Sentenza 4 maggio 1999
Massime • 1
Qualora P.M. e difesa concordemente richiedano una sentenza di proscioglimento con formula ampia prima del dibattimento e l'istanza sia accolta dal giudice, si verifica una sanatoria (ex art. 183 cod proc. pen.) della nullità, poiché le parti hanno accettato gli effetti dell'atto. In ogni caso la nullità non è deducibile oltre (ex art. 182, comma 1, c. p. p.) avendo le medesime concorso a darvi causa. (Conseguentemente la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso del P.G., pur titolare di un autonomo potere di impugnazione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 04/05/1999, n. 7541 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7541 |
| Data del deposito : | 4 maggio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
1. Dott. Papadia Umberto Presidente del 4.5.1999
2. Dott. Pioletti Giovanni Consigliere SENTENZA
3. Dott. Rizzo Aldo Consigliere N.1550
4. Dott. Schettino Olindo Consigliere REGISTRO GENERALE
5. Dott. Morgigni Antonio Consigliere N.25489/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto dal
PROCURATORE GENERALE presso la corte d'appello di Trieste C/
1) NO ME, n. 10.09.37 Altavilla I.
2) AN LA, n. 07.09.58 Tolmezzo
3) LL AR, n. 27.08.29 Gemona
4) NO BA, n. 04.04.72 Udine
avverso la sentenza 3.2.98 del pretore di Tolmezzo;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Antonio Morgigni;
Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale Dott. A. Siniscalchi, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo.
Il 3 febbraio 1998 il pretore di Tolmezzo, prima dell'apertura del dibattimento, ha assolto, perché il fatto non costituisce reato, EN BR, UD NE, CA ST, AR BR dall'imputazione di cui all'art. 24 D.P.R. n. 915 del 1982 per avere - in concorso tra loro - scaricato rifiuti (materiali di scavo) in un canale, confluente in un torrente, acc.
8.10.96 in Tarvisio. Ricorre il procuratore generale, che lamenta l'erronea applicazione degli artt. 129 e 469 cod. proc. pen., in quanto doveva essere celebrato il dibattimento, non sussistendo un caso di evidente improcedibilità dell'azione penale.
Motivi della decisione.
Il ricorso è infondato.
Dal verbale d'udienza risulta che il pretore ha adottato la sua decisione su conforme richiesta delle parti.
L'art. 469 cod. proc. pen., a cui fa richiamo l'art. 558 per il giudizio pretorile, prevede che il proscioglimento prima del dibattimento è possibile soltanto nel caso in cui l'azione penale non doveva essere iniziata o proseguita o se è configurabile una causa d'estinzione del reato ovvero qualora, in presenza di quest'ultima, dagli atti risulti evidente una causa di non punibilità. La pronunzia di assoluzione con formula piena è riservata, infatti, al dibattimento nella pienezza del contraddittorio.
La violazione di tale regola non è, tuttavia, sanzionata da nullità specifica ne' da quella di cui all'art. 178 lett. a) cod. proc. pen., poiché il giudice del predibattimento è quello del dibattimento. È, invece, configurabile una nullità generale stabilita dall'art. 178 lett. b) - con riferimento al caso di mancato intervento od audizione del pubblico ministero - e lett. c) in relazione alle analoghe ipotesi relative all'imputato.
Qualora pubblico ministero e difesa concordemente richiedano una sentenza di proscioglimento con formula ampia e l'istanza sia accolta dal giudice, si verifica una sanatoria (art. 183 cod. proc. pen.) della nullità, poiché le parti hanno accettato gli effetti dell'atto. In ogni caso la nullità non è oltre deducibile (art. 182 comma 1 cod. proc. pen.), avendo le medesime "concorso a darvi causa".
Consegue che, pur avendo il procuratore generale un autonomo potere d'impugnazione, il gravame non è ammissibile con riferimento ad una nullità sanata e, pertanto, non più deducibile (conf. sez. 3 sent. 0 5588 del 17/05/95 ud. 07/04/95 rv. 202333 ric. p.g. in proc. Pichierri).
Ne deriva l'intervenuta decadenza per rilevare la nullità.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 4 maggio 1999.
Depositato in Cancelleria il 11 giugno 1999