Sentenza 6 aprile 2004
Massime • 1
Il dipendente comunale addetto al controllo e alla vigilanza del mercato ortofrutticolo è persona incaricata di un pubblico servizio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/04/2004, n. 30154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30154 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. TROJANO Pasquale - Presidente - del 06/04/2004
Dott. DERIU Luciano - Consigliere - SENTENZA
Dott. OLIVA Bruno - Consigliere - N. 567
Dott. AGRÒ Antonio Stefano - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MILO Nicola - rel. Consigliere - N. 28300/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RR CA, nato a [...] l'[...];
avverso la sentenza 7/4/03 della Corte d'Appello di Catanzaro;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Nicola MILO;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GALATI G., che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
Il difensore avv. G. Mancuso (in sostituzione avv. Rendace), che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso.
FATTO E DIRITTO
Il Tribunale di Cosenza, con sentenza 21/2/2002, aveva, tra l'altro, dichiarato RR CA colpevole dei seguenti reati;
capo A: artt. 56 e 317 c.p., perché, quale dipendente del Comune di Cosenza addetto alla custodia e vigilanza del mercato ortofrutticolo e quindi incaricato di pubblico servizio, abusando di tale qualità e dei poteri ad essa connessi, aveva - il giorno 8/9/99 - tentato, senza riuscirvi, di costringere ED AE, dipendente della "s.r.l. Centro Ingrosso Frutta", a versargli la somma di lire 10.000 anziché quella prevista di lire 4.000, per accedere col proprio mezzo al mercato;
capo C: art. 582 c.p., per avere procurato, lo stesso giorno, lesioni volontarie, guaribili in giorni dieci, a tale ER NA;
in concorso delle circostanze attenuanti generiche e, quanto al reato sub A, anche dell'attenuante ex art. 323 bis c.p., lo aveva condannato a pena ritenuta di giustizia, con i benefici della sospensione condizionale e della non menzione.
La Corte d'Appello di Catanzaro, con sentenza 7/4/2003, riformando in parte la decisione di prime cure, accordava al RR, in relazione al reato sub A, l'ulteriore attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p., riduceva la pena principale a misura ritenuta più equa e applicava la pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici. Riteneva la Corte territoriale che l'accusa a carico del RR era confortata, sul piano probatorio, dalle attendibili, precise e coerenti dichiarazioni del ED e degli altri testi BR AN, ON RM, OR GI e UC TO, i quali tutti avevano riferito, per quanto da ciascuno direttamente o indirettamente percepito, in ordine al tentativo di concussione e al conseguente litigio verificatosi tra il RR e il ER NA, destinatario quest'ultimo della merce che il ED trasportava sul camion, al quale era stato impedito, per la ragione esposta, l'accesso al mercato.
Ha proposto ricorso per Cassazione, tramite il proprio difensore, l'imputato e ha dedotto, in relazione al solo capo A), la violazione della legge penale, con riferimento agli art. 194 e ss. c.p.p. e 358 c.p., nonché il vizio di motivazione;
il materiale probatorio acquisito non offriva certezze in ordine al tentativo di concussione, considerato che le dichiarazioni del ED non erano state adeguatamente riscontrate dalle deposizioni degli altri testimoni;
doveva escludersi in lui, avuto riguardo alle mansioni meramente esecutive svolte, la qualità di incaricato di pubblico servizio. Il ricorso non ha pregio e va rigettato.
Il percorso argomentativo sul quale riposa la sentenza impugnata risponde ai canoni dell'adeguatezza e alle regole della logica e fa buon governo della legge penale, con l'effetto che resiste alle censure in ricorso articolate.
La ricostruzione del fatto operata dalla Corte di merito è ancorata a dati probatori ritenuti motivatamente di assoluta affidabilità e non è consentito, in questa sede, pone in dubbio la valenza probatoria di tali dati, sulla base di considerazioni di merito del tutto estranee alla verifica di legittimità.
La principale fonte d'accusa è stata individuata nella deposizione testimoniale di ED AE, vittima dell'illecita richiesta di denaro da parte dell'imputato. Il giudice a quo ha ritenuto tale deposizione, per la precisione, la puntualità e la coerenza che la connotano, attendibile. Essa, avendo superato positivamente il vaglio di credibilità, è da sola idonea a supportare l'accusa, riscontrata, per altro, come ha precisato la Corte territoriale, anche dalle testimonianze indirette di altre persone. È dato, quindi, acquisito che il RR, abusando della sua qualità di addetto al controllo e alla vigilanza sull'accesso al mercato ortofrutticolo comunale e dei poteri a tale qualità connessi, richiese a ED, per consentirgli l'accesso, una somma di denaro non dovuta e, al rifiuto dal predetto opposto, gli impedì l'ingresso nel mercato col camion che trasportava merce da consegnare. Tale ricostruzione non può essere posta in discussione da una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali. Esula, infatti, dai poteri del giudice di legittimità quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della gravata decisione e da questa già apprezzati nell'ottica della conclusione raggiunta, senza incorrere nel vizio della illogicità manifesta.
Correttamente il RR, in relazione ai compiti di controllo e vigilanza affidatigli e concretamente espletati nell'occasione di cui è processo, è stato ritenuto incaricato di pubblico servizio. L'art. 358 c.p. evidenzia la natura funzionale ed oggettiva del servizio pubblico. Nell'ambito delle attività pubblicistiche, la qualifica di incaricato di pubblico servizio spetta a chi svolge compiti di rango intermedio tra le pubbliche funzioni e le mansioni di ordine o materiali. Al fine di determinare in concreto la natura delle mansioni integranti il servizio pubblico, va precisato che queste si identificano in attività in senso lato intellettive, rimanendo esclusi quei compiti meramente esecutivi, per i quali il contributo che da essi ricava la realizzazione delle finalità pubblicistiche può essere fornito anche con altri rimedi strumentali, sostitutivi della prestazione personale. Sono certamente riconducibili nella nozione di pubblico servizio quelle attività oggettivamente dirette al conseguimento di pubbliche finalità, intese quali obiettivi assunti come propri da una determinata Amministrazione pubblica.
L'attività svolta dal ricorrente, preposto, nell'ambito dei poteri di vigilanza e controllo affidatigli, alla riscossione del pedaggio per l'accesso al mercato ortofrutticolo dei fornitori e dei dettaglianti, va vista come funzionale a uno specifico interesse pubblico e, non avendo implicato - per un verso - formazione, ne' manifestazione della volontà della pubblica amministrazione, ne' l'esercizio di poteri autoritativi o certificativi (tipici della funzione pubblica amministrativa), ne' - per altro verso - la prestazione di semplici mansioni d'ordine o la prestazione d'opera meramente materiale, rientra concettualmente nel pubblico servizio. Al rigetto del ricorso, consegue, di diritto, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 6 aprile 2004.
Depositato in Cancelleria il 9 luglio 2004