Sentenza 25 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 25/03/2003, n. 4312 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4312 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2003 |
Testo completo
ESENTE DA REGISTRAZIONE AI SENSI DEL D.P.R. 26/ 10443/99 N. 131 TAB. ALL, B-"N. 5 MATERIA TRIBUTARIA 043 12 / 03 20/9/02 REPUBBLI IN NOME LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rep. SEZIONE TRIBUTARIA composta dai signori: dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO presidente consigliere dott. Massimo ODDO cons. relatore dott. SE MARZIALE dott. SE V.A. MAGNO consigliere consigliere dolt. Antonio MERONE INVIM/Accertamento in ha pronunciato la seguente: rettifica/Impugnazione da parte dell'alicnante/Partecipazione al SENTENZA giudizio dell'acquirente/Litisconsorzio Processuale/Conseguenze sul ricorso proposto da: AMMINISTRAZIONE DELLE FINANZE DELLO STATO, in persona del Ministro;
UFFICIO DEL REGISTRO DI EMPOLI, in persona del direttore, entrambi elettivamente domiciliati in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che li rappresenta e difende come per legge;
- ricorrente -
contro
CONSORZIO ETRURIA, Soc. Coop. a r.l., in persona del presidente SE IA 1246 del Consiglio di amministrazione, elettivamente domiciliata in Roma, Via Gian Battista Vico, n. 9, presso l'avv. Rodolfo Mazzei SALT, unitamente all'avv. Giorgio Bompani del Foro di Firenze, che la rappresenta e difende in virtù di procura a margine del ricorso;
- controricorrente -
-COOPERATIVA MURATORI & CEMENTISTI - CMC DI RAVENNA, in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in Roma, Via Gorizia, n. 53, presso l'avv. Aldo Chichi, che unitamente all'avv. Roberto Fariselli la rappresenta e difende in virtù di procura in calce al ricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana n. 44/4/98 del 3 aprile 1998. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20 settembre 2002 dal relatore cons. SE IA;
Udito, per le resistenti, l'avv. Lucisano;
Udito il P.M., in persona del sostituto procuratore generale dott. Marco Pivetti, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso. Ritenuto in fatto che il 18 ottobre 1993, la società cooperativa "Consorzio SE IA 2 Etruria" vendeva alla "Cooperativa Muratori e Cementisti di Ravenna CMC", per il prezzo di L. 2.135.000.000, la quota- indivisa pari alla metà di un appezzamento di terreno della superficie di mq. 24.549, situato in zona agricola in località Feliciano del Comune di Greve in Chianti, in precedenza acquistato con atto del 24 novembre 1992, per L. 1.176.000.000, dall'Ente Ecclesiastico "Congregazione Figlie del Crocifisso"; che, ai fini dell'INVIM, sia il valore iniziale che quello finale (riferito alla data del 31 dicembre 1992) venivano dichiarati in L. 588.000.000, pari al 50% del prezzo indicato nella precedente compravendita;
che, con avviso di accertamento notificato il 27 ottobre 1995, il valore finale veniva rettificato in L.
2.000.000.000 dall'Ufficio del Registro di Empoli, facendo riferimento ad una informativa dell'Ufficio del Registro atti civili di Firenze", peraltro non allegata, e al corrispettivo dichiarato in occasione della del terreno, stipulata il 18successiva alienazione ottobre 1993; che il Consorzio impugnava tale alto, deducendo: la nullità per difetto di motivazione;
PE IA 3 la totale mancanza di giustificazione della rettifica operata, tenuto conto del breve lasso di tempo (pocn più di un mese) trascorso dalla data del precedente acquisto (24 novembre 1992) rispetto a quella da prendere in considerazione per la determinazione del valore finale (31 dicembre 1992); che il ricorso era accolto dalla Commissione tributaria provinciale di Firenze;
che tale decisone veniva confermata dalla Commissione tributaria Regionale, la quale respingeva l'appello dell'Ufficio, sull'assunto che non era stata offerta alcuna prova che consentisse di ritenere giustificata la rettifica operata e ponendo in evidenza: che alla data del 31 dicembre 1992 il terreno risultava totalmente privo di opere di urbanizzazione, primaria e secondaria;
che il più elevato valore indicato nel (successivo] atto di (ri)vendita era giustificato dalle variazioni urbanistiche intervenute nel corso del 1993 e, in particolare, dall'approvazione del piano di lottizzazione disposta con delibera del 22 aprile 1993; che i ricorrenti chiedono la cassazione di tale sentenza con un SE IA 4 unico motivo di ricorso;
che gli intimati resistono;
che il Consorzio ha altresi eccepito l'inammissibilità del ricorso perché tardivamente notificato. Considerato in diritto che preliminare alla verifica della fondatezza del ricorso è il riscontro della sua ammissibilità; che la notificazione al Consorzio è stata eseguita il 2 giugno 1999 e, quindi tardivamente, dal momento che la sentenza era stata pubblicata il 3 aprile 1998; che, pertanto, la notifica avrebbe dovuto essere effettuata, tenendo conto della sospensione dei termini nel periodo feriale, entro il 19 maggio 1999; che, tuttavia, l'impugnazione non può essere dichiarata inammissibile, dal momento che il 14 maggio 1999 (e, quindi, tempestivamente) essa era già stata notificata alla società acquirente, la Cooperativa CMC, legata all'altro intimato da una relazione di litisconsorzio processuale, in quanto sia l'uno che l'altra crano già presenti nelle precedente fase e tra le rispettive cause vi è un chiaro rapporto di dipendenza, derivante dal fatto che eventuali azioni dell'Amministrazione SE IA 5 finanziaria nei confronti della CMC, ai sensi dell'art. 28, d.p.1. 643/72, trovano il loro presupposto nel definitivo accertamento del credito d'imposta: che il ricorso è, quindi, ammissibile;
che la sentenza impugnata viene censurata denunziando- violazione e falsa applicazione, nonché vizio di motivazione, in relazione agli artt. 51 e 52, d.p.r. 26 aprile 1986, n. 131 - per aver confermato la decisone di primo grado, senza considerare: che il valore "iniziale" non era in alcun modo rettificabile;
che nel corso del giudizio di primo grado era stata fornita "ampia prova" del criterio adottato;
che l'avviso di accertamento indicava chiaramente il criterio utilizzato e tutti gli elementi necessari per la determinazione del (maggior) valore acccrtato;
che nessuna di tali doglianze può essere accolta, posto che: la prima, muove dal presupposto che la "questione" sia stata esaminata dalla Commissione regionale "solo in relazione al fatto che il valore iniziale non era stato rettificato, mentre si ricava chiaramente dalla sentenza impugnata che la reiezione dell'appello è stata fondata su argomenti assai più articolati (ponendo in evidenza, in SE 6 particolare, che alla data del 31 dicembre 1992 il terreno risultava ancora totalmente privo di opere di urbanizzazione e che modificazioni significative del suo assetto urbanístico erano intervenute solo nel corso del 1993), in relazione ai quali nulla è stato dedotto con il ricorso;
la seconda, tende ad una riconsiderazione delle risultanze processuali, che non può certamente essere effettuata in questa sede di legittimità, spettando in via esclusiva al giudice del merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento e di valutare le prove, dopo averne controllato l'attendibilità e la concludenza (tra le tante: Cass. 14 agosto 1998, n. 8028; 15 aprile 2000, n. 4916); la terza, infine, non ċ in alcun modo correlata con le ragioni della decisione adottata, che si compendiano nella considerazione del mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte dell'amministrazione; che il ricorso deve essere quindi respinto: che ricorrono giusti motivi per compensare anche le spese di questa ulteriore fase
P.Q.M.
SE IA 7 ESENTE DA REGISTRAZIONE AI SENSI DEL D.P.R. 20/4/1986 № 131 TAB, ALL. B N.
5 - MATERIA TRIBUTARIA La Corte di cassazione rigetta il ricorso e compensa le spese di questa ulteriore fase di giudizio. Cosi deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 20 settembre 2002. L'ofatensore Presidente C all 8. ELLIERE Ашать бий vaaro RIA DEPOSITATO IN CANCE CANCELLIERE 01 Oggi 25 صندو fwold ق Gluseppe IA 8