Cass. civ., sez. III, sentenza 20/08/2003, n. 12214
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Sentenza 20 agosto 2003

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Nel caso in cui risulti, in calce alla sentenza, che la stessa è stata redatta con la collaborazione di un uditore giudiziario, non può considerarsi la sentenza stessa affetta da nullità ne' tanto meno da inesistenza, rilevabile anche d'ufficio in sede di impugnazione, in quanto con tale annotazione non si vuole intendere che il procedimento sia stato deciso dal magistrato senza funzioni, ma solo che, nell'espletamento del tirocinio, il magistrato senza funzioni abbia collaborato col giudice all'esame della controversia e alla stesura della minuta della motivazione, di cui il secondo, con la sottoscrizione, ha assunto la paternità.

Nel rito del lavoro, il convenuto, ai sensi dell'art. 416, secondo comma, cod. proc. civ., deve proporre le eventuali domande riconvenzionali nella memoria difensiva, a pena di decadenza rilevabile d'ufficio dal giudice; deve pertanto ritenersi inammissibile in quanto tardiva in un giudizio di locazione, la domanda proposta con memoria aggiunta dal locatore, il quale formuli solo in corso di causa un'istanza di ristoro dei danni da lui riscontrati nell'immobile dopo il rilascio ,avendo proposto domanda riconvenzionale relativa al solo versamento dei canoni pattuiti e non versati.

Ai sensi dell'art. 79, secondo comma, della legge n. 392 del 1978, il conduttore può far valere il suo diritto alla restituzione delle somme indebitamente corrisposte al locatore anche prima della riconsegna dell'immobile al locatore stesso, in quanto il termine di sei mesi fino alla riconsegna dell'immobile è un termine "ad quem" di decadenza dalla proponibilità della domanda, e non un termine a quo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 20/08/2003, n. 12214
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 12214
    Data del deposito : 20 agosto 2003

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