riserva in favore della parte. Il datore di lavoro, per poter essere ammesso a dedurre e provare tardivamente circ ostanze idonee a dimostrare l'aliunde perceptum da parte del lavoratore, deve provare altresì di non aver avuto conoscenza delle stesse e di avere, una vol- ta conseguita tale conoscenza, formulato le relative deduzio- ni nell'osservanza del principio, ricavabile dagli art. 414, 416 e 420 c.p.c., di tempestività di allegazione dei fatti sopravvenuti, all'uopo utilizzando il primo atto utile successivo alla conoscenza dei medesimi”. Rimane assorbito il secondo motivo di ricorso.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo, assorbito il secondo. Cassa l'impugnata sentenza e rinvia anche per le spese alla Corte d'Appello di Brescia. Meglichen wall Roma, 23 novembre 2000 IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE ESTENSORE Albwa سلط 8 6/ Shill IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Depositata in Cancelleria I D 9 FEB. 2001 , oggi, O L L A PLCA A IL COLLABORATORE 0 N S 3 O 1 E S 3 R B DI CANCELLERIA . A 5 I T T R D . , A A N ' A S T L E S L 3 P E 7 O S - D P I 8 I N - M S I 1 G N 1 O A E D S A E I E D G T A E G , N E O E O L T S R T E T I S A R I I L G D L E E R O D