CASS
Sentenza 7 giugno 2023
Sentenza 7 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 07/06/2023, n. 24420 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24420 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da: 1) AS TO, nato il [...]; Avverso il decreto emesso il 20/01/2022 dalla Corte di appello di Torino;
Sentita la relazione del Consigliere Alessandro Centonze;
Lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale Luigi Orsi, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata, limitatamente alla confisca delle quote sociali dell'esercizio commerciale "La Rotonda di OV BE e AS TO s.n.c." e del conto corrente acceso presso la banca Montepaschi di Siena;
il rigetto, nel resto, del ricorso;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 24420 Anno 2023 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: CENTONZE ALESSANDRO Data Udienza: 13/04/2023 RILEVATO IN FATTO 1. Con decreto emesso il 20 gennaio 2022 la Corte di appello di Torino confermava il provvedimento deliberato dal Tribunale di Torino il 20 gennaio 2022, con cui era stata applicata la misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza nei confronti di TO AS ed era stata disposta la confisca dei beni nella sua disponibilità, già sottoposti a sequestro preventivo, rigettando l'impugnazione proposta dal prevenuto. I beni sottoposti a confisca dalla Corte di appello di Torino, in particolare, riguardavano le quote sociali di un esercizio commerciale operante ad Aosta;
due unità immobiliari intestate ad TO AS, ubicate ad Aosta;
due autovetture intestate al ricorrente;
i saldi attivi di alcuni conti correnti e di una carta prepagata, intestati a AS;
il saldo attivo di una carta prepagata, intestata a MA RO LI, che era la moglie del prevenuto. Il decreto confermativo censurato, innanzitutto, si fondava sulla pericolosità sociale qualificata di TO AS, che legittimava l'applicazione della misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e la confisca dei beni nella sua disponibilità, che, secondo i Giudici di merito, derivava dal suo inserimento nell'ambiente della criminalità organizzata 'ndraghetistica presente nella Valle d'Aosta. Tale inserimento, risalente al 2009, tra l'altro, si riteneva provato sulla base del procedimento penale nel quale il prevenuto era stata condannato, nei primi due gradi di giudizio, quale affiliato di una locale in cui erano associati alcuni esponenti delle 'ndrine dei Di Donato, dei Nirta, dei LI e dei AS. Si evidenziava, al contempo, che gli accertamenti contabili eseguiti nel procedimento di prevenzione — svolti dal consulente tecnico del Pubblico ministero Edo Chatel e riguardanti l'arco temporale compreso tra il 1993 e il 2017 — avevano evidenziato una forte sperequazione reddituale tra le entrate della famiglia AS-LI e gli investimenti effettuati, che apparivano ingiustificati alla luce delle risorse economiche di cui disponeva il nucleo familiare del prevenuto. Gli accertamenti contabili svolti dal dottor Chatel, a loro volta, venivano correlati agli esiti delle verifiche investigative condotte dalla Direzione Investigativa Antimafia di Torino, che aveva esaminato la situazione reddituale della famiglia AS-LI, relativa all'arco temporale sopra richiamato, in relazione alla quale aveva riscontrato un disavanzo ammontante a 725.000 euro. Questi elementi probatori, secondo la Corte di appello di Torino, imponevano la conferma del decreto impugnato nell'interesse di TO AS. 2 2. Avverso questo decreto TO AS, a mezzo dell'avvocato Ascanio Donadio, ricorreva per cassazione, articolando otto censure difensive. Con il primo e il secondo motivo di ricorso, di cui si impone una trattazione congiunta, si deduceva la violazione di legge del decreto impugnato, conseguente al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che imponevano di ritenere sussistente e connotato da attualità il requisito della pericolosità sociale qualificata di TO AS, posto a fondamento della misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, su cui provvedimento censurato si era espresso con una motivazione apparente, limitandosi a richiamare genericamente gli esiti dei procedimenti penali instaurati nei confronti del prevenuto, peraltro non ancora definiti, senza soffermarsi partitamente sugli elementi probatori acquisiti in tali ambiti processuali. Con il terzo motivo e il quarto motivo di ricorso, di cui si impone una trattazione congiunta, si deduceva la violazione di legge del decreto impugnato, conseguente al fatto che la Corte di appello di Torino non aveva dato esaustivo conto delle ragioni che imponevano di ritenere dimostrata la sproporzione reddituale legittimante l'adozione della misura ablatoria e sussistente una correlazione cronologica tra la pericolosità sociale qualificata di AS e l'acquisizione dei beni confiscati. Con il quinto motivo di ricorso si deduceva la violazione di legge del decreto impugnato, per non avere la Corte di merito torinese dato adeguato conto delle ragioni che imponevano di ritenere sussistente una correlazione cronologica tra la pericolosità sociale qualificata di TO AS e la confisca delle quote sociali di "La Rotonda di OV BE e AS TO s.n.c.", con sede ad Aosta, in Via Partigiani n. 30. Con il sesto e il settimo motivo di ricorso, di cui si impone una trattazione congiunta, si deduceva la violazione di legge del provvedimento impugnato, conseguente al fatto che la Corte territoriale non aveva esplicitato le ragioni che imponevano di ritenere dimostrata, sulla base della consulenza tecnica svolta dal dottore Edo Chatel, su cui si imponeva un vaglio metodologico non riscontrabile nel caso in esame, la sussistenza di una situazione di sproporzione reddituale legittimante la confisca dei beni controversi. Infine, con l'ottavo motivo di ricorso si deduceva la violazione di legge del decreto impugnato, conseguente al fatto che la decisione impugnata risultava priva di un percorso argomentativo esplicativo delle ragioni che imponevano di ritenere dimostrata la sproporzione reddituale legittimante l'adozione della misura ablatoria e sussistente una correlazione cronologica tra la pericolosità sociale qualificata di AS e l'acquisizione dei conti correnti intestati al 3 prevenuto, accesi presso la Banca BPM s.p.a. e presso la Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento del decreto impugnato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso proposto da TO AS è parzialmente fondato. 2. In via preliminare, deve rilevarsi che nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione, secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 2, legge 27 dicembre 1956, n. 1423, richiamato dall'art.
3-ter, comma 2, legge 31 maggio 1965, n. 575, così come novellato dall'art. 10, comma 3, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, è ammesso soltanto per violazione di legge. Ne consegue che devono escludersi dall'ambito dei vizi deducibili in sede di legittimità le ipotesi previste dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. peri., potendosi soltanto denunciare, ai sensi della lettera c) della stessa disposizione, la motivazione inesistente o meramente apparente, integrante la violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato. In sede di legittimità, dunque, non è deducibile il vizio di motivazione, a meno che questa non sia del tutto carente, presentando difetti tali da renderla meramente apparente e in realtà inesistente, ossia priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità; ovvero quando la motivazione stessa si ponga come assolutamente inidonea a rendere comprensibile il percorso logico seguito dal giudice di merito;
ovvero, ancora, quando le linee argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate e carenti dei necessari passaggi logici da fare risultare oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione adottata (Sez. 2, n. 20968 del 06/07/2020, Noviello, Rv. 279435-01; Sez. 6, n. 20816 del 28/02/2013, Buonocore, Rv. 257007; Sez. 5, n. 19598 dell'08/04/2010, Palermo, Rv. 247514-01). Questo orientamento ha ricevuto l'ulteriore suggello delle Sezioni Unite, che hanno affermato, con specifico riferimento a una fattispecie antecedente alla riforma del 2011, il seguente principio di diritto: «Nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, secondo il disposto dell'art. 4 legge 27 dicembre 1956, n. 1423, richiamato 3-ter, secondo comma, legge 31 maggio 1965, n. 575; ne consegue che, in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l'ipotesi dell'illogicità manifesta di cui all'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso, poiché 4 qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d'appello dal nono comma del predetto art. 4 legge n. 1423 del 56, il caso di motivazione inesistente o meramente apparente» (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246-01). Tale approdo giurisprudenziale, infine, è stato avallato dalla Corte costituzionale, che, con la sentenza 15 aprile 2015, n. 106 - nel rigettare la questione di legittimità costituzionale dell'art.
3-ter legge n. 575 del 1965 -, ha, tra l'altro, affermato che «il sistema delle misure di prevenzione ha dunque una sua autonomia e una sua coerenza interna, mirando ad accertare una fattispecie di pericolosità, che ha rilievo sia per le misure di prevenzione personali, sia per la confisca di prevenzione, della quale costituisce presupposto ineludibile» (Corte cost., sent. n. 106 del 2015). Secondo la Corte costituzionale, non sarebbe ipotizzabile una diversa opzione ermeneutica, essendo irrazionale «il sistema che si verrebbe a delineare ritenendo invece fondata l'analoga questione relativa alla confisca di prevenzione [...]». Si determinerebbe, infatti, una differente «estensione del sindacato della Corte di cassazione sul provvedimento impugnato, anche in relazione al medesimo presupposto della pericolosità del proposto, a seconda che venga in rilievo una misura personale o una misura patrimoniale, e l'irrazionalità sarebbe evidente qualora le due misure fossero adottate con lo stesso provvedimento, come appunto è avvenuto nel giudizio a quo» (Corte cost., sent. n. 106 del 2015, cit.). 3. Tanto premesso, occorre passare ad affrontare la questione del requisito dell'attualità della pericolosità sociale qualificata di TO AS, che, oltre a legittimare l'applicazione della misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, deve essere valutato in correlazione all'acquisizione dei beni, mobili e immobili, sottoposti a confisca dalla Corte di appello di Torino, alla luce dell'intervento chiarificatore delle Sezioni Unite, secondo cui devono ritenersi suscettibili di ablazione i soli beni patrimoniali acquistati nell'arco temporale in cui si è manifestata la pericolosità sociale del soggetto passivo della misura o eventualmente del terzo allo stesso collegato, nel caso di specie rappresentato dalla moglie del prevenuto, MA RO LI, tenuto conto del momento in cui si è concretizzata tale condizione (Sez. U, n. 4880 del 29/06/2014, dep. 2015, Spinelli, Rv. 262605-01). Ne discende che sono suscettibili di ablazione soltanto i beni acquisiti nell'arco di tempo in cui si è manifestata la pericolosità sociale del prevenuto, indipendentemente dalla persistente pericolosità dell'inciso al momento della proposta di prevenzione. Tale conclusione consegue all'apprezzamento dello 5 stesso presupposto giustificativo della confisca, ossia alla ragionevole presunzione che il bene sia stato acquistato con i proventi di un'attività illecita ed è, dunque, pienamente coerente con la natura preventiva della misura ablativa, ribadita dalle Sezioni Unite (Sez. U, n. 4880 del 29/06/2014, dep. 2015, Spinelli, cit.). Pertanto, alla stregua di tale principio, l'ablazione di beni, mobili o immobili, di cui si assume, la provenienza illecita può considerarsi legittima, in quanto espressione dell'esercizio del potere discrezionale del legislatore italiano, soltanto laddove risponde all'interesse generale di rimuovere dal circuito economico beni acquistati illecitamente. D'altra parte, la funzione sociale della proprietà privata può esplicarsi legittimamente solo a condizione che il suo acquisto sia conforme alle regole imposte dall'ordinamento giuridico e non sia consentito dai proventi delle attività criminali svolte dall'acquirente. Se così non fosse, sarebbe possibile aggredire il patrimonio di un soggetto indipendentemente da ogni relazione temporale con la pericolosità sociale dello stesso individuo, dando origine a uno strumento che finirebbe per connotarsi per la sua natura sanzionatoria. In questo modo, però, la misura ablatoria si collocherebbe in un ambito sistematico scarsamente compatibile con i principi costituzionali vigenti in materia di proprietà privata e con le disposizioni degli artt. 2 e 42 Cost. Questo significa che presupposto ineludibile di applicazione della misura di prevenzione patrimoniale continua a essere la pericolosità sociale del soggetto passivo del provvedimento ablatorio, ossia la sua riconducibilità a una delle categorie soggettive previste dalla normativa di settore. Non può non richiamarsi, sul punto, la giurisprudenza consolidata di questa Corte, che ha precisato che, anche nei casi di applicazione disgiunta, il giudice della prevenzione deve valutare - sia pure incidenter tantum - la condizione di pericolosità del soggetto nei cui confronti sia richiesta la misura di prevenzione patrimoniale, in quanto la confisca disgiunta non è un istituto che ha introdotto nel nostro ordinamento giuridico un'azione diretta sul bene inciso, restando imprescindibile il rapporto tra la pericolosità sociale del soggetto e gli incrementi patrimoniali conseguiti (Sez. 6, n. 5536 del 15/01/2016, Bevilacqua, Rv. 265957-01; Sez. 2, n. 30395 del 07/05/2015, Ciotta, Rv. 264296-01; Sez. 1, n. 26751 del 26/05/2009, De Benedittis, Rv. 244790-01). 4. Passando a considerare le censure difensive prospettate nell'interesse di TO AS, devono ritenersi infondati il primo e il secondo motivo, di cui si impone una trattazione congiunta, con cui si deduceva la violazione di legge del decreto impugnato, conseguente al fatto che la decisione in esame risultava 6 sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che imponevano di ritenere sussistente e connotato da attualità il requisito della pericolosità sociale qualificata di TO AS, posto a fondamento della misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, su cui provvedimento censurato si era espresso con una motivazione apparente, limitandosi a richiamare genericamente gli esiti dei procedimenti penali instaurati nei confronti del prevenuto, peraltro non ancora definiti, senza soffermarsi partitamente sugli elementi probatori acquisiti in tali ambiti processuali. Osserva il Collegio che l'assunto difensivo è smentito dalle emergenze processuali, atteso che il provvedimento impugnato ricavava gli elementi di valutazione della pericolosità sociale qualificata di TO AS, legittimante l'applicazione della misura di prevenzione personale, dalla vicenda giudiziaria che lo riguardava, che imponeva di ritenere dimostrato che il prevenuto, da tempo, gravitava in una locale 'ndranghetistica attiva in Valle d'Aosta. Secondo la Corte di appello di Torino, l'inserimento di AS nell'ambiente 'ndranghetistico valdostano si riteneva dimostrato dagli esiti del processo penale instaurato nei suoi confronti per il reato di cui all'art. 416-bis, primo, secondo, terzo, quarto comma, cod. pen. In questo procedimento, il ricorrente era stato condannato nei primi due gradi di giudizio, per avere fatto parto di una locale in cui erano affiliati diversi esponenti delle 'ndrine dei Di Donato, dei Nirta, dei LI e dei AS. Si evidenziava, al contempo, che il ricorrente gestiva ad Aosta un ristorante, che, nel corso degli anni, era stato utilizzato per lo svolgimento di alcune riunioni tra esponenti dei sodalizi 'ndranghetistici presenti nell'aree piemontesi e valdostane, dei quali il ricorrente si faceva garante, assicurando la riservatezza degli incontri. Né possono assumere rilievo, in senso favorevole a AS, le sue dichiarazioni, finalizzate a dimostrare il suo definitivo allontanamento dall'ambiente 'ndranghetistico, atteso che, all'evidenza, tali giustificazioni, provenendo dal ricorrente, appaiono prive di valenza probatoria. Ricostruito in questi termini, il giudizio di pericolosità sociale espresso nei confronti di TO AS deve ritenersi idoneo a consentire l'applicazione della misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e conforme alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui nel «giudizio di prevenzione vige la regola della piena utilizzazione di qualsiasi elemento indiziario desumibile anche da procedimenti penali in corso e, persino, definiti con sentenza irrevocabile di assoluzione, purché certo ed idoneo per il suo valore sintomatico a giustificare il convincimento del giudice che è ampiamente discrezionale in ordine alla pericolosità sociale [...]». Inoltre, questi elementi di giudizio «possono essere 7 desunti dai provvedimenti giudiziari anche indipendentemente dall'acquisizione dei verbali, delle trascrizioni, o, per quanto attiene alle intercettazioni, dai provvedimenti autorizzativi esistenti nel diverso procedimento» (Sez. 2, n. 25919 del 28/05/2008, Rosaniti, Rv. 240629-01). L'attualizzazione del giudizio di pericolosità sociale qualificata del ricorrente, pertanto, veniva effettuata in termini congrui e rispettosi delle emergenze probatorie, essendo possibile affermare una presunzione di pericolosità sociale del prevenuto derivante da un accertamento penale a condizione che sia certa la correlazione tra la sua posizione e i fatti di reato su cui è intervenuta una pronunzia giurisdizionale. Sul punto, non si può che richiamare la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui «la valutazione del requisito di attualità della pericolosità sociale deve essere effettuata per tutte le categorie dei soggetti indicati nell'art. 4 d.lgs. n. 159 del 2011, che possono essere assoggettati a misure di prevenzione personali, con la conseguenza che, non essendo ammissibile una presunzione di pericolosità derivante esclusivamente dall'esito di un procedimento penale, è onere del giudice verificare in concreto la persistenza della pericolosità del proposto, specie nel caso in cui sia decorso un apprezzabile periodo di tempo tra l'epoca dell'accertamento in sede penale e il momento della formulazione del giudizio sulla prevenzione» (Sez. 6, n. 50128 dell'11/11/2016, Aguì, Rv. 268215-01). Le considerazioni esposte impongono di ribadire l'infondatezza del primo motivo e del secondo motivo di ricorso, esaminati congiuntamente. 5. Devono, invece, ritenersi fondate le sei residue censure difensive, di cui si impone una trattazione congiunta, con cui si deduceva la violazione di legge del decreto impugnato, conseguente al fatto che la Corte di appello di Torino non aveva dato esaustivo conto delle ragioni che imponevano di ritenere sussistente la correlazione temporale tra la pericolosità sociale di TO AS e l'acquisizione dei beni confiscati e dimostrata la sproporzione reddituale legittimante l'adozione della misura ablatoria. I beni sottoposti a confisca dalla Corte di appello di Torino, in particolare, riguardavano le quote sociali di "La Rotonda di OV BE e AS TO s.n.c.", con sede ad Aosta, in Via Partigiani;
due unità immobiliari intestate ad TO AS, ubicate ad Aosta, in Via Zimmerma -nn; un'autovettura Toyota IQ, targata EH890CW; un'autovettura Ford Mondeo TDCI, targata DT 263EW; i saldi attivi di quattro conti correnti, intestati ad TO AS, accessi presso la Banca BPM s.p.a.; il saldo attivo di un conto corrente, cointestato ad TO AS, acceso presso la Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a.; il saldo attivo di una carta prepagata, intestata ad TO AS, accesa presso la Banca 8 BPM s.p.a.; il saldo attivo di una carta prepagata, intestata a MA RO LI, accesa presso Poste Italiane s.p.a. Osserva il Collegio che l'acquisizione dei beni confiscati non risulta correlata cronologicamente al giudizio di pericolosità sociale qualificata formulato nei confronti di AS dalla Corte di appello di Torino, occorrendo verificare se tale condizione soggettiva, che si faceva risalire al 2009, si era manifestata al momento dell'acquisto dei beni confiscati. Occorreva, invero, verificare se le somme utilizzate dalla famiglia AS-LI per l'acquisto dei beni confiscati erano state accumulate nel periodo in cui era stata accertata la pericolosità sociale qualificata del prevenuto, essendo incontroverso che solo in presenza di una tale correlazione cronologica - che avrebbe dovuto investire sia le provviste impiegate per l'acquisizione sia la stipula del contratto - era possibile disporre l'ablazione di un bene del ricorrente o di un terzo allo stesso collegato (Sez. 6, n. 5536 del 15/01/2016, Bevilacqua, cit.). Deve, infatti, evidenziarsi che, ai presenti fini, quello che rileva non è tanto la sussistenza della condizione di pericolosità sociale qualificata di AS, valutabile in termini astratti, quanto, piuttosto, la sua eventuale sussistenza al momento dell'acquisto dei beni confiscati, che doveva essere valutata alla luce del compendio probatorio posto a fondamento del giudizio formulato nei confronti del prevenuto. La Corte di appello di Torino, invero, avrebbe dovuto valutare la condizione di pericolosità sociale qualificata di TO AS, in funzione dell'invocata restituzione dei beni confiscati, tenendo conto dell'intervento chiarificatore delle Sezioni Unite, secondo cui devono ritenersi suscettibili di ablazione i soli cespiti acquisiti nell'arco temporale in cui si è manifestata la pericolosità sociale dell'inciso - o eventualmente del terzo interessato - tenuto conto del momento in cui si è concretizzata tale manifestazione, che assume un rilievo decisivo ai fini della verifica della legittimità della misura ablatoria (Sez. U, n. 4880 del 29/06/2014, dep. 2015, Spinelli, cit.). Nell'arresto giurisprudenziale richiamato, allo scopo di delimitare cronologicamente gli ambiti di pericolosità sociale legittimanti l'adozione di un provvedimento di prevenzione, si affermava il seguente principio di diritto: «La pericolosità sociale, oltre ad essere presupposto ineludibile della confisca di prevenzione, è anche "misura temporale" del suo ambito applicativo;
ne consegue che, con riferimento alla c.d. pericolosità generica, sono suscettibili di abiezione soltanto i beni acquistati nell'arco di tempo in cui si è manifestata la pericolosità sociale, mentre, con riferimento alla c.d. pericolosità qualificata, il giudice dovrà accertare se questa investa, come ordinariamente accade, l'intero 9 percorso esistenziale del proposto, o se sia individuabile un momento iniziale ed un termine finale della pericolosità sociale, al fine di stabilire se siano suscettibili di ablazione tutti i beni riconducibili al proposto ovvero soltanto quelli ricadenti nel periodo temporale individuato» (Sez. U, n. 4880 del 29/06/2014, dep. 2015, Spinelli, cit.). Rispetto a questa, imprescindibile, correlazione cronologica, nel provvedimento impugnato nessuna indicazione adeguata veniva fornita dalla Corte di appello di Torino, che, come detto, non collegava le modalità di acquisto dei beni confiscati all'arco temporale nel quale si era manifestata la pericolosità sociale di AS, pur essendo tale operazione indispensabile per affermare o negare l'esistenza di una condizione di pericolosità sociale qualificata legittimante la misura ablatoria. Ne consegue che il Giudice di appello eludeva, pur richiamandoli formalmente, i temi censori sollevati dalla difesa del ricorrente e i correlati parametri ermeneutici (Sez. U, n. 4880 del 29/06/2014, dep. 2015, Spinelli, cit.), non fornendo alcun chiarimento in ordine alla perimetrazione temporale indispensabile per valutare la legittimità della misura ablatoria applicata nei confronti di AS. Né assumono rilievo decisivo i richiami al ruolo svolto dal ricorrente nell'ambiente 'ndranghetististico valdostano, su cui ci si è soffermati nel paragrafo 4, cui si rinvia, atteso che tali riferimenti, ex se, non permettono di affermare o negare l'esistenza di una correlazione cronologica tra la condizione di pericolosità sociale qualificata di AS e l'acquisizione dei beni confiscati. Sulle singole acquisizioni patrimoniali, dunque, occorreva soffermarsi analiticamente, enucleando gli elementi sintomatici utili ad affermare l'esistenza di un collegamento temporale tra la condizione di pericolosità sociale qualificata del ricorrente - tenuto conto del contesto criminale di riferimento - e il momento dell'acquisto dei beni sottoposti a confisca, che doveva essere valutato nel rispetto della giurisprudenza di questa Corte, più volte citata (Sez. U, n. 4880 del 29/06/2014, dep. 2015, Spinelli, cit.). Esemplare rappresentazione di quanto si sta affermando si trae dalla confisca delle quote sociali di "La Rotonda di OV BE e AS TO s.n.c.", con sede ad Aosta, in Via Partigiani, che erano state acquistate dal ricorrente nel 2002, in un'epoca notevolmente antecedente all'inizio della pericolosità sociale qualificata del prevenuto, che, come detto, veniva fatta risalire dalla Corte di appello di Torino al 2009. Le discrasie cronologiche evidenziate con riferimento alla confisca delle quote sociali dell'esercizio commerciale in questione, peraltro, si riverberano anche sul saldo attivo del conto corrente, cointestato ad TO AS, acceso presso la Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a., le cui provviste venivano 10 utilizzate per la gestione dei costi e dei ricavi dell'attività imprenditoriale in esame, sui quali si impone una complessiva rivalutazione. Considerazioni analoghe, a ben vedere, devono essere effettuate a proposito dell'acquisto dell'unità immobiliare intestata ad TO AS, ubicata ad Aosta, in Via Zimmermann. Deve, invero, rilevarsi che è incontroverso che tale immobile veniva acquistato dal ricorrente con un atto di compravendita stipulato il 18 giugno 2014, in un'epoca successiva all'inzio della pericolosità sociale qualificata del prevenuto, individuato nel 2009. Non può, tuttavia, non rilevarsi che il bene in questione veniva acquistato con somme provenienti, per una parte, ammontante a 170.000,00 euro, dalla vendita di un immobile acquistato dal ricorrente nel 2000, in un'epoca notevolmente antecedente all'inizio della pericolosità sociale qualificata del prevenuto;
per un'altra parte, ammontante a 135.814,00 euro, dall'accensione di un mutuo ipotecario, il cui contratto veniva stipulato il 12 agosto 2014. Tutto questo imponeva, quantomeno per le somme provenienti dalla vendita dell'immobile acquistato nel 2000, la formulazione di un giudizio di correlazione cronologica, rispettoso dei parametri ermeneutici più volte richiamati (Sez. U, n. 4880 del 29/06/2014, dep. 2015, Spinelli, cit.), non riscontrabile nel caso di specie. Si consideri, inoltre, che le discrasie cronologiche evidenziate si riverberano sui depositi bancari di TO AS, giacenti presso la Banca BPM s.p.a., su cui confluivano le somme provenienti dal contratto di mutuo stipulato per l'acquisto in esame. Su tali acquisizioni patrimoniali, pertanto, occorreva soffermarsi analiticamente, enucleando gli elementi sintomatici utili ad affermare l'esistenza di una correlazione cronologica tra la condizione di pericolosità sociale qualificata del ricorrente e il momento dell'acquisto dei beni confiscati, che doveva essere valutata nel rispetto della giurisprudenza di questa Corte, sulla quale ci si è soffermati nel paragrafo 4, cui si rinvia ulteriormente (Sez. U, n. 4880 del 29/06/2014, dep. 2015, Spinelli, cit.). D'altra parte, la verifica sulla condizione di pericolosità sociale qualificata di AS, incentrata sulla ricostruzione del ruolo ricoperto dal ricorrente nel contesto della criminalità di matrice 'ndranghetistica, si imponeva anche in conseguenza degli elementi di giudizio introdotti dal prevenuto, sui quali non era possibile un richiamo meramente formale, svincolato dai parametri cronologici che si sono affermati come ineludibili. Su tali elementi, dunque, si imponeva un vaglio analitico, finalizzato a verificare se le allegazioni difensive erano idonee a «mutare radicalmente i termini della valutazione a suo tempo operata [...]», in 11 linea con quanto affermato da questa Corte (Sez. 6, n. 44609 del 06/10/2015, Alvaro, Rv. 265081). Né potrebbe essere diversamente, dovendosi, in proposito, richiamare l'intervento della Corte costituzionale, che, con la sentenza 21 febbraio 2018, n. 33, evidenziava che, in presenza di determinate condizioni, normativamente imposte, può applicarsi la presunzione relativa di illegittima acquisizione dei beni, che consente l'esercizio dei poteri ablatori nei soli limiti di un ambito circoscritto di "ragionevolezza temporale", che impone di valutare rigorosamente la correlazione cronologica esistente tra l'acquisizione del bene e la condizione di pericolosità sociale del prevenuto (Corte cost., sent. n. 33 del 2018). A questi principi di diritto si è prontamente conformata la giurisprudenza di questa Corte, che, nella direzione ermeneutica prefigurata dalla sentenza della Corte costituzionale n. 33 del 2018, ha osservato che «la presunzione di illegittima acquisizione da parte dell'imputato deve essere circoscritta in un ambito di ragionevolezza temporale, dovendosi dar conto che i beni non siano "ictu oculi" estranei al reato perché acquistati in un periodo di tempo eccessivamente antecedente alla sua commissione» (Sez. 5, n. 21711 del 28/02/2018, Betti, Rv. 272988-01). Occorre, pertanto, che, sui profili valutativi richiamati, la Corte di appello di Torino si soffermi con un nuovo esame, che dovrà essere compiuto nel rispetto dei principi di diritto che si sono enunciati. 6. Le considerazioni esposte nei paragrafi precedenti impongono conclusivamente l'annullamento del decreto impugnato, relativamente alla confisca dei beni sottoposti ad ablazione, con il conseguente rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Torino, che dovrà essere eseguito in conformità dei principi che si sono richiamati. L'atto di impugnazione proposto nell'interesse di TO AS, nel resto, deve essere rigettato.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alla confisca con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Torino. Rigetta, nel resto, il ricorso. Così deciso il 13 aprile 2023.
Sentita la relazione del Consigliere Alessandro Centonze;
Lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale Luigi Orsi, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata, limitatamente alla confisca delle quote sociali dell'esercizio commerciale "La Rotonda di OV BE e AS TO s.n.c." e del conto corrente acceso presso la banca Montepaschi di Siena;
il rigetto, nel resto, del ricorso;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 24420 Anno 2023 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: CENTONZE ALESSANDRO Data Udienza: 13/04/2023 RILEVATO IN FATTO 1. Con decreto emesso il 20 gennaio 2022 la Corte di appello di Torino confermava il provvedimento deliberato dal Tribunale di Torino il 20 gennaio 2022, con cui era stata applicata la misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza nei confronti di TO AS ed era stata disposta la confisca dei beni nella sua disponibilità, già sottoposti a sequestro preventivo, rigettando l'impugnazione proposta dal prevenuto. I beni sottoposti a confisca dalla Corte di appello di Torino, in particolare, riguardavano le quote sociali di un esercizio commerciale operante ad Aosta;
due unità immobiliari intestate ad TO AS, ubicate ad Aosta;
due autovetture intestate al ricorrente;
i saldi attivi di alcuni conti correnti e di una carta prepagata, intestati a AS;
il saldo attivo di una carta prepagata, intestata a MA RO LI, che era la moglie del prevenuto. Il decreto confermativo censurato, innanzitutto, si fondava sulla pericolosità sociale qualificata di TO AS, che legittimava l'applicazione della misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e la confisca dei beni nella sua disponibilità, che, secondo i Giudici di merito, derivava dal suo inserimento nell'ambiente della criminalità organizzata 'ndraghetistica presente nella Valle d'Aosta. Tale inserimento, risalente al 2009, tra l'altro, si riteneva provato sulla base del procedimento penale nel quale il prevenuto era stata condannato, nei primi due gradi di giudizio, quale affiliato di una locale in cui erano associati alcuni esponenti delle 'ndrine dei Di Donato, dei Nirta, dei LI e dei AS. Si evidenziava, al contempo, che gli accertamenti contabili eseguiti nel procedimento di prevenzione — svolti dal consulente tecnico del Pubblico ministero Edo Chatel e riguardanti l'arco temporale compreso tra il 1993 e il 2017 — avevano evidenziato una forte sperequazione reddituale tra le entrate della famiglia AS-LI e gli investimenti effettuati, che apparivano ingiustificati alla luce delle risorse economiche di cui disponeva il nucleo familiare del prevenuto. Gli accertamenti contabili svolti dal dottor Chatel, a loro volta, venivano correlati agli esiti delle verifiche investigative condotte dalla Direzione Investigativa Antimafia di Torino, che aveva esaminato la situazione reddituale della famiglia AS-LI, relativa all'arco temporale sopra richiamato, in relazione alla quale aveva riscontrato un disavanzo ammontante a 725.000 euro. Questi elementi probatori, secondo la Corte di appello di Torino, imponevano la conferma del decreto impugnato nell'interesse di TO AS. 2 2. Avverso questo decreto TO AS, a mezzo dell'avvocato Ascanio Donadio, ricorreva per cassazione, articolando otto censure difensive. Con il primo e il secondo motivo di ricorso, di cui si impone una trattazione congiunta, si deduceva la violazione di legge del decreto impugnato, conseguente al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che imponevano di ritenere sussistente e connotato da attualità il requisito della pericolosità sociale qualificata di TO AS, posto a fondamento della misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, su cui provvedimento censurato si era espresso con una motivazione apparente, limitandosi a richiamare genericamente gli esiti dei procedimenti penali instaurati nei confronti del prevenuto, peraltro non ancora definiti, senza soffermarsi partitamente sugli elementi probatori acquisiti in tali ambiti processuali. Con il terzo motivo e il quarto motivo di ricorso, di cui si impone una trattazione congiunta, si deduceva la violazione di legge del decreto impugnato, conseguente al fatto che la Corte di appello di Torino non aveva dato esaustivo conto delle ragioni che imponevano di ritenere dimostrata la sproporzione reddituale legittimante l'adozione della misura ablatoria e sussistente una correlazione cronologica tra la pericolosità sociale qualificata di AS e l'acquisizione dei beni confiscati. Con il quinto motivo di ricorso si deduceva la violazione di legge del decreto impugnato, per non avere la Corte di merito torinese dato adeguato conto delle ragioni che imponevano di ritenere sussistente una correlazione cronologica tra la pericolosità sociale qualificata di TO AS e la confisca delle quote sociali di "La Rotonda di OV BE e AS TO s.n.c.", con sede ad Aosta, in Via Partigiani n. 30. Con il sesto e il settimo motivo di ricorso, di cui si impone una trattazione congiunta, si deduceva la violazione di legge del provvedimento impugnato, conseguente al fatto che la Corte territoriale non aveva esplicitato le ragioni che imponevano di ritenere dimostrata, sulla base della consulenza tecnica svolta dal dottore Edo Chatel, su cui si imponeva un vaglio metodologico non riscontrabile nel caso in esame, la sussistenza di una situazione di sproporzione reddituale legittimante la confisca dei beni controversi. Infine, con l'ottavo motivo di ricorso si deduceva la violazione di legge del decreto impugnato, conseguente al fatto che la decisione impugnata risultava priva di un percorso argomentativo esplicativo delle ragioni che imponevano di ritenere dimostrata la sproporzione reddituale legittimante l'adozione della misura ablatoria e sussistente una correlazione cronologica tra la pericolosità sociale qualificata di AS e l'acquisizione dei conti correnti intestati al 3 prevenuto, accesi presso la Banca BPM s.p.a. e presso la Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento del decreto impugnato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso proposto da TO AS è parzialmente fondato. 2. In via preliminare, deve rilevarsi che nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione, secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 2, legge 27 dicembre 1956, n. 1423, richiamato dall'art.
3-ter, comma 2, legge 31 maggio 1965, n. 575, così come novellato dall'art. 10, comma 3, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, è ammesso soltanto per violazione di legge. Ne consegue che devono escludersi dall'ambito dei vizi deducibili in sede di legittimità le ipotesi previste dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. peri., potendosi soltanto denunciare, ai sensi della lettera c) della stessa disposizione, la motivazione inesistente o meramente apparente, integrante la violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato. In sede di legittimità, dunque, non è deducibile il vizio di motivazione, a meno che questa non sia del tutto carente, presentando difetti tali da renderla meramente apparente e in realtà inesistente, ossia priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità; ovvero quando la motivazione stessa si ponga come assolutamente inidonea a rendere comprensibile il percorso logico seguito dal giudice di merito;
ovvero, ancora, quando le linee argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate e carenti dei necessari passaggi logici da fare risultare oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione adottata (Sez. 2, n. 20968 del 06/07/2020, Noviello, Rv. 279435-01; Sez. 6, n. 20816 del 28/02/2013, Buonocore, Rv. 257007; Sez. 5, n. 19598 dell'08/04/2010, Palermo, Rv. 247514-01). Questo orientamento ha ricevuto l'ulteriore suggello delle Sezioni Unite, che hanno affermato, con specifico riferimento a una fattispecie antecedente alla riforma del 2011, il seguente principio di diritto: «Nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, secondo il disposto dell'art. 4 legge 27 dicembre 1956, n. 1423, richiamato 3-ter, secondo comma, legge 31 maggio 1965, n. 575; ne consegue che, in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l'ipotesi dell'illogicità manifesta di cui all'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso, poiché 4 qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d'appello dal nono comma del predetto art. 4 legge n. 1423 del 56, il caso di motivazione inesistente o meramente apparente» (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246-01). Tale approdo giurisprudenziale, infine, è stato avallato dalla Corte costituzionale, che, con la sentenza 15 aprile 2015, n. 106 - nel rigettare la questione di legittimità costituzionale dell'art.
3-ter legge n. 575 del 1965 -, ha, tra l'altro, affermato che «il sistema delle misure di prevenzione ha dunque una sua autonomia e una sua coerenza interna, mirando ad accertare una fattispecie di pericolosità, che ha rilievo sia per le misure di prevenzione personali, sia per la confisca di prevenzione, della quale costituisce presupposto ineludibile» (Corte cost., sent. n. 106 del 2015). Secondo la Corte costituzionale, non sarebbe ipotizzabile una diversa opzione ermeneutica, essendo irrazionale «il sistema che si verrebbe a delineare ritenendo invece fondata l'analoga questione relativa alla confisca di prevenzione [...]». Si determinerebbe, infatti, una differente «estensione del sindacato della Corte di cassazione sul provvedimento impugnato, anche in relazione al medesimo presupposto della pericolosità del proposto, a seconda che venga in rilievo una misura personale o una misura patrimoniale, e l'irrazionalità sarebbe evidente qualora le due misure fossero adottate con lo stesso provvedimento, come appunto è avvenuto nel giudizio a quo» (Corte cost., sent. n. 106 del 2015, cit.). 3. Tanto premesso, occorre passare ad affrontare la questione del requisito dell'attualità della pericolosità sociale qualificata di TO AS, che, oltre a legittimare l'applicazione della misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, deve essere valutato in correlazione all'acquisizione dei beni, mobili e immobili, sottoposti a confisca dalla Corte di appello di Torino, alla luce dell'intervento chiarificatore delle Sezioni Unite, secondo cui devono ritenersi suscettibili di ablazione i soli beni patrimoniali acquistati nell'arco temporale in cui si è manifestata la pericolosità sociale del soggetto passivo della misura o eventualmente del terzo allo stesso collegato, nel caso di specie rappresentato dalla moglie del prevenuto, MA RO LI, tenuto conto del momento in cui si è concretizzata tale condizione (Sez. U, n. 4880 del 29/06/2014, dep. 2015, Spinelli, Rv. 262605-01). Ne discende che sono suscettibili di ablazione soltanto i beni acquisiti nell'arco di tempo in cui si è manifestata la pericolosità sociale del prevenuto, indipendentemente dalla persistente pericolosità dell'inciso al momento della proposta di prevenzione. Tale conclusione consegue all'apprezzamento dello 5 stesso presupposto giustificativo della confisca, ossia alla ragionevole presunzione che il bene sia stato acquistato con i proventi di un'attività illecita ed è, dunque, pienamente coerente con la natura preventiva della misura ablativa, ribadita dalle Sezioni Unite (Sez. U, n. 4880 del 29/06/2014, dep. 2015, Spinelli, cit.). Pertanto, alla stregua di tale principio, l'ablazione di beni, mobili o immobili, di cui si assume, la provenienza illecita può considerarsi legittima, in quanto espressione dell'esercizio del potere discrezionale del legislatore italiano, soltanto laddove risponde all'interesse generale di rimuovere dal circuito economico beni acquistati illecitamente. D'altra parte, la funzione sociale della proprietà privata può esplicarsi legittimamente solo a condizione che il suo acquisto sia conforme alle regole imposte dall'ordinamento giuridico e non sia consentito dai proventi delle attività criminali svolte dall'acquirente. Se così non fosse, sarebbe possibile aggredire il patrimonio di un soggetto indipendentemente da ogni relazione temporale con la pericolosità sociale dello stesso individuo, dando origine a uno strumento che finirebbe per connotarsi per la sua natura sanzionatoria. In questo modo, però, la misura ablatoria si collocherebbe in un ambito sistematico scarsamente compatibile con i principi costituzionali vigenti in materia di proprietà privata e con le disposizioni degli artt. 2 e 42 Cost. Questo significa che presupposto ineludibile di applicazione della misura di prevenzione patrimoniale continua a essere la pericolosità sociale del soggetto passivo del provvedimento ablatorio, ossia la sua riconducibilità a una delle categorie soggettive previste dalla normativa di settore. Non può non richiamarsi, sul punto, la giurisprudenza consolidata di questa Corte, che ha precisato che, anche nei casi di applicazione disgiunta, il giudice della prevenzione deve valutare - sia pure incidenter tantum - la condizione di pericolosità del soggetto nei cui confronti sia richiesta la misura di prevenzione patrimoniale, in quanto la confisca disgiunta non è un istituto che ha introdotto nel nostro ordinamento giuridico un'azione diretta sul bene inciso, restando imprescindibile il rapporto tra la pericolosità sociale del soggetto e gli incrementi patrimoniali conseguiti (Sez. 6, n. 5536 del 15/01/2016, Bevilacqua, Rv. 265957-01; Sez. 2, n. 30395 del 07/05/2015, Ciotta, Rv. 264296-01; Sez. 1, n. 26751 del 26/05/2009, De Benedittis, Rv. 244790-01). 4. Passando a considerare le censure difensive prospettate nell'interesse di TO AS, devono ritenersi infondati il primo e il secondo motivo, di cui si impone una trattazione congiunta, con cui si deduceva la violazione di legge del decreto impugnato, conseguente al fatto che la decisione in esame risultava 6 sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che imponevano di ritenere sussistente e connotato da attualità il requisito della pericolosità sociale qualificata di TO AS, posto a fondamento della misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, su cui provvedimento censurato si era espresso con una motivazione apparente, limitandosi a richiamare genericamente gli esiti dei procedimenti penali instaurati nei confronti del prevenuto, peraltro non ancora definiti, senza soffermarsi partitamente sugli elementi probatori acquisiti in tali ambiti processuali. Osserva il Collegio che l'assunto difensivo è smentito dalle emergenze processuali, atteso che il provvedimento impugnato ricavava gli elementi di valutazione della pericolosità sociale qualificata di TO AS, legittimante l'applicazione della misura di prevenzione personale, dalla vicenda giudiziaria che lo riguardava, che imponeva di ritenere dimostrato che il prevenuto, da tempo, gravitava in una locale 'ndranghetistica attiva in Valle d'Aosta. Secondo la Corte di appello di Torino, l'inserimento di AS nell'ambiente 'ndranghetistico valdostano si riteneva dimostrato dagli esiti del processo penale instaurato nei suoi confronti per il reato di cui all'art. 416-bis, primo, secondo, terzo, quarto comma, cod. pen. In questo procedimento, il ricorrente era stato condannato nei primi due gradi di giudizio, per avere fatto parto di una locale in cui erano affiliati diversi esponenti delle 'ndrine dei Di Donato, dei Nirta, dei LI e dei AS. Si evidenziava, al contempo, che il ricorrente gestiva ad Aosta un ristorante, che, nel corso degli anni, era stato utilizzato per lo svolgimento di alcune riunioni tra esponenti dei sodalizi 'ndranghetistici presenti nell'aree piemontesi e valdostane, dei quali il ricorrente si faceva garante, assicurando la riservatezza degli incontri. Né possono assumere rilievo, in senso favorevole a AS, le sue dichiarazioni, finalizzate a dimostrare il suo definitivo allontanamento dall'ambiente 'ndranghetistico, atteso che, all'evidenza, tali giustificazioni, provenendo dal ricorrente, appaiono prive di valenza probatoria. Ricostruito in questi termini, il giudizio di pericolosità sociale espresso nei confronti di TO AS deve ritenersi idoneo a consentire l'applicazione della misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e conforme alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui nel «giudizio di prevenzione vige la regola della piena utilizzazione di qualsiasi elemento indiziario desumibile anche da procedimenti penali in corso e, persino, definiti con sentenza irrevocabile di assoluzione, purché certo ed idoneo per il suo valore sintomatico a giustificare il convincimento del giudice che è ampiamente discrezionale in ordine alla pericolosità sociale [...]». Inoltre, questi elementi di giudizio «possono essere 7 desunti dai provvedimenti giudiziari anche indipendentemente dall'acquisizione dei verbali, delle trascrizioni, o, per quanto attiene alle intercettazioni, dai provvedimenti autorizzativi esistenti nel diverso procedimento» (Sez. 2, n. 25919 del 28/05/2008, Rosaniti, Rv. 240629-01). L'attualizzazione del giudizio di pericolosità sociale qualificata del ricorrente, pertanto, veniva effettuata in termini congrui e rispettosi delle emergenze probatorie, essendo possibile affermare una presunzione di pericolosità sociale del prevenuto derivante da un accertamento penale a condizione che sia certa la correlazione tra la sua posizione e i fatti di reato su cui è intervenuta una pronunzia giurisdizionale. Sul punto, non si può che richiamare la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui «la valutazione del requisito di attualità della pericolosità sociale deve essere effettuata per tutte le categorie dei soggetti indicati nell'art. 4 d.lgs. n. 159 del 2011, che possono essere assoggettati a misure di prevenzione personali, con la conseguenza che, non essendo ammissibile una presunzione di pericolosità derivante esclusivamente dall'esito di un procedimento penale, è onere del giudice verificare in concreto la persistenza della pericolosità del proposto, specie nel caso in cui sia decorso un apprezzabile periodo di tempo tra l'epoca dell'accertamento in sede penale e il momento della formulazione del giudizio sulla prevenzione» (Sez. 6, n. 50128 dell'11/11/2016, Aguì, Rv. 268215-01). Le considerazioni esposte impongono di ribadire l'infondatezza del primo motivo e del secondo motivo di ricorso, esaminati congiuntamente. 5. Devono, invece, ritenersi fondate le sei residue censure difensive, di cui si impone una trattazione congiunta, con cui si deduceva la violazione di legge del decreto impugnato, conseguente al fatto che la Corte di appello di Torino non aveva dato esaustivo conto delle ragioni che imponevano di ritenere sussistente la correlazione temporale tra la pericolosità sociale di TO AS e l'acquisizione dei beni confiscati e dimostrata la sproporzione reddituale legittimante l'adozione della misura ablatoria. I beni sottoposti a confisca dalla Corte di appello di Torino, in particolare, riguardavano le quote sociali di "La Rotonda di OV BE e AS TO s.n.c.", con sede ad Aosta, in Via Partigiani;
due unità immobiliari intestate ad TO AS, ubicate ad Aosta, in Via Zimmerma -nn; un'autovettura Toyota IQ, targata EH890CW; un'autovettura Ford Mondeo TDCI, targata DT 263EW; i saldi attivi di quattro conti correnti, intestati ad TO AS, accessi presso la Banca BPM s.p.a.; il saldo attivo di un conto corrente, cointestato ad TO AS, acceso presso la Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a.; il saldo attivo di una carta prepagata, intestata ad TO AS, accesa presso la Banca 8 BPM s.p.a.; il saldo attivo di una carta prepagata, intestata a MA RO LI, accesa presso Poste Italiane s.p.a. Osserva il Collegio che l'acquisizione dei beni confiscati non risulta correlata cronologicamente al giudizio di pericolosità sociale qualificata formulato nei confronti di AS dalla Corte di appello di Torino, occorrendo verificare se tale condizione soggettiva, che si faceva risalire al 2009, si era manifestata al momento dell'acquisto dei beni confiscati. Occorreva, invero, verificare se le somme utilizzate dalla famiglia AS-LI per l'acquisto dei beni confiscati erano state accumulate nel periodo in cui era stata accertata la pericolosità sociale qualificata del prevenuto, essendo incontroverso che solo in presenza di una tale correlazione cronologica - che avrebbe dovuto investire sia le provviste impiegate per l'acquisizione sia la stipula del contratto - era possibile disporre l'ablazione di un bene del ricorrente o di un terzo allo stesso collegato (Sez. 6, n. 5536 del 15/01/2016, Bevilacqua, cit.). Deve, infatti, evidenziarsi che, ai presenti fini, quello che rileva non è tanto la sussistenza della condizione di pericolosità sociale qualificata di AS, valutabile in termini astratti, quanto, piuttosto, la sua eventuale sussistenza al momento dell'acquisto dei beni confiscati, che doveva essere valutata alla luce del compendio probatorio posto a fondamento del giudizio formulato nei confronti del prevenuto. La Corte di appello di Torino, invero, avrebbe dovuto valutare la condizione di pericolosità sociale qualificata di TO AS, in funzione dell'invocata restituzione dei beni confiscati, tenendo conto dell'intervento chiarificatore delle Sezioni Unite, secondo cui devono ritenersi suscettibili di ablazione i soli cespiti acquisiti nell'arco temporale in cui si è manifestata la pericolosità sociale dell'inciso - o eventualmente del terzo interessato - tenuto conto del momento in cui si è concretizzata tale manifestazione, che assume un rilievo decisivo ai fini della verifica della legittimità della misura ablatoria (Sez. U, n. 4880 del 29/06/2014, dep. 2015, Spinelli, cit.). Nell'arresto giurisprudenziale richiamato, allo scopo di delimitare cronologicamente gli ambiti di pericolosità sociale legittimanti l'adozione di un provvedimento di prevenzione, si affermava il seguente principio di diritto: «La pericolosità sociale, oltre ad essere presupposto ineludibile della confisca di prevenzione, è anche "misura temporale" del suo ambito applicativo;
ne consegue che, con riferimento alla c.d. pericolosità generica, sono suscettibili di abiezione soltanto i beni acquistati nell'arco di tempo in cui si è manifestata la pericolosità sociale, mentre, con riferimento alla c.d. pericolosità qualificata, il giudice dovrà accertare se questa investa, come ordinariamente accade, l'intero 9 percorso esistenziale del proposto, o se sia individuabile un momento iniziale ed un termine finale della pericolosità sociale, al fine di stabilire se siano suscettibili di ablazione tutti i beni riconducibili al proposto ovvero soltanto quelli ricadenti nel periodo temporale individuato» (Sez. U, n. 4880 del 29/06/2014, dep. 2015, Spinelli, cit.). Rispetto a questa, imprescindibile, correlazione cronologica, nel provvedimento impugnato nessuna indicazione adeguata veniva fornita dalla Corte di appello di Torino, che, come detto, non collegava le modalità di acquisto dei beni confiscati all'arco temporale nel quale si era manifestata la pericolosità sociale di AS, pur essendo tale operazione indispensabile per affermare o negare l'esistenza di una condizione di pericolosità sociale qualificata legittimante la misura ablatoria. Ne consegue che il Giudice di appello eludeva, pur richiamandoli formalmente, i temi censori sollevati dalla difesa del ricorrente e i correlati parametri ermeneutici (Sez. U, n. 4880 del 29/06/2014, dep. 2015, Spinelli, cit.), non fornendo alcun chiarimento in ordine alla perimetrazione temporale indispensabile per valutare la legittimità della misura ablatoria applicata nei confronti di AS. Né assumono rilievo decisivo i richiami al ruolo svolto dal ricorrente nell'ambiente 'ndranghetististico valdostano, su cui ci si è soffermati nel paragrafo 4, cui si rinvia, atteso che tali riferimenti, ex se, non permettono di affermare o negare l'esistenza di una correlazione cronologica tra la condizione di pericolosità sociale qualificata di AS e l'acquisizione dei beni confiscati. Sulle singole acquisizioni patrimoniali, dunque, occorreva soffermarsi analiticamente, enucleando gli elementi sintomatici utili ad affermare l'esistenza di un collegamento temporale tra la condizione di pericolosità sociale qualificata del ricorrente - tenuto conto del contesto criminale di riferimento - e il momento dell'acquisto dei beni sottoposti a confisca, che doveva essere valutato nel rispetto della giurisprudenza di questa Corte, più volte citata (Sez. U, n. 4880 del 29/06/2014, dep. 2015, Spinelli, cit.). Esemplare rappresentazione di quanto si sta affermando si trae dalla confisca delle quote sociali di "La Rotonda di OV BE e AS TO s.n.c.", con sede ad Aosta, in Via Partigiani, che erano state acquistate dal ricorrente nel 2002, in un'epoca notevolmente antecedente all'inizio della pericolosità sociale qualificata del prevenuto, che, come detto, veniva fatta risalire dalla Corte di appello di Torino al 2009. Le discrasie cronologiche evidenziate con riferimento alla confisca delle quote sociali dell'esercizio commerciale in questione, peraltro, si riverberano anche sul saldo attivo del conto corrente, cointestato ad TO AS, acceso presso la Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a., le cui provviste venivano 10 utilizzate per la gestione dei costi e dei ricavi dell'attività imprenditoriale in esame, sui quali si impone una complessiva rivalutazione. Considerazioni analoghe, a ben vedere, devono essere effettuate a proposito dell'acquisto dell'unità immobiliare intestata ad TO AS, ubicata ad Aosta, in Via Zimmermann. Deve, invero, rilevarsi che è incontroverso che tale immobile veniva acquistato dal ricorrente con un atto di compravendita stipulato il 18 giugno 2014, in un'epoca successiva all'inzio della pericolosità sociale qualificata del prevenuto, individuato nel 2009. Non può, tuttavia, non rilevarsi che il bene in questione veniva acquistato con somme provenienti, per una parte, ammontante a 170.000,00 euro, dalla vendita di un immobile acquistato dal ricorrente nel 2000, in un'epoca notevolmente antecedente all'inizio della pericolosità sociale qualificata del prevenuto;
per un'altra parte, ammontante a 135.814,00 euro, dall'accensione di un mutuo ipotecario, il cui contratto veniva stipulato il 12 agosto 2014. Tutto questo imponeva, quantomeno per le somme provenienti dalla vendita dell'immobile acquistato nel 2000, la formulazione di un giudizio di correlazione cronologica, rispettoso dei parametri ermeneutici più volte richiamati (Sez. U, n. 4880 del 29/06/2014, dep. 2015, Spinelli, cit.), non riscontrabile nel caso di specie. Si consideri, inoltre, che le discrasie cronologiche evidenziate si riverberano sui depositi bancari di TO AS, giacenti presso la Banca BPM s.p.a., su cui confluivano le somme provenienti dal contratto di mutuo stipulato per l'acquisto in esame. Su tali acquisizioni patrimoniali, pertanto, occorreva soffermarsi analiticamente, enucleando gli elementi sintomatici utili ad affermare l'esistenza di una correlazione cronologica tra la condizione di pericolosità sociale qualificata del ricorrente e il momento dell'acquisto dei beni confiscati, che doveva essere valutata nel rispetto della giurisprudenza di questa Corte, sulla quale ci si è soffermati nel paragrafo 4, cui si rinvia ulteriormente (Sez. U, n. 4880 del 29/06/2014, dep. 2015, Spinelli, cit.). D'altra parte, la verifica sulla condizione di pericolosità sociale qualificata di AS, incentrata sulla ricostruzione del ruolo ricoperto dal ricorrente nel contesto della criminalità di matrice 'ndranghetistica, si imponeva anche in conseguenza degli elementi di giudizio introdotti dal prevenuto, sui quali non era possibile un richiamo meramente formale, svincolato dai parametri cronologici che si sono affermati come ineludibili. Su tali elementi, dunque, si imponeva un vaglio analitico, finalizzato a verificare se le allegazioni difensive erano idonee a «mutare radicalmente i termini della valutazione a suo tempo operata [...]», in 11 linea con quanto affermato da questa Corte (Sez. 6, n. 44609 del 06/10/2015, Alvaro, Rv. 265081). Né potrebbe essere diversamente, dovendosi, in proposito, richiamare l'intervento della Corte costituzionale, che, con la sentenza 21 febbraio 2018, n. 33, evidenziava che, in presenza di determinate condizioni, normativamente imposte, può applicarsi la presunzione relativa di illegittima acquisizione dei beni, che consente l'esercizio dei poteri ablatori nei soli limiti di un ambito circoscritto di "ragionevolezza temporale", che impone di valutare rigorosamente la correlazione cronologica esistente tra l'acquisizione del bene e la condizione di pericolosità sociale del prevenuto (Corte cost., sent. n. 33 del 2018). A questi principi di diritto si è prontamente conformata la giurisprudenza di questa Corte, che, nella direzione ermeneutica prefigurata dalla sentenza della Corte costituzionale n. 33 del 2018, ha osservato che «la presunzione di illegittima acquisizione da parte dell'imputato deve essere circoscritta in un ambito di ragionevolezza temporale, dovendosi dar conto che i beni non siano "ictu oculi" estranei al reato perché acquistati in un periodo di tempo eccessivamente antecedente alla sua commissione» (Sez. 5, n. 21711 del 28/02/2018, Betti, Rv. 272988-01). Occorre, pertanto, che, sui profili valutativi richiamati, la Corte di appello di Torino si soffermi con un nuovo esame, che dovrà essere compiuto nel rispetto dei principi di diritto che si sono enunciati. 6. Le considerazioni esposte nei paragrafi precedenti impongono conclusivamente l'annullamento del decreto impugnato, relativamente alla confisca dei beni sottoposti ad ablazione, con il conseguente rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Torino, che dovrà essere eseguito in conformità dei principi che si sono richiamati. L'atto di impugnazione proposto nell'interesse di TO AS, nel resto, deve essere rigettato.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alla confisca con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Torino. Rigetta, nel resto, il ricorso. Così deciso il 13 aprile 2023.