Sentenza 4 aprile 2017
Massime • 2
In tema di guida in stato di ebbrezza, è onere dell'imputato allegare circostanze in grado di inficiare la valenza probatoria dell'alcoltest qualora lo scontrino riportante l'indicazione del tasso alcolemico, in misura superiore alle previste soglie di punibilità, contenga la dicitura "volume insufficiente" e l'apparecchio non segnali espressamente la presenza di un errore.
In tema di guida in stato d'ebbrezza, ai fini della prova della sussistenza di una delle fattispecie di cui alle lett. b) e c) dell'art. 186, comma secondo, cod. strada, è sufficente anche una sola misurazione alcolimetrica che produca risultati rientranti nelle fasce rispettivamente previste se corroborata da elementi sintomatici desumibili dagli atti.
Commentari • 6
- 1. Alcoltest con “volume insufficiente”: cosa prevede la legge?Angelo Greco · https://www.laleggepertutti.it/ · 28 settembre 2023
Gli esiti dell'etilometro sono validi anche quando lo scontrino segnala “volume insufficiente”, a meno che non si evidenzi un chiaro errore. Ecco la recente sentenza della Cassazione. La guida in stato di ebbrezza è severamente punita: con sanzioni amministrative se il tasso alcolemico va da 0,5 a 0,8 gr/l; con sanzioni penali se va da 0,8 a 1,5 gr/l; con sanzioni penali ancora più pesanti se è superiore a 1,5 gr/l. Così c'è chi, per fare il furbo, al momento del test dell'alcol, dinanzi agli agenti della polizia, soffia “nel palloncino” (il cosiddetto precursore) in modo da falsare la verifica. Lo scontrino rileva l'insufficienza di aria per poter valutare il tasso alcolemico. Ebbene, …
Leggi di più… - 2. Guida in stato di ebbrezza: il PM deve dimostrare l'omologazione dell'etilometroAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 11 settembre 2023
La massima In tema di guida in stato di ebbrezza, l'onere a carico del pubblico ministero di fornire la prova dell'omologazione dell'etilometro e della sua sottoposizione alle verifiche periodiche previste dalla legge è configurabile nel solo caso in cui l'imputato abbia assolto all'onere di allegazione avente ad oggetto la contestazione del buon funzionamento dell'apparecchio, e che non può risolversi nella richiesta di essere portato a conoscenza dei dati relativi all'omologazione e alle revisioni, non avendo tali dati di per sé rilievo probatorio ai fini dell'accertamento dello stato di ebbrezza (Cassazione penale , sez. IV , 17/03/2021 , n. 33978). Fonte: Ced Cassazione Penale Vuoi …
Leggi di più… - 3. Guida in stato di ebbrezza: basta anche una sola misurazioneAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 11 settembre 2023
La massima Ai fini della prova della sussistenza di una delle fattispecie di cui alle lett. b) e c) dell' art. 186, comma 2, cod. strada , è sufficiente anche una sola misurazione alcolimetrica che produca risultati rientranti nelle fasce rispettivamente previste, se corroborata da elementi sintomatici desumibili dagli atti. (Fattispecie in cui per l'accertamento del reato, oltre ad unico test alcolimetrico, il giudice si era basato sull'attestazione degli operanti secondo cui l'imputato si esprimeva a fatica - Cassazione penale , sez. IV , 04/12/2019 , n. 4633). Fonte: Ced Cassazione Penale Vuoi saperne di più sul reato di guida in stato di ebbrezza? Vuoi consultare altre sentenze in …
Leggi di più… - 4. Guida in stato di ebbrezza: lo stato di alterazione si può accertare anche senza alcoltestAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 11 settembre 2023
La massima Nel reato di guida in stato di ebbrezza, poiché l'esame strumentale non costituisce una prova legale, l'accertamento della concentrazione alcolica può avvenire in base ad elementi sintomatici per tutte le ipotesi di reato previste dall' art. 186 cod. strada e, qualora vengano oltrepassate le soglie superiori, la decisione deve essere sorretta da congrua motivazione. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. c), cod. strada , valutando legittimo l'accertamento dello stato di ebbrezza sulla scorta di un'unica misurazione alcolimetrica, attesa l'impossibilità di procedere alla seconda prova …
Leggi di più… - 5. Etilometro non sottoposto a controlli periodici: è valido l’accertamento?Redazione · https://responsabilecivile.it/ · 31 ottobre 2019
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 04/04/2017, n. 22604 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22604 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2017 |
Testo completo
22604-17 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 04/04/2017 Composta dagli Ill.mi Sig.ri Magistrati: SENTENZA n.693/17 BLAIOTTA Dott. Rocco Marco Presidente - Dott. Gabriella CAPPELLO - Consigliere rel.- Dott. Antonio Leonardo TANGA - Consigliere REGISTRO GENERALE Dott. Daniele CENCI n. 45288/2016 - Consigliere - Dott. Giuseppe PAVICH - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ZA RO RI UG n. 08/07/1979 avverso la sentenza n.4014/2016 della CORTE d'APPELLO di BOLOGNA del 15/07/2016 visti gli atti;
fatta la relazione dal Cons. dott. Gabriella CAPPELLO;
sentite le conclusioni del Procuratore Generale, in persona del dott. Carmine STABILE, il quale ha concluso per il rigetto. of Ritenuto in fatto 1. La Corte d'Appello di Bologna ha confermato la sentenza del G.i.p. presso il Tribunale di quella città, appellata dall'imputato ZA RO RI UG, con la quale questi era stato condannato per il reato di cui all'art. 186 comma 2 lett. c) C.d.S., per avere guidato in stato di ebbrezza (con un tasso alcolemico accertato mediante etilometro pari a 2,41 g/l, con seconda prova inidonea a causa di insufficiente volume di insufflazione (in Bologna il 02/06/2012).
2. Questa, in sintesi, la vicenda. I ZA RO era stato fermato alla guida di un'autovettura, marciando contromano. Al momento del controllo l'uomo manifestava alito fortemente vinoso, pronunciava frasi sconnesse ed era talmente alterato da non avere cognizione del luogo in cui si trovava, barcollava e non era in condizioni di mantenere la postura eretta. All'esito della prima ed unica analisi con etilometro, nonostante la debole espirazione testimoniata dalla annotazione automatica "volume insufficiente", era stato rilevato il valore di 2,41 g/l, la seconda misurazione essendo risultata impossibile per la incapacità psicofisica del prevenuto, dovute alle condizioni di gravissima alterazione, di agire in conformità a quanto richiesto dai verbalizzanti.
3. L'imputato ha proposto ricorso, deducendo violazione di legge e vizio motivazionale, in relazione alla attendibilità delle misurazioni effettuate per mezzo dell'apparecchio etilometro e alla luce delle risultanze dell'accertamento redatto (una sola misurazione). Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile.
2. La Corte d'appello ha congruamente motivato in ordine alle censure, del tutto identiche a quelle riversate in ricorso, concernenti l'inidoneità della prova tecnica, alla luce degli elementi fattuali disponibili, neppure contestati nella loro storicità, richiamate le considerazioni svolte dal primo giudice e i plurimi e convergenti elementi indiziari, sinteticamente esposti in fatto.
3. L'evenienza verificatasi nel caso in esame (in cui la prima misurazione aveva dato esito positivo nonostante la comparsa della scritta "volume insufficiente") non è estranea alla casistica giudiziaria ed infatti questa stessa sezione ha ritenuto configurabile il reato di guida in stato di ebbrezza anche quando lo scontrino dell'alcoltest, oltre a riportare l'indicazione del tasso alcolemico in misura superiore alle previste soglie di punibilità, contenga la dicitura "volume insufficiente", la quale, in assenza di patologie respiratorie, attesta soltanto la mancata adeguata espirazione da parte dell'imputato [cfr. Sez. 4 n. 1878 del 24/10/2013 Ud. (dep. 17/01/2014), Rv. 258179; Sez. 4 n. 22239 del 29/01/2014, Rv. 259214 (quest'ultima, in un caso in cui sullo scontrino era rimasta stampigliata la scritta "zero test corretto", ma lo spirometro aveva proceduto ugualmente all'analisi nonostante l'insufflazione di un volume d'aria insufficiente)]. 2 не Peraltro, questa sezione ha già chiarito il senso da attribuire alla dicitura "volume insufficiente", ricavandolo dalla logica, ma anche dall'esame della disciplina relativa al funzionamento degli strumenti di misura della concentrazione di alcool nel sangue, inserita nell'allegato al D.M. 22 maggio 1990, n. 196, laddove è precisato che, qualora l'apparato non dia un inequivocabile messaggio di errore, la misurazione deve ritenersi correttamente effettuata, anche nell'ipotesi in cui compaia un "messaggio di servizio" teso ad evidenziare che l'espirazione è stata effettuata con ridotto volume di aria (cfr., anche in motivazione, sez. 4 n. 40709 del 15/07/2016, Rv. 267779). In presenza di un accertamento strumentale del tasso alcolemico conforme alla previsione normativa, questa sezione ha pure precisato come sia onere dell'imputato dare dimostrazione di circostanze in grado di privare quell'accertamento di valenza dimostrativa della sussistenza del reato (Sez. 4 n. 40722 del 09/09/2015, Rv. 264716; conf. n. 24206 del 04/03/2015, Rv. 263725).
4. Quanto all'impossibilità di una seconda misurazione, poiché l'esame strumentale non costituisce una prova legale, l'accertamento della concentrazione alcolica può avvenire in base ad elementi sintomatici per tutte le ipotesi di reato previste dall'art. 186 cod. strada e, qualora vengano oltrepassate le soglie superiori, la decisione deve essere sorretta da congrua motivazione cfr. sez. 4 n. 30231 del 04/06/2013, Rv. 255870, proprio in un caso in cui la Corte ha ritenuto legittimo l'accertamento dello stato di ebbrezza sulla scorta di un'unica misurazione alcolimetrica, corroborata da elementi sintomatici desumibili dagli atti). Nel caso di specie, gli ulteriori elementi indiziari esposti nella sentenza, neppure contestati dal ricorrente, costituiscono sufficienti elementi di riscontro dell'unica misurazione che le condizioni di ebbrezza e di conseguente alterazione del ZA RO consentivano nell'occorso, il cui notevole risultato (2,41 g/l) peraltro è del tutto tranquillizzante rispetto al limite di soglia previsto dalla lettera c) dell'art. 186 C.d.S., tenuto conto, come sopra già precisato, che l'indicazione in sede normativa del metodo scientifico per la rilevazione del tasso alcolemico mediante il ricorso al cosiddetto alcoltest non introduce una prova legale ma si giustifica in relazione alla necessità di dotare il giudice di indici di valutazione caratterizzati dal minor grado possibile di soggettività ed arbitrarietà [cfr. sez. 4 n 2195 del 10/12/2014 Ud. (dep. 16/01/2015), Rv 261777].
5. Alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di €. 2.000,00 in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità (cfr. C. Cost. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di €. 2.000,00 in favore della cassa delle ammende. Deciso in Roma il 04 aprile 2017. Il Consigliere estensore Il Presidente Rocco Marco Blaiotta Gabriella Cappello Plisthe Goi elloCoppell Funzionari Giudiziario Patrizia _ Depositata in Cancelleria -9 MAG. 2017 Oggi, D A DIC E R Il Funzionano Giudiziario P Patriz Ciorra N