Sentenza 30 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 30/03/2001, n. 4716 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4716 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2001 |
Testo completo
A ) , 1 E N 9 O C 9 ZI 1 A - A P 1 R 1 I T - 1 S D I 2 G E . E L C INN ME DEL POP LO AIANO047 16/0 1 R I 9 D A 3 U D E I E 6 T G 4 N . E E T S N T . REPUBBLICA IT R T A IS ( LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente Dott. Gaetano GAROFALO - R.G.N. 21456/98 Cron.10733 Dott. Ugo RIGGIO Consigliere- IACUBINO - Consigliere Dott. Matteo Rep. Dott. Olindo Rel. Consigliere SCHETTINO Ud.10/01/01 - Dott. Francesco AO FIORE stateConsigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TA AM TE RO DI RO AT, in persona del legale rappresentante pro tempore Sig. RO AT PE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CATANZARO 9, presso lo studio dell'avvocato ANNA MARIA PAPADIA, che lo difende unitamente all'avvocato RENZO TOGNETTI, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
NUOVA TADE SRL, in persona del legale rapp.te LILIANA BENEDETTELLI, elettivamente pro-tempore domiciliato in ROMA VIA XX SETTEMBRE 15, presso lo2001 29 studio dell'avvocato MASSIMO MUSCELLA, che lo difende -1- " unitamente all'avvocato PIERFEDERICO PIERFEDERICI, giusta delega in atti;
controricorrente - nonchè
contro
NG OL;
- intimato avverso la sentenza n. 137/98 del Giudice di pace di EMPOLI, depositata il 25/09/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/01/01 dal Consigliere Dott. Olindo SCHETTINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. - -2- R.G.N.21456/98 Oggetto: Vendita-conclusione del contratto-prova SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza depositata il 25 settembre 1998 il giudice di pace di Empoli, decidendo secondo equità, ha confermato il decreto ingiuntivo emesso, su ricorso della ditta UO TA, di AN DE, con sede in Empoli, nei confronti della Ditta IR DO GI, di GI ON IU, anch'essa con sede in Empoli, per il pagamento della somma di lire 1.073.600, oltre a ha disposto lalire spese,506.000 per compensazione delle spese di giudizio tra la predetta ditta IR ed il chiamato in causa AO GH ed ha condannato la IR ed il GH a rifondere alla UO TA, senza il vincolo della solidarietà, le spese del giudizio, liquidate in complessive lire 2.800.000, oltre Iva e Cap, ponendole, quanto a lire 2.100.000, a carico della prima, e quanto a lire 700.000 a carico del secondo. Il giudice di pace è pervenuto a siffatta ritenuto, sulla base decisione, in quanto ha che la prestazione dell'espletata istruttoria, 2 lavorativa per la quale la UO TA ha chiesto ed ottenuto, con il ricorso per decreto ingiuntivo, la condanna della ditta IR al pagamento della somma di lire 1.073.600 a titolo di compenso, ebbe effettivamente luogo e che il materiale stampato pervenne alla IR, che ne usufruì; e ciò a prescindere da chi e per conto di chi sia stato conferito l'ordine. A riprova del proprio convincimento sul punto, quel giudice ha ricordato, tra l'altro, che il titolare della ditta IR sollecitò telefonicamente l'intervento del GH per ottenere di poter pagare l'importo della fattura oggetto del decreto ingiuntivo, detraendo le spese. Ricorre per la cassazione della sentenza la ditta AM TE RO, di RO AT, in persona del legale rappresentante pro-tempore RO AT PE, con sede in Empoli, deducendo: 1) Violazione e falsa applicazione delle norme di diritto con riferimento ai principi generali ai principidell'ordinamento giuridico ed regolatori della materia dedotta in giudizio;
2) insufficienza e contraddittorietà della motivazione;
3) nullità della sentenza per carenza assoluta della motivazione;
3 4) omessa motivazione su un punto decisivo della controversia prospettata dalla parte attrice. Resiste con controricorso AN Benedetti, non in proprio, ma quale legale rappresentante pro-tempore ,della s.r.1. *Tipografia UO TA" con sede in Empoli. MOTIVI DELLA DECISIONE Con la proposta impugnazione la ditta IR denuncia, a quanto è dato comprendere, da un lato, violazione di 'norme che regolano la materia ed i principi generali dell'ordinamento in materia di acquisizione e valutazione delle prove ", nonchè *la materia della rappresentrentranza e del mandato" ( primo motivo ), con riguardo evidentemente alla posizione di GH AO nei rapporti tra IR e relativamente alla fornitura di cuiUO Date, trattasi;
e, dall'altro, vizi di motivazione, con riferimento alla errata decisione del giudice, di ritenere che l'ordine pervenuto alla UO Date per la fornitura dei bigliettini pubblicitari fosse partito proprio dalla IR, la quale, pertanto, avendo anche ricevuto la merce, era tenuta, secondo lo stesso giudice, a pagare il relativo prezzo 1 secondo, terzo e quarto motivo). Osserva preliminarmente la Corte che la decisione emessa dal giudice di pace secondo equità (art.113, comma secondo, c.p.c.) è ricorribile in cassazione ai sensi dell'art.339, comma primo, c.p.c.- secondo la pronuncia delle Sezioni Unite di questa Suprema Corte n. 716 del 15 ottobre 1999 - soltanto per violazione delle norme processuali ex art.360, primo comma, nn.1, 2, e 4 c.p.c.( in quest'ultimo caso anche con riferimento alle ipotesi di inesistenza della motivazione), nonchè ai sensi del n.5 del citato art.360, quando l'enunciazione del criterio di equità adottato sia inficiata da un vizio che, attenendo ad un punto decisivo della controversia, si risolva in un'ipotesi di mera apparenza, ovvero di radicale ed insanabile contraddittorietà della motivazione;
mentre la censura di violazione della legge sostanziale ai sensi del n.3 del citato art.360 è consentita solo in caso di inosservanza o falsa applicazione della costituzione e delle norme comunitarie 1 se di rango superiore a quelle ordinarie), senza che tale interpretazioine dell'art.113, secondo comma, c.p.c. renda la norma sospettabile di illegittimità costituzionale per contrasto con l'art.24 Cost. day Ora, nel caso di specie, con la proposta impugnazione (ved. i motivi sopra riportati) non è stata denunciata alcuna violazione di norma processuale o costituzionale o comunitaria e, con riguardo a pretesi vizi di motivazione, deve escludersi che questa sia inesistente о contraddittoria, avendo il giudice di pace chiaramente espresso il suo convincimento, tratto dall'esame e dalla valutazione delle risultanze processuali, in ordine alla ritenuta fondatezza della domanda di pagamento proposta dalla UO Date nei confronti della IR con il ricorso per decreto ingiuntivo, in conseguenza della fornitura di materiale effettuata dalla prima in favore della seconda. Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato, con conseguente condanna della ditta ricorrente alle spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente ditta IR DO GI, di GI ON, in persona del legale rappresentante pro tempore GI ON IU, alle spese, liquidate in lire. 84000 oltre a lire 600,000 per onorari. Così deciso in Roma, il 10 gennaio 2001 Il presidente Il consigliere est. (Dr.Olindo Schettino) (Dr. Gaerano Garofalo) банан биотам- IL CANCELLIERE C1 6 3 Q MAR. 2001 Valeria Neri