Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/03/2003, n. 3129
CASS
Sentenza 3 marzo 2003

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Nel caso in cui il lavoratore agisca in giudizio per ottenere la declaratoria di illegittimità o inefficacia del licenziamento (nella specie, di un licenziamento collettivo)il fallimento del datore di lavoro non esclude la competenza del giudice del lavoro in ordine a siffatte domande, in quanto soltanto per le pretese creditorie eventualmente proposte in correlazione alla declaratoria di illegittimità del licenziamento è funzionalmente competente il Tribunale fallimentare in base al combinato disposto degli artt. 24, 52 e 93 della legge fallimentare. Inoltre, il fallimento del datore di lavoro neppure determina il venire meno dell'interesse del lavoratore all'accoglimento delle domande, in quanto siffatto interesse ha ad oggetto non solo il ripristino della prestazione lavorativa, ma anche le utilità connesse al ripristino del rapporto in uno stato di quiescenza attiva dalla quale possono scaturire una serie di utilità, quali la ripresa del lavoro (in relazione all'eventualità di un esercizio provvisorio, di una cessione in blocco dell'azienda, o della ripresa della sua amministrazione da parte del fallito a seguito di concordato fallimentare) e la possibilità di ammissione ad una serie di benefici previdenziali (tra essi, l'indennità di cassa integrazione, di disoccupazione, di mobilità).

Nel caso in cui il lavoratore abbia agito in giudizio per ottenere la declaratoria di illegittimità o inefficacia del licenziamento e l'ordine di reintegrazione nel posto di lavoro, il sopravvenuto fallimento del datore di lavoro non fa venir meno la competenza del giudice del lavoro in ordine a dette domande ed il loro accoglimento non è precluso dalla eventuale ammissione del lavoratore allo stato passivo del fallimento per il credito per il trattamento di fine rapporto, sia in quanto tra dette domande e la domanda di ammissione al passivo sussiste una diversità di 'causa petendi' e di 'petitum', sia in quanto quest'ultima non implica rinunzia all'impugnazione del licenziamento, il quale, sino a quando non sia stato annullato, ovvero dichiarato nullo o inefficace, estingue il rapporto, facendo sorgere il diritto del lavoratore al trattamento di fine rapporto.

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  • 1Sentenza Cassazione Civile n. 23528 del 27
    https://www.laleggepertutti.it/

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/03/2003, n. 3129
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3129
Data del deposito : 3 marzo 2003

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