Sentenza 19 aprile 2007
Massime • 1
I verbali di dichiarazioni rese in un diverso procedimento sono legittimamente acquisiti anche quando, rispetto al procedimento "ad quem", siano stati formati dopo la pronuncia di archiviazione e prima del provvedimento di riapertura delle indagini.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 19/04/2007, n. 21073 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21073 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 19/04/2007
Dott. SILVESTRI Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - N. 1688
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. URBAN Giancarlo - Consigliere - N. 003566/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) LL SE, N. IL 11/01/1958;
avverso ORDINANZA del 03/11/2006 TRIB. LIBERTÀ di CATANZARO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIORDANO UMBERTO;
sentite le conclusioni del P.G. Dott. Consolo che ha chiesto il rigetto del ricorso;
Sentito il difensore avv. Cinnante.
OSSERVA
IR EP è stato raggiunto da ordinanza di custodia in carcere emessa il 13/10/06 dal GIP del Tribunale di Catanzaro perché ritenuto gravemente indiziato di concorso nell'omicidio volontario aggravato di LE Nelso avvenuto in San Lucido il 22/2/83. Le indagini su questo omicidio erano state più volte interrotte da provvedimenti di non doversi procedere per essere ignoti gli autori del reato e di archiviazione, l'ultimo dei quali emesso dal GIP del Tribunale di Catanzaro il 14/10/99.
Dopo che lo stesso GIP il 16/3/06, sulla base di informativa del R.O.S. del 27/10/05, ha autorizzato la riapertura delle indagini, sono state acquisite le dichiarazioni rese in altri procedimenti dai collaboratori di giustizia NO NC (interrogatorio del 18/2/97 nel procedimento c.d. Garden, confermato il 26/5/04) e AG RT (interrogatorio del 15/1/03 nel procedimento c.d. Luce, confermato il 26/7/05).
Gli indizi a carico ELIR sono stati principalmente desunti dalla chiamata in correità del NO, il quale ha in sintesi dichiarato: che l'uccisione del LE era stata decisa, su sollecitazione da parte di tale Calvano Romeo, per contrasti insorti all'interno del gruppo mafioso cosentino, stanziato anche in San Lucido, di cui egli era a capo;
che della necessità di eliminarlo si era discusso più volte con gli altri membri del gruppo tra cui l'IR (detto "vecchierella") e che costui e AG CE, fratello del menzionato collaboratore, si erano recati da lui in Sila, ove si era rifugiato, per ribadirgli l'urgenza di provvedere al riguardo;
e che, con il suo benestare, i materiali esecutori del delitto erano poi stati gli stessi IR e AG CE i quali, insieme a tale RU IA, avevano freddato il LE con colpi di arma da fuoco nei pressi ELabitazione del Calvano. Il provvedimento restrittivo è stato confermato dal locale Tribunale, in sede di riesame, con ordinanza in data 3/11/06. Il Giudice del riesame ha anzitutto respinto varie questioni con cui la difesa ELindagato aveva eccepito: l'incompetenza funzionale ELufficio del GIP distrettuale di Catanzaro;
la nullità del provvedimento restrittivo per violazione ELart. 178 c.p.p., lett. a), e del principio del Giudice naturale, per non essere la designazione del magistrato che l'ha emesso (la Dott. Macrì) avvenuta nel rispetto dei criteri tabellari;
la illegittimità della riapertura delle indagini e la conseguente inutilizzabilità delle dichiarazioni dei collaboratori per violazione ELart. 414 c.p.p.;
la inutilizzabilità di tali dichiarazioni anche per violazione della L. 13 febbraio 2001, n. 45, art. 16 quater. Quanto alla condizione di cui all'art. 273 c.p.p., il Tribunale ha ritenuto che la chiamata diretta in correità formulata dal NO nei confronti ELindagato trovasse il necessario riscontro individualizzante nelle dichiarazioni de relato del AG RT, il quale ha riferito di avere appreso del coinvolgimento nel delitto ELIR da quanto gli avevano detto costui e il fratello AG CE.
Quanto infine alle esigenze cautelari, il Tribunale ha ritenuto che fossero desumibili dal contesto mafioso, dalla gravità della pena prevista per il reato addebitato e dalle efferate modalità del fatto.
Contro la decisione del Giudice del riesame il difensore ELIR ha ricorso per cassazione, integrato da memoria, con il quale ripropone le questioni di carattere procedurale e deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'esistenza dei gravi indizi e delle esigenze cautelari.
Sostiene in particolare il ricorrente, quanto agli indizi, che il Tribunale ha ritenuto le dichiarazioni del AG RT concordanti nel nucleo essenziale con quelle del NO, e quindi idonee a riscontrarle, in quanto ne ha travisato il contenuto - ove ha affermato che anche il AG avrebbe indicato l'IR come autore materiale del crimine, mentre il predetto collaboratore nel verbale del 26/7/05 ha escluso, sulla base delle informazioni in suo possesso, che avesse partecipato alla fase esecutiva - e non ha tenuto conto di altre divergenze.
Le questioni di carattere procedurale sono prive di fondamento. La competenza del Giudice distrettuale è stata correttamente ritenuta, ai sensi ELart. 51 c.p.p., per la chiara matrice mafiosa ELomicidio del LE, non messa in discussione nei motivi di gravame, rilevante anche se per ragioni cronologiche non è stata formalmente contestata;
e vi è stata d'altra parte identità tra l'ufficio che in data 16/3/06 ha autorizzato la riapertura delle indagini e quello che il 14/10/99 aveva emesso l'ultimo decreto di archiviazione, trattandosi in entrambi i casi del GIP del Tribunale di Catanzaro.
Del pari correttamente il Tribunale ha rilevato, quanto alla designazione del magistrato appartenente alla sezione GIP che ha emesso il provvedimento restrittivo, che essendo la stessa avvenuta con provvedimento del Presidente di tale sezione, titolare del relativo potere, non si verserebbe comunque, se anche vi fosse stata la denunciata (peraltro nei motivi di ricorso non specificata) inosservanza dei criteri tabellari cui fa riferimento l'art. 7 ter ELordinamento giudiziario, in ipotesi di violazione di principi e canoni essenziali idonea a incidere sulla costituzione e sulle condizioni di capacità del Giudice.
Se è vero infatti, come questa Sezione ha avuto occasione di affermare nelle sentenze 7/5/03, P.M. in proc. Solito e altri, rv. 227.212 e 30/3/05, Perronace, rv. 231.338, che la generale operatività ELart. 33 c.p.p., comma 2, - secondo cui non si considerano attinenti alla capacità del Giudice le disposizioni sulla destinazione del giudice agli uffici giudiziali e alle sezioni, sulla formazione dei collegi e sulla assegnazione dei processi a sezioni, collegi e Giudici - incontra un limite nel principio di precostituzione del Giudice naturale posto a garanzia ELimparzialità degli organi giudiziari, le citate decisioni fanno però entrambe riferimento, come nella seconda è stato puntualizzato, non già ad ogni situazione in cui nella designazione del Giudice si sia verificata qualche irregolarità ma solo a quelle, cui il caso di specie è estraneo, del tutto extra ordinerei, caratterizzate da arbitrio proprio al fine di costituire, in violazione del suddetto principio costituzionale, un Giudice ad hoc. Ineccepibilmente sono state ritenute utilizzabili le dichiarazioni rese dal NO e dal AG RT nel periodo intercorrente tra l'ultima archiviazione e la riapertura delle indagini in quanto raccolte in altri procedimenti e ritualmente acquisite ai sensi ELart. 238 c.p.p., (cfr. al riguardo Sez. 5^, 12/2/99, Rubino e altri, rv. 212.881 e Sez. 1^ 1/4/03, P.M. in proc. Selliamone, rv. 224.519).
La riapertura delle indagini d'altra parte è avvenuta, contrariamente a ciò che si sostiene nel ricorso, in modo del tutto legittimo, non avendo sotto questo profilo rilievo il fatto, su cui molto si insite nei motivi, che il NO e il AG RT prima del provvedimento di archiviazione avessero già reso in questo procedimento, rispettivamente il 29/9/93 e il 12/6/95, dichiarazioni di analogo contenuto rispetto a quelle sulla cui base il 13/10/06 è stata emessa, per la prima volta, l'ordinanza custodiale nei confronti ELIR.
Occorre invero in proposito ricordare che a norma ELart. 414 c.p.p., perché il P.M. possa richiedere e il Giudice autorizzare la riapertura delle indagini non occorre - diversamente da quanto è stabilito dall'art. 434 c.p.p., ai fini della revoca della sentenza di non luogo a procedere - che sopravvengano o si scoprano nuove fonti di prova, ma solamente che si presenti la "esigenza di nuove investigazioni", il che nel caso di specie, come evidenziato nei provvedimenti del GIP e del Tribunale, si è verificato con le dichiarazioni rese nei procedimenti "Garden" e "Luce" dai suddetti collaboratori riguardanti, oltre alle già note modalità dello specifico episodio, il più ampio contesto in cui l'omicidio del LE era maturato e tali quindi da apparire in prospettiva suscettibili, secondo una valutazione che va effettuata con giudizio ex ante, di portare ad approfondimenti e integrazioni e a una migliore comprensione del materiale già acquisito. L'ordinanza impugnata non merita infine censura neppure ove ha ritenuto che le disposizioni previste dalla normativa sui collaboratori introdotte dalla L. 13 febbraio 2001, n. 45, non siano applicabili nell'ipotesi di collaborazioni, come quelle del NO e del AG RT, iniziate prima della sua entrata in vigore. La disposizione transitoria di cui all'art. 25 della citata legge, ha infatti esteso le nuove prescrizioni solo a chi abbia semplicemente manifestato la volontà di collaborare, ma non abbia ancora di fatto iniziato a rendere dichiarazioni collaborative, prima ELentrata in vigore della novella legislativa (cfr. al riguardo, tra le molte, Sez. 6^ 4/6/03, Torrisi, rv. 226.658 e Sez. 5^ 1/3/02, Di Dio e altro, rv. 221.909).
Tutto ciò premesso, merita invece accoglimento il motivo di ricorso - assorbente rispetto ad ogni altra questione attinente all'esistenza delle condizioni che legittimano l'applicazione delle misure coercitive - in cui si evidenzia l'equivoco in cui è caduto il giudice del riesame alla pag. 12 ELordinanza impugnata ove si afferma che anche il AG RT, così come il NO, nelle dichiarazioni rese il 26/7/05 avrebbe indicato l'IR come esecutore materiale ELomicidio del LE insieme a suo fratello AG CE.
Dal verbale delle suddette dichiarazioni testualmente riportato alle pag. 546/548 ELordinanza del GIP risulta invece che il collaboratore, parlando dei predetti IR e AG CE, si è così espresso: "...loro hanno acconsentito, però non hanno avuto nessun ruolo nell'esecuzione, e infatti all'omicidio poi alla fine avrebbero partecipato se non sbaglio NT De RO, RU e TI se non sbaglio...".
Trattasi all'evidenza di errore non privo di apprezzabile incidenza sull'iter motivazionale, che risulta così viziato, con cui il Tribunale è pervenuto alla valutazione di idoneità delle dichiarazioni del AG RT a costituire sufficiente riscontro individualizzante alla chiamata in correità formulata dal NO nei confronti ELIR, anche perché a pag. 13 ELordinanza si argomenta in tal senso rilevando come le dichiarazioni in questione derivino "da fonte, de relato si, ma qualificata" proprio perché provenienti da soggetti non solo in qualche modo coinvolti nell'assassinio ma che ad esso avevano partecipato personalmente. Si impone pertanto senz'altro, sotto questo profilo, una soluzione di annullamento con rinvio ELordinanza impugnata per nuovo esame in esito al quale venga riformulato, in piena libertà ma sulla base del reale contenuto delle dichiarazioni rese dal AG RT, il giudizio di merito in ordine all'esistenza dei gravi indizi a carico ELindagato.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Catanzaro. Dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del provvedimento al direttore EListituto penitenziario ai sensi ELart. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma, il 19 aprile 2007.
Depositato in Cancelleria il 28 maggio 2007