Sentenza 13 gennaio 1998
Massime • 1
L'indulto non opera automaticamente ma solo a seguito del provvedimento di applicazione da parte della competente autorità giudiziaria ex art. 672 cod. proc. pen.; risponde pertanto di evasione il detenuto che si allontana dagli arresti domiciliari a seguito dell'entrata in vigore del D.P.R. 22 dicembre 1990, n.394 di concessione di indulto, senza attendere il provvedimento di rimessione in libertà.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/01/1998, n. 2628 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2628 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. LUIGI SANSONE Presidente del 13.01.1998
1.Dott. LUCIANO DERIU Consigliere SENTENZA
2. " AD DI VI " N.21
3. " UN IV " REGISTRO GENERALE
4. " NI AR " N. 31404/97
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE presso la Corte d'appello di Firenze;
avverso sentenza in data 8-4-1997 della Corte d'appello di FIRENZE;
visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dott. LUCIANO DERIU
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. LUIGI CIAMPOLI che ha concluso per il rigetto del ricorso. Osserva
Con sentenza in data 8-4-1997, la Corte d'appello di Firenze, in riforma della decisione 13-5-1993 del OR di PI , assolveva RM ER - con la formula "perché il fatto non costituisce reato"- dall'imputazione ascrittale ( art. 385 c.p., perché, sottoposta alla misura cautelare degli arresti domiciliati presso la Comunità Incontro di PI per effetto del provvedimento 458/90 del 29-8-90 Tribunale penale di Firenze, evadeva
- in PI il 5-2-91 - Rec. Reit. Infr. Ex art. 99 c.p.). La MO - si sottolineava su motivazione - aveva lasciato la Comunità in data 5-2-91; il 19-2-91 le era stato notificato il provvedimento in data 7-2-91 del Procuratore della Repubblica di Firenze (ordine di scarcerazione provvisoria, ex art. 672 c.p.p., in attesa di applicazione dell'indulto di cui al D.P.R. 394/90);
operando la causa estintiva della pena al momento del suo intervento ( ex. Art. 183 c. 1 c.p.), la fruizione del beneficio dell'indulto doveva, nel corso di specie, entrata in vigore del D.P.R. 394/90 ( essendo solo " dichiarata " dal giudice la successiva necessaria ricognizione giudiziale, secondo quanto affermato da Cass. I 27/4/94 Vecchi); la MO aveva diritto di essere scarcerata nel momento stesso di entrata in vigore del provvedimento di indulto, per cui la sua carcerazione protratta dopo il 24.12.90 era illegale.
- Proponeva ricorso per Cassazione il Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Firenze, deducendo "erronea applicazione degli artt. 183 c. 1 e 385 c.p., 672 c. 1 e 3 c.p.p.": la detenzione della MO sarebbe stata formalmente ineccepibile, potendo essa riacquistare la libertà solo a seguito di uno specifico provvedimento dell'autorità competente, e non certo per "autodeterminazione"; sarebbe stato piuttosto l'esame dell'elemento soggettivo del reato di evasione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto dal Procuratore generale presso la Corte d'appello di Firenze è fondato e merita accoglimento. Alla data dell'allontanamento dalla Comunità (5-2-91) la MO si trovava in stato di legittima detenzione in forza di rituale provvedimento della competente autorità giudiziaria. Come esattamente sottolineato dal ricorrente l'indulto, pur attribuendo al condannato il diritto al condono ( totale o parziale) della pena inflittagli non opera direttamente sulle norme processuali che regolano l'esecuzione delle sentenze di condanna, ne' sospendendole, ne' derogandole ad esse, ne modificandole temporaneamente;
esso indulto e i suoi effetti sono, infatti, previsti e disciplinati dal codice di procedura penale all'art. 682 (a sua volta correlato agli artt. 174, 182 e segg., 210 c.p.), secondo il quale:
a) per l'applicazione del beneficio il giudice dell'esecuzione provvede senza formalità ( per evidenti esigenze di carattere pratico, avuto riguardo al rilevante numero di provvedimenti da adottare);
b) all'evidente scopo di non sacrificare inutilmente la libertà degli eventi diritto al condono, il Pubblico Ministero ha il potere discrezionale di " disporre provvisoriamente la liberazione del condannato detenuto prima che essa sia definitivamente ordinata con il provvedimento che applica l'indulto".
Appare, dunque, evidente che il condannato detenuto può riacquistare la libertà solo attraverso una delle vie testè ricordate: 1) definitivamente, con l'ordinanza del giudice che accerta la sussistenza delle condizioni di applicabilità dell'indulto con specifico riferimento alla posizione di esso singolo avente diritto;
2) provvisoriamente, se e quando il PM ritenga di far uso del potere discrezionale attribuitogli.
Nessun altro mezzo è consentito dalla normativa vigente;
ne' il particolare che il provvedimento di applicazione del beneficio abbia mero valore di "accertamento", implica che della causa istintiva il potenziale beneficiario possa giovarsi " per autodeterminazione" ( e cioè senza attendere l'atto di applicazione della norma al suo specifico caso concreto).
Devesi pertanto ritenere che, nel caso di specie, allontanandosi dalla Comunità prima di qualsiasi provvedimento di formale rimessione in libertà, la RM abbia posto in essere una condotta corrispondente all'elemento oggettivo del reato di cui all'art. 385 c.p.: tanto più che il provvedimento 7-2-91 del P.M. avrebbe anche potuto non essere emesso (proprio perché "discrezionale"); e ancora, che dagli atti non risulta alcuna applicazione "definitiva" del beneficio in questione. Le puntualizzazioni testè operate;
e più in generale il complessivo contesto della vicenda, pongono comunque in evidenza (come già segnalato dal P.G. ricorrente) la necessità di approfondire l'esame in ordine alla sussistenza o meno, nel caso di specie, dello elemento soggettivo del reato in cui all'art. 385 c.p.. Si impongono, conclusivamente, l'annullamento della sentenza impugnata e il rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Firenze (che si uniformerà ai principi di diritto enunciati dalla presente decisione).
P.Q.M.
Annulla l'impugnata sentenza e rinvio al nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Firenze.
Così deciso in Roma, il 13 gennaio 1998.
Depositato in Cancelleria il 27 febbraio 1998.