Sentenza 22 maggio 2012
Massime • 1
Integra il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose un intervento modificativo dello stato dei luoghi realizzato da una delle parti di un giudizio civile pendente per regolamento di confini tra due fondi finitimi. (Fattispecie relativa ad una rete di recinzione realizzata su una porzione immobiliare oggetto di contestazione, in modo da impedire il libero accesso alla proprietà della controparte).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/05/2012, n. 46242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46242 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Presidente - del 22/05/2012
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - N. 899
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE AMICIS Gaetano - Consigliere - N. 4039/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1. TR PE, nato a [...] il [...]:
RI EL, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza emessa il 10/05/2011 dalla Corte di Appello di Catania;
esaminati gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi;
udita in pubblica udienza la relazione del consigliere dott. Giacomo Paoloni;
udito il pubblico ministero in persona del sostituto P.G. dott. SCARDACCIONE Eduardo, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con la decisione in oggetto la Corte di Appello di Catania ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Ragusa, con cui EL IN e PE ON sono stati condannati, concesse ad entrambi le attenuanti generiche, alla pena di Euro 300,00 di multa ciascuno e al risarcimento del danno in favore della parte civile GI CI per il reato di concorso in esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose commesso a Ragusa il 2.3.2005. Fatto criminoso attuato realizzando, a ridosso del lato interno della cinta formata da un muretto in pietra e ferro della villetta di GI CI confinante con il fondo degli imputati, una recinzione sorretta da paletti in cemento occludente l'ingresso principale alla villetta del CI.
2. Le due conformi decisioni di merito hanno ritenuto provata la responsabilità dei due imputati, essendo univocamente ravvisabile nella loro condotta gli elementi costitutivi, materiale e soggettivo, del contestato reato di ragion fattasi con violenza su cosa immobile altrui. Pur essendo in corso un contenzioso tra le parti, oggetto di giudizio civile per regolamento di confini allo stato non ancora definito (la parte civile ha prodotto in appello copia della sentenza n. 7067/11 emessa in sede civile da questa S.C., che ha annullato con rinvio la decisione di appello favorevole agli imputati), il ON e il IN hanno installato delle travi in cemento con relativa rete metallica, addossandola nell'area di pertinenza del CI (giardino) al muretto a secco ivi preesistente, così intercludendo la proprietà confinaria del CI ed impedendone la libera accessibilità dal cancello principale dell'area. I giudici di merito hanno valutato l'invasione di tale area da parte degli imputati e la connessa arbitrarietà del manufatto perimetrale (rete metallica) in essa edificato confermati, oltre che dalle dichiarazioni della persona offesa e di altro testimone terzo, dai rilievi documentali (aerofotogrammi, planimetrie catastali) e dalle conclusioni della consulenza tecnica di ufficio disposta nel giudizio civile di primo grado;
elementi conoscitivi tutti versati agli atti del giudizio penale. Contesto storico produttivo di "evidente mutamento della destinazione del muro di recinzione e soprattutto del cancello d'ingresso dell'abitazione del Udirà", integrante il reato di cui all'art. 392 c.p., e sorretto da palese corrispondente dolo specifico, avendo i due prevenuti agito "in pendenza della lite giudiziaria insorta tra loro e il CI in ordine ai confini esistenti tra i due fondi finitimi".
3. La sentenza di appello è stata impugnata per cassazione dal difensore del ON e del IN, che ha dedotto un unico articolato motivo di ricorso imperniato sulla carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della decisione. I giudici di secondo grado hanno omesso di esaminare i documenti difensivi, giungendo a conclusioni in contrasto con le risultanze processuali e travisanti la realtà della situazione immobiliare regolante i rapporti confinali tra i ricorrenti e la parte civile. In particolare la sentenza di appello non ha tenuto conto del fatto che la rete di recinzione installata dai due imputati è stata posizionata all'interno della loro proprietà in una zona o striscia di terreno diversa e distante da quella realmente oggetto del risalente. Difetta, quindi, uno dei presupposti del reato di ragion fattasi, poiché gli imputati hanno esercitato un diritto (di proprietà) su una porzione immobiliare propria e non oggetto di contestazione, come ritengono erroneamente le due sentenze di merito. Con la realizzata recinzione gli imputati non solo non hanno invaso l'altrui proprietà (essendo stato, anzi, il CI a compiere atti invasivi in loro danno), ma neppure hanno in concreto precluso il libero accesso alla villetta della parte civile, avvenuto sempre da altro coesistente ingresso (il cancello metallico che si assume intercluso essendo stato a suo tempo impropriamente collocato dalla famiglia CI).
4. I ricorsi proposti dai due imputati vanno dichiarati inammissibili, per genericità e indeducibilità delle delineate ragioni di censura.
Le doglianze sul merito storico e valutativo della regiudicanda riproducono senza troppe varianti le censure esposte con gli appelli avverso la decisione di primo grado. Censure che, diversamente da quanto assumono i ricorrenti, non sono state ignorate dai giudici di secondo grado, che -con motivazione sintetica ma adeguata alle semplici emergenze processuali e da leggersi in uno alla più estesa motivazione della confermata sentenza del Tribunale- le ha valutate destituite di fondamento. Il che rende le articolazioni degli attuali ricorsi prive di specificità.
Per altro i dati storici in base ai quali i ricorrenti adducono l'insussistenza del reato di cui all'art. 392 c.p. loro ascritto, per asserita esecuzione della "abusiva" rete confinaria su terreno proprio, sono sorretti dalla produzione di una planimetria dei luoghi mai prodotta nel corso del giudizio di primo grado e priva di utile valore probatorio, a fronte della acquisita planimetria allegata alla consulenza tecnica di ufficio esperita nel giudizio civile, come congruamente si rileva nella comparsa conclusionale della parte civile depositata nel giudizio di appello.
A ciò deve aggiungersi la constatazione che, nella perdurante pendenza del separato giudizio civile per regolamento dei confini immobiliari, all'indimostrata tesi dell'azione di arbitrario esercizio di un diritto compiuta su porzione di terreno incontestata e suppostamente propria dei ricorrenti (ciò che farebbe venir meno la fattispecie di cui all'art. 392 c.p.) si coniuga la pretesa di una rivisitazione meramente fattuale della vicenda integrante la regiudicanda. Vale a dire la prospettazione di una rivalutazione in punto di fatto delle fonti di prova apprezzate dai giudici di merito, improponibile (non deducibile) nel giudizio di legittimità, che non può certo essere interpretato alla stregua di un ulteriore giudizio di merito. Tale giudizio investe non i fatti storici oggetto di imputazione ma la motivazione sull'analisi di quei fatti sviluppata dal giudice di merito. Motivazione che nel caso di specie appare logica e immune dalle discrasie lamentate dai ricorrenti (v. sentenza di appello: "... il diritto di proprietà dedotto dagli imputati risulta oggetto di contestazione ... dalla documentazione allegata agli atti emerge in modo evidente che gli imputati hanno agito introducendosi all'interno di una parte di terreno che già risultava delimitata da un'inferriata e da muri in pietra e pertanto la stessa situazione oggettiva dei luoghi rendeva immediatamente percepibile agli imputati il fatto che il CI avesse posto uno specifico confine al terreno circostante la sua villetta").
Non è revocabile in dubbio, infatti, che l'esistenza di controversia sui confini definiti come propri dalle parti in causa resa oggetto di pendente specifico giudizio civile, precludesse agli imputati ogni personale e autonomo intervento modificativo dello stato dei luoghi, che essi hanno attuato in arbitraria elusione del ridetto giudizio civile, nessun pregio rivestendo al riguardo la loro addotta buona fede, che rappresenta per definizione un presupposto del reato di ragion fattasi. È appena il caso di ribadire che il bene giuridico tutelato dall'art. 392 c.p. si identifica, del resto, con l'interesse a garantire l'esclusiva riconducibilità all'autorità giudiziaria della risoluzione di controversie tra soggetti depositali di pretese contrapposte ed in conflitto ed il nucleo fondante del comportamento sanzionato dal legislatore è tipizzato in funzione del risultato di autotutela diretta perseguito dal soggetto agente con la sua condotta (cfr.: Cass. Sez. 6, 28.10.2008 n. 4373/09, Sola, rv. 242775; Cass. Sez. 6, 17.12.2008 n. 6187/09, Perucci, rv. 243053; Cass. Sez. 6, 28.10.2010 n. 41368, Giustozzi, rv. 248715). Alla declaratoria di inammissibilità delle impugnazioni segue per legge la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di ciascuno di essi al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo stabilire in misura di Euro 1.000,00 (mille) pro capite.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille ciascuno in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 22 maggio 2012.
Depositato in Cancelleria il 27 novembre 2012