Sentenza 24 ottobre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 24/10/2002, n. 15013 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15013 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2002 |
Testo completo
E N IO Z 6 8 A 9 R 1 T 5 / IS 4 . / N 6 G 2 - E . R B .R A . .P I A L L R D D ee A L A E E . T T B D N U A I T S E B REPUBBLICA ITALIANA S N I 1 E A E 3 R S I 1 I T R . A E N T IN NOME DEL POPOLO ITALIANO A M 15013/02 LA CORTE SUPREMA DICASSAZ Oggetto Tributaria Composta dagli ll.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N. 22600/99 Dott. Vittorio Glauco EBNER Dott. Antonio MERONE Consigliere Cron. 35130 Dott. Giuseppe FALCONE - Rel. Consigliere Rep. Dott. Stefano BENINI Consigliere Ud.11/04/02 Dott. Antonino DI BLASI - Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA CANCELLERIA sul ricorso proposto da: EI NE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI SANSOVINO 6, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI MAGNO, difeso dall'avvocato AUGUSTO CAROSINI, giusta procura a margine;
CANCELLERIA
- ricorrente -
contro
DELLE FINANZE, UFF DISTRETTUALE II DD MINISTERO LIVORNO;
intimati - avverso la sentenza n. 129/98 della Commissione 2002 tributaria regionale di FIRENZE, depositata il 1504 22/02/99; -1- udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/04/02 dal Consigliere Dott. Giuseppe FALCONE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo IM EI ha impugnato un avviso di accertamento emesso a fini Irpef, relativo al 1991, con il quale l'ufficio ha elevato il reddito di impresa da lire 39.519.000 a lire 157.046.000 sulla base di una ritenuta omessa annotazione di corrispettivi e di una ritenuta indeducibilità di costi in quanto alcune fatture di acquisto di merci e servizi contabilizzate erano intestate alla s.a.s. L'Erbavoglio, società cui era subentrato il EI come ditta individuale. La Commissione ha rigettato il ricorso e la sentenza è stata confermata dalla Commissione Regionale. Ha proposto ricorso il contribuente deducendo un unico motivo. L'Amministrazione Finanziaria dello Stato non ha svolto attività difensiva in questa sede. Motivi della decisione Con l'unico motivo il ricorrente ha dedotto "Illegittimità della sentenza impugnata per violazione del principio della corrispondenza fra ricavi e costi e di quello dell'inerenza dei costi all'attività d'impresa. Violazione e falsa applicazione degli artt. 52 e 75 del t.u.n.917/86, in relazione con gli artt. 2909 c.c. e 360, n.3 c.p.c.", sul presupposto che egli ritualmente aveva contabilizzato quelle fatture i cui importi sono stati ritenuti indeducibili solo perché esse erano intestate ad un altro soggetto giuridico, purtuttavia suo dante causa. Ha lamentato un eccesso di formalismo da parte dei giudici di merito che avrebbero trascurato di tenere nel debito conto che egli aveva effettivamente sostenuto quei costi, alla cui deduzione aveva diritto in base alle regole della determinazione del reddito di impresa. Ritiene la Corte che la doglianza è infondata per cui il ricorso deve essere rigettato. E invero, tutto il sistema della contabilità è improntato a regole formali il cui rispetto, soprattutto ai fini della deducibilità dei costi, è fondamentale. Alcune fatture sono risultate intestate alla s.a.s. L'Erbavoglio; sono state emesse addirittura dopo la sua cessazione, e sono state contabilizzate dall'odierno contribuente, titolare di una ditta individuale, che ha dichiarato di averne sostenuto i costi. Il reddito d'impresa, ai sensi dell'articolo 51 Tuir, è la risultante algebrica tra costi e ricavi riconducibili all'imprenditore, sicchè nella contabilità di quell'imprenditore può entrare the legittimamente solo ciò che accade nell'ambito dell'esercizio di quella impresa e non di altre imprese. E' questo un principio elementare del diritto tributario che non può essere posto in discussione. Se nel documento che si vuole registrare manca l'imputazione formale alla persona dell'imprenditore individuale, è pacifico che la somma contenuta in quel documento non può essere portata in deduzione, poiché non riguarda la sfera giuridica di quel soggetto. E' vero che l'art. 75 Tuir ammette la possibilità di dedurre costi non registrati se e nella misura in cui risultano "da elementi certi e precisi", ma è altrettanto vero che gli elementi richiesti dalla norma devono rappresentare sempre un costo sostenuto da quell'imprenditore e non possono legittimare la deducibilità di costi che documentalmente sono riferibili ad altri soggetti. In definitiva, anche la deroga contenuta nel quarto comma dell'art. 75 citato è sottoposta alla regola fondamentale sopra indicata, secondo cui ogni contribuente può fare valere i costi e le spese che prova di avere sostenuto direttamente, e non per interposta persona. Nulla va disposto per le spese, non avendo l'Amministrazione Finanziaria svolto attività difensiva in questa fase.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. E Così deciso in Roma il giorno 11.4.2002 nella camera di consiglio della Sezione Tributaria. N 6 O 8 A I 9 I 5 1 Z / . R II Presidente Il cons. est. A 4 N R / A 6 - T T 2 S B I Dr. Vittorio Glauco Ebner Dr. Giuseppe Falcone . U . R G . B L я-ни E I P L . R R D A . T L A B E D A D T I E A S 1 I T N 3 R E N 1 S E E . I S T N E A DEPOEPOSITATOON IL CANCELLIERE C1 A CANCELLERIA M 24 OTT. 2002 Osvaldo Ascanio Oggi IL CANCELLIERE C1 Osvaldo Ascanio 7