Sentenza 1 luglio 2004
Massime • 1
Integra la contravvenzione di cui all'art. 1161 cod. nav. la realizzazione di opere su aree demaniali da parte di soggetto diverso dal titolare della concessione. (La Corte ha precisato che la concessione ha natura costitutiva e si fonda sull'intuitus personae in quanto sottende da parte dell'Amministrazione concedente una contemporanea valutazione della persona richiedente e dell'uso del bene).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 01/07/2004, n. 39254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39254 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SAVIGNANO Giuseppe - Presidente - del 01/07/2004
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - SENTENZA
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - N. 1527
Dott. LOMBARDI Alfredo M. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - N. 15011/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Catanzaro;
2) DE TO NC, n. a Molfetta il 1/1/1948;
avverso la sentenza 2/4/2003 del Tribunale monocratico di Vibo Valentia;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in Pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Aldo FIALE;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. FUZIO Riccardo che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
Udito il difensore, avv. Tommaso BASSO, il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del gravame dell'imputato. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 2.4.2003 il Tribunale monocratico di Vibo Valentia assolveva De IN NC, perché il fatto non costituisce reato, dall'imputazione di cui:
agli artt. 54 e 1161 cod. nav. (per avere - senza la prescritta autorizzazione - occupato, nelle immediate vicinanze dell'ambito portuale, un'area demaniale marittima di circa mq. 275, sui quali era stato realizzato un manufatto in muratura, ed altra area di circa mq. 36, occupati da ponteggio - acc. in Vibo Valentia Marina, il 19.6.2000).
Rilevava il Tribunale la carenza dell'elemento soggettivo del reato, sul presupposto che, per le aree in questione, erano state rilasciate, in passato, alcune concessioni demaniali, poi non rinnovate, a favore della madre dell'imputato IN AN e la IN aveva ottenuto una concessione edilizia. Argomentava, poi, testualmente che "l'odierno imputato occupa una parte del primo piano dell'immobile e non l'area demaniale di sedime. Si è, dunque, in presenza di una situazione affatto particolare per essere l'occupazione relativa non all'area demaniale, ma alla colonna d'aria sovrastante che, per altro, è stata edificata da diverso soggetto e in base ad una regolare concessione edilizia". Avverso tale sentenza ha proposto "appello" il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Catanzaro, il quale ha eccepito che "il giudicante ha confuso l'ignoranza della legge penale, che non scusa se non nei limiti stabiliti dalla Corte Costituzionale con la sentenza 24.3.1988, n. 364, con l'elemento psicologico del reato, che, nel caso in esame, trattandosi di contravvenzione, può configurarsi anche in termini di semplice colpa".
Il difensore dell'imputato ha proposto "appello incidentale", in data 23.10.2003, e successivamente "appello", in data 3.11.2003, contestando le argomentazioni del P.G. e chiedendo l'assoluzione per insussistenza del fatto, ovvero per non averlo egli commesso. La Corte di Appello di Catanzaro, con ordinanza del 13 4.2004, ha trasmesso gli atti a questa Corte Suprema ai sensi dell'art. 568, ultimo comma, c.p.p.. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Le impugnazioni dell'imputato devono essere dichiarate inammissibili, poiché, in entrambe, la sottoscrizione non è stata autenticata da un avvocato abilitato al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte Suprema, per il combinato disposto degli artt. 583, 3 comma, 591, 1 comma - lett. c), e 613 c.p.p., nella fase di avvio del giudizio in Cassazione, per
"difensore" non può che essere inteso l'avvocato legittimato ad esercitare l'attività difensiva davanti alla Corte. Ne consegue che deve dichiararsi inammissibile il ricorso quando la firma dell'imputato apposta alla relativa dichiarazione e contestuale indicazione dei motivi sia stata autenticata da un difensore non cassazionista (vedi Cass.: Sez. 5^, 28.3.2002, n. 12165, Bello ed altri;
Sez. 6^: 8.3.1993, n. 36, Litti;
24.8.1993, n. 7967, Guerrisi;
13.1.1994, n. 188, Paulovic).
2. Il ricorso del P.G., invece, è fondato e deve essere accolto.
2.1 L'occupazione dello spazio demaniale marittimo è arbitraria, ai sensi dell'art. 1161 cod. nav., e cioè contra legem, quando non sia legittimata da un titolo concessorio (art. 36 cod. nav.), valido ed efficace, in precedenza rilasciato proprio al soggetto che intende esercitare un uso particolare del bene pubblico.
Trattasi di concessione costitutiva, che sottende - da parte dell'Amministrazione concedente - una contemporanea valutazione della persona del richiedente e dell'uso del bene e tali due parametri si integrano reciprocamente per la valutazione dell'interesse pubblico (vedi Cons. Stato, Sez. 6^, 5.12.1992, n. 977), tenuto anche conto della necessità di acquisire le maggiori garanzie di proficua e corretta utilizzazione della concessione.
La persona del concessionario assume altresì rilievo ai fini del pagamento del canone e della prestazione delle garanzie per l'osservanza degli obblighi assunti con l'atto di concessione. Tale atto, pertanto, si fonda sull'intuitus personae, cioè sulla personale considerazione del concessionario, ed il codice della navigazione prevede che, se questi intende affidare la gestione dell'attività oggetto della concessione ad altri soggetti, può farlo soltanto in casi eccezionali e per periodi determinati e previa autorizzazione dell'autorità competente, disponendo che detta autorizzazione è necessaria anche per affidare ad altri soggetti la gestione di attività secondarie nell'ambito della concessione (art. 45 bis).
L'autorizzazione preventiva è richiesta, infine, nelle ipotesi in cui il concessionario intenda sostituire altri nel godimento della concessione (art. 46, 1 comma).
2.2 Va altresì evidenziato che, secondo la giurisprudenza di questa Corte Suprema:
- configura sicuramente occupazione abusiva, ex art. 1161 cod. nav., il mantenimento senza titolo dell'utilizzazione di spazio demaniale già occupato abusivamente da altri (vedi Cass., Sez. 3^, 27.7.1994, n. 8450);
- l'utilizzazione in area del demanio marittimo, senza specifico titolo, di un'opera realizzata da terzi integra il reato di occupazione abusiva di spazio demaniale quando il fruitore, pur non avendo realizzato l'opera stessa, ne abbia tuttavia l'autonoma disponibilità e la abbia finalizzata al miglior godimento di una sua proprietà (cfr. Cass., Sez. 3^, 25.5.1992, n. 6313, Guidobaldi);
- ai fini dell'art. 1161 cod. nav., costituisce "occupazione abusiva" anche il mantenimento senza titolo del possesso dello spazio demaniale in modo corrispondente all'esercizio di un diritto reale di godimento (cfr. Cass., Sez. 3^: 13.11.1992, n. 10960, Baldini;
25.5.1992, n. 6314).
2.3 Tutto il fabbricato in oggetto - e non soltanto il piano terreno di esso - risulta edificato su area demaniale marittima. Incomprensibili ed erronee sono, pertanto, le argomentazioni svolte dal giudice di merito circa la pretesa occupazione abusiva soltanto di "una parte della colonna d'aria sovrastante l'area demaniale". Un adeguato approfondimento avrebbe dovuto riservare, invece, quel giudice al rapporto tra la concessione edilizia rilasciata alla IN e la concessione demaniale all'epoca esistente, al fine di verificare quali condizioni siano state imposte all'edificazione ed al mantenimento del manufatto, tenuto conto che i due titoli abilitativi anzidetti sono in rapporto di autonomia reciproca, in quanto hanno scopi diversi.
Assolutamente priva di motivazione, infine, appare l'esclusione di un qualsiasi comportamento colposo dell'imputato mentre, ai fini della configurabilità dell'ignoranza inevitabile, e quindi scusabile, della legge penale, la scriminante della buona fede può trovare applicazione solo nell'ipotesi in cui l'agente abbia fatto tutto il possibile per adeguarsi al dettato della norma e questa sia stata violata per cause indipendenti dalla volontà dell'agente medesimo, al quale, quindi, non può essere mosso alcun rimprovero, neppure di semplice leggerezza.
3. La sentenza impugnata deve essere conseguentemente annullata, con rinvio al Tribunale di Vibo Valentia, che si atterrà, nel nuovo giudizio, ai principi di diritto dianzi enunciati.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, visti gli artt. 607, 608, 615, e 623 c.p.p., dichiara inammissibili le impugnazioni dell'imputato e, in accoglimento dell'impugnazione del P.G., annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Vibo Valentia.
Così deciso in Roma, il 1 luglio 2004.
Depositato in Cancelleria il 7 ottobre 2004