Sentenza 3 luglio 2008
Massime • 1
L'ordinanza che dispone la revoca della sentenza di non luogo a procedere non è autonomamente ricorribile per cassazione. (In motivazione, la S.C. ha escluso la ricorribilità di detta ordinanza anche con riferimento alla violazione delle forme previste dall'art. 127 cod. proc. pen.).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 03/07/2008, n. 32348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32348 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 03/07/2008
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - N. 2018
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - N. 036653/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IR IU, N. IL 11/01/1958;
avverso ORDINANZA del 23/07/2007 GIP TRIBUNALE di CATANZARO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. CORRADINI GRAZIA;
lette le conclusioni del P.G. Dr. Di Popolo Angelo che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
OSSERVA
La difesa di LO SE ha presentato ricorso per cassazione contro la ordinanza in data 23.7.2007 del GIP Distrettuale del Tribunale di Catanzaro con cui erano state revocate nei confronti del suddetto la sentenza istruttoria di proscioglimento emessa dal Giudice Istruttore del Tribunale di Cosenza in data 13.11.1992 e la sentenza di non luogo a procedere emessa dal GIP del Tribunale di Catanzaro in data 4.5.1995, relativamente al capo della rubrica riguardante l'omicidio di ZE LO ed il ferimento di PA AL, ed era stata nel contempo disposta la udienza preliminare per i suddetti reati, nonché, con separato provvedimento, la applicazione, sempre nei confronti dell'LO, della misura della custodia cautelare in carcere in ordine ai reati sopra indicati, commessi il 27 agosto 1980.
Il ricorrente ha richiamato, a sostegno della tesi della ammissibilità della impugnazione contro il provvedimento di revoca della sentenza di non luogo a procedere, il precedente di questa Corte in data 6.7.2005, ricorrente Biacca, per cui il procedimento per la revoca deve svolgersi in contraddittorio, con le forme previste dall'art. 127 c.p.p., con conseguente ricorribilità del provvedimento disposto a seguito di tale procedimento, ai sensi dell'art. 127 c.p.p., comma 7. Ha quindi dedotto con tre separati motivi:
- Violazione del D.L. n. 367 del 1991, artt. 3 e 15 convertito in L. n. 8 del 1992, artt. 21, 22 c.p.p., art. 51 c.p.p., comma 3 bis, art.60 c.p.p., art. 328 c.p.p., comma 1 bis, art. 434 e ss. c.p.p., art. 232 disp. coord. c.p.p poiché non sussisteva la legittimazione del P.M. presso la DDA a richiedere la revoca della sentenza istruttoria di non doversi procedere per l'omicidio ZE emessa dal giudice istruttore di Cosenza in data 13.11.1992, ne' la competenza del GIP Distrettuale a disporla, spettando invece la competenza al giudice di Cosenza che la aveva emessa, tanto che il GUP Distrettuale del Tribunale di Catanzaro, in data 4.5.1995, davanti alla successiva richiesta di rinvio a giudizio di LO, pur potendo interpretarla come istanza implicita di revoca, aveva emesso sentenza di non luogo a procedere proprio perché non era stata revocata la precedente sentenza in relazione alla quale si era evidentemente ritenuto incompetente;
erano state nel frattempo svolte altre indagini nei confronti di LO, poi archiviate, fino alla iscrizione del suddetto insieme ad altri, sempre per l'omicidio ZE, nel procedimento n. 3626/01 RGNR, che era stato trasmesso alla sua sede naturale di Cosenza ma poi era stato assegnato alla DDA di Catanzaro, in virtù del provvedimento del Procuratore Generale di Catanzaro, e quindi riunito al procedimento n. 3060/03 benché il procedimento "più anziano" fosse quello n. 3621/01 RGNR, il tutto illegalmente poiché esistevano ben due sentenze inoppugnabili di proscioglimento e due decreti di archiviazione per lo stesso fatto che non erano stati ancora rimossi;
non poteva parlarsi di procedimento iniziato ex novo nel 2001 poiché la revoca della sentenza di non luogo a procedere costituiva un mezzo straordinario di impugnazione che apriva una nuova fase dello stesso procedimento e che non richiedeva neppure una nuova iscrizione nel registro degli indagati, con conseguente nullità della revoca poiché emessa da giudice incompetente;
- Violazione dell'art. 434 e ss. c.p.p. poiché gli elementi probatori utilizzati per la richiesta erano stati acquisiti prima della revoca della sentenza di non luogo a procedere a carico dell'attuale indagato, non essendo poi vero che fossero stati acquisiti nel diverso procedimento penale n. 3060/03 RGNR della DDA di Catanzaro poiché questo era stato creato ad hoc proprio per rendere utilizzabili le dichiarazioni dei collaboratori che altrimenti non lo sarebbero state;
erano altresì inutilizzabili le dichiarazioni rese dai collaboratori e gli altri elementi acquisiti nel procedimento n. 3060/03 perché precedenti alla revoca della sentenza di non luogo a procedere che era intervenuta soltanto in data 23.7.2007;
- la ordinanza impugnata aveva errato anche laddove aveva ritenuto applicabile nel caso in esame l'art. 51 c.p.p., comma 3 bis in quanto norma processuale, poiché non si trattava soltanto di applicazione retroattiva di aggravanti non esistenti all'epoca dei fatti, bensì del diverso problema della inesistenza nella realtà giuridica, all'epoca di commissione dei fatti, dello stesso reato di associazione di stampo mafioso che era stato creato soltanto con la L. n. 646 del 1982 e che quindi non poteva integrare una modalità della condotta del reato commesso;
Il Procuratore Generale presso questa Corte, dopo avere richiesto la acquisizione del provvedimento di revoca, ha concluso per la inammissibilità del ricorso. È preliminare l'esame della questione della ammissibilità della impugnazione della ordinanza che dispone la revoca della sentenza istruttoria di proscioglimento emessa dal giudice istruttore di Cosenza in data 13.11.1992 secondo il rito previgente, nonché della sentenza di non luogo a procedere emessa dal GIP distrettuale di Catanzaro, alla stregua del rilievo che l'art. 437 c.p.p., inserito nel titolo 10 del libro 5^ c.p.p., il quale disciplina appunto la revoca della sentenza di non luogo a procedere, prevede espressamente il solo ricorso del Pubblico Ministero contro la ordinanza che dichiara inammissibile o respinge la richiesta di revoca.
Lo stesso ricorrente si è posto il problema e lo ha risolto nel senso della ammissibilità, richiamando la sentenza n. 29175 del 2005, che ha ritenuto che l'art. 437 c.p.p. avesse voluto limitare i poteri di ricorso del Pubblico Ministero e che invece il potere generale di impugnazione delle altre parti derivasse dalla regola procedimentale generale di cui all'art. 127 c.p.p., che, al settimo comma, prevede la ricorribilità per cassazione della ordinanza conclusiva di quel procedimento.
Tale precedente, che in realtà, poi, si occupa del solo caso in cui il provvedimento di revoca venga emesso senza il rispetto delle forme procedimentali di cui all'art. 127 c.p.p. ed in particolare "de plano" - sul presupposto che la previsione delle forme resterebbe priva di sanzione qualora non fosse contemporaneamente previsto il rimedio del ricorso per cassazione in caso di mancato rispetto delle stesse, mentre nel caso di vizi di merito del provvedimento di revoca vi sarebbe comunque la possibilità dell'interessato di fare valere le relative censure nell'ulteriore corso del procedimento -, è però del tutto isolato e si pone in contrasto con un orientamento da tempo consolidato di questa Corte per cui la ordinanza che dispone la revoca non è ricorribile autonomamente - e tanto meno per vizi diversi da quelli procedimentali - poiché la legge prevede soltanto il ricorso del P.M. contro il provvedimento di inammissibilità o di rigetto della revoca, peraltro limitatamente ai motivi indicati dall'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) d) e), dell'art. 606 c.p.p. e tale ordinanza non rientra neppure fra quelle in tema di libertà personale, per le quali l'art. 111 Cost. ammette sempre il ricorso per cassazione per violazione di legge (v. Cass. sez. 1 n. 474 del 1994, rv. 198711; rv. 185394; rv. 145368; rv. 125276; rv. 208105). La interpretazione offerta dalla suddetta elaborazione giurisprudenziale è stata poi ritenuta pienamente conforme ai principi costituzionali poiché da un lato il provvedimento che decide sulla richiesta di revoca sotto nessun profilo può essere equiparato ad una sentenza o ad un provvedimento che incide sulla libertà personale, e, da altro lato, la disciplina prevista dal codice risponde ad un ragionevole impianto logico scelto dal legislatore del 1989 e non configge con il principio costituzionale della impugnabilità delle sentenze e dei provvedimenti previsto dall'art. 111 Cost. ne' con il principio di uguaglianza e con l'inviolabilità della difesa (v. Cass. sez. 3 n. 34 del 1997, rv. 208105). Il problema si inquadra in quello più generale della impugnabilità di vari tipi di provvedimenti emessi nelle indagini la cui procedura non è disciplinata autonomamente, bensì soltanto attraverso il richiamo alle " forme previste dall'art. 127 c.p.p." (v, nel caso de quo, art. 435 c.p.p., comma 3). Da tempo la giurisprudenza prevalente, anche delle Sezioni Unite di questa Corte (v. Sezioni Unite Bernini, n. 17 del 1992, rv. 191786, e, da ultimo, Sezioni Unite Eboli, n. 7946 del 2008, rv. 238597), nell'ambito di una comparazione dei vari procedimenti in cui è richiamato il modus procedendi di cui all'art. 127 c.p.p., ma non è contemporaneamente previsto un mezzo specifico di impugnazione avverso il provvedimento finale, hanno concluso nel senso che, salvo norme contrarie, il ricorso è tendenzialmente inammissibile quando in queste viene fatto mero richiamo alle "forme previste dall'art.127 c.p.p." (o altre equivalenti come "secondo le forme", " con le forme", "osservando le forme") ed è, invece, legittimo quando viene operato un rinvio recettizio con la diversa espressione" a norma dell'art. 127 c.p.p.", come ad esempio nel caso previsto dall'art.263 c.p.p., comma 5 in tema di procedimento per la restituzione delle cose sequestrate.
Più in generale la giurisprudenza di gran lunga prevalente ha escluso, in relazione ad istituti diversi, ma sotto un certo profilo assimilabili a quello in esame, perché tipici della fase delle indagini, come la proroga del termine di chiusura delle indagini preliminari (v. Cass. sez. 6, n. 3484 del 1991, rv. 189050) o l'archiviazione (Cass. sez. 5, n. 2792 del 1999, rv. 214235) che il provvedimento finale del procedimento sia sempre ricorribile per cassazione in forza della disposizione di cui al comma 7 dell'art.127 c.p.p. (v. per tutte Cass. sez 5, n. 5 del 1996, rv 204475,
Telleri, la quale precisa che una regola di tale tipo sarebbe inspiegabile con riferimento a quelle disposizioni che, pur prevedendo la procedura camerale di cui all'art. 127 c.p.p., stabiliscono poi espressamente la ricorribilità per cassazione del relativo provvedimento definitorio).
È stato precisato, sempre dalle Sezioni Unite di questa Corte (v. in particolare sentenza Eboli), che, ferma restando la opzione interpretativa generale per cui il semplice richiamo alle "forme", non accompagnato dall'esplicita ricorribilità per cassazione, prevede esclusivamente il rispetto delle garanzie procedurali, ma non anche la impugnabilità del provvedimento conclusivo, vi sono peraltro dei provvedimenti definitori di procedimenti, pur se incidentali, destinati ad incidere su diritti soggettivi (come quello di cui all'art. 263 c.p.p.), che non possono essere ritenuti sottratti al ricorso per cassazione, proprio perché definitori ed incidenti su diritti soggettivi privati (nel caso dell'art. 263 c.p.p. sul diritto di proprietà).
Ciò posto, tornando alla questione che qui interessa relativa alla ammissibilità o meno del ricorso per cassazione contro il provvedimento che dispone la revoca della sentenza di non luogo a procedere, l'art. 435 c.p.p. prevede che il procedimento si svolga "con le forme" di cui all'art. 127 c.p.p., ma non prevede la impugnabilità di tale provvedimento, mentre all'art. 437 c.p.p. prevede invece espressamente la impugnabilità, da parte del Pubblico Ministero, del diverso provvedimento che dichiara inammissibile o rigetta il provvedimento di revoca. In tale ambito ed alla luce della ricostruzione degli istituti offerta ripetutamente dalle Sezioni Unite di questa Corte appare corretta la interpretazione per cui la ricorribilità del provvedimento che nega la riapertura delle indagini, è in linea con il "sistema" poiché chiude definitivamente il procedimento e non consente quindi altro rimedio, neppure successivo, mentre il provvedimento che dispone la revoca determina l'avvio del nuovo procedimento e quindi la possibilità di esperire tutti i rimedi, anche concernenti incidentalmente il provvedimento che ha disposto la riapertura, nel successivo corso del procedimento. La mancata previsione legislativa del ricorso immediato contro il provvedimento di riapertura delle indagini ha quindi una sua ratio che lo giustifica, anche alla stregua della ragionevole durata del processo che non può essere esposto a continui ricorsi per cassazione relativi ai numerosi procedimenti incidentali che si innestano nel processo principale, tranne il caso in cui riguardino la libertà personale.
A tale stregua il rilievo contenuto nella sentenza n. 29175 del 2005, onde giustificare la impugnabilità del provvedimento di revoca per mancato rispetto delle regole procedurali, non appare convincente poiché non vi è alcuna ragione per cui nel successivo corso del procedimento possano essere fatti valere i soli motivi di merito e non anche quelli procedimentali.
Non si ritiene in ogni caso di rimettere il contrasto alle Sezioni Unite di questa Corte, come richiesto dal ricorrente, posto anche che, comunque, nella fattispecie in esame il contrasto sarebbe inesistente poiché risulta dal provvedimento impugnato (pag. 7) che era stata fissata la udienza partecipata ex art. 127 c.p.p. in data 13 luglio 2007, in esito alla quale, sulle conclusioni esposte dalle parti, era stato adottato il provvedimento impugnato nel pieno rispetto di tutte le regole procedimentali di cui alì art. 127. Tanto è vero che il ricorrente non prospetta motivi di ricorso relativi a violazioni di norme procedimentali riguardanti la ordinanza di revoca delle sentenze di non luogo a procedere, bensì diverse questioni procedimentali relative alla competenza del P.M. e del GIP Distrettuale, oltre che alla asserita mancanza degli elementi che avrebbero giustificato la riapertura delle indagini. Il ricorso deve essere quindi dichiarato inammissibile poiché proposto contro un provvedimento non ricorribile immediatamente bensì contestabile incidentalmente in relazione ai successivi provvedimenti ricorribili basati su tale presupposto. Per completezza si rileva che il ricorrente, in realtà, ha già proposto più volte le stesse doglianze prospettate con l'attuale ricorso, con riguardo a separate ordinanze di custodia cautelare che lo hanno colpito per altri reati (v. sentenza n. 21073 del 2007), ma anche con riguardo proprio alla ordinanza di custodia cautelare emessa nella stessa data del provvedimento ora impugnato per l'omicidio ZE a seguito della riapertura delle indagini (v. sentenza n. 18857 del 2008) e questa Corte le ha tutte respinte condividendo le risposte già date all'indagato dal GIP Distrettuale e poi dal Tribunale del riesame, perfettamente collimanti con quelle esposte nell'elaborato provvedimento del 23 luglio 2007 impugnato nell'attuale procedimento.
In particolare, con riguardo alla competenza del GIP distrettuale, alla utilizzabilità degli atti acquisiti in altri procedimenti ed alla applicabilità dell'art. 51 c.p.p., comma 3 e art. 328 c.p.p., comma 1 bis, è stato rilevato che il nuovo criterio di competenza,
introdotto con il D.L. n. 367 del 1991, che ha attribuito alla Procura Distrettuale Antimafia ed al GIP Distrettuale la competenza per i reati commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis ovvero al fine di agevolare le associazioni mafiose, trattandosi di norma processuale, si applica ai procedimenti iniziati successivamente alla entrata in vigore di tale normativa, con ciò intendendosi quelli iscritti successivamente, indipendentemente dalla data di commissione del reato, e che il procedimento in esame era appunto iniziato dopo il 1991 posto che era stato iscritto nel 2001 dal P.M. presso la DDA di Catanzaro a carico di PI ed altri ed a tale procedimento erano stati poi riuniti altri successivi procedimenti, fra cui quello n. 3060/03 nel cui ambito era stata autorizzata la riapertura delle indagini e quello n 2154/03 in cui erano state acquisite le nuove investigazioni che avevano portato alla riapertura delle indagini;
non rilevando poi neppure la circostanza che, al momento della commissione del fatto, non fosse stata ancora introdotta la ipotesi criminosa di cui all'art. 416 bis c.p., poiché l'art. 51 c.p.p., comma 3 bis contempla, fra gli altri,
i "delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art.416 c.p. bis ovvero ai fine di agevolare le associazione previste da detto articolo" e cioè i delitti oggettivamente commessi per agevolare la attività delle associazioni mafiose, indipendentemente dalla contestazione della aggravante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7 convertito nella L. n. 203 del 1991, che non è infatti richiamata, come tale, nella disposizione processuale, la quale fa invece riferimento al dato materiale ed oggettivo della esistenza di una associazione di tipo mafioso che tale era anche prima del riconoscimento legislativo.
Ed anche con riguardo alle altre questioni riproposte in questa sede è strato rilevato, con argomentazioni del tutto condivisibili, che il riepilogo delle nuove emergenze procedimentali contenuto nel provvedimento impugnato autorizzava la revoca, trattandosi di elementi di prova che risultavano acquisiti "aliunde" nel corso di indagini estranee al procedimento già definito, in quanto provenienti da altro procedimento nel cui ambito erano state offerte ed acquisite le propalazioni dei collaboratori di giustizia, come tali utilizzabili ai fini della revoca della sentenza di non luogo a procedere a carico di LO ed anche della applicazione della misura cautelare a carico del suddetto indagato, già in precedenza prosciolto (v. Cass. Sez. un. N. 8 del 2000, rv. 215412). Il ricorso per cassazione deve essere in definitiva dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in Euro 1.000,00 ai sensi dell'art. 616 c.p.p..
P.Q.M.
LA CORTE PRIMA SEZIONE PENALE Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di 1.000 Euro alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 3 luglio 2008.
Depositato in Cancelleria il 31 luglio 2008