Sentenza 10 maggio 1999
Massime • 1
La legge n. 56 del 1989, che introduce la regolamentazione dell'attività di psicologo, disciplina anche l'esercizio di quella di psicoterapeuta, subordinandola (art. 3) ad una specifica formazione professionale, da acquisirsi, dopo il conseguimento della laurea in psicologia o in medicina, mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, che prevedano adeguata formazione e addestramento in psicoterapia, attivati presso scuole di specializzazione universitaria o presso istituti a tal fine riconosciuti. Peraltro, la legge, in via transitoria, consente di ottenere il riconoscimento del diritto a svolgere detta professione con modalità agevolate. In proposito, in deroga al disposto dell'art. 3, l'art. 35 ha stabilito che, fino al compimento del quinto anno successivo all'entrata in vigore della stessa legge, l'esercizio dell'attività di psicoterapeuta è consentito anche " a coloro i quali o iscritti all'ordine degli psicologi o medici iscritti all'ordine dei medici e degli odontoiatri, laureati da almeno cinque anni, dichiarino, sotto la propria responsabilità, di avere acquisito una specifica formazione professionale in psicoterapia, documentandone il curriculum formativo con l'indicazione delle sedi, dei tempi e della durata, nonché il curriculum scientifico e professionale, documentando la preminenza e la continuità dell'esercizio della professione psicoterapeutica". La valutazione in ordine alla sussistenza del carattere "professionale" dell'attività di cui si tratta costituisce un accertamento di merito, incensurabile in Cassazione, ove immune da vizi logici. (Nella fattispecie, la S.C. ha confermato, alla stregua di tale principio, la decisione della Corte di merito che aveva escluso che fosse stata fornita la prova dell'esercizio professionale, con carattere di continuità e preminenza, dell'attività di psicoterapeuta, ritenendo non potersi ricomprendere in esso le attività attinenti alla formazione, fra le quali le esperienze terapeutiche in fase di tirocinio, quali la partecipazione a supervisioni di casi clinici sotto la guida di un terapeuta didatta, o la conduzione di gruppi e di seminari all'interno dell'Istituto di analisi relazionale; e ritenendo, altresì, non idonea a dimostrare il carattere richiesto l'apertura della partita IVA, effettuata solo pochi mesi prima della scadenza del periodo transitorio previsto dalla legge).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 10/05/1999, n. 4625 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4625 |
| Data del deposito : | 10 maggio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Michele CANTILLO - Presidente -
Dott. Rosario DE MUSIS - Consigliere -
Dott. Vincenzo FERRO - Consigliere -
Dott. Giuseppe MARZIALE - Consigliere -
Dott. Francesco FELICETTI - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
TO AL, elettivamente domiciliato in ROMA LARGO DEL TEATRO VALLE 6, presso l'avvocato M. GARUTTI, rappresentato e difeso dall'avvocato GERMANO BELLUSSI, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
CONSIGLIO REGIONALE DELL'ORDINE DEGLI PSICOLOGI DEL VENETO, PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI VENEZIA;
- intimati -
avverso la sentenza della Corte d'Appello di VENEZIA, depositata il 21/02/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/12/98 dal Consigliere Dott. Francesco FELICETTI;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Bellussi, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
1 Il dott. RT OD, con ricorso notificato al Consiglio regionale dell'Ordine degli psicologi del Veneto il 26 ottobre 1994, impugnava dinanzi al Tribunale di Venezia il provvedimento con il quale gli era stato negato il diritto di esercitare l'attività di psicoterapeuta ai sensi dell'art. 35 della legge n. 56 del 1989, chiedendo che gli fosse riconosciuto, previa disapplicazione o annullamento della su detta delibera, il diritto di esercitare la professione di psicoterapeuta. Il Tribunale, con sentenza 7 luglio 1995, accoglieva la domanda. Avverso la sentenza proponeva gravame il Consiglio dell'Ordine degli psicologi del Veneto, allegando la carenza delle condizioni previste dalla legge per il riconoscimento del diritto di esercitare la su detta attività. La Corte di appello di Venezia, con sentenza 21 febbraio 1997, accoglieva il gravame, negando il diritto del OD di esercitare la professione di psicoterapeuta, non avendo egli dimostrato l'esercizio preminente e continuativo di detta professione, che ai sensi dell'art. 35 della legge n. 56 del 1989 costituisce una delle condizioni necessarie per il riconoscimento del su detto diritto.
Avverso la sentenza il CO ha proposto ricorso per cassazione con atto notificato il 27 novembre 1997 al Consiglio dell'Ordine degli psicologi del Veneto, formulando quattro motivi di gravame. Motivi della decisione
1 Con il primo motivo si deduce la violazione dell'art. 35 della legge n. 56 del 1989 e l'insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, in quanto l'interpretazione della legge adottata dalla Corte di appello di Venezia risentirebbe dei criteri restrittivi adottati dal Consiglio degli psicologi del Veneto, ricalcandoli.
Con il secondo motivo si deducono la violazione degli artt. 35 della legge n. 56 del 1989 , 115 e 116 c.p.c., nonché vizi motivazionali, per avere la Corte di appello negato la continuità e preminenza dell'attività professionale di psicoterapeuta esplicata dal ricorrente, affermando che nell'attività professionale non rientrano attività svolte sotto la supervisione di altro terapeuta, ovvero in posizione di coterapeuta, e ritenendo non rilevante l'apertura di una partita IVA.
Con il terzo motivo si deducono la violazione degli artt. 3 e 5 della legge n. 56 del 1989 e vizi motivazionali, in quanto la legge rimette all'Ordine unicamente di stabilire la valenza probatoria della documentazione prodotta, mentre "l'ordine professionale non ha il potere di stabilire discrezionalmente se sia o no da considerare idonea la formazione professionale di uno psicoterapeuta" la quale risulti acquisita in base alla documentazione prodotta. Con il quarto motivo si deducono la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., vizi logici della motivazione ed errata interpretazione delle risultanze processuali, avendo la Corte di appello negato la preminenza dell'attività di psicoterapeuta del ricorrente, pur potendosi riconoscere l'attributo della professionalità in quella di coterapeuta svolta, omettendo di valutare che tale carattere aveva quella posta in essere nel pubblico impiego, e che comunque la professionalità andava valutata in base ad un criterio qualitativo e non quantitativo.
Il ricorso è infondato.
2 La legge 18 febbraio 1989, n. 56, disciplinando per la prima volta l'attività di psicologo, all'art. 2 ha stabilito che per esercitare la professione di psicologo è necessario avere conseguito l'abilitazione in psicologia, mediante l'esame di Stato ed essere iscritto nell'apposito albo professionale ed ha disposto che sono ammessi all'esame di Stato i laureati in psicologia che abbiano effettuato un tirocinio pratico secondo particolari modalità stabilite con decreto ministeriale. La stessa legge disciplina l'esercizio dell'attività di psicoterapeuta, la quale non si limita, come quella dello psicologo, all' "uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico" (art. 1 della legge), ma ha funzione curativa, richiedendo conseguentemente una particolare e più complessa specializzazione. Pertanto la legge (art. 3) subordina l'esercizio dell'attività psicoterapeutica "ad una specifica formazione professionale, da acquisirsi, dopo il conseguimento della laurea in psicologia o in medicina, mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, che prevedano adeguata formazione e addestramento in psicoterapia, attivati presso scuole di specializzazione universitaria o presso istituti a tal fine riconosciuti". La legge, peraltro, in via transitoria, consente sia l'iscrizione all'albo degli psicologi con modalità agevolate (artt. 32, 33 e 34), sia di ottenere, nei primi cinque anni dalla sua entrata in vigore, in presenza di determinati requisiti, il riconoscimento del diritto a svolgere la professione di psicoterapeuta.
In proposito, in deroga al disposto dell'art. 3, l'art. 35 ha stabilito che, fino al compimento del quinto anno successivo all'entrata in vigore della legge, l'esercizio dell'attività di psicoterapeuta è consentito anche "a coloro i quali o iscritti all'ordine degli psicologi o medici iscritti all'ordine dei medici e degli odontoiatri, laureati da almeno cinque anni, dichiarino, sotto la propria responsabilità, di avere acquisito una specifica formazione professionale in psicoterapia, documentandone il curriculum formativo con l'indicazione delle sedi, dei tempi e della durata, nonché il curriculum scientifico e professionale, documentando la preminenza e la continuità dell'esercizio della professione psicoterapeutica." La ratio di tale norma è da ravvisarsi nella voluntas legis di tenere conto delle specializzazioni in psicoterapia in corso di avanzata acquisizione o già acquisite, secondo le prassi anteriori all'entrata in vigore della legge, nonché delle attività professionali di psicoterapeuta già in atto in tale momento con determinate caratteristiche, ovvero iniziate successivamente ma che abbiano acquisito entro il quinquennio quelle caratteristiche.
In attuazione di detta ratio la norma prevede, prima dell'entrata a regime delle innovazioni previste dalla legge per l'esercizio della professione di psicoterapeuta, la possibilità di ottenere - "fino al compimento del quinto anno successivo all'entrata in vigore" di tale legge - il riconoscimento del diritto di esplicare l'attività di psicoterapeuta in presenza di determinati requisiti considerati a tal fine essenziali. Tali requisiti sono: a) essere iscritti all'ordine dei medici o degli psicologi;
b) essere laureati da almeno cinque anni,; c) il possesso di un'adeguata formazione professionale in psicoterapia;
d) l'esercizio di un'attività professionale di psicoterapeuta avente carattere di preminenza e di continuità.
3 Tenuto conto di tale assetto normativo, il primo motivo del ricorso deve ritenersi infondato, avendo la Corte di appello esattamente affermato in diritto che uno dei requisiti necessari per ottenere il riconoscimento del diritto di esercitare la professione di psicoterapeuta sia quello del suo esercizio nel quinquennio successivo all'entrata in vigore della legge con carattere di continuità.
Quanto al secondo motivo e al quarto motivo, va rilevato che la Corte di appello, nel negare che fosse stata data la prova di un esercizio professionale, con carattere di continuità e preminenza, dell'attività di psicoterapeuta, ha affermato: a) che non possono essere considerate, ai fini dell'accertamento dell'esercizio della professione di psicoterapeuta con caratteri di continuità e preminenza, le attività attinenti alla formazione, fra le quali le esperienze terapeutiche in fase di tirocinio, con la conseguenza che non potevano essere considerate attività professionali "la partecipazione a supervisioni di casi clinici sotto la guida di un terapeuta didatta o la conduzione di gruppi e di seminari all'interno dell'Istituto di analisi relazionale;
b) che l'apertura della partita IVA nel giugno 1993, solo pochi mesi prima della scadenza del periodo transitorio previsto dalla legge n. 56 del 1989, non è idonea a dimostrare l'avvenuto esercizio, entro tale periodo, della professione di psicoterapeuta con carattere di continuità e preminenza;
d) che la precedente collaborazione all'interno dell'Istituto di analisi relazionale non era qualificabile come professionale, nonostante che si svolgesse con piena responsabilità ed autonomia, essendo svolta in funzione di apprendimento o perfezionamento e non quale attività professionale, sia pure gratuita a fini di volontariato;
e) l'attributo della professionalità potrebbe ravvisarsi nell'attività di coterapeuta svolta, ma nella documentazione al riguardo prodotta manca qualsiasi elemento che consenta di apprezzare la preminenza di detta attività lavorativa.
Trattasi di una valutazione di merito, inerente al possesso dei requisiti richiesti dalla legge della continuità e preminenza dell'esercizio professionale della professione di psicoterapeuta entro il termine fissato dall'art. 35, conforme al dettato di questo sul piano del diritto - essendo esatto che l'attività professionale richiesta dalla norma è del tutto diversa e distinta dalle attività di apprendimento, perfezionamento o di tirocinio - e incensurabile in questa sul piano valutativo, non ravvisandosi nella stessa alcun vizio logico nell'apprezzamento dei dati probatori emergenti dall'apertura della partita IVA a pochi mesi dallo scadere del termine previsto dalla disciplina transitoria e dell'attività di coterapeuta.
Quanto al terzo motivo, lo stesso va dichiarato inammissibile, proponendosi con esso una censura che non inerisce alla ratio decidendi della sentenza.
Il ricorso va pertanto rigettato. Non vi è materia per provvedere in ordine alle spese, non essendosi costituita la parte intimata.
P. Q. M.
La Corte di cassazione Rigetta il ricorso.
Così deciso il 18 dicembre 1998, nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte di cassazione.