Sentenza 7 gennaio 2003
Massime • 1
Una volta che, in assenza di contrasti tra le parti circa l'applicabilità del contratto collettivo al rapporto di lavoro dedotto in giudizio, risulti invocata dal lavoratore l'applicazione di una clausola collettiva, rispetto alla quale il contratto individuale introduce una disciplina peggiorativa, non va "ultra petita" il giudice che consideri inoperante tale ultimo patto, non essendo a tal fine indispensabile una formale eccezione di nullità della clausola individuale, per contrasto con quella collettiva, atteso che il lavoratore, invocando la clausola collettiva (rispetto alla quale il contratto individuale introduce una disciplina peggiorativa) non fa altro che invocare lo specifico regime previsto dall'art. 2077 cod. civ.
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- 3. Licenziamento disciplinare e l’insussistenza del fatto materiale contestatoAvv. Luca Tortora · https://www.avvocatoandreani.it/ · 21 maggio 2019
Il quadro normativo in cui si innesta la pronunzia della Corte di Cassazione esaminata è estremamente importante per comprendere la portata della stessa. Il D.Lgs 23/2015 in attuazione della legge delega n. 183/2014 (c.d. Jobs act) ha limitato fortemente la tutela reintegratoria nel caso di licenziamento per i lavoratori subordinati a tempo indeterminato assunti a partire dal 07 marzo 2015 preferendo una tutela solo indennitaria parametrata sulla anzianità di servizio (c.d. contratto a tutele crescenti). Il Jobs act ha previsto la tutela reintegratoria ancora applicabile, e solo in limitati casi come vedremo, per i datori di lavoro con più di 15 dipendenti nella stessa unità produttiva, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/01/2003, n. 41 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PAOLINO DELL'ANNO - Presidente -
Dott. RAFFAELE FOGLIA - rel. Consigliere -
Dott. GIUSEPPE CELLERINO - Consigliere -
Dott. FILIPPO CURCURUTO - Consigliere -
Dott. ULPIANO MORCAVALLO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
ACQUARIUM SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BOEZIO 6, presso lo studio dell'avvocato ETTORE PAPARAZZO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
SI TO;
- intimato -
avverso la sentenza n. 32061/00 del Tribunale di ROMA, depositata il 18/10/00 - R.G.N. 48467/93;
udita la relazione della causa svolta nella udienza del 30/09/02 dal Consigliere Dott. Raffaele FOGLIA;
udito l'Avvocato PAPARAZZO ETTORE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Elisabetta Maria CESQUI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 27.4.1989 al Pretore di Roma, AS UR conveniva in giudizio la soc. Acquarium r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, alle cui dipendenze aveva prestato lavoro dal luglio 1986 al 14.11.1988, chiedendone la condanna al pagamento, in suo favore, della complessiva somma di L. 13.969.941, più accessori, a titoli vari (maggiorazioni dovutegli per prestazioni notturne e straordinarie pari, in media, a 16 ore settimanali;
indennità di lavoro notturno, lavoro festivo, rateo di 14ma per l'anno 1988 ecc.).
Costituitasi in giudizio, la società contestava le pretese di controparte, deducendo - tra l'altro - che nel luglio 1988, avendo constatato che il lavoratore aveva accumulato un notevole credito corrispondente a circa 700 ore lavorate, lo aveva invitato a fruire del riposo fino ad estinzione di tale credito, il che avvenne, essendosi estinto il rapporto nel novembre 1988, con monetizzazione dell'indennità di mancato preavviso e con prestazione di attività per un solo giorno.
Istruita la causa, il Pretore adito rigettava la domanda con sentenza del 10.1.1993 avverso la quale il UR proponeva appello Costituitosi nuovamente il contraddittorio, il Tribunale di Roma con sentenza parziale del 18.10.2000, "accertato che l'appellante aveva lavorato alle dipendenze della soc. Acquarium dal 18.9.1986 al 15.11.1988, dichiarava che il medesimo, sulla base del contratto collettivo per il settore del turismo del 16.2.1987 aveva diritto.- a) al compensi per lavoro straordinario diurno con la maggiorazione del 30%; b) alla maggiorazione del 20% per l'attività prestata nel giorni festivi compreso il giorno del Santo Patrono per il 1988; c) all'indennità per il mancato godimento delle riduzioni di orario per gli anni 1987 (72 ore) e 1988 (81 ore); d) all'indennità per due festività soppresse per il 1988; e) al rateo di 14ma per l'anno 1988; f) all'indennità di ferie non godute per l'anno 1988; g) ad una maggiore somma a titolo di tfr per effetto dell'inclusione nella base di calcolo dei maggiori compensi per i titoli sub a), b) ed e). Avverso detta sentenza la società Acquarium ha proposto ricorso per cassazione articolato in 3 motivi. L'intimato non si è costituito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo - deducendo la violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione agli artt. 1421 e 2969 c.c. applicati agli artt. 99 e 112 c.p.c., nonché in riferimento all'art. 414 c.p.c., oltre all'omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia - lamenta la ricorrente che erroneamente il Tribunale ha ritenuto ininfluente l'omessa richiesta di declaratoria di nullità dell'accordo intervenuto tra le parti, trattandosi di una nullità che poteva essere compiuta d'ufficio attraverso un accertamento meramente incidentale.
Secondo la società, estendendo l'esame alla nullità del patto individuale "in peius" il Tribunale avrebbe violato anche il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunziato, in quanto: "un conto è infatti sostenere di aver effettuato lavoro straordinario non retribuito, come fa il sig. UR, altro è affermare l'invalidità di un patto che regolava la distribuzione dell'orarlo di lavoro, come fa, invece, il Collegio". Sarebbe altresì violato l'art. 414 c.p.c. poiché la mancata richiesta di nullità del patto individuale integra l'ipotesi della mancata deduzione "in diritto" dell'oggetto della domanda, il che non consentirebbe alla controparte di approntare adeguate difese. Va rilevato anzitutto che sul punto la sentenza impugnata, ha anzitutto rilevato che tra le parti era intercorso un patto per cui le ore di lavoro straordinario non sarebbero state retribuite bensì compensate con giorni di riposo, e che, secondo quanto riconosciuto dalla stessa società non si trattava propriamente del sistema di flessibilità della distribuzione dell'orario previsto dall'art. 31 del ccnl del settore turismo 16.2.1987, poiché tale clausola consentiva esclusivamente sulla base di intese aziendali, l'adozione di sistemi di distribuzione dell'orario per periodo plurisettimanali comportanti l'espletamento di attività lavorativa in misura superiore all'orario ordinario per un massimo di quattro settimane con diritto del lavoratore di effettuare, in compensazione, recuperi nell'arco delle dieci settimane successive.
Ciò premesso, la sentenza in esame così motiva: "In difetto di tali intese ed al di fuori delle limitazioni previste dalla clausola contrattuale, non sono consentite variazioni della distribuzione dell'orario di lavoro e, pertanto, le clausole del contratto collettivo prevalgono e si sostituiscono, a norma dell'art. 2077 c.c. alle diverse pattuizioni individuali meno favorevoli per il lavoratore. Nel caso di specie, infatti, il trattamento riservato per effetto del patto individuale appare chiaramente meno vantaggioso poiché priva il lavoratore del diritto ai maggiori compensi previsti per le prestazioni di lavoro straordinario senza assicurare il godimento, entro un termine certo, di riposi compensativi". Sul punto, la sentenza perviene alla seguente conclusione:
"poiché il patto individuale era difforme in peius rispetto alle clausole del contratto collettivo, li lavoratore ben poteva limitarsi a richiedere, come ha fatto, l'applicazione degli istituti della fonte collettiva ignorando le difformi condizioni degli accordi individuali, senza necessità di chiedere espressamente - come ritenuto dall'appellato - la dichiarazione di invalidità del patto, ben potendo essere compiuto un accertamento meramente incidentale". Il testo della motivazione appena riprodotto consente di ritenere del tutto privi di consistenza i profili della censura esposta con il primo motivo del ricorso.
Ed invero, quanto all'asserita necessità che sia stata espressamente dedotta la nullità del patto, quale condizione imprenscindibile per dare ingresso allo scrutinio di operatività del medesimo patto (in mancanza della quale condizione l'intervento del giudice sarebbe viziato per ultrapetizione) la doglianza appare infondata.
Non può negarsi, infatti, che reclamando l'applicazione di una clausola collettiva (la cui applicabilità al rapporto dedotto in causa tra le parti è pacifica) rispetto alla quale il contratto individuale introduce una disciplina peggiorativa, il lavoratore non fa altro che invocare lo specifico regime previsto dall'art. 2077 c.c. il quale impone la sostituzione automatica delle clausole individuali con quelle - più vantaggiose - dettate dalla fonte collettiva.
In sostanza, trattandosi piuttosto di risolvere un problema di concorrenza di fonti regolative del medesimo rapporto di lavoro, non è indispensabile sollevare formalmente una eccezione di nullità della clausola individuale, per contrasto con quella collettiva, se si vogliono conseguire gli effetti voluti dall'art. 2077 c.c., consistenti, appunto, nella prevalenza della disciplina collettiva a quella - meno favorevole - risultante dal patto individuale. Ne consegue, sul piano formale, che una volta invocata da una delle parti in causa l'applicazione della disciplina collettiva, come "potiore" rispetto al patto individuale, non va ultra petita il giudice che considera inoperante quest'ultimo patto, una volta che ne ravvisa contenuti meno vantaggiosi per il lavoratore. Per analoghe ragioni non può ritenersi priva dei requisiti prescritti dall'art. 414 c.p.c. il ricorso nel quale si chiede l'applicazione di una clausola collettiva in sostituzione di una meno favorevole pattuizione individuale, non potendosi ritenere indeterminata, ne' incomprensibile una tale domanda al punto da impedire alla controparte di individuare gli esatti termini della pretesa e di svolgere una adeguata difesa.
Col secondo motivo - deducendo l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia in relazione agli artt. 2077, 1362 e 1363 c.c., nonché artt. 99, 112, 414 e 416 c.p.c. - lamenta la società che erroneamente il Tribunale ha ritenuto meno favorevole l'accordo sulla distribuzione dell'orario di lavoro rispetto alle previsioni del contratto collettivo.
Anche questo motivo non può essere accolto, in quanto inammissibile oltre che infondato.
Come noto, rientra nella esclusiva discrezionalità del giudice di merito l'interpretazione delle clausole contrattuali e, dunque, anche l'apprezzamento circa il raffronto tra queste e quelle collettive, al fine di valutarne la deroga in peius o in melius. Nella specie, il Tribunale ha individuato chiaramente il contenuto deteriore della pattuizione individuale, rispetto alla disciplina collettiva, nel fatto che la prima priva i lavoratori del diritto ai maggiori compensi previsti per le prestazioni di lavoro straordinario senza assicurarne il godimento, entro un termine certo, di riposi compensativi, ne' può negarsi a tale valutazione il pregio della ragionevolezza.
Infondato è altresì l'ultimo motivo di ricorso con il quale si denuncia l'omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su un punto decisivo in relazione agli artt. 414 e 416 c.p.c. avendo il Tribunale omesso di rilevare un profilo di nullità dell'atto di appello (come pure del ricorso introduttivo di primo grado) costituito dalla omessa notifica dei conteggi analitici unitamente al ricorso.
Premesso, in fatto, che nella fattispecie i conteggi furono depositati anche se non notificati, sicché gli stessi erano quindi nella disponibilità dell'ufficio e delle parti, deve ritenersi - conformemente alla costante giurisprudenza di questa Corte - che nel rito del lavoro per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto che ne costituiscono il fondamento non basta che taluno di tali elementi non venga formalmente indicato, essendo piuttosto necessario che ne sia impossibile l'individualizzazione attraverso l'esame complessivo dell'atto (che è di competenza del giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità esclusivamente per vizi di motivazione).
In particolare, la suddetta nullità va esclusa nell'ipotesi - come quella presente - in cui la domanda ha per oggetto spettanze retributive, una volta che l'attore ha indicato il periodo di attività lavorativa, l'orario di lavoro, l'inquadramento ricevuto specificando altresì la somma complessivamente pretesa e i titoli posti a base delle spettanze, rimanendo irrilevante la mancata notificazione dei conteggi analitici. (per tutte, cfr. Cass. 29.1.1999, n. 817). Anche sotto quest'ultimo profilo la sentenza impugnata, dunque, non merita censure.
Al rigetto del ricorso, per le ragioni esposte, non consegue alcuna statuizione sulle spese, non essendovi stata costituzione della parte resistente.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 30 settembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 7 gennaio 2003