Sentenza 15 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 15/07/2002, n. 10248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10248 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2002 |
Testo completo
1 0 24 8/02 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPR Oggetto SEZIONE RIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente Dott. Antonio SAGGIO R.G.N. 3281/00 Consigliere Cron.27849 Dott. Vincenzo PROTO Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI Rel. Consigliere Rep. Dott. Mario Rosario MORELLI Consigliere Ud. 08/04/02 Dott. Giulio GRAZIADEI Consigliere ha pronunciato la seguente S ENT EN ZA sul ricorso proposto da: NE MA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA A GRAMSCI 28, presso l'avvocato MANILIO FRANCHI, rappresentato e difeso da se stesso, oltre che dall'Avvocato MANILIO FRANCHI, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VERONA;
intimato avverso la sentenza n. 957/99 del Tribunale di VERONA, 2002 depositata il 26/11/99; 766 udita la relazione della causa svolta nella pubblica -1- udienza del 08/04/2002 dal Consigliere Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO SI RI proponeva opposizione dinanzi al Tribunale di Verona avverso l' ordinanza ingiunzione emessa dal Prefetto di Verona il 28 settembre 1998, con la quale gli era stata irrogata la sanzione amministrativa di L. 117.500, oltre al pagamento della somma di L. 10.900 per spese del procedimento, per violazione dell' art. 7 del codice della strada, accertata il 10 febbraio 1997. Il Prefetto di Verona, costituitosi in giudizio, depositava il provvedimento di revoca dell' ordinanza ingiunzione opposta, emesso il 13 novembre 1999. Con sentenza del 19 - 26 novembre 1999 il Tribunale dichiarava cessata la materia del contendere e disponeva la compensazione delle spese processuali. Osservava in motivazione il giudicante in ordine al regime delle spese di lite, che in questa sede unicamente interessa, che l'Autorità amministrativa, revocando il provvedimento a seguito della eccezione di inosservanza del termine di cui all'art. 204 del codice della strada sollevata in sede di opposizione, aveva tenuto un comportamento corretto, tale da giustificare la compensazione. Peraltro non poteva non considerarsi ai fini in discorso che dall' intempestività del provvedimento l' interessato aveva ottenuto solo vantaggi. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il RI deducendo un unico motivo illustrato con memoria. Non vi è controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo di ricorso, denunciando violazione dell' art. 360 n. 5 c.p.c. in relazione all' art. 91 c.p.c., si deduce che il Tribunale, nel disporre la compensazione delle spese processuali, non ha tenuto conto che l'ordinanza ingiunzione era stata emessa dopo che nella giurisprudenza di questa Suprema Corte si era già affermata l' inefficacia del provvedimento emesso dopo il decorso del termine di cui all' art. 204 del codice della strada, e che pertanto il Prefetto avrebbe dovuto astenersi dall' an ottare un atto che pur sapeva viziato. Si deduce inoltre l' illogicità delle argomentazioni - peraltro difformi da quelle rese dal medesimo giudice in cause analoghe nei confronti dello stesso ricorrente svolte a sostegno della decisione di - compensazione, con particolare riferimento ai vantaggi che gli sarebbero derivati dall' emissione tardiva del provvedimento. Il motivo è infondato. Come è noto, in tema di regolamento delle spese processuali può denunciarsi la violazione della normativa di cui agli artt. 91 e ss. c.p.c. quando il relativo onere sia stato posto, in tutto o in parte, a carico della parte totalmente vittoriosa, mentre non è sindacabile l' esercizio del potere discrezionale del giudice di merito di compensare, in tutto o in parte, le spese medesime per giusti motivi, salva l'ipotesi in cui detti motivi ove esplicitati - si risolvano in argomentazioni palesemente illogiche, tali da inficiare lo stesso processo formativo della volontà del giudice sul punto ( v. tra le " tante, Cass. 2002 n. 1898; 2000 n. 15373; 2000 n. 319; 1999 n. 14576; 1999 n. 12879; 1999 n. 8635; 1999 n. 5909; 1999 n. 4347; 1999 n. 2216). 2 Tale principio priva di consistenza il motivo di ricorso proposto, atteso che il Tribunale, delibando il fondamento della domanda in applicazione del principio di soccombenza potenziale, ha dato atto della fondatezza del mezzo di opposizione concernente il mancato rispetto del termine di cui all'art. 204 del codice della strada, ma ha al tempo stesso rilevato il pronto riconoscimento da parte dell' Amministrazione delle ragioni dell' opponente mediante la revoca del provvedimento: tali riferimenti sono sufficienti a manifestare la ratio della disposta compensazione e la logicità del suo supporto argomentativo. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese di questo giudizio di cassazione, non avendo svolto la parte intimata attività difensiva.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione civile 8 aprile 2002. IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE Phiral ONE LLERE FRE 3