Cass. civ., sez. I, sentenza 10/05/1999, n. 4625
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Sentenza 10 maggio 1999

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La legge n. 56 del 1989, che introduce la regolamentazione dell'attività di psicologo, disciplina anche l'esercizio di quella di psicoterapeuta, subordinandola (art. 3) ad una specifica formazione professionale, da acquisirsi, dopo il conseguimento della laurea in psicologia o in medicina, mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, che prevedano adeguata formazione e addestramento in psicoterapia, attivati presso scuole di specializzazione universitaria o presso istituti a tal fine riconosciuti. Peraltro, la legge, in via transitoria, consente di ottenere il riconoscimento del diritto a svolgere detta professione con modalità agevolate. In proposito, in deroga al disposto dell'art. 3, l'art. 35 ha stabilito che, fino al compimento del quinto anno successivo all'entrata in vigore della stessa legge, l'esercizio dell'attività di psicoterapeuta è consentito anche " a coloro i quali o iscritti all'ordine degli psicologi o medici iscritti all'ordine dei medici e degli odontoiatri, laureati da almeno cinque anni, dichiarino, sotto la propria responsabilità, di avere acquisito una specifica formazione professionale in psicoterapia, documentandone il curriculum formativo con l'indicazione delle sedi, dei tempi e della durata, nonché il curriculum scientifico e professionale, documentando la preminenza e la continuità dell'esercizio della professione psicoterapeutica". La valutazione in ordine alla sussistenza del carattere "professionale" dell'attività di cui si tratta costituisce un accertamento di merito, incensurabile in Cassazione, ove immune da vizi logici. (Nella fattispecie, la S.C. ha confermato, alla stregua di tale principio, la decisione della Corte di merito che aveva escluso che fosse stata fornita la prova dell'esercizio professionale, con carattere di continuità e preminenza, dell'attività di psicoterapeuta, ritenendo non potersi ricomprendere in esso le attività attinenti alla formazione, fra le quali le esperienze terapeutiche in fase di tirocinio, quali la partecipazione a supervisioni di casi clinici sotto la guida di un terapeuta didatta, o la conduzione di gruppi e di seminari all'interno dell'Istituto di analisi relazionale; e ritenendo, altresì, non idonea a dimostrare il carattere richiesto l'apertura della partita IVA, effettuata solo pochi mesi prima della scadenza del periodo transitorio previsto dalla legge).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 10/05/1999, n. 4625
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4625
    Data del deposito : 10 maggio 1999

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