Sentenza 13 novembre 2015
Massime • 1
In tema di delitto di indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato, l'indennità elargita dalla Regione, tramite il meccanismo del rimborso, in favore dei propri consiglieri, per le spese di trasporto da questi sostenute per il raggiungimento del luogo di esercizio del mandato, rientra, ove indebitamente percepita, tra le erogazioni rilevanti ai sensi dell'art. 316 ter, cod.pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/11/2015, n. 50255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 50255 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2015 |
Testo completo
5025 5/ 15 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 13/11/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA GIOVANNI CONTI - Presidente N. Dott. - 1526 Dott. ORLANDO VILLONI - Consigliere - REGISTRO GENERALE N. 40048/2015- Consigliere - Dott. ERSILIA CALVANESE Dott. GAETANO DE AMICIS - Consigliere - - Rel. Consigliere - Dott. LAURA SCALIA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DI LE N. IL 10/05/1957 avverso la sentenza n. 762/2014 CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA, del 22/01/2015 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 13/11/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. LAURA SCALIA P. Filippi Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. P che ha concluso per rigette all ricorn - Udito, per la parte civile, l'Avv anche in sost-ne Aw. ABATE U. Udito difensor Avv. du concluole pr l'accoglimento Ginosas colel ricorso Er RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 22.01.2015, su appello del Procuratore Generale, la Corte territoriale di Reggio AB, in riforma della sentenza emessa in data 31.10.2013 dal Giudice per le indagini preliminari della medesima città, ha dichiarato UA DI colpevole del reato di cui all'art. 316-ter, comma 1, cod. pen., limitatamente al periodo dal 01.07.2007 al 31.12.2008, risultando prescritta ogni diversa imputazione, e, concesse le circostanze attenuanti generiche, ritenute equivalenti alle circostanze aggravanti contestate, lo ha condannato alla pena di un anno di reclusione. La Corte di appello ha in tal modo riqualificato l'originaria imputazione di truffa aggravata e continuata, e di falsità ideologica del privato in atto pubblico (artt. 61 nn. 7 e 9, 81 cpv, 483 e 640, secondo comma, cod. pen.), rispetto alla quale il Giudice per le indagini preliminari, in esito a giudizio abbreviato, aveva mandato assolto il DI con la formula "perché il fatto non sussiste". :
2. Al DI eletto consigliere regionale in AB nell'aprile del 2000, all'inizio della VII legislatura, si imputa di aver presentato nel giugno dello stesso anno un'autocertificazione in cui egli comunicava all'ente territoriale che, a far data dal 01.07.2000, avrebbe spostato la propria residenza anagrafica, da Reggio AB, a Messina in Via La Farina, 278. Quest'ultima circostanza non rispondente al vero avendo il DI continuato a - risiedere di fatto, durante il mandato elettivo, in Pellaro di Reggio AB, Comune : ricadente nel territorio della Provincia reggina avrebbe consentito al prevenuto di - illecitamente ottenere, quale Consigliere residente fuori RE, rimborsi, per l'utilizzo negli spostamenti di mezzo proprio, per il maggiore importo pari ad euro 667.205,90, a fronte della minore somma di euro 378.083,30 al medesimo invece spettante quale Consigliere residente in [...]e, quindi, nel territorio della RE in cui egli esercitava il mandato elettivo.
2.1. Il Giudice per le indagini preliminari ha concluso in sentenza per l'insussistenza del falso e della truffa, come contestati, atteso che: a) nel modulo predisposto dalla RE AB e compilato dal DI nel luglio del 2000 al fine di ottenere l'indennità di trasporto, si richiedeva l'indicazione del luogo di residenza e non di dimora;
b) il DI non aveva mai celato di frequentare costantemente la casa, costituente suo domicilio, in San Leo di Pellaro, Comune ricompreso nella Provincia di Reggio AB, come emergeva dal modulo compilato e dai cedolini degli stipendi prodotti, nei quali l'indirizzo del destinatario era, per l'appunto, quello di San Leo di Pellaro;
c) nel giugno del 2000, al momento della seconda dichiarazione con cui il DI ! 1M श्र spostava la residenza da Reggio AB a Messina, la materia dei rimborsi era disciplinata non ancora dalle delibere dell'Ufficio di Presidenza n. 79 del maggio 2001 e д n. 176 dell'ottobre del 2001, ma dalla legge n. 836 del 1973 - come dichiarato dal dottor CA, dirigente della RE, in sede di s.i.t. e di testimonianza espletata in primo grado, nel corso del giudizio abbreviato;
d) l'applicazione della legge n. 836 del 1973, tenuto conto della distanza tra Reggio AB, sede del Consiglio regionale, e Messina, Comune di residenza, avrebbe consentito all'imputato di lucrare un maggior rimborso per una differenza chilometrica contenuta in uno scarto di 3-4 chilometri e quindi monetizzabile in poche decine di euro.
2.2. La Corte di Appello, su impugnativa del Procuratore Generale, giunge all'affermazione di colpevolezza dell'imputato previa l'indicata riqualificazione del fatto contestato. La Corte argomenta dall'errore di diritto in cui sarebbe incorso il primo giudice nel ritenere la materia dei rimborsi, per le tratte chilometriche percorse con mezzo proprio dagli appartenenti al Consiglio della RE AB, assoggettata alla legge n. 836 del 1973, normativa disciplinante invece la diversa ipotesi della indennità di missione dei dipendenti statali. La stessa Corte individua invece la fonte di regolamentazione della materia nella legge regionale n. 3 del 1996 che, all'art. 4, prevede, per i Consiglieri residenti fuori RE, che si assuma come riferimento, ai fini della quantificazione forfettaria dell'indennità chilometrica, la distanza di 300 chilometri. A corredo della decisione, la medesima Corte argomenta poi dalla circostanza che il DI non avrebbe mai abitato a Messina ed invero l'appartamento sito in Via La - Farina era stato locato a studenti universitari -e che al trasferimento della residenza anagrafica non avrebbe quindi corrisposto il trasferimento della residenza effettiva, o dimora, destinata a prevalere su quella formale e sempre rimasta all'interno del Comune di Reggio AB. Su dette premesse, la Corte territoriale sottrae rilevo alla circostanza, invece valorizzata dal Giudice per le indagini preliminari al fine di escludere l'elemento psicologico del reato, costituita dalla possibilità per la pubblica Amministrazione di conoscere altrimenti su dichiarazione resa dallo stesso DI nel medesimo modulo - la reale situazione del prevenuto. La conoscenza della effettiva residenza sarebbe stata invero eventuale conseguenza di un riscontro incrociato di dati e, comunque, rileva ancora la Corte, quanto si era verificato non poteva escludere che l'imputato, negli anni tra il 2000 ed il 2008, avesse consapevolmente continuato a percepire un'indennità a lui non dovuta - diretta a M 2 да soddisfare in via forfettaria il maggior disagio sopportato dai Consiglieri regionali nell'affrontare un viaggio più lungo per raggiungere il luogo di espletamento del mandato non essendo egli residente in altra RE. In punto di diritto, la Corte reggina - escluso che la condotta dell'imputato fosse connotata dagli artifici e raggiri necessari ad integrare la truffa ha ricondotto la fattispecie all'ipotesi speciale, residuale, di cui all'art. 316-ter cod. pen., irrogando quindi la pena di giustizia, dopo aver ritenuto la prescrizione, in ragione della diversa cornice edittale applicabile, per le condotte maturate entro il 30.06.2007. 3. Avverso la sentenza della Corte di Appello di Reggio AB propone ricorso per Cassazione il DI per ministero dei propri difensori, che affidano l'articolato mezzo a due motivi.
3.1. Con il primo motivo, il ricorrente denuncia illogicità della motivazione e violazione di legge (art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione all' art. 43 cod. civ. ed agli artt. 483 e 640, comma secondo, cod. pen.), per avere l'impugnata sentenza escluso l'efficacia del mendacio nella dichiarazione, ai fini dell'integrazione dell'originaria imputazione di truffa aggravata (art. 640, comma 2, cod. pen.), per poi riqualificare i fatti ai sensi dell'art. 316-ter cod. pen. Lamenta la difesa dell'imputato come, giusta la nuova operata qualificazione, la Corte territoriale non si sarebbe fatta carico di verificare se la condotta del DI fosse assistita dalla finalità di frodare l'Ente regionale. La Corte avrebbe infatti svilito la circostanza che l'obbligo di comunicazione - assolto dall'imputato in epoca che precedeva di un anno e mezzo l'adozione della delibera regionale n. 176 del 15.10.2001 che si occupava del trattamento economico dei Consiglieri residenti fuori RE come indicato nel modulo predisposto dalla - RE, si esaurisse nell'indicazione del luogo di residenza anagrafica e che il DI stesso, d'altro canto, avesse reso evidente che il centro principale dei suoi interessi fosse in Reggio AB, presso la sua effettiva residenza. Il prevenuto infatti avrebbe rappresentato nella compilazione del modulo insieme alla sua nuova residenza anagrafica - quella in Messina, fuori RE - anche che ogni corrispondenza, ivi comprese le buste paga, venisse a lui inoltrata all'indirizzo di Pellaro San Leo, in Reggio AB.
3.2. Con il secondo motivo, il ricorrente fa valere violazione di legge e vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione all'art. 316-ter cod. pen.) per avere la Corte di appello erroneamente ritenuto di potere riqualificare la condotta contestata al DI, ai sensi dell'art. 316-ter cod. pen. M 3 Duti Le indennità di trasporto, infatti, di natura meramente reintegrativa - consistendo le stesse in un mero rimborso forfettario di spese sostenute -, non avrebbero potuto essere ricomprese nelle erogazioni pubbliche, economico-finanziarie, destinate a sostegno delle attività produttive, invece previste dall'art. 316-ter cod. pen. Le prime non avrebbero comunque potuto essere annoverate tra le erogazioni a carattere meramente assistenziale, giustificate da situazioni di disagio sociale, sulla cui rilevanza, ai fini dell'integrazione della fattispecie ritenuta, si erano pure espresse le Sezioni Unite, con la sentenza n. 1658 del 19/04/2007, sul cd. "reddito minimo di inserimento". CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso è infondato.
1.1. Per l'adottato percorso argomentativo, la difesa del DI, contestata la qualificazione operata in appello dei fatti in imputazione, tenta di recuperare l' originaria riconduzione delle contestate condotte alla truffa ai danni dello Stato (art. 640, secondo comma n. 1, cod. pen.), per poi giungere, dedotta l'inconfigurabilità dell'intento fraudolento del prevenuto, ad escludere la truffa e quindi ogni ipotesi di responsabilità. Nella motivazione della sentenza della Corte territoriale non si registra alcuna distonia, in punto di logica, per avere la prima, da un canto, rilevato l' insufficienza del solo mendacio, in difetto degli artifici e raggiri e dell'induzione in errore, ad integrare il reato di truffa aggravata (ai sensi dell'art. 640, comma secondo, cod. pen.), come inizialmente contestato, e per avere dall'altro, in via residuale, muovendo dai contenuti della ordinanza del Giudice delle Leggi n. 95 del 2004, qualificato la condotta osservata dal prevenuto nei termini di una indebita percezione a danno dello Stato, ai sensi dell'art. 316-ter cod. pen. Per giurisprudenza consolidata di questa Corte, la fattispecie criminosa di cui all'art. 316-ter cod. pen., che sanziona, per l'appunto, l'indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, costituisce norma sussidiaria rispetto al reato di truffa aggravata (artt. 640, commi primo e secondo n. 1, e 640-bis cod. pen.), essendo destinata a colpire condotte che non rientrano nel campo di operatività di quest'ultima. La medesima - diretta a delineare una fattispecie a struttura complessa, articolata in due condotte la prima delle quali è necessariamente una dichiarazione falsa - trova infatti applicazione allorché del paradigma della truffa venga a mancare l'estremo degli artifici e dei raggiri ed il requisito dell'induzione in errore (Sez. 2, n. 49464 del 01/10/2014, Gattuso;
Sez. 2, n. 8613 del 12/02/2009, Accardo;
Sez. 2, n. 23623 del 08/06/2006, Corsinovi). イ La Corte di Appello, con apprezzamento di fatto rispettoso dell'indicato principio ed esente da vizio logico, e come tale non sindacabile in questa sede, ha escluso che il mero mendacio, pure riconosciuto in capo al prevenuto, potesse integrare la truffa aggravata, inizialmente contestata. Esclusa la truffa per gli indicati estremi, la Corte è quindi correttamente pervenuta ad un'affermazione di colpevolezza in ragione della sola falsità della dichiarazione resa dall'imputato, estremo valorizzato all'interno della diversa fattispecie di cui all'art. 316- ter cit. La Corte di Appello ha giustificatamente ritenuto la sussistenza del mendacio. La finalità tipica del modulo compilato dal DI consisteva infatti nella indicazione del luogo di residenza del Consigliere regionale, non identificabile con il formale dato anagrafico. Nessun errore di diritto è invero ravvisabile nella ricostruzione offerta dai Giudici di Appello della nozione di residenza, ricostruzione rispettosa delle previsioni di cui all'art. 43, comma secondo, del codice civile, e dei principi affermati da questa Corte. La residenza di un soggetto resta, pertanto, in tal modo definita quale abituale volontaria dimora in un dato luogo contrassegnata sia dal fatto oggettivo della stabile permanenza in quel luogo sia dall'elemento soggettivo della volontà di rimanervi, manifestata in fatti univoci, evidenzianti tale intenzione (Sez. 1, Sentenza n. 791 del 05/02/1985). L'interpretazione offerta dalla Corte di Appello di Messina della nozione di residenza non si affida, quindi, e correttamente, al dato formale rappresentato dalle mere risultanze anagrafiche, ma argomenta da una nozione di residenza connotata dai caratteri dell'effettività che, come tale, viene ad essere individuata nel luogo di sostanziale permanenza dell'imputato, e quindi, per l'imputato, nel territorio reggino, e non nel diverso ambito regionale siciliano in cui il DI aveva trasferito la propria residenza anagrafica.
1.2. I Giudici di Appello hanno poi escluso, con ragionamento sorretto da logica, e sottratto come tale al sindacato di questa Corte, che l'inserimento tra i dati del modulo predisposto dalla RE AB, insieme alla residenza anagrafica, in Messina, del Comune di San Leo di Pellaro, posto in Provincia di Reggio AB, luogo indicato dal DI per la ricezione di corrispondenza e buste paga, valesse, per il contesto in cui era reso, a segnalare la volontà del prevenuto di evidenziare la propria sostanziale dimora, così orientando la RE nella quantificazione dell'indennità di trasferimento. Si tratta invero, rilevano i Giudici del merito, di «ulteriori annotazioni» come tali sottratte, negli effetti voluti dal dichiarante, agli esiti propri del contenuto tipico M 5 dell'atto consistenti nell'offerta, all'Ente di appartenenza, degli elementi su cui determinare la distanza chilometrica tra il luogo di residenza del Consigliere regionale e la sede della RE presso cui il medesimo esercitava i compiti del ricevuto mandato elettivo. Immune da censure poi la considerazione spesa dalla Corte territoriale sulla consapevolezza del DI- con esclusione, in radice, della buona fede dell'imputato di aver percepito nel corso degli anni 2000-2008 un'indennità di gran lunga superiore a quella lui dovuta, non essendo egli residente in una diversa RE.
2. Il secondo motivo è infondato, non risultando la scelta qualificatoria operata dalla Corte reggina inficiata da violazione di legge e vizio di motivazione nella parte in cui ricomprende tra le erogazioni a danno dello Stato, o di altri enti pubblici, di cui all'art. 316-ter cod. pen., anche le indennità chilometriche ottenute dai Consiglieri regionali per l'utilizzo del mezzo proprio nella tratta pari alla distanza tra il luogo di residenza e quello di esercizio del mandato. Gli importi erogati dalla RE AB (si esprime, ricomprendendo nella fattispecie in esame, contributi di carattere regionale: Sez. 6, n. 38293 del 14/07/2015, Cascino), come determinati e valorizzati dalle relative delibere di disciplina dell'Ufficio di Presidenza dell'ente (n. 79 del maggio 2001 e n. 176 dell'ottobre del 2001), ben possono rientrare nella platea delle "erogazioni" di cui all'art. 316-ter cod. pen. L'art. 316-ter, comma secondo, cod. pen. assoggetta a medesima previsione contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici ...» senza però che, per la stessa, debbano ritenersi assoggettate a presidio penale le sole erogazioni di provvidenze destinate a sostenere le attività produttive nazionali o, al più, misure assistenziali determinate da situazioni di disagio sociale (SU n. 1658 del 19/04/2007, Carchivi;
Sez. 6, Sentenza n. 38293 cit.). Nell'ampiezza della formula utilizzata dal legislatore, si disvela la "ratio" della norma, diretta a sanzionare penalmente la percezione di erogazioni in genere, comunque denominate, in quanto rilasciate dallo Stato o da altri pubblici soggetti ed in quanto funzionali, nella condivisa identità di tipo, a sollevare sia pure parzialmente, così per la locuzione "contributo" - che richiama l'apporto individuale al raggiungimento di un fine al quale concorrono e collaborano più persone -, il soggetto che il contributo abbia richiesto, per utilizzo o presentazione di dichiarazioni e documenti falsi, nello svolgimento della propria attività. Quindi anche le spese di trasporto sostenute dal Consigliere regionale per il raggiungimento della sede dell'Ente territoriale presso la quale egli svolga il suo M дя mandato, in quanto coperte dall'Amministrazione di appartenenza con il meccanismo del rimborso, rientrano, ove indebitamente percepite, tra i contributi assoggettati alla previsione di cui all'art. 316-ter, comma secondo, cod. pen. Del resto, e infine, la previsione, contenuta nella norma di riferimento (art. 316-ter, comma secondo, cod. pen.), di una condotta sanzionabile solo in via amministrativa, allorché la somma indebitamente percepita risulti ricompresa entro 3.999,96 euro, fa ritenere la fattispecie criminosa comprensiva anche della percezione di contributi che, nella loro modesta consistenza, appaiono come difficilmente inquadrabili in sostegni alle attività produttive nazionali, fenomeno che evoca ben più consistenti interventi pubblici per correlate elargizioni.
3. Il ricorso va pertanto rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 13 novembre 2015 Il Consigliere estensore Il Presidente Laura Scalia Giovanni Conti gruti Asmahidin DEPOSITATO IN CANCELLERIA] IL 22 DIC 2015 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO A M E R P Piera Esposito CORTE SUD