Sentenza 7 novembre 2011
Massime • 1
In tema di mandato di arresto europeo, è irrilevante, ai fini della valutazione del pericolo di fuga, la circostanza che la persona da consegnare si trovi in stato di detenzione per altra causa nel territorio nazionale, tenuto conto del principio generale secondo cui lo "status detentionis" non è in sé ostativo all'emissione di un altro provvedimento cautelare per un diverso fatto di reato, che si fondi sulle esigenze previste dall'art. 274, comma primo, lett. b), cod. proc. pen.(Fattispecie relativa ad un m.a.e. emesso dall'autorità giudiziaria tedesca, nei confronti di persona sottoposta a misura custodiale in Italia per altro reato ivi commesso).
Commentario • 1
- 1. Custodia cautelare MAE si somma a cautelare per diverso procedimento? (Cass. 42877/24)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 20 gennaio 2025
In tema di mandato di arresto europeo, è irrilevante, ai fini della valutazione del pericolo di fuga, la circostanza che la persona da consegnare si trovi in stato di detenzione per altra causa nel territorio nazionale, tenuto conto del principio generale secondo cui lo status detentionis non è in sé ostativo all'emissione di un altro provvedimento cautelare per un diverso fatto di reato, che si fondi sulle esigenze previste dall'art. 274, comma primo, lett. b), cod. proc. pen. Cassazione penale sez. VI sentenza 20/11/2024, (ud. 20/11/2024, dep. 22/11/2024), n.42877 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza impugnata la Corte di appello di Venezia ha applicato la misura coercitiva della …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 07/11/2011, n. 40688 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40688 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. AGRÒ Antonio - Presidente - del 07/11/2011
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - N. 1734
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 39523/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AN CA, nato ad [...] il [...];
avverso l'ordinanza in data 31/08/2011 della Corte di Appello di Genova, che - nell'ambito di procedura di consegna a fini processuali richiesta dall'autorità giudiziaria della Repubblica Federale di Germania con mandato di arresto Europeo - ha applicato al medesimo la misura cautelare della custodia in carcere (L. n. 69 del 2005, art.9);
esaminati gli atti, l'ordinanza impugnata ed il ricorso;
udita in camera di consiglio la relazione del consigliere dott. Giacomo Paoloni;
udito il pubblico ministero in persona del sostituto P.G. dott. MONTAGNA Alfredo, che ha concluso per il rigetto del ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. CA BR è stato attinto da mandato di arresto Europeo emesso il 4.8.2011 dal Procuratore della Repubblica di Hagen (Germania) per finalità processuali connesse al reato di concorso in omicidio volontario consumato in persona di ER EL il 6.10.2006 a Colonia. Al mandato di arresto tedesco sono allegati l'ordine di carcerazione (ordinanza applicativa di custodia cautelare carceraria) in data 8.7.2011 del Tribunale di Hagen e la richiesta di rinvio a giudizio in data 9.6.2011 della Procura della Repubblica di Hagen. Atti che indicano analiticamente le fonti indiziarie del concorso criminoso del BR (chiamata in correità dell'autore materiale dell'omicidio, il cittadino tedesco MI TZ, e dati di riscontro raccolti dagli organi investigativi tedeschi). Assolte le finalità processuali sottese alla richiesta consegna del BR (svolgimento del giudizio di merito a suo carico), lo stesso BR, "in caso di condanna a pena detentiva passata in giudicato", sarà trasferito in Italia - come precisa il Procuratore della Repubblica di Hagen (nota del 18.8.2011) - per l'espiazione della pena ai sensi dell'ari 11 ("conversione della condanna") della convenzione sul trasferimento delle persone condannate adottata a Strasburgo il 21.3.1983 (ratificata dall'Italia con L. 25 luglio 1988, n. 334).
2. Avvenuta rituale notifica del m.a.e. tedesco al BR, detenuto nella casa circondariale di San Remo per altra causa (concorso in omicidio volontario commesso in Italia), la competente Corte di Appello di Genova con ordinanza emessa ai sensi della L. n.69 del 2005, art. 9, comma 4 ha applicato al consegnando la misura cautelare della custodia in carcere per la rilevata sussistenza di concreto pericolo di fuga. Pericolo connesso alla oggettiva gravita del fatto criminoso contestatogli in Germania ed alla prevedibile onerosità della pena che ivi potrebbe essergli inflitta in caso di condanna. Pericolo non sminuito dall'attuale stato di custodia cautelare per altro titolo, anche tenendo conto dell'intervenuto annullamento con rinvio (decisione Cassazione 5.7.2011) della sentenza di condanna (confermativa di quella di primo grado) della Corte di Assise di Appello di Genova, con coevo rischio di scarcerazione per decorrenza dei termini custodiali.
3. Contro il provvedimento applicativo della cautela carceraria ha proposto ricorso per cassazione il difensore di BR CA deducendo violazione della L. n. 69 del 2005, art. 9, comma 5 in rel. art. 274 c.p.p., comma 1, lett. b), ed insufficienza della motivazione in punto di ritenuta concretezza del pericolo di fuga correlato alla consegna all'A.G. tedesca.
La giurisprudenza di legittimità ha stabilito che l'unica esigenza valutabile ai fini dell'esecuzione di un euromandato di arresto, costituita appunto dal pericolo di fuga della persona richiesta in consegna, deve assumere connotati di effettiva concretezza, argomentati sulla base di un ragionevole giudizio prognostico che indichi le specifiche circostanze rivelatrici della reale possibilità di allontanamento o fuga del consegnando (Cass. Sez. 6, 15.1.2008 n. 4052, Iannelli, rv. 238393). La Corte di Appello paventa il rischio di scarcerazione del prevenuto per decorrenza dei termini della custodia cautelare connessi al diverso titolo criminoso per cui egli è attualmente detenuto in Italia. Rischio non sussistente o remoto perché nei confronti del BR trova applicazione il disposto dell'art. 303 c.p.p., comma 2. Essendogli stata inflitta in primo grado una pena superiore a dieci anni di reclusione, rimane applicabile - infatti - il termine custodiale di un anno e sei mesi (art. 303 c.p.p., comma 1, lett. c, n. 3 e lett. d), decorrente dalla data del provvedimento che dispone il rinvio per il nuovo giudizio di secondo grado, cioè dalla data della sentenza di annullamento con rinvio della Cassazione emessa il 5.7.2011. Sicché il BR potrà essere scarcerato per decorrenza dei termini solo se il nuovo giudizio di appello in sede di rinvio non verrà fissato entro il 5.1.2013, "ciò che è sostanzialmente impensabile".
4. Il ricorso proposto nell'interesse di BR CA è inammissibile per manifesta infondatezza del motivo di impugnazione delineato in tema di esigenze cautelari.
Immuni da censure si rivelano, infatti, le valutazioni prognostiche espresse dalla Corte di Appello sull'esistenza dei presupposti per l'applicazione della misura cautelare e segnatamente del pericolo che il BR si sottragga alla consegna, attesa la coeva ragionevole assenza di motivi di rifiuto della stessa, il fatto criminoso oggetto dell'euromandato di arresto (omicidio volontario premeditato) ricadendo nel novero dei reati a consegna obbligatoria per i quali non opera la clausola di doppia punibilità (L. n. 69 del 2005, art.8, comma 1, lett. p). Il provvedimento cautelare impugnato ha adeguatamente motivato, in conformità allo stabile indirizzo interpretativo di questa Corte regolatrice, il pericolo di fuga del BR in rapporto all'immanente gravita del fatto reato contestatogli dall'autorità giudiziaria tedesca. L'intrinseca gravita del reato oggetto della richiesta di consegna comunitaria, infatti, rappresenta un sicuro parametro di valutazione del pericolo di fuga, la cui attualità e concretezza non possono che essere apprezzate "anche con riferimento alla gravità del reato contestato" con il mandato di arresto Europeo (così Cass. Sez. 6, 5.6.2006 n. 20550, Volanti, rv. 233745). Con l'ovvia inferenza, allora, che quanto è più lieve la sanzione prevista per il fatto contestato dalla norma incriminatrice dello Stato richiedente, tanto più rigorosa dovrà essere la motivazione in ordine alla possibilità (pericolo) che il consegnando si sottragga al giudizio nello Stato richiedente. In tale prospettiva non è inutile rilevare che, come si desume dagli allegati al m.a.e. tedesco, per lo stesso reato di omicidio volontario premeditato contestato al BR l'esecutore materiale del reato, il cittadino tedesco chiamante in correità TZ MI, confesso, è stato condannato alla pena dell'ergastolo.
Nè a tale apprezzamento - senza tralasciare i diversi precedenti penali da cui il BR risulta gravato in Germania (come ancora si evince dagli allegati al m.a.e. tedesco) - può far velo in concreto la circostanza che la persona da consegnare si trovi già detenuta in Italia per altro titolo cautelare al pari del ricorrente BR. Non sottacendo che l'assunto difensivo del ricorrente sulla presunta stabilità del diverso titolo custodiale italiano da cui è gravato finisce per delineare un quadro di sostanziale carenza di interesse all'odierna impugnazione, diretta alla caducazione - ultronea, in tesi - del concorrente titolo cautelare estradizionale, è agevole osservare al riguardo come in tema di mandato di arresto Europeo debbano trovare ragionevole applicazione i principi già stabiliti in tema di estradizione passiva. Principi secondo cui, ai fini della valutazione del pericolo di fuga, si profila affatto irrilevante l'evenienza che il consegnando si trovi in stato di carcerazione per altra causa (cautelare od anche espiativa di pena) nel territorio nazionale, tenuto conto della generale regola di giudizio secondo cui lo stato di detenzione carceraria non è in sè ostativo all'emissione di un altro provvedimento cautelare per un fatto reato diverso e a sua volta basato sulle esigenze di cui all'art. 274 c.p.p., comma 1, lett. b), (cfr.: Cass. Sez. 4, 15.11.2005 n. 149/06, Bossio, rv. 232631; Cass. Sez. 6, 20. 11.2006 n. 1/07, Grigore, rv. 235319). All'inammissibilità del ricorso segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo determinare in misura di Euro 1.000,00 (mille). Vanno demandati alla cancelleria gli incombenti informativi connessi alla stato detentivo del consegnando.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille in favore della cassa delle ammende.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1-ter.
Così deciso in Roma, il 7 novembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2011