Sentenza 11 agosto 2011
Massime • 1
Sono appellabili tutte le sentenze del giudice di pace che, oltre a condannare ad una pena pecuniaria, contengano statuizioni risarcitorie, sempre che l'impugnante non si limiti a contestare specie od entità della pena ma censuri l'affermazione di penale responsabilità.
Commentario • 1
- 1. Sentenza Cassazione Penale n. 771 del 10https://www.laleggepertutti.it/
Penale Sent. Sez. 5 Num. 771 Anno 2013 Presidente: MARASCA GENNARO Relatore: LAPALORCIA GRAZIA SENTENZA sul ricorso proposto da: 1) CERSOSIMO LEONARDO N. IL 10/07/1957 avverso la sentenza n. 8/2010 TRIBUNALE di SANREMO, del 19/12/2011 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 10/10/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GRAZIA LAPALORCIA Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. ac f)' A Cs E (._.3 che ha concluso per __e \ rru.A.9.0 C xi–k QA4.A..43 Udito, per la nafte civile, l'Avv Uditi difensor Avv. L. T. scA41 VD • Fli-A-v• …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. feriale, sentenza 11/08/2011, n. 32324 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32324 |
| Data del deposito : | 11 agosto 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ESPOSITO Antonio - Presidente - del 11/08/2011
Dott. MULLIRI Guicla - Consigliere - SENTENZA
Dott. ZAZA Carlo - Consigliere - N. 27
Dott. CITTERIO Carlo - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MONTAGNI Andrea - Consigliere - N. 7977/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) OL EP N. IL 26/07/1968;
avverso la sentenza n. 3662/2005 GIUDICE DI PACE di ROMA, del 01/07/2010;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 11/08/2011 la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Geraci che ha concluso per la riqualificazione come appello, con rinvio al Giudice competente;
in subordine, invio alle Sezioni Unite;
Udito il difensore Avv. Capone per l'accoglimento dei ricorsi, in particolare del primo motivo nuovo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ordinanza in data 14.2.2010 il Tribunale di Roma ha dichiarato inammissibile, ai sensi del D.Lgs. n. 275 del 2000, art. 37, l'appello proposto da EP OL nei confronti della sentenza emessa l'1.7.2010 dal Giudice di pace, che lo condannava alla pena di 200 Euro di multa, oltre al risarcimento dei danni ed alla rifusione delle spese in favore della parte civile, contestualmente ordinando la trasmissione degli atti a questa Corte suprema, ai sensi dell'art. 568 c.p.p., comma 5. 2. Il 6.6.2011 nell'interesse del OL sono stati depositati motivi nuovi, rispetto a quelli contenuti nell'originario atto d'appello, con deduzioni a sostegno dei seguenti punti:
- violazione dell'art. 568 c.p.p., comma 5, e art. 574 c.p.p., comma 4, perché erroneamente il Tribunale avrebbe ritenuto inappellabile la decisione del Giudice di pace ai sensi del D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 37, a seguito dell'avvenuta condanna alla sola pena pecuniaria e della non impugnazione specifica del capo che aveva provveduto sulla domanda civile;
secondo il ricorrente, essendo stata impugnata anche l'affermazione di responsabilità, con la richiesta di assoluzione e quindi con doglianze non limitate al trattamento sanzionatorio, l'omessa esplicita ed autonoma impugnazione del capo civile sarebbe irrilevante, pacifica essendo stata la contestazione della responsabilità, presupposto necessario pure delle statuizioni civili;
- violazione dell'art. 548 c.p.p., comma 3, art. 585 c.p.p., comma 3, e art. 593 c.p.p., comma 1, perché al contumace imputato non sarebbe mai stato notificato l'avviso di deposito della sentenza, non essendo pertanto per lui mai decorsi i termini per l'impugnazione (l'atto di appello sarebbe stato infatti depositato dal difensore nell'interesse dell'imputato ma non dall'imputato medesimo); conseguentemente, la celebrazione del processo in cassazione priverebbe l'imputato del diritto al secondo grado di giudizio nel merito;
- violazione degli artt. 179 e 185 c.p.p., per la nullità della citazione a giudizio dell'imputato e, conseguentemente, della sentenza;
la citazione 21.2.2006 per l'udienza sarebbe avvenuta il 14.3.2006 presso il difensore, nonostante il OL non avesse mai eletto domicilio presso quest'ultimo, così come quella successiva alla modifica dell'imputazione (avvenuta nell'udienza 28.2.2007), questa eseguita con la notificazione del solo verbale di udienza senza apposito autonomo nuovo decreto contenente la modifica;
le precedenti notifiche sarebbero invece state eseguite presso il domicilio effettivo di Roma via Monte Lucano 21, domicilio poi trasferito in Assisi, come comunicato al Giudice di pace con apposita raccomandata dell'8.6.2010.
3. È assorbente la fondatezza del primo motivo aggiunto, che investe la pregiudiziale questione in rito, relativa alla ritenuta inammissibilità dell'appello.
La giurisprudenza di questa Corte suprema si va infatti ormai consolidando nell'insegnamento che il D.Lgs. n. 274 del 2000, art.37, (secondo il quale l'imputato può proporre appello anche contro le sentenze che applicano la pena pecuniaria se impugna il capo relativo alla condanna, anche generica, al risarcimento del danno) va letto ed interpretato insieme all'art. 574 c.p.p., comma 4, (secondo il quale l'impugnazione dell'imputato contro la pronuncia di condanna penale o di assoluzione estende i suoi effetti alla pronuncia di condanna alle restituzioni, al risarcimento dei danni e alla rifusione delle spese di lite, quando quest'ultima pronuncia dipende dal capo o dal punto impugnato), atteso che quest'ultima norma non rientra tra quelle indicate come non applicabili dal D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 2, (Sez. 2, sent. 10344 del 23.2-16.3.2010; Sez. 4,
sent. 41816 del 10.7-30.10.2009; Sez. 2, sent. 23555 del 12.5 - 15.6.2009; dovendosi così considerare superato il precedente contrario insegnamento di cui a Sez.2, sent. 4886 del 16.12.2005- 8.2.2006). Conseguentemente, l'autonoma impugnazione del capo civile della decisione, come condizione di ammissibilità dell'appello - a fronte di una condanna a pena solo pecuniaria -, è necessaria solo quando, non contestandosi più l'affermazione di responsabilità (che rileva sia ai fini penali che ai fini civili), la doglianza dell'imputato riguardi il contenuto specifico della statuizione civile, in ordine, ad esempio, alla tipologia di danni riconosciuti, alla loro quantificazione o alla stessa legittimazione della parte in cui favore tali danni sono stati riconosciuti.
Nel caso di specie, l'originario atto di appello contiene tre motivi che sollecitano, per differenti ed autonome ragioni, l'assoluzione. Deve pertanto essere annullata senza rinvio l'ordinanza 14.2.2010, con restituzione degli atti al Tribunale di Roma, perché proceda al giudizio di appello.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza emessa dal Tribunale di Roma e dispone trasmettersi gli atti al medesimo Tribunale per il giudizio di appello.
Così deciso in Roma, il 11 agosto 2011.
Depositato in Cancelleria il 18 agosto 2011