Sentenza 10 gennaio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 10/01/2003, n. 258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 258 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2003 |
Testo completo
6 E 8 N 9 E 1 2 O REPUBBLICA ITALIANA R / I . 4 A Z / N 6 N A . 2 I R L IN NOME DEL POPOLO ITALIANO T R R P S . I P SUPRLA CORTE SUPRI0 0 5 8 /A ICASSAZIONE . G D A E L R E B Oggetto D A A I T D S Procedimento 1 N SEZIONI UNITI CIVILI E E 1 S diware a . ano del mafisinate N Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: DELLI PRISCOLI-Primo Presidente f.f.-Dott. Mario R.G.N. 14631/02 Cron. 434 - Presidente di sezione Dott. Vittorio DUVA Dott. Rafaele CORONA Presidente di sezione Rep. Ud. 24/10/02Dott. Antonino ELEFANTE - Consigliere - Consigliere Dott. Giandonato NAPOLETANO Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI Consigliere Rel. Consigliere Dott. Luigi Francesco DI NANNI - - Consigliere Dott. IA Gabriella LUCCIOLI Consigliere Dott. Guido VIDIRI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ... SE AR TT, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE REGINA MARGHERITA 278, presso lo studio dell'avvocato STEFANO GIOVE, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato FRANCESCO FUGAZZOLA, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente 2002
contro
PROCURATORE GENERALE 1169 MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, -1- PRESSO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA;
intimati avverso la sentenza n. 148/01 del Consiglio superiore magistratura, depositata il 08/03/02; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/10/02 dal Consigliere Dott. Luigi Francesco DI NANNI;
udito l'Avvocato Francesco FUGAZZOLA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele PALMIERI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Il Procuratore generale della Corte di cassazio- ne ha promosso, con istruzione sommaria, l'azione di- sciplinare nei confronti della dott. IA VI SE, giudice del tribunale di Reggio Emilia, ed il 18 maggio 2001 ne ha chiesto il rinvio a giudizio da- vanti alla Sezione disciplinare del Consiglio Supe- riore della Magistratura. La dott. SE è stata incolpata "della violazione dell'art. 18 R.D.L. 31 maggio 1946, n. 511, per avere mancato ai propri doveri di correttezza professionale e di laboriosità rendendosi immeritevole della fidu- cia e considerazione scaturente dall'appartenenza al- l'Ordine giudiziario, compromettendone, pertanto, il prestigio. In particolare, la dott.ssa IA VI SE, firmando in bianco moduli di intercettazioni telefoniche e convalida delle stesse, autorizzando in sua assenza la cancelleria a riempirli in caso di ne- cessità, poneva in essere un comportamento censurabi- le sotto i due sovraindicati profili, in quanto dele- gava ad altri provvedimenti giudiziari determinando così il pericolo che l'uso degli stampati avvenisse in modo distorto e non legittimo". 3 2. La dott. SE, con memoria difensiva, ha giu- stificato le ragioni del suo operato ed ha illustrato la sua attività lavorativa, precisando che i fatti indicati nel capo d'incolpazione erano stati denun- ciati da una collaboratrice di cancelleria, la quale nutriva un malanimo nei suoi confronti per essere stata sottoposta a procedimento disciplinare a segui- to delle sue segnalazioni scritte. Fissata l'udienza per la discussione orale davanti alla Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura, la dott. SE ha depositato al- tra memoria difensiva.
3. La Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura, con sentenza dell'8 marzo 2002, ha inflitto all'incolpata la sanzione disciplinare dell'ammonimento. ritenuta accertata la ma-La Sezione disciplinare, terialità della condotta indicata nel capo d'incolpa- zione, ha esaminato l'attività svolta dal magistrato, ritenendo che essa era stata "veramente notevole" an- che sul piano della professionalità dimostrata e si era svolta in un 'contesto lavorativo particolarmente gravoso". Nel giudizio della Sezione disciplinare, + queste circostanze, tuttavia, non configuravano una causa di giustificazione della condotta, perché il comportamento tenuto non era conforme ai doveri di correttezza professionale;
come non era rilevante il fatto che i moduli predisposti non fossero stati mai utilizzati, giacché quella disciplinare era una fat- tispecie di pericolo, il cui disvalore risiedeva sia nella potenziale carenza di impegno professionale, sia nella potenziale utilizzazione indebita dei prov- vedimenti firmati in bianco da parte di soggetti di- versi dal giudice.
4. La dott. IA VI Iselli ha proposto ri- corso a queste Sezioni unite ed ha chiesto che la de- cisione della Sezione disciplinare sia cassata. Il ricorso è stato notificato al Procuratore gene- rale presso la Corte suprema di cassazione, al Mini- stero di Giustizia ed al Consiglio Superiore della Magistratura, i quali non hanno svolto attività di- fensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Il ricorso svolge quattro motivi. Il primo motivo si riferisce a quella parte della decisione in cui è stato ritenuto che la fattispecie 5 esaminata era di pericolo. La ricorrente sostiene che l'esame della situazione di pericolo doveva essere svolto in concreto, per ve- rificare l'effettiva mancanza di correttezza e labo- riosità, ed addebita alla sentenza impugnata l'errore di diritto di non avere considerato che anche nelle fattispecie disciplinari di pericolo l'accertamento di questo deve essere operato in concreto: censura di violazione dell'art. 18 R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario). Il secondo ed il terzo motivo contengono censure di contraddittorietà o difetto di motivazione con rife- rimento alle seguenti proposizioni: al giudizio negativo di laboriosità ed al perico- di utilizzazione dei firmati inprovvedimenti 10 bianco. La ricorrente sostiene che la valutazione ne- gativa è in contrasto con l'accertamento che il suo lavoro si era svolto in una situazione particolarmen- te gravosa, che ella aveva sempre tenuto un elevato impegno lavorativo e che il pericolo dell'uso impro- prio dei provvedimenti firmati in bianco mancava di qualsiasi motivazione;
alla perdita della fiducia e della considerazione 6 di magistrato ed al pregiudizio dell'ordine giudizia- rio. La dott. SE, dopo avere dichiarato che con- tinua a godere della massima stima dei colleghi e de- gli avvocati, aggiunge che il compimento di atti scorretti o contrari alla legge non è sufficiente ai fini della configurazione dell'illecito disciplinare. Con il quarto motivo, oltre al difetto di motiva- zione, è denunciata falsa applicazione dell'art. 18 del R.D. Lgs. 31 maggio 1946 n. 511 (Guarentigie del- la magistratura). La ricorrente si riferisce al fatto che era stato accertato che ella non aveva rilasciato alcuna autorizzazione all'utilizzazione dei provvedi- menti rilasciati in bianco ed afferma che la circo- stanza escludeva, in concreto, il pericolo dell'uti- lizzazione da parte di soggetti estranei.
2. L'impianto della decisione impugnata presenta, nel suo complesso, proposizioni contraddittorie e lo- gicamente incompatibili tra loro, così de rendere poco comprensibile il processo logico che sta alla base dell'irrogazione della sanzione disciplinare.
2.1. La decisione della Sezione disciplinare, per gran parte della motivazione, si è diffusa nell'esame della condotta dell'incolpata, giungendo alla conclu- 7 sione che era emerso che l'interessata aveva apposto preventivamente la sua firma sui moduli in bianco, di cui si è detto. La Sezione disciplinare, nondimeno, ha dato atto: a) che la condotta dell'interessata era stata tenuta in un "particolare momento della sua vita professio- nale"; b) che, in concreto, l'esercizio della funzio- ne comportava un lavoro defatigante;
c) che "tutti questi fattori devono essere presi in esame e valo- rizzati per ricostruire le ragioni sottese all'agire della dott.ssa SE". La decisione dichiara, però, che il contesto lavo- rativo descritto ed i motivi della condotta dell'in- colpata non valgono, peraltro, [ .... . ] a fungere da זי scriminante, rispetto ad un comportamento che, come precisato nel capo d'incolpazione, appare non confor- me ai doveri di correttezza professionale".
2.2. La prima contraddizione sta nel fatto che il ritenuto pericolo di potenziali forme d'indebita uti- lizzazione dei moduli firmati in bianco mal si conci- lia con il riconosciuto elevato impegno lavorativo e le "intrinseche motivazioni" che contraddistinguevano l'attività della dott.ssa SE. 8 Anche la contestata perdita della fiducia e consi- derazione addebitata all'incolpata si riduce ad un rilievo meramente formale, poiché la decisione non mette in dubbio la stima dei colleghi e degli avvoca- ti, che l'interessata ha ripetutamente richiamati per sostenere che, ai fini della configurazione dell'il- lecito, non era sufficiente il mero compimento di at- ti contrari alla legge, essendo necessario che, in concreto, fossero idonei ad incidere negativamente sulla fiducia e considerazione che di cui ogni magi- strato deve godere.
2.3. Nella sentenza, infine, non c'è corrispondenza tra contestazione e decisione adottata. La contestazione, nella sua specificazione, indica due modi in cui si sarebbe estrinsecata la condotta incriminata: l'uno di avere firmato in bianco moduli delledi intercettazioni telefoniche e convalida stesse;
l'altro di avere autorizzato in sua assenza la cancelleria a riempirli in caso di necessità. Le due condotte, anche se censurabili "sotto i due sovraindicati profili", nella contestazione sono va- lutate in stretta connessione tra loro, come si rica- va dall'uso dell'espressione "in quanto", che è rife- 9 ribile ad entrambe ed a ciascuna di esse. Il giudizio ènegativo indicato nel pericolo che l'uso degli stampati poteva avvenire in maniera distorta o ille- gittima. Il giudizio di riprovazione delle condotte, stando al capo di incolpazione, stava dunque nel fatto che il modo di operare dell'incolpata realizzava una de- lega per il compimento di provvedimenti giudiziari a soggetti che non ne avevano il potere. La dott.ssa SE era, quindi, tenuta a giustifi- carsi non per fatti distinti (come poteva essere la firma di moduli in bianco, separata dall'autorizza- zione ad usarli), ma per una condotta unica, consi- stente nella predisposizione di moduli in bianco, ac- compagnata dall'autorizzazione a terzi di servirsene. Se questi elementi si confrontano con la decisione, si ricava che questa ha valutato separatamente i fat- ti, come se ciascuno di essi avrebbe dovuto ingenera- re la situazione di pericolo;
il che non è, sia per come è formulata la contestazione (che era unitaria, come si è visto), sia perché dalla decisione risulta accertato che la dott.ssa SE non aveva dato alcu- 10 na preventiva autorizzazione alla cancelleria riempire i moduli preventivamente firmati.
3. Le contraddizioni della motivazione e la risco trata antinomia della contestazione rispetto alla cisione impongono la cassazione della sentenza impu- gnata per contraddittorietà della motivazione e man- canza di corrispondenza tra accusa e decisione, con conseguente rinvio della causa alla stessa Sezione disciplinare, la quale procederà a nuovo esame, te- nendo conto della specificazione del capo d'incolpa- zione come sopra ricostruita.
p. q. m.
La Corte di cassazione, a sezioni unite, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata con rinvio al Consiglio Superiore della Magistratura. Così deciso in Roma il 24 ottobre 2002. Luigi Francesco Di Nanni, Est. My fun were.To Il Primo Presidente ncol. IL CANCELLIERE C1 Giovanni Giambattista Depositata in Cancelleria Oggi 10 GEN. 2003 IL CANCELLIERE C1 Giovanni jambatrial 11