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Sentenza 15 marzo 2023
Sentenza 15 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/03/2023, n. 11143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11143 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da AL NG, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 12/04/2022 della Corte di appello di Palermo visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del consigliere Ombretta Di Giovine;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Nicola Lettieri, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile. Penale Sent. Sez. 6 Num. 11143 Anno 2023 Presidente: VILLONI ORLANDO Relatore: DI GIOVINE OMBRETTA Data Udienza: 21/02/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Palermo, riformando parzialmente la sentenza di primo grado, dichiarava non doversi procedere nei confronti di NG AL per la contravvenzione di cui all'art. 4, comma 2, legge 18 aprile 1975, n. 110, e confermava invece la condanna dello stesso per i reati di lesioni aggravate (art. 582, 585 cod. pen.) e calunnia (art. 368 cod. pen.) nei confronti di CL RA. 2. Avverso la sentenza presenta ricorso NG AL che, per il tramite del suo difensore, avvocato Salvatore Re, articola i seguenti tre motivi di ricorso. 2.1. Erronea applicazione della legge penale per erronea applicazione delle prove. I giudici non avrebbero raggiunto lo standard probatorio della ragionevole certezza, in relazione ai fatti di reato, non avendo debitamente considerato le peculiarità psicologiche di AL, fragile ed emotivamente labile, con agito puerile e di protesta, incline a comportamenti petulanti, ma non minacciosi;
avrebbero trascurato l'evidente inferiorità fisica di AL rispetto alla parte offesa RA, suo cognato, per ragioni di statura ed anche, all'epoca dei fatti, di condizioni di salute;
avrebbero tralasciato di valutare che il mancato rinvenimento del cacciavite con cui AL avrebbe ferito RA non consentiva di ritenere raggiunta la prova delle lesioni, peraltro reciproche. La Corte d'appello non avrebbe fatto corretta applicazione dell'insegnamento di Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214, la quale sollecita i giudici nella ricerca di riscontri alle dichiarazioni della persona offesa quando vi sia stata costituzione di parte civile, così come, deve inferirsi, in ogni caso in cui la narrazione della persona offesa possa essere inquinata da interessi di natura economica, il che accadeva nel caso di specie in cui, oltretutto, le denunce-querele erano reciproche. 2.2. Erronea applicazione della legge penale per errata valutazione delle prove in merito alla calunnia. L'imputato riteneva a buon diritto di essere stato vittima dell'aggressione fisica da parte del cognato, che gli aveva procurato una contusione addominale attestata da certificato medico e guaribile in cinque giorni. Mancava dunque il dolo di calunnia. 2.3. Violazione della legge penale in relazione alla dosimetria della pena e alla mancata esclusione della circostanza aggravante delle lesioni. Poiché non è stato rinvenuto il cacciavite ed essendo l'attendibilità delle dichiarazioni della parte offesa offuscata dalla presenza di interessi economici in capo alla stessa, si sarebbe dovuta escludere l'aggravante dell'arma e dichiarare non doversi procedere, residuando l'ipotesi base di lesioni, in relazione alla quale la querela è stata rimessa. 2 Inoltre, alla luce delle condizioni e della personalità dell'imputato, la pena risulta sproporzionata per eccesso e non conforme alle funzioni, rieducative, retributive e preventive. 3. Il procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, e dell'art. 16, comma 1, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla I. 25 febbraio 2022, n. 15. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso, largamente versato in fatto, reitera deduzioni già ampiamente confutate, con motivazione esaustiva ed esente da vizi di logicità, tantomeno manifesti, dai giudici di merito. 2. In particolare, quanto al primo motivo di ricorso, secondo il consolidato insegnamento di questa Corte nella sua più autorevole composizione (Sez. U. n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214), richiamato peraltro dal ricorrente, le regole dettate dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone, precisando altresì come, nel caso in cui la persona offesa si sia costituita parte civile, può essere opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi. In modo del tutto corretto, pertanto, la Corte d'appello, nel confermare la ricostruzione operatq in primo grado, ha ribadito che le dichiarazioni della parte offesa RA, comunque ritenuta attendibile in ragione della linearità del suo racconto, avevano trovato riscontro nella verifica sull'utenza telefonica, dalla quale si evincevano numerose telefonate di AL a RA, nonché, e soprattutto, nei verbali di accertamenti urgenti sul luogo, in cui la polizia giudiziaria attestava che, al suo arrivo, il campanello del citofono dell'abitazione dei coniugi RA-AL era rotto e la mano di RA sanguinante. I giudici del tutto coerentemente hanno, di conseguenza, ritenuto irrilevanti le deduzioni congetturali sviluppate dalla difesa a partire dalle peculiarità psicologiche e/o dall'inferiorità fisica di AL rispetto a RA nonché, a fortiori, il mancato rinvenimento del cacciavite con cui RA ha dichiarato di essere stato colpito da AL. 3 3. Analogamente, la Corte di appello aveva già replicato - anche qui, in modo completo e coerente - alle deduzioni contenute nel secondo motivo di ricorso, osservando come la circostanza che AL sia stato a sua volta colpito da RA nulla togliesse alla falsità della incolpazione, essendo stato provato che AL infilzò con il cacciavite la mano di RA e non viceversa, come sostenuto da AL nella querela. Sul punto si precisa che sussiste il reato di calunnia anche quando il fatto, oggetto della falsa incolpazione, sia diverso e più grave di quello effettivamente commesso dalla persona incolpata, condizione che si verifica allorché la diversità, incidendo sull'essenza del fatto, riguardi modalità essenziali della sua realizzazione, che ne modifichino l'aspetto strutturale e incidano sulla sua maggiore gravità ovvero sulla sua identificazione (Sez. 6, n. 9874 del 26/01/2016, Ferrelli, Rv. 266730; Sez. 5, n. 14202 del 29/01/2015, Messina, Rv. 264784), sicché esso permarrebbe, a maggior ragione, laddove RA, come pure il giudice di appello reputa ragionevole, avesse reagito all'aggressione di AL. 4. In risposta al terzo motivo di ricorso, non meriterebbe, infine, di essere specificato, sulla scia di quanto già fatto dalla Corte di appello, come, sebbene il cacciavite non sia mai stato rinvenuto, il suo uso è cristallizzato nel compendio probatorio alla cui formazione hanno concorso le dichiarazioni della parte offesa, la refertazione medica della ferita ad opera del pronto soccorso nonché il verbale di accertamenti urgenti già citato, sicché tanto basta ai fini della configurabilità delle lesioni aggravate dall'uso dell'arma. 5. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento delle somme indicate nel dispositivo, ritenute eque, in favore della Cassa delle ammende, in applicazione dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21/02/2023
udita la relazione del consigliere Ombretta Di Giovine;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Nicola Lettieri, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile. Penale Sent. Sez. 6 Num. 11143 Anno 2023 Presidente: VILLONI ORLANDO Relatore: DI GIOVINE OMBRETTA Data Udienza: 21/02/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Palermo, riformando parzialmente la sentenza di primo grado, dichiarava non doversi procedere nei confronti di NG AL per la contravvenzione di cui all'art. 4, comma 2, legge 18 aprile 1975, n. 110, e confermava invece la condanna dello stesso per i reati di lesioni aggravate (art. 582, 585 cod. pen.) e calunnia (art. 368 cod. pen.) nei confronti di CL RA. 2. Avverso la sentenza presenta ricorso NG AL che, per il tramite del suo difensore, avvocato Salvatore Re, articola i seguenti tre motivi di ricorso. 2.1. Erronea applicazione della legge penale per erronea applicazione delle prove. I giudici non avrebbero raggiunto lo standard probatorio della ragionevole certezza, in relazione ai fatti di reato, non avendo debitamente considerato le peculiarità psicologiche di AL, fragile ed emotivamente labile, con agito puerile e di protesta, incline a comportamenti petulanti, ma non minacciosi;
avrebbero trascurato l'evidente inferiorità fisica di AL rispetto alla parte offesa RA, suo cognato, per ragioni di statura ed anche, all'epoca dei fatti, di condizioni di salute;
avrebbero tralasciato di valutare che il mancato rinvenimento del cacciavite con cui AL avrebbe ferito RA non consentiva di ritenere raggiunta la prova delle lesioni, peraltro reciproche. La Corte d'appello non avrebbe fatto corretta applicazione dell'insegnamento di Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214, la quale sollecita i giudici nella ricerca di riscontri alle dichiarazioni della persona offesa quando vi sia stata costituzione di parte civile, così come, deve inferirsi, in ogni caso in cui la narrazione della persona offesa possa essere inquinata da interessi di natura economica, il che accadeva nel caso di specie in cui, oltretutto, le denunce-querele erano reciproche. 2.2. Erronea applicazione della legge penale per errata valutazione delle prove in merito alla calunnia. L'imputato riteneva a buon diritto di essere stato vittima dell'aggressione fisica da parte del cognato, che gli aveva procurato una contusione addominale attestata da certificato medico e guaribile in cinque giorni. Mancava dunque il dolo di calunnia. 2.3. Violazione della legge penale in relazione alla dosimetria della pena e alla mancata esclusione della circostanza aggravante delle lesioni. Poiché non è stato rinvenuto il cacciavite ed essendo l'attendibilità delle dichiarazioni della parte offesa offuscata dalla presenza di interessi economici in capo alla stessa, si sarebbe dovuta escludere l'aggravante dell'arma e dichiarare non doversi procedere, residuando l'ipotesi base di lesioni, in relazione alla quale la querela è stata rimessa. 2 Inoltre, alla luce delle condizioni e della personalità dell'imputato, la pena risulta sproporzionata per eccesso e non conforme alle funzioni, rieducative, retributive e preventive. 3. Il procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, e dell'art. 16, comma 1, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla I. 25 febbraio 2022, n. 15. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso, largamente versato in fatto, reitera deduzioni già ampiamente confutate, con motivazione esaustiva ed esente da vizi di logicità, tantomeno manifesti, dai giudici di merito. 2. In particolare, quanto al primo motivo di ricorso, secondo il consolidato insegnamento di questa Corte nella sua più autorevole composizione (Sez. U. n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214), richiamato peraltro dal ricorrente, le regole dettate dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone, precisando altresì come, nel caso in cui la persona offesa si sia costituita parte civile, può essere opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi. In modo del tutto corretto, pertanto, la Corte d'appello, nel confermare la ricostruzione operatq in primo grado, ha ribadito che le dichiarazioni della parte offesa RA, comunque ritenuta attendibile in ragione della linearità del suo racconto, avevano trovato riscontro nella verifica sull'utenza telefonica, dalla quale si evincevano numerose telefonate di AL a RA, nonché, e soprattutto, nei verbali di accertamenti urgenti sul luogo, in cui la polizia giudiziaria attestava che, al suo arrivo, il campanello del citofono dell'abitazione dei coniugi RA-AL era rotto e la mano di RA sanguinante. I giudici del tutto coerentemente hanno, di conseguenza, ritenuto irrilevanti le deduzioni congetturali sviluppate dalla difesa a partire dalle peculiarità psicologiche e/o dall'inferiorità fisica di AL rispetto a RA nonché, a fortiori, il mancato rinvenimento del cacciavite con cui RA ha dichiarato di essere stato colpito da AL. 3 3. Analogamente, la Corte di appello aveva già replicato - anche qui, in modo completo e coerente - alle deduzioni contenute nel secondo motivo di ricorso, osservando come la circostanza che AL sia stato a sua volta colpito da RA nulla togliesse alla falsità della incolpazione, essendo stato provato che AL infilzò con il cacciavite la mano di RA e non viceversa, come sostenuto da AL nella querela. Sul punto si precisa che sussiste il reato di calunnia anche quando il fatto, oggetto della falsa incolpazione, sia diverso e più grave di quello effettivamente commesso dalla persona incolpata, condizione che si verifica allorché la diversità, incidendo sull'essenza del fatto, riguardi modalità essenziali della sua realizzazione, che ne modifichino l'aspetto strutturale e incidano sulla sua maggiore gravità ovvero sulla sua identificazione (Sez. 6, n. 9874 del 26/01/2016, Ferrelli, Rv. 266730; Sez. 5, n. 14202 del 29/01/2015, Messina, Rv. 264784), sicché esso permarrebbe, a maggior ragione, laddove RA, come pure il giudice di appello reputa ragionevole, avesse reagito all'aggressione di AL. 4. In risposta al terzo motivo di ricorso, non meriterebbe, infine, di essere specificato, sulla scia di quanto già fatto dalla Corte di appello, come, sebbene il cacciavite non sia mai stato rinvenuto, il suo uso è cristallizzato nel compendio probatorio alla cui formazione hanno concorso le dichiarazioni della parte offesa, la refertazione medica della ferita ad opera del pronto soccorso nonché il verbale di accertamenti urgenti già citato, sicché tanto basta ai fini della configurabilità delle lesioni aggravate dall'uso dell'arma. 5. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento delle somme indicate nel dispositivo, ritenute eque, in favore della Cassa delle ammende, in applicazione dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21/02/2023