Sentenza 22 ottobre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/10/2002, n. 14924 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14924 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2002 |
Testo completo
Aula B REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Illami Sig ri4 9 24 /02 R.G.N. 11561/00 Presidente Dott. Stefano Dott. Michele DE LUCA Consigliere Cron..34839 Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI Consigliere Rep. Cons. Rel. Dott. Antonio LAMORGESE Ud. 09/07/02 Consigliere Dott. Camillo FILADORO ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: RAS Riunione Adriatica di Sicurtà s.p.a., in persona dei suoi dirigenti e legali rappresentanti avv.ti Carlo Parenti e Gianfranco Raiteri, elettivamente domiciliata in Roma, corso Vittorio Emanuele n. 326, presso l'avv. Renato Scognamiglio, che con gli avv.ti RE Trifirò e Giacinto Favalli, la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
3376
- ricorrente -
contro
GR GR, MM ZE AN, RE, ZE RG, GA RE e LL LA, elettivamente domiciliati in Roma, via 1 Belisario n. 6, presso l'avv. Carlo Natale, che con l'avv. Luigi Stolfa li rappresenta e difende, giusta delega in atti;
controricorrenti - nonché
contro
QU IA - intimata avverso la sentenza n. 2395 del Tribunale di Milano depositata il 29 febbraio 2000 (R.G. lavor nn. 389 e 390/99). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 9 luglio 2002 dal Relatore Cons. Antonio Lamorgese;
Udito l'avv. Claudio Scognamiglio per delega avv. Renato Scognamiglio;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Renato Finocchi Ghersi, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Tribunale di Milano, con sentenza depositata il 29 febbraio 2000 ha rigettato gli appelli, in precedenza riuniti, proposti dalla RAS - Riunione Adriatica di Sicurtà s.p.a. avverso la 2 sentenza non definitiva con la quale il Pretore della stessa sede aveva riconosciuto ai dipendenti della società, odierni resistenti, il diritto all'aliquota giornaliera delle rispettive retribuzioni per le giornate del 25 aprile 1993 e 1° maggio 1994, cadute di domenica, e avverso la sentenza definitiva resa dal medesimo giudice di liquidazione delle relative somme. Ha ritenuto il Tribunale che la disposizione di cui al terzo comma dell'art. 5 legge 27 maggio 1949 n. 260, a completamento della disciplina dettata nei due precedenti commi, si riferisce in via generale ai salariati retribuiti in misura fissa e, adottando il modello già seguito per gli altri lavoratori, distingue due ipotesi a seconda che vi sia о meno prestazione di attività lavorativa nelle festività, attribuendo per quella negativa, in aggiunta alla normale retribuzione una ulteriore corrispondente all'aliquota giornaliera. Ed in ordine al criterio di calcolo di tale aliquota ha confermato il divisore 26 per la retribuzione mensile. Di questa pronuncia la società soccombente ha richiesto la cassazione, sulla base di due motivi, illustrati con memoria. 3 I lavoratori, ad eccezione della Quaini che non ha svolto in questa fase alcuna attività difensiva, hanno resistito con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Il primo motivo di ricorso denuncia, in uno con vizio di motivazione, violazione e falsa applicazione dell'art. 5, terzo comma, legge n. 260 del 1949 e dell'art. 12 disp. att. cod. proc. civ. Si deduce che l'interpretazione della norma cui è pervenuto il giudice del merito è in contrasto sia con la sua lettura sistematica e letterale, essendo l'aliquota giornaliera aggiuntiva della retribuzione, prevista per la festività che ricorra nel giorno di domenica, legata alla prestazione dell'attività lavorativa, sia con la sua ratio, essendo la disciplina in esame diretta ad eliminare discriminazioni fra dipendenti compensati con retribuzione fissa e quelli retribuiti in misura non fissa. Si aggiunge, richiamando anche la circolare del Ministero del lavoro n. 142 del 1954, che la disposizione in esame, per la sua formulazione, non può essere estesa agli impiegati, come pure deve desumersi dall'accordo interconfederale per l'industria in data 3 dicembre 1954, che aveva esteso agli impiegati delle imprese industriali analogo trattamento per la coincidenza delle festività con la domenica. Il motivo è infondato, poiché la sentenza impugnata è pienamente aderente all'orientamento giurisprudenziale più recente costituito da Cass. 5 marzo 2002 n. 3164 e Cass. 8 aprile 2002 n. 4998, rese in analoghe fattispecie in cui era parte la medesima società odierna ricorrente, orientamento che qui deve essere ribadito. Il secondo motivo denuncia violazione e/o falsa applicazione dell'art. 12 disp. prel. Cod. proc. civ. in relazione all'art. 92 ccnl di settore. Si assume l'erroneità del criterio di calcolo adottato dal Tribunale, perché "è principio che non richiede alcuna ulteriore pacifico dimostrazione quello per cui nella retribuzione mensile corrisposta ai dipendenti assicurativi sono già comprese anche le domeniche e di conseguenza il divisore da utilizzare per calcolare la retribuzione giornaliera deve essere 30 e non 26″. La censura è inammissibile. Si deve infatti rilevare che i contratti collettivi di diritto comune hanno natura negoziale, e la loro riservata istituzionalmente al interpretazione, 5 giudice del merito, deve essere effettuata non in base ai criteri ermeneutici dettati dall'art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale, ma a quelli di cui agli artt. 1362 e ss. cod. civ., qui non denunciati, essendosi la ricorrente, nella esposizione delle ragioni addotte a sostegno della censura proposta, limitata sostanzialmente all'affermazione innanzi riportata. Il ricorso va dunque rigettato e la società ricorrente, in quanto soccombente, è tenuta alla rifusione, in favore delle parti costituite, delle spese del giudizio di cassazione. Non si deve provvedere per quelle relative alla intimata Quaini, non avendo costei svolto attività difensive.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento, in favore delle parti costituite, delle spese del presente giudizio liquidate in euro 31,10 oltre ad euro 1.500,00=(mileccinquecento) per onorari;
nulla per le spese nei confronti della Quaini. Così deciso in Roma, il 9 luglio 2002. est.Il Consigliere es -Il Presidente Дитошо башорецmoyen Juznocauth ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE 11-8-73 N. 533 Savelle IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 22011.2002 oggi,. CANCELLIERECANO f Cuan's farselle