Sentenza 27 febbraio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 27/02/2003, n. 2963 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2963 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2003 |
Testo completo
IN NOME DEL029 63 / 0 3 REPUBBLI LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N.11691/00 Dott. Giovanni Presidente OLLA 12319/00 Cron. 6808 Cons. Relatore Dott. Giammarco CAPPUCCIO Rep.847 Consigliere Dott. Salvatore SALVAGO Consigliere Dott. Renato RORDORF Ud. 10/10/02 Dott. Fabrizio Consigliere FORTE ha pronunciato la seguente: OGGETTO:notificazi one ex art. 143 cpc. SENTENZA omesse indagini - nullità sul ricorso proposto da: elettivamente domiciliato in Roma, AZ COPPOLA, via Toscana 10, presso l'avv. Romolo Persiani, rappresentato difeso dal prof. avv. Sergio Gambardella, giusta delega in atti;
ricorrente -
contro
Giovanni DI TA e AR AR, elettivamente domiciliati in Roma, via Ripetta 151, presso 1' avv.prof. Andrea De Donato, che li rappresenta e difende giusta delega in atti;
controricorrente ricorrente incidentale - 1 Cof. 1817 2002 avverso la sentenza del Tribunale di Salerno n. 853 del 03.06/05.08.99. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/10/02 dal Relatore Cons.G.Cappuccio; Udito l'avv. prof. S. Gambardella;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro Abbritti, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale e l'assorbimento del ricorso incidentale;
Svolgimento del processo Con sentenza 03.06/05.08.99 il Tribunale di Salerno, rilevata la nullità della citazione in giudizio in primo grado, perché effettuata con il rito degli irreperibili senza che ne ricorressero le condizioni, accoglieva la questione di nullità sollevata, con l'atto d'appello, da Di MI Giovanni e AR AR, contumaci in primo grado ed in conseguenza dichiarava la nullità della notifica della citazione e dell'intero giudizio di primo grado e condannava l'appellato AZ LA a rimborsare agli appellanti le spese del giudizio d'appello. Con atto notificato il 25.05.00 ricorreva LA AZ, sostenendo la nullità della sentenza d'appello, perché pronunciata in violazione degli artt. 143 e 139 cpc;
43 cc., avendo tali norme la sentenza erroneamente ed inesattamente interpretato ed applicato. Col controricorso, notificato il 13.06.00, resistevano Giovanni Di MI e AR AR, che impugnavano a loro volta, in via incidentale, la sentenza d'appello, denunciando la violazione dell'art. 354 cpc, perché la causa 2 Cof avrebbe dovuto essere rinviata al giudice di primo grado, per decidere la eccezione di usucapione, sollevata, nel merito, da essi appellanti. Motivi della decisione Rileva la sentenza impugnata come risulti dalla relata che l'ufficiale giudiziario, recatosi il 23.04.86 in via Guglielmini, 5 residenza dei Di MI, vi ebbe notizia del loro trasferimento. Il 28.04.86, sulla scorta dei certificati di residenza, effettuava la notifica della citazione introduttiva ai sensi del 143 cpc. Secondo il tribunale, tale attività non integrava la diligenza resa opportuna dal caso concreto e comportava la nullità della notifica e dell'intero giudizio di primo grado. Sostiene invece il ricorrente che il primo accesso nel quale fu acquisita la notizia del trasferimento- integrato dalla documentazione anagrafica successivamente acquisita, esauriva le indagini possibili nel caso concreto, così come definite dalla costante giurisprudenza, né la notifica poteva essere effettuata presso la dimora dei destinatari, poiché è presupposta una notizia di tale luogo, nel caso assente, o presso il domicilio, perché non esisteva una sede d'affari diversa dalla residenza. La censura è fondata. Pur usando la diligenza del caso concreto, non si vede quali ulteriori indagini potessero essere richieste all'ufficiale giudiziario che, recatosi nel luogo indicatogli, riscontrava che i Di MI erano assenti e, da informazioni assunte, trasferiti per destinazione ignota e quindi, dal riscontro anagrafico, accertava che il luogo indicatogli corrispondeva alla residenza dei Di MI e che costoro non avevano effettuato alcuna variazione atta ad indicare la nuova residenza, dimora o domicilio. Esula, infatti, dalla diligenza esigibile, l'indagine inquisitoria che l'ufficiale 3 Caf giudiziario non è, oltretutto, attrezzato a compiere. Sussistevano quindi tutte le condizioni di validità della relata di notifica 28.04.86 che, sulla base del materiale documentale, ha operato con il rito degli irreperibili. Il ricorso principale va quindi accolto, risultando precluso, per assorbimento, l'esame del ricorso incidentale che rileva come, nell'ipotesi di nullità della notificazione della citazione introduttiva, il giudice d'appello debba rimettere la causa al giudice di primo grado, ai sensi dell'art. 354 cpc, per il rinnovo della notifica (art. 291 cpc) e del giudizio. Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità
P.Q.M.
accoglie il ricorso principale, dichiara assorbito l'incidentale, cassa e rinvia ad altra sezione del tribunale di Salerno, anche per le spese. Roma, 10 ottobre 2002 IL Presidente from Il Cons. est. Efferen CORTE SUPPEMARCASSATIONE Civile P rint Bateria CA LLIERE Depor 27 FEB 2003 Andrea Fianchi CANCELLIERE CORTE SUPREMA CASSAZIONE deile Entrate di Roma 2 il 30.9.03 presso l'Agenzia si attesta la registrazione Serie 4 al n. 32579 versate € 139.44 apposta in calée alla copia autentica (art. 278 TU. n°115 del 30/5/2002) IL DIRETTORE DI CANCELLERIA IRETTORE OIL 4 (F. Filippi Scarpino) Caf