Sentenza 9 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/04/2001, n. 5233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5233 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2001 |
Testo completo
Aula A 19 52 3 3/0 1 REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Sezione Lavoro Composta dai Magistrati: -R.G.N.11481/98 Dott. Ettore Mercurio - Presidente -Cron.11246 " Erminio Ravagnani Consigliere -Rep. 11 Bruno Battimiello " Rel. -Ud.18.1 2001 11 Florindo Minichiello -Oggetto: " EL CO " - Lavoro ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da AG GI, elett.te dom.to in Roma alla via Agri n. 1 presso l'avv. Pasquale Nappi che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale a margine del ricorso ricorrente
contro
MINISTERO DELL'INTERNO intimato per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Roma n° 12383 in data 20 giugno 1996/25 giugno 1997 (R.G. 61935/94). 222 1 Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18 gennaio 2001 dal cons. dott. Bruno Battimiello;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Pietro Abbritti, che ha concluso per il rigetto del ri- corso. Svolgimento del processo Con ricorso al Pretore di Roma depositato il 5 giugno 1991 RA GI espose che negli anni 1986 e 1987 gli era stata erogata l'indennità di accompagnamento (di cui era titolare quale invalido civile totalmente inabile) per un importo men- sile pari rispettivamente a £ 485.750 e a £ 499.150, importi risultanti dall'applicazione delle percentuali di adeguamento stabilite per ciascuno dei due anni sull'importo tabellare di £ 335.000 invece che sull'importo tabellare di £ 442.200, va- lido a partire dal 1° gennaio 1986 per effetto dell'art. 3 della legge 6 ottobre 1986 n. 656 (riguardante gli invalidi di guerra). Premesso ancora che l'istanza rivolta al Ministe- ro dell'Interno per la rideterminazione dell'indennità era rimasta senza esito, chiese dichiararsi il suo diritto alla revisione del calcolo dell'anzidetto beneficio, con conse- guente condanna del Ministero dell'Interno al pagamento della maggior somma a lui spettante, oltre accessori e spese del giudizio. Costituitosi il Ministero, il quale eccepì la non automatici- tà dell'equiparazione della misura dell'indennità di accompa- 2 gnamento per gli invalidi civili a quella degli invalidi di guerra, il Pretore accolse la domanda con sentenza in data 11-14 ottobre 1993 n. 14290 statuendo (in motivazione) che "il Ministero dell'Interno è tenuto a pagare la differenza risultante, qualora per il 1986 la percentuale di adeguamento del 4% e per il 1987 la percentuale di adeguamento del 3% rapportate non già all'importo tabellare di £ vengano 335.000, bensì a quello di £ 442.000 (rectius: 442.200) sta- bilito a partire dal 1986 dalla legge 656/86 per un totale di £ 205.800, oltre accessori". Dichiarava quindi (in dispositi- vo) "il diritto di RA GI alla revisione del calcolo con conseguente condanna dell'indennità di accompagnamento, (del Ministero dell'Interno al pagamento) della maggiore som- ma a lui spettante per gli anni 1986 e 1987 in base all'art. 3 della 1. 656/86, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali fino al saldo". Condannava altresì il Ministero dell'Interno al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in complessive £ 680.000, di cui £ 400.000 per onorari, da distrarsi in favore del procuratore del ricorrente antistata- rio. Proposto appello dal Ministero dell'Interno con ricorso depo- sitato il 9 settembre 1994, l'anzidetta decisione è stata ri- formata dal Tribunale di Roma che, con sentenza in data 20 giugno 1996/25 giugno 1997 n. 12383, ha rigettato la domanda del RA. 3 Ha osservato il Tribunale che le nuove misure dell'indennità di accompagnamento previste in favore dei grandi invalidi di guerra (per gli anni 1985 e 1986) dall'art. 3 della legge 6 ottobre 1986 n. 656 non si estendono, al pari delle modalità di adeguamento previste dall'art. 1, agli invalidi civili to- talmente inabili. Ciò perché le leggi 11 febbraio 1980 n. 18 e 26 luglio 1984 n. 392 non comportano l'automatica equipara- zione dell'indennità di accompagnamento spettante agli inva- lidi civili a quella spettante ai grandi invalidi di guerra, e pertanto non ogni modifica della misura di questa si ri- flette automaticamente sulla misura dell'analogo beneficio degli invalidi civili. La formulazione dell'art. 2 della leg- ge n. 392/1984, lungi dal sancire una siffatta equiparazione, si limita a prevedere programmaticamente l'aggiornamento del- la misura dell'indennità di accompagnamento degli invalidi civili e delle relative modalità di adeguamento alla stregua delle modificazioni che dovessero intervenire per i corri- spondenti benefici goduti dai grandi invalidi di guerra. Si tratta, secondo il Tribunale, di una norma priva di contenuto precettivo, come dimostrerebbero l'uso del verbo "saranno" e l'espressione "alla stregua", i quali lasciano chiaramente intendere, diversamente da come sarebbe accaduto se il legi- slatore avesse adoperato l'espressione "in misura pari a.... ✓, la non automaticità dell'aggiornamento e la necessità di un intervento legislativo, che si è avuto solo con la legge 21 dicembre 1988 n. 508. Avverso questa decisione RA GI ricorre per cassazione con unico motivo. Il Ministero dell'Interno non si è costituito. Motivi della decisione Con l'unico motivo - denunciando violazione e falsa applica- zione dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1980 n. 18; della legge 26 luglio 1984 n. 392; degli artt. 1 e 3 della legge 6 ottobre 1986 n. 656; dell'art. 6 del D.P.R. 30 dicembre 1981 n. 834; nonché vizio di motivazione;
in relazione agli artt. 3 e 5 cod. proc. civ. - il ricorrente, richiamandosi alla giurisprudenza della Corte in argomento (sent. 16 giugno 1994 n. 5829; 12 agosto 1994 n. 7383; 13 marzo 1996 n. 2063), So- stiene che ai sensi delle leggi n. 18 del 1980 e n. 392 del 1984 l'equiparazione tra l'indennità di accompagnamento spet- tante agli invalidi civili e quella spettante ai grandi inva- lidi di guerra è automatica e comporta che ad ogni variazione dell'una corrisponda automaticamente la modifica della misura dell'altra. Con riguardo alle innovazioni introdotte dalla legge n. 656 del 1986 per i grandi invalidi di guerra, mentre il nuovo meccanismo di adeguamento automatico non si estende ad altre categorie di beneficiari per espressa disposizione legislativa, non altrettanto può dirsi per le nuove misure 150 base dell'indennità di accompagnamento, per le quali non è prevista analoga limitazione. Il motivo è fondato. La legge 11 febbraio 1980 n. 18, nell'istituire l'indennità di accompagnamento per gli invali- di civili totalmente inabili, ne stabilisce gli importi per gli anni 1980, 1981 e 1982. Aggiunge poi che "Dall'1 gennaio 1983 l'indennità di accompagnamento sarà equiparata a quella goduta dai grandi invalidi di guerra ai sensi della tabella E, lett. a bis, del D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915". A sua volta, la legge 26 luglio 1984 n. 392 (Interpretazione autentica dell'art. 1 della L. 11 febbraio 1980, n. 18, in materia di indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili) chiarisce, all'art. 1, che l'equiparazione di cui sopra riguarda non solo la misura dell'indennità, ma anche le relative modalità di adeguamento automatico di cui agli artt. 1 e 6 e alla tabella E, lett. A bis, del D.P.R. 30 dicembre 1981 n. 834 (Definitivo riordina- mento delle pensioni di guerra), recante modifiche al D.P.R. n. 915/1978 di cui sopra, aggiungendo poi, all'art. 2, che "La misura dell'indennità di accompagnamento per gli invalidi civili totalmente inabili e le modalità di adeguamento dell'indennità stessa saranno aggiornate alla stregua delle modificazioni che dovessero intervenire per i corrispondenti benefici goduti dai grandi invalidi di guerra ai sensi degli 6 artt. 1 e 6 della tabella E, lett. A bis, del D.P.R. 30 di- cembre 1981, n. 834". La legge 6 ottobre 1986 n. 656 (Modifiche ed integrazioni al- la normativa sulle pensioni di guerra) ha stabilito, all'art. 3, le nuove misure dell'indennità di accompagnamento ai gran- di invalidi di guerra per gli anni 1985 e 1986, e, all'art. (parzialmente) nuovo sistema di adeguamento (esteso a 1, un svariate provvidenze), dichiarandolo però espressamente non applicabile a categorie diverse da quelle dei pensionati di guerra. Infine, la legge 21 novembre 1988 n. 508 ha modificato (art. 1) la disciplina dell'indennità di accompagnamento agli inva- lidi civili, stabilendo, al comma 3 dell'art. 2, con decor- renza dal 1° gennaio 1988, in £ 539.000 mensili l'importo dell'indennità di accompagnamento, "comprensivo dell'adeguamento automatico, per l'anno 1988, previsto dal comma 2 dell'art. 1 della L. 6 ottobre 1986 n. 656″. Al comma 4 dello stesso art. 2 ha stabilito che "Per gli anni succes- sivi detto adeguamento sarà calcolato con riferimento all'importo della indennità di accompagnamento percepita, al 1° gennaio 1986, ai sensi del comma 2 dell'art. 3 della L. 6 ottobre 1986 n. 656, dai grandi invalidi di guerra ascritti alla tabella E, lettera A bis, allegata alla legge medesima". Il RA (invalido civile), sul presupposto dell'equiparazione dell'importo dell'indennità di accompagna- 7 mento a quello dell'analogo beneficio agli invalidi di guer- ra, ha chiesto che l'indennità a lui spettante per gli anni 1986 e 1987 sia pari al più elevato importo risultante dall'art. 3 1. n. 656/1986. Il Tribunale ha ritenuto infonda- ta tale pretesa, asserendo che l'equiparazione tra i due be- nefici è stabilita dall'art. 2 1. n. 392/1984 non in via pre- cettiva, ma in via programmatica, sicchè essa può in concreto realizzarsi solo a seguito di uno specifico intervento del legislatore, intervento realizzatosi solo con la legge n. 508/1988 e non prima. L'assunto è però da disattendere. La Corte con sentenza n. 5829 del 16 giugno 1994 ha affermato la natura "non già pro- grammatica, ma sicuramente precettiva" dell'art. 1 della leg- ge 26 luglio 1984 n. 392, laddove questa stabilisce che l'equiparazione tra l'indennità di accompagnamento per gli invalidi di guerra e quella per gli invalidi civili concerne sia la misura che le modalità di adeguamento automatico. Que- sto orientamento, che già traeva spunto da Cass. 24 novembre 1993 n. 11575, è stato confermato dalle successive pronunce n. 7383 del 12 agosto 1994, n. 2063 del 13 marzo 1996 e n. 5786 del 10 giugno 1998, e ad esse il Collegio intende con- formarsi, non rinvenendosi nella sentenza impugnata attendi- bili argomentazioni che non abbiano già trovato puntuale e convincente confutazione nelle anzidette decisioni, partico- larmente in quella- n. 7383/94 - ove si chiarisce che "dopo aver, all'art. 1, specificamente precisato il senso della legge n. 18 del 1980, o meglio spiegato che l'affermazione dell'art. 1 di quest'ultima secondo cui dal 1° gennaio l'indennità di accompagnamento sarà>> equiparata a 1983 quella goduta dai grandi invalidi di guerra - costituiva il contenuto di una statuizione (futura soltanto nella decorren- za e, pertanto), già comportante l'erogazione, ovviamente al- la suindicata data e, perciò, senza necessità di ulteriore norma precettiva, di importi in misura pari, a titolo di in- dennità, per entrambe le categorie di invalidi, il legislato- re del 1984 all'art. 2 ha rafforzato il concetto stesso di equiparazione, intendendo sottolineare una perdurante opera- tività concreta: alla stessa maniera come sancita, nel 1980, per il futuro". Può aggiungersi che la struttura della nor- che comprende due soggetti (la misura e l'adeguamento) ma, mal si adattava a recepire l'espressione ipotizzata dal Tri- bunale (in misura pari a . .). Quale nuovo argomento a sostegno della propria tesi, il Tri- bunale rileva che l'intervento del legislatore, attuativo di una norma programmatica, si rendeva necessario anche per l'impossibilità della automatica equiparazione delle due in- dennità, in quanto le nuove misure stabilite dall'art. 3 del- la legge n. 656/1986 (per gli anni 1985 e 1986) sono compren- sive "di vari assegni accessori” spettanti solo agli invalidi di guerra. 9 In contrario, si osserva che al comma 2 dell'art. 3 da ultimo citato viene precisato che le misure ivi indicate sono "'comprensive del conglobamento di cui al precedente articolo 2, comma 2". Ora, il conglobamento di cui all'art. 2, comma 2, della legge n. 856 del 1986 altro non è, come si legge in detto comma 2, che "gli assegni aggiuntivi maturati a tutto il 31 dicembre 1984”, ossia l'adeguamento automatico che si sostanzia pro- prio negli assegni aggiuntivi di cui all'art. 1 del D.P.R. 30 dicembre 1981 n. 834, spettanti anche agli invalidi civili in virtù del richiamo contenuto nell'art. 1 della legge 26 lu- glio 1984 n. 392, citata. Pertanto, la reclamata equiparazio- ne non comporta l'attribuzione agli invalidi civili di bene- fici riservati ai soli invalidi di guerra. Poiché sono qui in discussione non le nuove modalità di ade- guamento automatico introdotte per i grandi invalidi di guer- ra dalla legge n. 656 del 1986 (art. 1), sicuramente non ap- plicabili agli invalidi civili, ma le nuove misure base dell'indennità di accompagnamento indicate nell'art. 3, comma 2, della stessa legge, la sentenza impugnata che, in accogli- mento dell'appello del Ministero dell'Interno, ha negato il diritto del RA a vedersi attribuite dette nuove misure, e segnatamente quella di £ 442.200 per gli anni 1986 e 1987, si presenta errata e dev'essere quindi cassata. 101 0 Ai sensi del primo comma dell'art. 384 c.p.c., la Corte, nell'accogliere il ricorso, non richiedendosi ulteriori ac- certamenti di fatto, nè nuovi apprezzamenti di fatti già ac- quisiti, decide la causa nel merito, rigettando l'appello del Ministero dell'Interno. Segue la condanna dell'odierno intimato alle spese dei giudi- zi di appello e di cassazione, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l'appello del Ministero dell'Interno depositato il 9 settembre 1994. Condanna l'intimato al pagamento, in favore di RA GI, delle spese dei giudizi di appello e di cassazione, che liquida d'ufficio, in difetto di notule, per il primo, in complessive £ 1.000.000, di cui £ 700.000 per onorari e £ 20.000 per esborsi, e per il secondo in £ 13.000, oltre a £ 1.800.000 per onorario. Così deciso in Roma, il 18 gennaio 2001. Ettore Масично Il Presidente Il Consigliere estensore Виго Batimiello I D A 0 , S 3 WERE 1 IL C S O 3 . A L 5 T Canceller T L Deposit R , . O A A B ' N 9 APR. 2001 S I L E L D P 3 E S 7 - A D I T 8 N I E - S T S G 1 R O N O 1 O P E C S A M I E D I G E A A G , D O O E E T R L T T T I S N I R A E I L G S D E L E R A O D 11