Sentenza 20 agosto 2003
Massime • 3
Nel caso in cui risulti, in calce alla sentenza, che la stessa è stata redatta con la collaborazione di un uditore giudiziario, non può considerarsi la sentenza stessa affetta da nullità ne' tanto meno da inesistenza, rilevabile anche d'ufficio in sede di impugnazione, in quanto con tale annotazione non si vuole intendere che il procedimento sia stato deciso dal magistrato senza funzioni, ma solo che, nell'espletamento del tirocinio, il magistrato senza funzioni abbia collaborato col giudice all'esame della controversia e alla stesura della minuta della motivazione, di cui il secondo, con la sottoscrizione, ha assunto la paternità.
Nel rito del lavoro, il convenuto, ai sensi dell'art. 416, secondo comma, cod. proc. civ., deve proporre le eventuali domande riconvenzionali nella memoria difensiva, a pena di decadenza rilevabile d'ufficio dal giudice; deve pertanto ritenersi inammissibile in quanto tardiva in un giudizio di locazione, la domanda proposta con memoria aggiunta dal locatore, il quale formuli solo in corso di causa un'istanza di ristoro dei danni da lui riscontrati nell'immobile dopo il rilascio ,avendo proposto domanda riconvenzionale relativa al solo versamento dei canoni pattuiti e non versati.
Ai sensi dell'art. 79, secondo comma, della legge n. 392 del 1978, il conduttore può far valere il suo diritto alla restituzione delle somme indebitamente corrisposte al locatore anche prima della riconsegna dell'immobile al locatore stesso, in quanto il termine di sei mesi fino alla riconsegna dell'immobile è un termine "ad quem" di decadenza dalla proponibilità della domanda, e non un termine a quo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 20/08/2003, n. 12214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12214 |
| Data del deposito : | 20 agosto 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DUVA Vittorio - Presidente -
Dott. PERCONTE LICATESE Renato - rel. Consigliere -
Dott. PURCARO Italo - Consigliere -
Dott. TRIFONE Francesco - Consigliere -
Dott. FINOCCHIARO Mario - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OS TO, difensore di se stesso con studio in 70024 GRAVINA DI PUGLIA VIA ALDO MORO 29, domiciliato in ROMA VIA DEI GRACCHI 200 presso lo studio dell'avvocato DARIO DE BLASIIS;
- ricorrente -
contro
PA CE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA S TOMMASO D'AQUINO 75, presso lo studio dell'avvocato MARIO LACAGNINA, che lo difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 2159/99 del Tribunale di BOLOGNA, Sezione Seconda Civile, emessa il 05/10/99 e depositata il 05/11/99 (R.G. 5117/98);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/02/03 dal Consigliere Dott. Renato PERCONTE LICATESE;
udito l'Avvocato Dario DE BLASIIS (per delega avv. OB OS);
udito l'Avvocato Mario LACAGNINA;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ZO MARINELLI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
TE ZO, conduttore di un appartamento di proprietà di OS OB, in forza di contratto stipulato il 18 gennaio 1986 con decorrenza dal 1^ febbraio 1986, adiva il pretore di Bologna, nel 1996, esponendo che, al fine di aggirare la normativa vincolante, il locatore gli aveva imposto di accettare una durata biennale del rapporto, motivandola con inesistenti esigenze abitative transitorie;
che aveva sempre corrisposto un canone maggiore di quello dovuto per legge;
che aveva invano chiesto al locatore la restituzione delle somme percepite in eccesso.
Tanto premesso, il TE proponeva domanda di determinazione del canone legale e di condanna del locatore alla restituzione di quanto indebitamente riscosso.
Il convenuto eccepiva l'inammisibilità del ricorso, ai sensi dell'art. 79 2^ comma della legge 27 luglio 1978 n. 392, o, nel merito, la sua infondatezza, e spiegava domanda riconvenzionale, per ottenere la condanna dell'attore al pagamento dei canoni non versati a partire dal febbraio 1996, atteso che, a decorrere da quella data, l'inquilino aveva arbitrariamente ridotto a lire 300.000 il canone pattuito in lire 600.000 mensili.
Il pretore, dopo aver disposto una consulenza tecnica, con sentenza del 7 agosto 1998, determinava l'equo canone in lire 360.717 mensili e per l'effetto condannava il OS a pagare al TE lire 29.616.501, già detratto l'importo di lire 865.720, riconosciuto al locatore, ai sensi dell'art. 1591 c.c., per il periodo dal 31 gennaio 1997 al 20 gennaio 1998, oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo;
rigettava le altre domande riconvenzionali. Con sentenza del 5 novembre 1999, il Tribunale bolognese ha rigettato il gravame del OS.
Ricorre il soccombente, formulando sette mezzi di annullamento. Resiste con controricorso il TE.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo il ricorrente, denunciando la violazione dell'art. 276 C.P.C., in relazione all'art. 360 n. 4 dello stesso codice,
eccepisce che la sentenza del pretore è stata deliberata da un'uditrice giudiziaria senza funzioni non presente all'udienza di discussione, e che questa nullità, insanabile e rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado, si comunica alla sentenza d'appello.
La censura è infondata. Il vizio, ipoteticamente causa di inesistenza della sentenza, perché emessa "a non judice", come tale insanabile e rilevabile anche d'ufficio in sede d'impugnazione, non sussiste, per la semplice ragione che la sentenza in esame (n. 444/98, depositata il 7 agosto 1998) risulta pronunciata e sottoscritta dal pretore (la Dott. Maria Acierno), mentre l'annotazione in calce "sentenza a cura dell'uditrice giudiziaria Dott.ssa Francesca Salvatore" significa soltanto che, nell'espletamento del tirocinio, il magistrato senza funzioni ha collaborato col pretore all'esame della controversia e alla stesura della minuta della motivazione, di cui in ogni modo il secondo, con la sottoscrizione, si è assunto la paternità.
La partecipazione dell'uditore giudiziario senza funzioni all'adozione del provvedimento e alla sua motivazione non altera in alcun modo la composizione del giudice, che rimane monocratico o collegiale indipendentemente dalla presenza, in Camera di consiglio, di una persona che, essendo sfornita di funzioni giudiziarie, non è in grado di influire col suo voto sulla decisione. D'altro canto la sentenza, anche se redatta dall'uditore, viene sottoscritta dal giudice solo dopo la verifica che la motivazione stessa corrisponda esattamente al suo pensiero (Cass. 22 febbraio 1995 n. 2019). In ogni caso l'esercitazione pratica del magistrato senza funzioni si svolge, in conformità della normativa in materia, sotto la guida, il controllo e la responsabilità del giudice affidatario, cui compete la deliberazione e la redazione della sentenza, sicché questa è giuridicamente riferibile, in via diretta, soltanto a lui (cfr. Cass. 15 giugno 1979 n. 3371). Col secondo mezzo, denunciando la violazione dell'art. 79 2^ comma della legge 27 luglio 1978 n. 392 (art. 360 n. 3 C.p.c), il ricorrente, dopo aver illustrato la "ratio" della norma, che consente al conduttore di non agire in giudizio contro il locatore per la determinazione del canone e la restituzione dell'eccedenza finché sia nella detenzione dell'immobile locato, si duole del rigetto della sua eccezione di decadenza, "recte" inammissibilità, avvenuto in contrasto con la prevalente giurisprudenza della Cassazione e con la retta interpretazione della cit. disposizione, già presente nella disciplina previgente (e ribadita in quella successiva: art. 13 5^ comma della legge 9 dicembre 1998 n. 431), la quale fissa non soltanto un termine "ad quem", ma anche e soprattutto un termine "a quo". È dunque erroneo reputare che l'azione di restituzione possa essere introdotta anche prima della riconsegna dell'immobile, ovvero in costanza del rapporto locativo e perfino subito dopo che l'inquilino abbia preso possesso dell'alloggio, perché questa soluzione mal si concilia con l'intento del legislatore di evitare ritorsioni al conduttore in dipendenza della situazione di debolezza in cui versa nei confronti del locatore.
La censura è infondata.
Osserva in proposito la sentenza impugnata che l'art. 79 2^ comma della legge 27 luglio 1978 n. 392, nell'accordare al conduttore la facoltà di ripetere le somme sotto qualsiasi forma corrisposte al locatore in violazione dei limiti e dei divieti previsti dalla medesima legge, con azione proponibile sino a sei mesi dopo la riconsegna dell'immobile locato, fissa il termine finale per l'introduzione del giudizio e non anche il termine a partire dal quale il diritto può esser fatto valere, come è del resto confermato dall'art. 45 u.c., il quale, in caso di controversia sull'ammontare del canone, autorizza il conduttore a pagare al locatore l'importo non contestato "fino al termine del giudizio". Correttamente perciò, argomenta conclusivamente la sentenza, il primo giudice ha ritenuto che la norma consentisse al TE di agire per ripetere i canoni indebitamente versati in costanza del rapporto di locazione, fino a sei mesi dopo l'avvenuta consegna dell'immobile, risalente al 21 gennaio 1998, individuando nella fine del semestre il termine ultimo di decadenza.
Rileva il Collegio che la soluzione è giuridicamente corretta e va confermata.
Nessuno dubita che la "ratio" dell'art. 79 2^ comma della legge n. 392 del 1978 ("il conduttore, con azione proponibile fino a sei mesi dopo la riconsegna dell'immobile locato, può ripetere le somme sotto qualsiasi forma corrisposte in violazione dei divieti e dei limiti previsti dalla presente legge") sia quella di consentire al conduttore di far valere il proprio diritto alla restituzione delle somme indebitamente corrisposte senza la remora che il locatore possa agire in ritorsione nei suoi confronti, ma, proprio perché la disposizione è dettata nell'interesse esclusivo del conduttore, nulla impedisce che questi rinunci ad attendere, per agire, la riconsegna dell'immobile e chieda la restituzione dell'eccedenza in qualsiasi momento del rapporto locativo.
Inaccettabile pertanto la tesi, sostenuta ancor oggi dal ricorrente, con impropri riferimenti giurisprudenziali, di una sorta di temporanea improponibilità della domanda di ripetizione del conduttore prima della riconsegna dell'immobile al locatore, in quanto affatto priva di supporto normativo;
dovendo in questa sede ribadirsi che quello dell'art. 79 2^ comma cit. è soltanto un breve termine "ad quem", fissato a pena di decadenza, e non anche un termine "a quo".
Col terzo motivo il ricorrente deduce violazione dell'art. 2946 C.c. e omessa motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 n. 5 C.p.c), sostenendo che, quanto meno, doveva essere accolta la sua subordinata eccezione di prescrizione decennale del diritto del TE di chiedere giudizialmente la determinazione del canone e la restituzione dell'eccedenza versata: eccezione che il Tribunale non ha nemmeno esaminato, pur accennando "ad altre eccezioni e deduzioni dell'allora appellante", tacciate tuttavia "di confusione e di poca comprensione".
Non può essere accolta nemmeno questa censura.
Se è vero, da un lato, che della prescrizione la sentenza impugnata non si occupa, è anche vero che lo stesso ricorrente non precisa in quali termini, in quale atto e in quale momento del giudizio di merito egli abbia proposto un'eccezione siffatta, che pure dice "sempre avanzata", della quale non è traccia nemmeno nella narrativa in fatto della sentenza e del ricorso;
con ciò stesso impedendo al Collegio, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso, di riscontrare, con cognizione di causa, la ritualità e tempestività dell'ipotetica eccezione e dunque il denunciato vizio di omessa pronuncia sulla medesima. Peraltro, nel rito del lavoro, l'eccezione di prescrizione, in quanto non rilevabile d'ufficio, dev'essere contenuta, a pena di decadenza, nella memoria di costituzione del convenuto, ai sensi dell'art. 416 C.p.c, ed è inammissibile se proposta in qualsiasi altro momento del processo;
per cui sarebbe bastato, ai fini della ricordata autosufficienza, indicare come sede dell'eccezione proprio quell'atto difensivo.
Il quarto motivo prospetta omessa decisione e motivazione (art. 360 n. 5 C.p.c.) sul preteso diritto del TE alla restituzione dei canoni (artt. 12 e 79 1^ comma della legge n. 392 del 1978). Vi si deduce che il TE ha azionato un diritto inesistente, non avendo provato che il canone iniziale sia stato aumentato a lire 600.000 mensili per "minacce ed estorsioni e ricatti del locatore, contrariamente alla sua volontà". La legittimità del canone riposa tuttavia sul valido consenso alla maggiorazione prestato dal conduttore, come lo stesso ha riconosciuto, nel corso della locazione, laddove dottrina e giurisprudenza insegnano che l'aumento del canone è illegittimo soltanto quando è preventivo, ossia quando viene richiesto al momento della contrattazione. La legge sui patti in deroga 8 agosto 1992 n. 359 vale peraltro anche per il contratto in discorso, perché, pur stipulato o rinnovato anteriormente ad essa, era destinato a scadere o a rinnovarsi in epoca successiva, e il conduttore ha anche goduto della proroga biennale.
È stato violato, conclude il ricorrente, anche l'art. 45 della legge n. 392 del 1978, in quanto l'ultimo comma autorizza il convenuto a versare il canone non contestato, ma a condizione di avere previamente adito il giudice competente per la determinazione, mentre il TE adì il pretore solo dopo aver ridotto arbitrariamente il canone a lire 300.000.
Osserva il Collegio che la censura introduce una serie di questioni eterogenee, o giuridicamente irrilevanti, come quella dell'epoca del pattuito aumento del canone, dal momento che la legge, nel sancire la nullità di qualsiasi pattuizione che si risolva nell'attribuzione al locatore di un canone maggiore di quello risultante dai criteri legali, con norma di ordine pubblico (art. 79 cit., 1 comma), non distingue tra aumenti del canone concordati all'atto della stipulazione del contratto e aumenti concordati nel corso della locazione abitativa, e ancor meno richiede che l'aumento sia estorto con minaccia o violenza;
o delle quali è davvero arduo cogliere l'esatto senso, come il richiamo alla normativa dei patti in deroga, del resto, oltre che oscuro, anche nuovo, risultando dalla sentenza impugnata che in appello il OS avanzò la radicale tesi, giustamente respinta come "destituita di fondamento", della totale abrogazione della legge n.392 del 1978 ad opera dell'art. 11 del D.L. 11 luglio 1992 n. 333, convertito nella legge 8 agosto 1992 n. 359. Se dunque è vano invocare una giurisprudenza relativa ai diritti rinunciabili dal conduttore di immobili non abitativi (cfr., per gli aumenti del canone convenuti nel corso del rapporto, Cass. 19 novembre 1993 n. 11402); non interessa davvero sapere se il TE abbia autoridotto il canone dal 1^ febbraio 1996, prima di intraprendere, il 25 marzo 1996, l'azione di perequazione, non essendo in discussione la risoluzione del contratto per inadempimento, ma solo l'entità del debito restitutorio del OS.
Col quinto mezzo il OS, denunciando la violazione degli artt. 416, 420 e 345 C.p.c. (art. 360 n. 3 C.P.C.), lamenta la dichiarata inammissibilità delle "voci di danni e rimborsi" da lui richieste, relative a poste che egli non poteva conoscere se non dopo la riconsegna dell'immobile. Ribadisce poi, col motivo 5 "bis", l'ammissibilità della sua domanda riconvenzionale, trattandosi di una semplice "emendatio libelli", giustificata dal "grave motivo" della permanenza del conduttore nella detenzione del bene. Il motivo non può essere accolto.
Spiega la sentenza impugnata, nel dichiarare inammissibile la domanda di risarcimento dell'appellante, "che il pretore, pur senza motivare al riguardo, ha giustamente respinto", come, da un lato, nella memoria difensiva dimessa in prime cure, il OS abbia chiesto, in via riconvenzionale, la sola condanna del TE al pagamento dei canoni pattuiti (lire 600.000 mensili); e, dall'altro, con una memoria aggiunta, depositata nell'udienza dell'11 febbraio 1998 avendo il conduttore rilasciato l'appartamento in corso di causa, abbia formulato un'istanza di ristoro dei danni da lui riscontrati nell'immobile dopo il rilascio e di pagamento di altri importi ivi precisati.
Tale domanda, a giudizio del Tribunale, è palesemente tardiva, dato che, nel rito del lavoro, il convenuto, ai sensi dell'art. 416 2^ comma C.p.c, deve proporre le eventuali domande riconvenzionali nella memoria difensiva a pena di decadenza, rilevabile d'ufficio dal giudice.
È da escludere, precisa ancora il Tribunale, che si tratti di una semplice "emendatio libelli", ricorrendo piuttosto un'evidente ipotesi di "mutatio libelli", contraddistinta da una "causa petendi" diversa da quella delle domande originarie, per l'inserimento nel tema del contendere di un fatto nuovo, oggetto di un autonomo ambito d'indagine e di decisione.
Il giudice di merito, rileva il Collegio, ha fatto, con una motivazione ineccepibile, corretta applicazione delle norme processuali.
Non occorre ribadire che, nel rito del lavoro, il divieto di proporre nuove domande nel corso del giudizio di primo grado, funzionale ad esigenze di accelerazione del procedimento (artt. 414 e 416 C.p.c), esorbita dalla tutela del privato interesse delle parti, sicché la tardività della nuova domanda non può essere sanata neppure dall'accettazione del contraddittorio sulla medesima ad opera della controparte, ed è rilevabile anche d'ufficio dal giudice, persino in sede di appello, ove non rilevata, per qualsiasi motivo, dal giudice di primo grado, col solo limite del giudicato formatosi in proposito (Cass. 6 luglio 1991 n. 7512; 22 dicembre 1988 n. 7007; 15 luglio 1987 n. 6195). È consentita soltanto la modificazione della domanda ("emendatio libelli"), previa peraltro l'autorizzazione del giudice, giustificata da gravi motivi (art. 420 1 comma C.p.c).
Nella specie la "mutatio libelli" è di palese evidenza, avendo il OS chiesto, nel corso del giudizio di primo grado (per cui sfugge la "ratio" dell'invocata, diversa problematica delle domande nuove proponibili in appello, per titoli di formazione successiva alla sentenza impugnata), il risarcimento dei danni scoperti nell'appartamento dopo la riconsegna e il pagamento di altri crediti maturati nel frattempo, in tal modo articolando istanze connotate di un indubbio carattere di novità, tanto nella "causa petendi" quanto nello stesso "petitum".
È naturale infine che il divieto delle domande nuove, stabilito per motivi di ordine pubblico processuale, non può cedere a vere o presunte ragioni di necessità, come, nel caso presente, l'asserita impossibilità di conoscere l'esistenza dei nuovi crediti per "danni e voci varie" prima del rilascio dell'immobile.
Col settimo motivo (in realtà sesto) il OS, deducendo "violazione per mancata individuazione di impugnazione dell'art. 12 della legge n. 392/78 (360 n. 4 C.p.c.)", sostiene che,
contrariamene a quanto scritto in sentenza, egli impugnò il canone calcolato dal consulente tecnico d'ufficio, anche se in funzione del motivo subordinato, riguardante la condotta arbitraria del conduttore, che aveva dimezzato il canone prima di adire il giudice e adito il giudice senza attendere la scadenza del termine "a quo" e quindi con un ricorso improcedibile. In via principale, venne "richiesta la validità dell'abrogazione" del cit. art. 12 della legge n. 392 del 1974 ad opera dell'art. 11 2^ comma della legge n. 359 del 1992, "in quanto il nostro contratto, anche se rinnovato prima dell'emanazione di questa normativa, ne faceva parte (come innanzi cennato)".
Quest'ultimo motivo non può avere miglior sorte dei precedenti. La sentenza impugnata è dell'avviso che "le conclusioni alle quali è pervenuto il consulente tecnico" vadano "senz'altro condivise, anche in mancanza di rilievi critici del OS sul punto, posto che lo stesso, nel procedere alla determinazione del canone, ha tenuto ben presenti tutti i parametri previsti dalla legge e non è incorso in errori di calcolo".
Orbene, il ricorrente si limita ad obiettare di aver proposto "un altro conteggio", che si avvicinava al canone convenzionale, ma tuttavia non spiega perché il Tribunale avrebbe dovuto preferire questo suo conteggio di quello eseguito, con rigorosa applicazione della legge, dal consulente d'ufficio; e soprattutto ben si guarda dal precisare quali specifiche inesattezze o lacune dell'elaborato dell'ausiliare abbia mai segnalato al giudice di merito. Per il resto il motivo ripropone, peraltro in termini assai poco perspicui, questioni già trattate nella disamina delle precedenti censure e sulle quali non occorre pertanto ritornare. Si ravvisano giusti motivi di compensazione delle spese di questo giudizio.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, il 19 febbraio 2003.
Depositato in Cancelleria il 20 agosto 2003