Sentenza 3 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 03/06/2002, n. 7991 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7991 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA 0 7 99 1/02 LA CORTE S CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE Dorah Seconfec Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente Dott. Franco PONTORIERI R.G.N. 21412/99 Cron. 22008 - Rel. Consigliere- Dott. Antonio VELLA Rep.1630 -Consigliere Dott. Antonino ELEFANTE Consigliere Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO - Ud. 26/02/02 Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dott. Umberto GOLDONI UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia dal Sig.. S ENTENZA per diritti € W_ 3 GIL 2002 sul ricorso proposto da: IL CA NC ZO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BANCO DEL SANTO SPIRITO 4, presso lo studio CELLERIA dell'avvocato MARIO D'OTTAVI, che 10 difende unitamente agli avvocati LUCIANO GRISI, DOMENICO BRANCACCIO, giusta delega in atti;
ricorrente BANGB
contro
LM EL, LM IU, MO OL, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DELLA GIULIANA 44, presso lo studio dell'avvocato VITTORIO NUZZACI, che li difende unitamente all'avvocato IVAN ARDUINI, 2002 giusta delega in atti;
301 -1- controricorrenti nonchè
contro
CA AZ;
- intimato avverso la sentenza n. 609/99 della Corte d'Appello di VENEZIA, depositata il 26/04/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/02/02 dal Consigliere Dott. Antonio VELLA;
udito 1'Avvocato D'OTTAVI Mario, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito l'Avvocato NUZZACI Vittorio, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO GA TA e IO e US EL, proprietari di un edificio,sito in Pe- scantina,convenuti davanti al Pretore di Verona, da NZ ON, al quale apparte= neva un frontistante fabbricato, per la chiusura di alcune luci irregolari, chiesero, con domanda riconvenzionale, la condanna dell'attore alla demolizione delle parti della sopraelevazione del suo immobile che, secondo il loro assunto, erano state costruite a distanza illegale. Essendosi il Pretore dichiarato incompetente per valore, il Tribunale di Verona, dinan- zi al quale il processo era stato riassunto dai convenuti, con sentenza del 4 novembre 1992, deliberata anche nei confronti di UC NT e AZ IN, progettista e direttore dei lavori eseguiti nell'immobile del ON e da costui citati per essere manlevato,rigettò le domande dell'attore e, in accoglimento di quella riconvenzionale, condannò quest'ultimo a demolire la parte sopraelevata del suo fabbricato, perché co= struita a distanza minore di quella legale. Il soccombente propose impugnazione, sostenendo che il Tribunale era incorso in er= rore, in quanto aveva pronunciato la sentenza di condanna all'abbattimento della co- struzione, pur essendo stata questa eseguita conformemente alla concessione edilizia rilasciata dall'Amministrazione pubblica. Resistettero al gravame i convenuti e il IN, che si era costituito anche nel giudi= zio di primo grado insieme con il progettista, mentre il NT rimase contumace. La Corte d'appello di Venezia, con sentenza del 26 aprile 1999, ha confermato la deci- sione impugnata, avendo ritenuto, per quel che interessa ancora in sede di legittimità, che "la porzione della nuova costruzione sopraelevata di settanta centimetri rispetto alla quota precedente, doveva essere demolita,perché manifestamente eseguita in vio- zione delle distanze minime da osservarsi. Il ON ricorre per cassazione con due motivi illustrati con una memoria. I EL e la TA resistono con controricorso. 11 IN e il NT non si sono costituiti. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo si chiede che sia dichiarata la nullità delle sentenze del Tribuna- le e della Corte d'appello, perché pronunciate, in violazione dell'artt. 102 del codice di procedura civile, senza la partecipazione al giudizio di GI PP, litiscon' sorte necessaria, quale comproprietaria dell'edificio di cui era stata chiesta la demoli= zione della parte sopraelevata costruita a distanza illegale;
e si sostiene che la qualità di comproprietaria della donna risultava dagli atti di causa, alcuni dei quali (conces' sioni edilizie) rilasciate dall'Amministrazione pubblica a NZ CC e a GI IL. Il motivo è infondato. Quando l'eccezione di difetto d'integrità del contraddittorio sia proposta per la prima volta nel giudizio di cassazione, la sua prova deve emergere direttamente dagli atti del processo di merito;
e nella specie, secondo quel che afferma il ON, tale prova risul- terebbe dalle concessioni edilizie citate nel suo ricorso. Sennonchè anche a volere pre- scindere dalla genericità del riferimento contenuto in questo atto (si legge in esso:"la qualità di comproprietaria di GI IL emergeva dagli atti di causa, alcuni dei quali prodotti dagli stessi convenuti, come le concessioni nn.68/63 e 44/84, rila= sciate a NZ ON e a GI IL"), va rilevato che, secondo la giurispru- denza della Corte di cassazione, per ottenere la concessione edilizia, è necessaria la disponibilità dell'area non la sua proprietà,e, quindi, tale provvedimento, pur consen- tendo l'esercizio del diritto di costruire nei confronti dell'Amministrazione pubblica,è inidoneo, nei rapporti privati, a fare presumere che colui a favore del quale è emesso, sia il proprietario del suolo su cui edificare (conf.sent.n.3428 del 1998). Con il secondo motivo, denunziandosi la violazione degli art.872 e 873 del codice ci= vile, in relazione all'art.360 nn.3 e 5 del codice di procedura civile, si censura la sen- tenza impugnata per avere la Corte d'appello condannato il ON alla demolizione della sopraelevazione, senza indicare la norma sulla distanza, che sarebbe stata violata, norma non precisata neanche dai convenuti, i quali con la domanda riconvenzionale si erano limitati a eccepire l'illegittimità delle concessioni edilizie. Il motivo è fondato. Con l'atto d'appello il ON censurò la decisione di primo grado, sostenendo che era stato condannato alla demolizione e al risarcimento del danno, pur non essendosi enunciata la norma sulla distanza che avrebbe violato con l'esecuzione della sopraele- vazione del fabbricato (si legge nell'appello."...l'opera non è abusiva e, quindi, non deve essere demolita se non previa dimostrazione della norma violata..."). In presenza di questo specifico argomento critico la Corte d'appello, nel confermare la pronuncia impugnata, avrebbe dovuto indicare la norma sulla distanza violata per consentire al ON l'esercizio del proprio diritto di difesa, mentre si è limitata ad affermare, con una formula generica,che la demolizione era stata disposta correttamente dal Tribuna- le, perché la nuova opera "era manifestamente violativa delle distanze minime da os' servarsi nelle costruzioni". Pertanto deve accogliersi il motivo di ricorso,cassarsi, in relazione ad esso la sentenza impugnata, e rinviarsi la causa ad altra sezione della stessa Corte d'appello, la quale dovrà determinare quale sia la norma sulla distanza eventualmente violata dalla sopraelevazione eseguita dal ON. La stessa Corte provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione. P. T. M. La Corte rigetta il primo motivo del ricorso, accoglie il secondo motivo, cassa la sen' tenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, ad al- tra sezione della Corte d'appello di Venezia. Roma 26 febbraio 2002. ATE TO AEANZA Il presidente. Il consigliere estensore. 7001Sore. Registrato (dott. F.Pontotieri) (dott. A. Vella) -8019 of munity 09T129.11 IL CA C1 456T 66 Valeria Neri 003 TOT. 149,77 03 G 2002 LLIERE C1