Sentenza 15 febbraio 2000
Massime • 1
In sede di giudizio di cassazione - in cui è applicabile di ufficio lo "ius superveniens" costituito dagli artt. 28 e 29 del d. lgs. 30 dicembre 1999 n. 507, che hanno depenalizzato i delitti previsti dagli artt. 1 e 2 della legge n. 386 del 1990 - deve essere revocato, ex artt. 100 e 101 del citato d. lgs. e 673 cod. proc. pen., il decreto penale di condanna per il reato di emissione di assegno bancario senza provvista e deve essere disposta l'eliminazione dal casellario della relativa iscrizione, a norma dell'art. 687 cod. proc. pen.
Commentario • 1
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 15/02/2000, n. 769 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 769 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Giuseppe Consoli Presidente del 15/02/2000
l. Dott. Renato L. Calabrese Consigliere SENTENZA
2. Dott. Pasquale Perrone Consigliere N. 769
3. Dott. Gennaro Marasca Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. Alfonso Amato Consigliere N. 29843/99
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da PO NN RI, nata il [...] a [...] avverso l'ordinanza 9.4.1999 del Pretore di Palermo - Bagheria Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Pasquale Perrone, Lette le conclusioni della Procura Generale presso la Corte Suprema di Cassazione, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza con revoca del decreto penale e eliminazione dell'iscrizione nel casellario giudiziale
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Pretore ha rigettato l'istanza di eliminazione dal casellario giudiziale dell'iscrizione del decreto penale di condanna emesso, per il reato previsto dall'art. 116 R.D 1736/1933, dal Pretore di Ciminna il 29 giugno 198 7, irrevocabile il 10 ottobre 1997. L'interessata ricorre e denunzia la violazione degli artt. 673 c.p.p. e 2 Legge 386/90. Il ricorso deve essere accolto per un motivo diverso da quello dedotto.
A norma dell'art.609 secondo comma, c.p.p. la cognizione della Corte di Cassazione si estende dal motivi proposti alle questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del processo ed a quelle che non sarebbe stato possibile dedurre precedentemente. Il "devolutum" può essere superato nei limiti in cui la questione rilevabile d'ufficio abbia incidenza sul thema decidendun, e sia di puro di diritto, come nel caso che sorga per "ius super veniens". Ciò posto, si osserva che tale ipotesi ricorre nella fattispecie, atteso che a norma degli artt. 28 e 29 del decreto legislativo 30.12.1999 n. 507, i delitti previsti dagli artt.1 e 2 Legge 386/90,
nei quali sono da ricomprendersi le fattispecie previste dalle precedenti norme incriminatrici, sono stati depenalizzati. In conseguenza, il decreto penale di condanna per il reato di emissione di assegno bancario senza provvista deve essere revocato, ex art. 100, 101 del citato decreto legislativo, e 673 c.p.p., e deve essere disposta la eliminazione dal casellario della relativa iscrizione, a norma dell'art. 687 c.p.p. Non può trovare applicazione il secondo comma del citato art. 101, nella parte in cui - in deroga al principio dell'applicazione delle sanzioni amministrative da parte del Prefetto e per evidenti esigenze di economia e di rispetto formale del giudicato - prevede la riscossione delle multe e ammende, inflitte con sentenza o decreto penale irrevocabili, secondo le norme sull'esecuzione penale. Nella specie, infatti, la multa inflitta con il decreto penale del 1987,se non già pagata, non è suscettibile di esecuzione per la prescrizione decennale di cui all'art. 172 c.p. e, comunque, per effetto della amnistia impropria applicata con il provvedimento 1.10.1990 del Pretore di Bagheria.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e revoca il decreto penale di condanna emesso dal Pretore di Ciminna il 29.6.1987,irrevocabile il 10. 10.97 perché il fatto non è previsto dalla Legge come reato e dispone che venga eliminata la corrispondente iscrizione dal casellario giudiziale.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 15 febbraio 2000. Depositato in Cancelleria il 21 marzo 2000