Sentenza 24 ottobre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 24/10/2002, n. 14977 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14977 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2002 |
Testo completo
un ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO REPUBBLICA ITALIANA art. 22 tab. all.B D.P.R. 642 DEL 26-10-72 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE PRIMA CIVILE1 49 77 / 02 Composta dagli GRIECO - Presidente R.G. N. 24070/00 Dott. Angelo Dott. PE Vito Antonio MAGNO Consigliere Cron. 35084 FIORETTI Rel. Consigliere Dott. Francesco Maria 3884 Rep. FELICETTI - Consigliere - Dott. Francesco Ud.05/07/02 DI AMATO - Consigliere - Dott. Sergio ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SENTENZA Richiesta copia studio dal Sig.Sole sul ricorso proposto da: per diritti € 3.10 COMUNE DI CAPOLONA, in persona del Sindaco pro tempore 24 OTT, 2002 il IL CANCELLIERE elettivamente domiciliato in ROMA VIA ROSSINI 26, presso l'Avvocato SALVATORE TRUNCALI, rappresentato e difeso dall'avvocato ALESSIO UGOLINI, giusta delega a CANCELLERIA margine del ricorso;
ricorrente contro elettivamenteFABRONI RI, domiciliata in ROMA 龍 VIA APPIA NUOVA 196, presso l'avvocato LUCIA CECCHI rappresentata e difesa dall'avvocato AGLIETTI, 2002 GIANFRANCO CECCHI AGLIETTI, giusta delega a margine del 1520 controricorso;
controricorrente ST MA, ST US, elettivamente domiciliati in ROMA VIA CRESCENZIO 19, presso l'avvocato PATRIZIO VANNUTELLI, rappresentati e difesi dall'avvocato ROBERTO DE FRAJA, giusta mandato in calce al controricorso;
controricorrente COOPERATIVA EDIL ABATE SCRL;
intimata avverso la sentenza n. 1351/00 della Corte d'Appello di FIRENZE, depositata il 19/07/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/07/2002 dal Consigliere Dott. Francesco Maria FIORETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per il rigetto del ricorso;
2 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione, notificato il 26 aprile 1996, il Comune di Capolona (AR) conveniva in giudizio dinanzi alla Corte d'appello di Firenze BR RO, la Cooperativa Edilizia Abate s.r.l., AR TR e PE TR, chiedendo la determinazione della giusta indennità di espropriazione dei terreni ricompresi nel P.E.E.P., approvato con delibera della Giunta Regionale della Toscana del 29 settembre 1975, della superficie complessiva di mq. 10.888 di proprietà dei convenuti, ubicati in località "La Nussa" di detto Comune, individuati nel N.C.T. del Comune di Capolona al foglio n. 23105/A, partita 12140 quelli in comproprietà dei TR, partita 5033 quelli di proprietà della RO e partita 4995 quelli di proprietà della Cooperativa. Deduceva l'attore che detti terreni erano stati espropriati, per l'esecuzione del P.E.E.P., con decreto del Sindaco n. 853 del 12 luglio 1995 e che la Commissione Provinciale Espropri aveva determinato l'indennità definitiva di espropriazione ex art. 5 bis legge n. 359/92 in misura pari a £. 30.000 al mq, non corrispondente al valore di mercato. La RO e i TR si costituivano in giudizio, chiedendo il rigetto della domanda, la Cooperativa Edilizia Abate restava, invece, contumace. Nel corso del giudizio veniva espletata c.t.u. e successivamente il c.t.u. veniva chiamato a chiarimenti sui rilievi del Comune. Con sentenza del 6 giugno 2000, depositata in cancelleria il 19 luglio 2000, la corte adita determinava la somma capitale dovuta a titolo di indennità di espropriazione a favore di BR RO in £. 84.900.000 e quella dovuta a favore di PE e AR TR in £. 10.170.000, con gli interessi legali dal 12 luglio 1995. jew A sostegno della propria decisione la corte di appello osservava che il terreno in questione aveva una indubbia vocazione edificatoria sia sotto il profilo legale, essendo esso incluso nel P.E.E.P, sia sotto il profilo di fatto, essendo posto in un'area urbanisticamente sviluppata, che la stima effettuata dalla Commissione Provinciale Espropri era congrua, avendo il c.t.u., all'esito della sua articolata valutazione, determinato il valore venale dei beni espropriati in misura di poco superiore a quello stabilito da detta commissione, che, quindi, il Comune doveva essere condannato a depositare presso la Cassa DD.PP., in favore di BR RO la somma di £. 84.900.000 e in favore di AR e PE TR la somma di £. 10.170.000, con gli interessi legali dalla data del decreto di esproprio (12 luglio 1995); che tali importi non dovevano essere assoggettati alla riduzione del 40% ai sensi dell'art. 5 bis della L. 359/92, non essendovi stata da parte dell'espropriante un'offerta della indennità secondo i nuovi criteri, effettuata agli espropriati in base alla citata disposizione, come modificata dalla sentenza n. 283/93 della Corte Costituzionale. Avverso detta sentenza il Comune di Capolona ha proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi. RO BR, TR AR e TR PE hanno resistito con controricorso. Il Fallimento della Cooperativa Edilizia Abate s.c.r.l. non si è difesa in questa fase del giudizio. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorrente denuncia carenza e contraddittorietà della motivazione in ordine a: 2 1) adozione del metodo analitico-ricostruttivo anziché del metodo sintetico- comparativo in violazione dei principi giurisprudenziali in materia e del quesito posto dal Consigliere Istruttore;
2) errato inquadramento della zona come C2; 3) errata attribuzione all'area di un indice di fabbricabilità pari a metri cubi 1,59 per metro quadro;
4) mancata applicazione della riduzione del 40%, non avendo i proprietari convenuto la cessione bonaria del bene, con violazione di norma di diritto (art. 5 bis comma 1 legge n. 359/1992). Deduce il ricorrente, con il primo motivo di censura, che il c.t.u. non si sarebbe attenuto al quesito posto dal consigliere istruttore - che aveva imposto al c.t.u. di dare la preferenza al metodo di stima sintetico- comparativo, ricorrendo al metodo analitico solo per un riscontro di validità dei risultati - non avendo tenuto conto dei contratti prodotti in giudizio dal Comune, relativi ad aree omogenee a quelle in esame;
che la sentenza impugnata, nel tentativo di giustificare ex post l'operato del c.t.u., è carente e contraddittoria laddove motiva la inattendibilità di tali contratti, avendo omesso di considerare che anche le aree, per cui è causa, come quelle oggetto dei contratti summenzionati, non erano sfruttabili per intero a fini edilizi;
che, non essendo stata acquisita la prova dell'inattendibilità dei prezzi risultanti da contratti pubblici relativi ad aree omogenee, il c.t.u. avrebbe dovuto attenersi ad essi, applicando il criterio sintetico - comparativo. Deduce con il secondo motivo il ricorrente che la sentenza impugnata, pur ammettendo che il riferimento alla tipologia della Zona C2 è un parametro di calcolo "superfluo", sostiene che nella relazione tecnica di ufficio esso "si 3 jur pl affianca a quelli, corretti ed adeguati al caso di specie, del PEEP", senza tener conto della contestazione mossa al c.t.u. dal tecnico di parte del Comune, secondo cui i parametri della zona C2 erano stati assunti erroneamente come indici di omogeneità di suscettività edilizia ai fini della valutazione dei terreni espropriati. Con il terzo motivo il ricorrente deduce che la sentenza impugnata riconosce che il c.t.u. parte da un indice medio ponderale para-specifico dei terreni espropriati di 1,59, affermando l'irrilevanza del non corretto modus procedendi, che perviene ad indice inferiore in concreto per effetto del calcolo dell'incidenza di strade, verde pubblico ed altro. Tale errato presupposto falserebbe tutto il ragionamento, in quanto il c.t.u. avrebbe preso le mosse dall'indice di fabbricabilità teorico abnorme, per cui la sua valutazione finale concreta risulterebbe erronea per eccesso. Con il quarto motivo il ricorrente deduce l'erroneità della sentenza impugnata per la mancata riduzione del 40% dell'indennizzo determinato in corso di causa. Per escludere detta riduzione il giudice a quo avrebbe erroneamente applicato l'art. 5 bis del d.l. 333/1992, come modificato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 283 del 1993, che si riferisce ai casi di soggetti espropriati prima dell'entrata in vigore di detta norma, mentre la presente causa si riferirebbe ad esproprio intervenuto dopo l'entrata in vigore della stessa. Pertanto il Comune non avrebbe avuto nessun onere di rinnovare l'offerta con riferimento ai nuovi parametri;
viceversa i proprietari dei terreni, non avendo convenuto la cessione bonaria del bene, avrebbero dovuto essere assoggettati alla decurtazione dell'indennità, determinata in sede giudiziale, nella misura del 40%. Il primo motivo di ricorso è infondato. Come emerge dalla relazione tecnica di ufficio il c.t.u. ha adottato innanzi tutto il metodo sintetico-comparativo, determinando il valore delle aree espropriate sulla base di informazioni assunte presso le agenzie immobiliari della zona, ed ha confrontato, poi, il risultato così ottenuto con quello della stima analitica, che è risultato convergente con quello raggiunto con il primo. La sentenza impugnata ha esaminato il rilievo, che il ricorrente ripropone in questa sede, ritenendolo infondato “dal momento che risulta per tabulas come il CTU abbia nella specie adottato entrambi i metodi, convergenti nel risultato, analitico e sintetico-comparativo." Non è affatto vero, poi, che il c.t.u. non abbia tenuto conto dei contratti, prodotti dal Comune di Capolona. Come si afferma nella sentenza impugnata il c.t.u. ha dato, invece, analitico e motivato conto del perché abbia ritenuto non attendibili i valori dichiarati in tali contratti. Non solo, ma il giudice a quo ha preso direttamente in esame i contratti in questione e, per ogni contratto, ha indicato plausibili ragioni, per le quali il prezzo in esso indicato non poteva essere utilizzato per la determinazione del valore del terreno espropriato. Lamenta, ancora, il ricorrente che la sentenza avrebbe omesso di considerare che anche le aree oggetto di causa stimate dal c.t.u. non erano per intero sfruttabili a fini edilizi e si contraddirebbe nell'escludere la rilevanza di detti atti in considerazione della incidenza di strade e verde pubblico, atteso che anche per le aree suddette tale incidenza doveva essere necessariamente considerata. Anche tale doglianza è infondata, avendo la corte di merito determinato il valore unitario dell'area, recependo le conclusioni del c.t.u., che, nel determinare il Jun 5 valore delle aree espropriate, ha tenuto conto anche della incidenza di strade, verde pubblico ecc., come chiaramente emerge dalla motivazione della sentenza impugnata, relativa alla individuazione dell'indice territoriale medio ponderale della zona espropriata. Né sussiste la dedotta contraddittorietà della sentenza in esame, in quanto la rilevanza dell'atto di compravendita per notaio Cirianni del 28.1.1992, ai fini della individuazione del valore di mercato delle aree espropriate, non è stata esclusa per l'incidenza delle strade e del verde pubblico, ma per una diversa ragione, mentre la rilevanza degli atti rogati dal notaio Fabrizio, in data 1.8.92, e dal notaio Pisapia, in data 31.3.93, è stata esclusa per la notevole incidenza, in un caso, della superficie destinata a zona di rispetto stradale e ad attrezzature collettive, e nell'altro, della superficie vincolata a sede stradale o verde pubblico. Il ricorrente, pertanto, avrebbe dovuto dimostrare, in considerazione del principio di autosufficienza del ricorso, che, nonostante detta incidenza, gli atti in questione potevano essere ugualmente e decisivamente utilizzati ai fini della valutazione delle aree, per cui è causa, cosa che invece non ha fatto. Anche il secondo motivo è infondato. La corte di merito ha affermato, prendendo in esame la stessa contestazione riproposta in sede di legittimità, che nella relazione suppletiva il c.t.u. ha chiarito che il riferimento alla zona C/2 costituisce solo un parametro di calcolo della tipologia edilizia ( peraltro, come osservato dalla stessa corte, superfluo) che si affianca a quelli, corretti ed adeguati al caso di specie, del PEEP. Detta motivazione appare del tutto adeguata ed immune da vizi logici, mentre il ricorrente, per il principio di autosufficienza del ricorso, non si sarebbe dovuto limitare ad affermare apoditticamente che "i parametri della zona C"...sono stati find ple assunti come indici di omogeneità di suscettività edilizia ai fini della valutazione che qui si contesta”, ma avrebbe dovuto riportare i passi della relazione del c.t.u., che fanno riferimento a detti parametri, al fine di verificare la sussistenza o meno dell'errore denunciato. Il terzo motivo è inammissibile. Con tale motivo si lamenta che il c.t.u. avrebbe preso le mosse da un indice di fabbricabilità teorico abnorme e tale errato presupposto ne avrebbe falsato tutto il ragionamento. Il ricorrente, però, si limita ad indicare l'indice di fabbricabilità, ad affermare che questo è abnorme, ma non chiarisce la ragione per cui dovrebbe ritenersi tale. Il motivo, pertanto, è generico e poco comprensibile e conseguentemente inammissibile. Anche l'ultimo motivo di ricorso è infondato. In tal caso, però, essendo il dispositivo conforme al diritto, deve essere corretta la motivazione, ai sensi dell'art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., essendo questa erronea. La corte d'appello ha escluso la riduzione della indennità nella misura del 40%, applicando la disciplina introdotta con la pronuncia additiva della Corte Costituzionale n. 283 del 1993, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art.
5-bis, secondo comma, del d.l. n. 333 del 1992, convertito in legge n. 359 del 1992. Tale sentenza ha riconosciuto ai soggetti, già colpiti dal procedimento espropriativo prima dell'entrata in vigore dei nuovi criteri per la determinazione dell'indennità di esproprio, di cui all'art.
5-bis della citata legge n. 359, la facoltà di sottrarsi alla prevista decurtazione del 40%, accettando la indennità calcolata zo 7 alla stregua di tali nuovi criteri, al fine di equiparare la posizione di costoro a quella dei soggetti, assoggettati a procedimento espropriativo dopo l'entrata in vigore della legge summenzionata, ai quali la stessa consente di evitare detta riduzione con la cessione volontaria del bene. Nel caso che ne occupa non si versa in una ipotesi di espropriazione intervenuta prima dell'entrata in vigore dell'art.
5-bis della legge n. 359 del 1992, ma di espropriazione successiva. Risulta, infatti, dalla sentenza impugnata che il decreto di espropriazione risale al 12 luglio 1995, ed è, quindi, successivo all'entrata in vigore della citata legge. In tal caso, come si ricava dalla disposizione in parola, la decurtazione del 40% della indennità di esproprio può essere evitata addivenendo alla cessione volontaria del bene espropriando. La cessione volontaria del bene presuppone, a sua volta, l'offerta da parte dell'espropriante di una indennità provvisoria, che non sia palesemente irrisoria, simbolica, strumentalmente mirata ad ottenere l'abbattimento del 40%, ove una siffatta offerta manchi, non potrebbe effettuarsi detta decurtazione, non potendosi ritenere in tal caso che il proprietario sia stato messo in grado di convenire con l'espropriante la cessione volontaria del bene (cfr. in tal senso cass. n. 3833 del 2001; cass. n. 6538 del 2001; cass. n. 14868 del 2001; cass. n. 5727 del 2002). Alla luce di tali principi, l'attuale ricorrente, nell'introdurre il giudizio di opposizione alla stima, al fine di ottenere dal giudice l'abbattimento del 40% dell'indennità di esproprio, avrebbe dovuto dedurre e provare di aver rivolto all'espropriato una valida e tempestiva offerta dell'indennità provvisoria, cosa che invece non ha dedotto e tantomeno provato, conseguentemente, non potendo ри 8 не imputarsi agli espropriati di non essere addivenuti alla cessione volontaria delle aree espropriate, non può essere applicato l'abbattimento in questione. Per quanto precede il ricorso deve essere respinto e il ricorrente, in virtù del principio della soccombenza, deve essere condannato a rimborsare ai resistenti le spese del giudizio di legittimità, che tenuto conto del valore della lite, appare giusto liquidare a favore di RO BR in complessivi euro 3.060,00, di cui euro 3.000,00 per onorari e a favore di TR AR e PE in complessivi euro 1.560,00, di cui euro 1.500,00 per onorari.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese in favore delle parti costituite, che liquida in favore di RO BR in euro 3.060,00, di cui euro 3.000,00 per onorari e in favore di TR AR e PE in euro 1.560,00, di cui euro 1.500,00 per onorari. Così deciso in Roma il 5 luglio 2002. PresidenteGrier Il Consigliere estensore Francesco forth AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2DELL 8 NO V. 200%rie 4. "Registrato in cath" ur 26. versate al 180.10 (euro CENTORESSANT/10 p. 11 Eng CASSAZIONE (Dcitisse Mala Cr IPPO) Responsabile Cor Giudiziari (Dr. M. R ICHIN!) Depositąto im Cancelleria ERE сенійско jpetti 2.4.OTT, 2002 IL CANCELLIERE* 109T 129,11 4567 3099 160,10