Sentenza 14 luglio 1998
Massime • 1
Ai fini della concessione del beneficio della detenzione domiciliare prevista dall'art. 47-ter della legge n. 354 del 1975 (cd. ordinamento penitenziario), le condizioni di salute particolarmente gravi non necessariamente devono consistere in patologie incompatibili con lo stato di detenzione o comunque dalla prognosi infausta, ben potendo essere ravvisate in una o più alterazioni della funzionalità psico-fisica del condannato, caratterizzate dalla necessità di costanti contatti con i presidi sanitari extracarcerari, da un elevato grado di intensità e dall'idoneità a rendere ancora più afflittiva l'espiazione della pena in istituto penitenziario.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 14/07/1998, n. 4283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4283 |
| Data del deposito : | 14 luglio 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di consiglio
Dott. PIROZZI ENZO Presidente del 14.07.1998
1.Dott. LOSANA CAMILLO Consigliere SENTENZA
2.Dott. MABELLINI ANNA " N.4283
3.Dott. SILVESTRI GIOVANNI " REGISTRO GENERALE
4.Dott. TARDINO VINCENZO LUIGI " N.14341/1998
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
1)VA BL RO n. il 14.12.1943
avverso ordinanza del 23.09.1997 TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA di TORINO sentita la relazione fatta dal consigliere SILVESTRI GIOVANNI lette le conclusioni del P.G. Dr. Di Zenzo che ha chiesto il rigetto del ricorso, con la condanna alle spese;
RITENUTO
- che, con ordinanza del 23.9.1997, il Tribunale di Sorveglianza di Torino ha respinto la richiesta presentata da VA BL BE ritenendo insussistenti le condizioni prescritte dall'art. 47 ter ord. pen. per la concessione della detenzione domiciliare;
- che il condannato ha proposto ricorso per cassazione chiedendo l'annullamento dell'ordinanza per violazione dell'art. 47 ter e per carenza di motivazione in ordine alla valutazione delle reali condizioni patologiche;
- che il ricorso è infondato, in quanto la struttura logica e giuridica della motivazione dell'ordinanza impugnata è esente dai vizi denunciati dal ricorrente;
- che nella giurisprudenza di questa Corte è stato precisato che, ai fini della concessione della misura alternativa della detenzione domiciliare prevista dall'art. 47 ter ord. pen., le condizioni di salute particolarmente gravi non necessariamente devono consistere in patologie incompatibili con lo stato di detenzione o comunque dalla prognosi infausta, ben potendo essere ravvisate in una o più alterazioni della funzionalità psico-fisica del condannato, caratterizzate dalla necessità di costanti contatti con i presidi sanitari extracarcerari, da un elevato grado di intensità e dall'idoneità a rendere ancora più afflittiva l'espiazione della pena in istituto penitenziario (Cass., Sez. I, 30 gennaio 1995, De Vincenzo;
Cass., Sez. I, 5 luglio 1994, Antonacci;
Cass., Sez. I, 21 novembre 1991, Bellitto;
Cass., Sez. I, 25 giugno 1990, Bonifazi);
- che il giudice di merito ha dato esatta applicazione alla normativa di cui all'art. 47 ter ord. pen. in quanto, con motivazione immune da vizi logici e giuridici, è stato accertato che le condizioni di salute del condannato, risultanti dalla documentazione clinica allegata all'istanza, non presentano il requisito della particolare gravità ne' sono tali da richiedere costanti contatti con i presidi sanitari territoriali, ben potendo attuarsi le necessarie terapie all'interno delle strutture sanitarie del carcere;
- che, pertanto, l'infondatezza delle censure giustifica il rigetto del ricorso con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali;
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 14 luglio 1998.
Depositato in Cancelleria il 28 settembre 1998