Sentenza 8 ottobre 2010
Massime • 1
Non costituisce una componente del profitto del reato, e quindi non è confiscabile, il corrispettivo di una prestazione regolarmente eseguita dall'obbligato ed accettata dalla controparte che ne trae comunque una concreta "utilitas", perché trova titolo legittimo nella fisiologica dinamica contrattuale e non può ritenersi "sine causa" o "sine iure. (Fattispecie in tema di confisca per equivalente, disposta con riguardo al reato di truffa in danno di un Comune, avente ad oggetto la stipula di un contratto di "leasing" immobiliare in forza del quale l'ente si obbligava ad acquistare un immobile parzialmente abusivo).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 08/10/2010, n. 39239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39239 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FIANDANESE Franco - Presidente - del 08/10/2010
Dott. GENTILE Domenico - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAMMINO Matilde - Consigliere - N. 1338
Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. RAGO Geppino - rel. Consigliere - N. 21427/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NO ET nato il [...];
avverso l'ordinanza del 06/04/2010 del Tribunale di Lecce;
Visti gli atti, l'ordinanza ed il ricorso;
udita la relazione fatta dal Consigliere dott. Geppino Rago;
udito il Procuratore Generale in persona del dott. Mario Fraticelli che ha concluso per il rigetto;
udito il difensore avv.to Manfreda Massimo che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
FATTO
p.
1. Con ordinanza del 27/11/2009, il g.i.p. del Tribunale di Lecce disponeva, nei confronti di NO IE - indagato del reato di truffa contrattuale, ai danni del comune di Lecce, relativa alla stipula di un contratto di leasing immobiliare in forza del quale il suddetto Comune si obbligava ad acquistare la proprietà di un immobile parzialmente abusivo - il sequestro per equivalente, ex artt. 322 ter e 649 quater c.p., di una serie di beni mobili (quote societarie e titoli).
Proposta istanza di revoca in tutto o in parte del suddetto sequestro, il g.i.p., con ordinanza del 18/01/2010 respingeva la suddetta istanza.
Avverso il suddetto provvedimento l'indagato proponeva appello presso il Tribunale del riesame di Lecce il quale, però, con ordinanza del 6/04/2010, respingeva il suddetto gravame. Avverso quest'ultima ordinanza, il AG, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione deducendo:
1. violazione dell'art. 125 c.p.p. per non avere il Tribunale assolto all'onere di motivare in ordine alla titolarità dei beni sottoposti a sequestro, beni appartenenti a terzi ma ciononostante ritenuti nella piena e diretta disponibilità in capo al ricorrente;
2. VIOLAZIONE dell'art. 240 c.p.p. per avere il Tribunale erroneamente motivato in ordine al danno che il Comune di Lecce avrebbe subito dalla pretesa truffa commessa ai suoi danni dal ricorrente.
DIRITTO
p.
2. VIOLAZIONE dell'art. 125 c.p.p. (motivo sub 1): la doglianza è infondata.
In diritto, va premesso che il ricorso per cassazione, ex art. 325 c.p.p., avverso le ordinanza emesse a norma dell'art. 322 bis c.p.p.,
può essere proposto solo per violazione di legge.
Orbene, il motivo dedotto, attiene, con tutta evidenza, non a violazione di legge ma a profili relativi a carenza,
contraddittorietà, illogicità e/o erroneità della motivazione, ossia motivi che sono preclusi.
Infatti, è sufficiente leggere l'impugnata ordinanza per avvedersi che il Tribunale, con amplissima motivazione (pag. 3-4-5-), attraverso un legittimo procedimento effettuato per presunzioni (l'unico possibile in questo genere di controversie), ha illustrato le ragioni di fatto per le quali i beni sequestrati dovevano ritenersi nella "piena e diretta disponibilità in capo al AG IE". Ora, il ricorrente può, com'è nel suo diritto, non essere d'accordo sulla suddetta motivazione, ma di certo quello che non si può sostenere è che sia mancante ossia l'unico motivo che, sotto il profilo della violazione di legge, il ricorrente avrebbe potuto dedurre.
p.
3. VIOLAZIONE dell'art. 240 c.p.p. (motivo sub 2): la doglianza è fondata.
In punto di fatto, va premesso che il Tribunale, condividendo la decisione del g.i.p., ha ritenuto corretto il quantum sequestrato avendo assunto come parametro il danno (sia sotto il profilo del danno emergente che del lucro cessante) subito dal Comune di Lecce, danno asseritamente "senza dubbio superiore al quantum oggetto di sequestro, e ciò senza considerare le ulteriori voci ed elementi di danno che il prosieguo del procedimento potrà sostanziare e quantificare": cfr pag. 5/9.
In punto di diritto, va osservato che questa Corte (in terminis SS.UU. 26654/2008), in tema di sequestro per equivalente, ha enunciato i seguenti principi di diritto che qui vanno ribaditi. Con la confisca per equivalente, il legislatore ha inteso perseguire l'obiettivo di privare l'autore del reato del profitto che ne deriva, di fronte all'impossibilità di aggredire l'oggetto "principale", su somme di denaro, beni o altre utilità di pertinenza del condannato per un valore corrispondente a quello dello stesso profitto. In particolare, il profitto del reato a cui fa riferimento l'art. 240 c.p., comma 1 va identificato col vantaggio economico ricavato in via immediata e diretta dal reato e si contrappone al "prodotto" (cioè le cose create, trasformate, adulterate acquisite mediante il reato) e al "prezzo" del reato (compenso dato o promesso ad una determinata persona, come corrispettivo dell'esecuzione dell'illecito). Il profitto del reato presuppone l'accertamento della sua diretta derivazione causale dalla condotta dell'agente: occorre cioè una correlazione diretta del profitto col reato una stretta affinità con l'oggetto di questo, escludendosi qualsiasi estensione indiscriminata o dilatazione indefinita ad ogni e qualsiasi vantaggio patrimoniale, che possa comunque scaturire, pur in difetto di un nesso diretto di causalità, dall'illecito. Conseguentemente, nel caso in cui il comportamento penalmente rilevante non coincide con la stipulazione del contratto in sè, ma va ad incidere unicamente sulla fase di formazione della volontà contrattuale o su quella di esecuzione del programma negoziale (cd. "reato in contratto"), è possibile enucleare aspetti leciti del relativo rapporto, perché assolutamente lecito e valido inter partes è il contratto (eventualmente solo annullabile ex artt. 1418 e 1439 c.c.), con la conseguenza che il corrispondente profitto tratto dall'agente ben può essere non ricollegabile direttamente alla condotta sanzionata penalmente. Ciò comporta che, nell'ipotesi di truffa (tipico reato in contratto), il soggetto danneggiato, in base alla disciplina generale del codice civile, può mantenere in vita il contratto, ove questo, per scelta di carattere soggettivo o personale, sia a lui in qualche modo favorevole e ne tragga comunque un utile, che va ad incidere inevitabilmente sull'entità del profitto illecito tratto dall'autore del reato. V'è, quindi, l'esigenza di differenziare, sulla base di specifici e puntuali accertamenti, il vantaggio economico derivante direttamente dal reato (profitto confiscabile) e il corrispettivo incamerato per una prestazione lecita eseguita in favore della controparte, pur nell'ambito di un affare che trova la sua genesi nell'illecito (profitto non confiscabile). S'impone, pertanto, la scelta di sottrarre alla confisca quest'ultimo corrispettivo che, essendo estraneo all'attività criminosa a monte, è distonico rispetto ad essa. In sostanza, non può sottacersi che la genesi illecita di un rapporto giuridico, che comporta obblighi sinallagmatici destinati anche a protrarsi nel tempo, non necessariamente connota di illiceità l'intera fase evolutiva del rapporto, dalla quale, invece, possono emergere spazi assolutamente leciti ed estranei all'attività criminosa nella quale sono rimasti coinvolti determinati soggetti e, per essi, l'ente collettivo di riferimento. Infatti, il corrispettivo di un prestazione regolarmente eseguita dall'obbligato ed accettata dalla controparte, che ne trae comunque una concreta utilitas, non può costituire una componente del profitto da reato, perché trova titolo legittimo nella fisiologica dinamica contrattuale e non può ritenersi sine causa o sine iure.
Diversamente opinando, vi sarebbe un'irragionevole duplicazione del sacrifì cio economico imposto al soggetto coinvolto nell'illecito penale, che si vedrebbe privato sia della prestazione legittimamente eseguita e comunque accettata dalla controparte, sia del giusto corrispettivo ricevuto, dal che peraltro conseguirebbe, ove la controparte fosse l'Amministrazione statale, un ingiustificato arricchimento di questa.
Nel caso di specie, il Tribunale, con tutta evidenza, non si è attenuto ai suddetti principi avendo assunto come parametro del valore dei beni da sequestrare non il profitto ricavato dall'indagato a seguito della truffa ma il danno subito dal Comune di Lecce e, nonostante il ricorrente, avesse ben fecalizzato la problematica avendo fatto rilevare che "il danno non può essere riferito a tutte le somme versate a EL quale rateo del contratto di leasing e ciò perché il Comune di Lecce avrebbe comunque dovuto versare il canone annuo pari ad Euro 524.995,20, oltre IVA, in virtù di contratto stipulato il 10.02.2005;
oltre il canone relativo alla locazione del primo lotto pari ad Euro 805.43549. Pertanto in totale il canone complessivo è pari ad Euro 1.330.430,69, oltre IVA. Si vuoi dire che la utilizzazione dell'edificio di via Brenta per sistemare gli uffici della Corte di Appello di Lecce e del Giudice di Pace comportava comunque per il predetto Comune un onere economico rilevante e ciò perché alcuno potrebbe mai sostenere la gratuità della utilizzazione di quel fabbricato. Pertanto, in una ottica accusatoria, oggi sembra legittimo ritenere che il danno dovrebbe consistere nella differenza tra il canone di fitto e quello di leasing". L'ordinanza, pertanto, va annullata e gli atti trasmessi nuovamente al Tribunale di Lecce, perché valuti la congruità del valore dei beni sequestrati rispetto al profitto ricavato dall'indagato dalla truffa perpetrata, secondo l'ipotesi accusatoria, in danno del Comune di Lecce.
P.Q.M.
ANNULLA L'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Lecce per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 8 ottobre 2010.
Depositato in Cancelleria il 5 novembre 2010