Sentenza 3 marzo 2003
Massime • 2
Nel caso in cui il lavoratore agisca in giudizio per ottenere la declaratoria di illegittimità o inefficacia del licenziamento (nella specie, di un licenziamento collettivo)il fallimento del datore di lavoro non esclude la competenza del giudice del lavoro in ordine a siffatte domande, in quanto soltanto per le pretese creditorie eventualmente proposte in correlazione alla declaratoria di illegittimità del licenziamento è funzionalmente competente il Tribunale fallimentare in base al combinato disposto degli artt. 24, 52 e 93 della legge fallimentare. Inoltre, il fallimento del datore di lavoro neppure determina il venire meno dell'interesse del lavoratore all'accoglimento delle domande, in quanto siffatto interesse ha ad oggetto non solo il ripristino della prestazione lavorativa, ma anche le utilità connesse al ripristino del rapporto in uno stato di quiescenza attiva dalla quale possono scaturire una serie di utilità, quali la ripresa del lavoro (in relazione all'eventualità di un esercizio provvisorio, di una cessione in blocco dell'azienda, o della ripresa della sua amministrazione da parte del fallito a seguito di concordato fallimentare) e la possibilità di ammissione ad una serie di benefici previdenziali (tra essi, l'indennità di cassa integrazione, di disoccupazione, di mobilità).
Nel caso in cui il lavoratore abbia agito in giudizio per ottenere la declaratoria di illegittimità o inefficacia del licenziamento e l'ordine di reintegrazione nel posto di lavoro, il sopravvenuto fallimento del datore di lavoro non fa venir meno la competenza del giudice del lavoro in ordine a dette domande ed il loro accoglimento non è precluso dalla eventuale ammissione del lavoratore allo stato passivo del fallimento per il credito per il trattamento di fine rapporto, sia in quanto tra dette domande e la domanda di ammissione al passivo sussiste una diversità di 'causa petendi' e di 'petitum', sia in quanto quest'ultima non implica rinunzia all'impugnazione del licenziamento, il quale, sino a quando non sia stato annullato, ovvero dichiarato nullo o inefficace, estingue il rapporto, facendo sorgere il diritto del lavoratore al trattamento di fine rapporto.
Commentario • 1
- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 23528 del 27https://www.laleggepertutti.it/
Cassazione civile sez. VI, 27/08/2021, (ud. 23/03/2021, dep. 27/08/2021), n.23528 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE L Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. DORONZO Adriana – Presidente – Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere – Dott. PONTERIO Carla – rel. Consigliere – Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere – Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 29470-2019 proposto da: G.C., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato IVAN SORBO; – controricorrente – FALLIMENTO (OMISSIS) SPA, FALLIMENTO (OMISSIS) …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/03/2003, n. 3129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3129 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DELL'ANNO PA - Presidente -
Dott. LAMORGESE Antonio - Consigliere -
Dott. FOGLIA Raffaele - rel. Consigliere -
Dott. D'AGOSTINO Giancarlo - Consigliere -
Dott. GIACALONE Giovanni - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
FALLIMENTARE EUROTRAFILATI S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA VESCOVIO 21, presso lo studio dell'avvocato TOMMASO MANFEROCE, rappresentato e difeso dall'avvocato ANTONIO RAMPIN, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
RB TI, AN AO ZA AO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA ALBERICO II 33, presso lo studio dell'avvocato BRUNO COSSU, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato CARLO CESTER, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 745/99 del Tribunale di PADOVA, depositata il 19/05/00 R.G.N. 279/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/11/02 dal Consigliere Dott. Raffaele FOGLIA;
udito l'Avvocato COSSU BRUNO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 2.11.1994 al Pretore di Padova, NO RB, LO NT e PA AT esponevano: a) che avevano prestato lavoro alle dipendenze della s.r.l. Eurotrafilati;
b) che il 12.3.1993 era stato loro intimato licenziamento, con effetto dal 15.7.1993, "per riduzione di personale a causa di cessazione dell'attività produttiva e messa in stato di liquidazione della società; c) che, sussistendone tutti i presupposti di cui all'art. 24 della legge n. 223 del 1991, i licenziamenti avrebbero dovuto essere preceduti dalla procedura sindacale prescritta dall'art. 4 di tale legge;
d) che l'intervenuto fallimento della società non ostava all'impugnazione dei licenziamenti, dovendo ricadere sulla massa fallimentare le conseguenze dell'illegittima risoluzione dei loro rapporti. Ciò premesso i predetti ricorrenti convenivano in giudizio il fallimento della società sopra indicata, chiedendo che venisse dichiarata l'inefficacia dei licenziamenti impugnati e che venisse disposta la loro reintegrazione nei rispettivi posti di lavoro.
Costituitosi in giudizio, il fallimento convenuto deduceva che non esisteva più alcuna struttura aziendale nella quale poter reintegrare i ricorrenti, e che competente a decidere la controversia era, ai sensi dell'art. 24 l.f., il Tribunale fallimentare, dal momento che le questioni sollevate rivestivano esclusivo valore economico. Il Pretore adito, con sentenza del 19.9.1996, dichiarava l'inefficacia del licenziamento e declinava la propria competenza, a favore del Tribunale fallimentare di Padova, sulla domanda di reintegrazione.
Su appello dei tre ricorrenti, cui resisteva la società convenuta proponendo a sua volta appello incidentale, il Tribunale di Padova, con sentenza del 19.5.2000 riformava parzialmente la decisione di prime cure, ordinando al fallimento Eurotrafilati di reintegrare i tre appellanti nel posto di lavoro, e ponendo a carico del medesimo fallimento le spese di entrambi i gradi.
Osservava il Tribunale che la concreta possibilità di ripristinare il rapporto di lavoro - che presuppone la continuazione dell'attività aziendale - non è fattore determinativo della competenza del giudice del lavoro la quale sussiste per la sola esistenza di una domanda di reintegra priva di pretese creditorie nei confronti del fallito.
Il Tribunale condivideva la giurisprudenza secondo cui la reintegra non può essere disposta qualora, nelle more del giudizio, sopravvenga la cessazione totale dell'attività aziendale, ma precisava che nel caso in esame non era stato affatto dimostrato che, in seguito al fallimento del datore di lavoro ed alle conseguenti deliberazioni degli organi fallimentari, fosse venuto del tutto meno il sostrato della prestazione lavorativa, ne' risultava agli atti che la pretesa impossibilità sopravvenuta della prestazione non fosse imputabile alla società che aveva intimato i licenziamenti.
In particolare - rilevava il Tribunale - esiste agli atti una dichiarazione del curatore fallimentare, datata 18.1.1995, in cui si afferma che al momento del fallimento non era attiva alcuna struttura produttiva atta all'inserimento di alcun dipendente. Senonché, considerato che i licenziamenti risalgono al 12.7.1993 e che la dichiarazione di fallimento era del 9.12.1993, non era dato sapere esattamente quale fosse la situazione esistente sotto il profilo che qui interessa all'atto dei licenziamenti. Quanto poi a quella dichiarazione del curatore non poteva ad essa essere attribuita alcuna efficacia probatoria, non trattandosi di dichiarazione resa da pubblico ufficiale ex art. 30 l.f, e contenendo essa solo una valutazione meramente soggettiva circa l'idoneità o meno delle strutture aziendali all'inserimento dei dipendenti.
In conclusione - secondo il Giudice di appello - mancando qualsiasi prova in ordine alla totale cessazione dell'attività aziendale già al momento dei licenziamenti impugnati, doveva essere accolta la domanda di reintegrazione nel posto di lavoro proposta dai ricorrenti.
A giudizio del Tribunale di Padova era altresì infondata la dedotta preclusione delle domande azionate dagli appellanti a seguito dell'intervenuta esecutività dello stato passivo del fallimento nel quale essi erano stati ammessi anche in relazione al t.f.r.: da un lato era del tutto estraneo alla presente controversia il problema dell'estensione del giudicato formatosi sulla domanda di insinuazione al passivo per retribuzioni e t.f.r. in rapporto alla eventuale successiva richiesta di insinuazione tardiva per il risarcimento del danno derivante dal licenziamento illegittimo, dall'altro lato l'ambito del giudizio di pertinenza del Giudice delegato ai fini dell'ammissione dei crediti per t.f.r. allo stato passivo è ben diverso da quello in esame posto che il Giudice delegato si limita a tal fine a prendere atto dell'intervenuta cessazione del rapporto di lavoro, ma non statuisce affatto in ordine alle cause di tale cessazione ed in particolare alla legittimità o meno del licenziamento e delle relative conseguenze. Avverso detta sentenza il fallimento ha proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi. Resistono gli intimati con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo - deducendo la violazione e falsa applicazione degli artt. 24 della legge fallimentare e 18 dello Statuto dei lavoratori, nonché insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia - sostiene il fallimento ricorrente che le domande di accertamento dell'illegittimità del licenziamento e di reintegrazione nel posto di lavoro hanno necessariamente una finalità meramente risarcitoria essendo ormai cessata ogni attività della società fallita.
Col secondo motivo - censurando la violazione degli artt. 90 l.f, 2697 e 2729 c.c., oltre a carenza, illogicità della motivazione in ordine all'intervenuta cessazione dell'attività aziendale - rileva il ricorrente:
a) che erroneamente il Tribunale ha ritenuto non provata la totale cessazione dell'attività aziendale della società fallita;
b) che alla stregua dell'art. 90 l.f. la "regola" è la cessazione dell'attività, non potendo il curatore proseguire nell'attività aziendale senza una autorizzazione del giudice delegato;
c) che l'esercizio "provvisorio" ha carattere eccezionale ed è assolutamente limitato nel tempo;
d) che, in difetto di una sostanziale contestazione di controparte, in ordine alla cessazione dell'attività, la visura camerale della società in liquidazione e la dichiarazione del curatore costituiscono elementi di base a cui il Tribunale avrebbe dovuto considerare provata la cessazione dell'attività, almeno in via presuntiva (art. 2729 c.c.). Col terzo motivo - deducendosi la violazione e falsa applicazione degli artt. 52,e 92 l.f, nonché carenza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla dedotta preclusione all'accoglimento di domande di illegittimità e di reintegrazione a seguito di ammissione allo stato passivo del credito dei ricorrenti per t.f.r. - rileva il ricorrente:
a) che la pronuncia di ammissione allo stato passivo nel fallimento si estende necessariamente al titolo da cui il credito deriva, alla sua validità ed alla sua efficacia nei confronti dei creditori;
b) che la non contestata ammissione al passivo del t.f.r. dei lavoratori presuppone necessariamente l'intervenuta cessazione del rapporto di lavoro, sicché l'accertamento del giudice delegato sul punto osta irrimediabilmente alla reintegrazione nel posto di lavoro.
I tre motivi possono essere esaminati congiuntamente essendo tra loro logicamente connessi.
Va premesso che, secondo quanto risulta dalla sentenza impugnata, i licenziamenti in questione sono stati intimati prima del fallimento della impresa e che "non è stato affatto dimostrato che successivamente al licenziamento, in seguito al fallimento del datore di lavoro e delle conseguenti deliberazioni prese dagli organi fallimentari, sia venuto meno il substrato della prestazione lavorativa con conseguente estinzione dei rapporti di lavoro...nè risulta nemmeno agli atti che la pretesa impossibilità sopravvenuta della prestazione non sia imputabile alla società datrice di lavoro che ha intimato i licenziamenti" (sentenza di appello, p .22). In questi termini l'apprezzamento espresso dal Tribunale è esente da vizi logico-giuridici e va, quindi, tenuto fermo in questa sede di legittimità, anche perché aderente ai principi che sorreggono il riparto degli oneri probatori sul punto;
principi che possono sintetizzarsi nel duplice senso che: a) la cessazione dell'attività aziendale, quale causa ostativa della reintegrazione, va provata dalla parte che l'ha dedotta (nel caso di specie, il fallimento ricorrente); b) il fallimento di per sè non crea alcuna presunzione di cessazione dell'attività dell'impresa, neanche sulla base dell'art. 90 della l.f. il quale, anzi è orientato proprio a regolare la prosecuzione dell'attività con l'esercizio provvisorio. Si spiega così ulteriormente la giurisprudenza di questa Corte la quale ha in più occasioni affermato che nel caso di licenziamento intimato da una impresa successivamente fallita, la competenza funzionale del giudice del lavoro è limitata alla domanda diretta ad ottenere l'ordine di reintegrazione nel posto di lavoro ai sensi dell'art. 18 della legge n. 300 del 1970, mentre per le pretese creditorie proposte in correlazione alla declaratoria di illegittimità del licenziamento stesso è funzionalmente competente il tribunale fallimentare in base al combinato disposto degli artt. 24, 52 e 93 della legge fallimentare (Cass., 12.5.1997, n. 4146;
Cass., 22.6.2000, n. 8514, nonché Cass., 15.5.2002, n. 7075). Nessun dubbio che ciò vale anche nell'ipotesi di licenziamenti collettivi, anche se intimati dalle imprese che "intendano cessare l'attività" (così testualmente l'art. 24, e.2 della legge n. 223 del 1991) per la cui invalidità la medesima legge prevede parimenti la sanzione della reintegrazione. La norma appena citata, infatti, assoggetta al preventivo esperimento della procedura di consultazione sindacale regolata da precedente art. 4 anche i licenziamenti collettivi intimati in vista di una cessazione dell'attività produttiva e la stessa regola deve ritenersi riferibile anche all'ipotesi in cui, in esito ad una procedura concorsuale, risulti impossibile la continuazione dell'attività anche tramite cessione dell'azienda o di sue parti, o quando i livelli occupazionali possano essere salvaguardati solo parzialmente (art. 3, c.3 della legge n. 223 del 1991). È opportuno sottolineare che quest'ultima disposizione si pone in doverosa linea con la direttiva n. 92/56/CEE la quale, nel modificare la precedente direttiva 75/129/CEE - che all'art. 1, n. 2, lett. d) escludeva dal suo ambito di applicazione i licenziamenti collettivi conseguenti a cessazione di attività determinata da decisione giudiziaria - ha reso manifesto che la disciplina comunitaria - e, di conseguenza, anche quella nazionale di attuazione - si estende anche "ai licenziamenti collettivi determinati dalla cessazione delle attività di uno stabilimento conseguente ad una decisione giudiziaria" (in questi termini, v. l'art. 4, n. 4 della direttiva n. 92/56/CEE, riprodotto testualmente nella direttiva "redazionale" del 20 luglio 19 98, n. 98/59/CEE). Trova così piena conferma l'orientamento - del resto, del tutto coerente al principio desumibile dall'art. 2119 c.c. il quale esclude che il fallimento possa costituire di per sè giusta causa di licenziamento - secondo cui la semplice dichiarazione di fallimento non determina ipso iure l'estinzione del rapporto di lavoro, ben potendo l'attività dell'impresa continuare in sede di esercizio provvisorio per decisione dello stesso curatore. Come pure risulta confermata la competenza del giudice del lavoro sia sulla legittimità del licenziamento che sulla domanda di reintegrazione non accompagnata da pretese creditorie.
Parimenti trova conferma l'avviso di questa Corte secondo cui in caso di fallimento dell'impresa datrice di lavoro successivamente a licenziamento di un lavoratore alle dipendenze della stessa, l'interesse di quest'ultimo alla reintegrazione nel posto di lavoro, previa dichiarazione giudiziale dell'illegittimità del licenziamento, non ha ad oggetto solo la concreta, ripresa della prestazione lavorativa, ma anche le utilità connesse al ripristino del rapporto in uno stato - per così dire - di quiescenza attiva dalla quale possono scaturire una serie di utilità, quali sia la ripresa del lavoro (in relazione all'eventualità di un esercizio provvisorio, di una cessione in blocco dell'azienda, o della ripresa della sua amministrazione da parte del fallito a seguito di concordato fallimentare), sia la possibilità di ammissione ad una serie di benefici previdenziali (indennità di cassa integrazione, di disoccupazione, di mobilità, ecc.) (in questi termini, Cass., 3.11.1998, n. 11010, la quale ne ha tratto la conseguenza che, ove il lavoratore chieda la reintegrazione nel posto di lavoro e la domanda non sia diretta al concreto immediato ripristino dell'attività aziendale, ma a conseguire le utilità collegate a detto stato di quiescenza attiva del rapporto di lavoro, il lavoratore - ferma restando la competenza del giudice del lavoro - non è tenuto ad allegare e provare la continuazione dell'attività aziendale, non costituente di per sè fatto costitutivo della sua pretesa.
L'adesione a questo orientamento della giurisprudenza di questa Corte consente di superare gran parte delle censure formulate dal fallimento ricorrente nei confronti della sentenza del Tribunale di Padova.
Resta da esaminare la censura formulata col terzo motivo del ricorso concernente l'asserita illogicità della motivazione della sentenza sul punto relativo alla preclusione o meno della domanda di reintegrazione per effetto dell'ammissione dei tre lavoratori resistenti allo stato passivo per il t.f.r..
Il fallimento ricorrente ritiene che tale ammissione allo stato passivo presupporrebbe necessariamente l'intervenuta cessazione del rapporto di lavoro sicché essa si tradurrebbe in una giuridica preclusione della domanda di reintegrazione.
Anche quest'ultimo motivo non è fondato.
È sufficiente rilevare che fra la domanda di ammissione al passivo e la domanda relativa al licenziamento v'è diversità sia di causa petendi sia di petitum, ne' la domanda di ammissione allo passivo può implicare rinunzia all'impugnazione del licenziamento, poiché fino alla eventuale pronunzia di annullamento del licenziamento, quest'ultimo è provvisoriamente idoneo ad estinguere il rapporto facendo sorgere il diritto al t.f.r..
Non v'è dubbio, infatti, che il giudice delegato, nel decidere sull'ammissione allo stato passivo si limita a prendere atto dell'avvenuta cessazione, senza statuire sulla legittimità della estinzione del rapporto e quindi senza precludere il giudizio sul licenziamento.
Da quanto precede, il ricorso non merita accoglimento. Ricorrono giusti motivi per compensare le spese di questo giudizio tra le parti.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del presente giudizio tra le parti.
Così deciso in Roma, il 18 novembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2003